Articolo 38 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 37Articolo 39
Versione
16 settembre 1950
Art. 38.
Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidita', supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziche' alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrera' nell'interesse dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950