Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6265 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 20311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffale Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20311 /2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SCHISANO ALESSIA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MURO LUIGI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/10/2023 esponeva : di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con il resistente a far data dall'ottobre 2016 dalla quale nasceva la figlia , nata a [...] il [...] riconosciuta da entrambi i genitori, di aver Persona_1 intrapreso una convivenza con il resistente poco prima della nascita della minore presso un immobile sito in CI condotto in locazione, che la convivenza si era rivelata ben presto intollerabile e di essersi trasferita presso i suoi genitori in Napoli al venir meno della
Tanto premesso la ricorrente concludeva chiedendo l'affido super-esclusivo della minore alla madre, con incontri protetti padre figlia, disporsi a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore di 700.00€ mensili , oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli con condanna alle spese di lite.
Nelle more dello svolgimento della prima udienza, in data 10.10.2023, veniva depositata istanza ex art. 473 bis n.15 da parte della ricorrente, la quale chiedeva di : “voler adottare, inaudita altera parte i seguenti provvedimenti: Disporre l'affido “super esclusivo” della figlia minore alla madre, sig.ra , alla luce di tutte le ragioni esposte in Per_1 Parte_1 narrativa;
II. Disporre che i futuri incontri padre-figlia avvengano solo presso strutture protette ed alla presenza di personale qualificato, invitando altresì il resistente ad intraprendere un percorso di rafforzamento della genitorialità; III. Provvedere a compiere tutte le attività di indagine del caso, al fine di valutare l'esclusivo interesse della figlia minore;
IV. Fissare, Per_1 se ritenuto necessario, entro il termine di quindici giorni dall'emissione del decreto, l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti adottati.”
A questo punto, il Giudice Istruttore così provvedeva “… vista l'istanza ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. depositata in data 11.10.2023, rilevato che, dal ricorso introduttivo e dalla documentazione allegata, ferma ogni ulteriore valutazione da compiersi all'esito della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, appaiono al momento sussistere ragioni di urgenza che inducono a sospendere momentaneamente gli incontri tra e la minore , e a Controparte_1 Persona_1 disporre con anticipo rispetto alla udienza già indicata precedentemente, altra udienza per l'eventuale convalida del provvedimento inaudita altera parte emanando, nel contraddittorio delle parti, dato atto che , a tal fine, la parte ricorrente dovrà notificare altresì il ricorso introduttivo e l'istanza ex art. 15 c.p.c. in parola, nonché il presente decreto, in favore del resistente entro il termine del 19.10.2023; fissa l'udienza del 26.10.2023, ore 11,30, per la comparizione personale delle parti, onerando la ricorrente di effettuare la notifica del ricorso introduttivo, della istanza ex art. 15 e del presente decreto in favore del resistente nei termini precedenti indicati, e dunque entro il 19.10.202”.
Tale provvedimento veniva successivamente revocato a seguito dell'audizione personale delle parti in contraddittorio in data 06.11.2023. Costituitosi il resistente, impugnando la domanda di parte ricorrente ritenuta infondata in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto delle richieste della ricorrente ed adottarsi ogni opportuno provvedimento ritenuto necessario nell'interesse della minore.
La causa veniva istruita a mezzo di monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti nonché a mezzo di produzione documentale.
All'udienza del 20.11.2024 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia e, comparse personalmente all'udienza del 13.05.2025 dinanzi al Giudice
Istruttore, rappresentavano preliminarmente che ogni procedimento penale era stato archiviato e dichiaravano congiuntamente la volontà di definire il giudizio alle condizioni pattuite che di seguito si riportano :
“1. La responsabilità genitoriale sulla minore sarà esercitata congiuntamente da Per_1 entrambi i genitori, i quali assumeranno sempre di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza ed interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport, mentre saranno adottate liberamene da ognuno le decisioni concernenti la gestione ordinaria nei giorni di reciproca spettanza, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e i rispettivi rami parentali. Le parti si obbligano affinché la minore non venga mai coinvolta e/o triangolata in eventuali dissidi ed incomprensioni che dovessero insorgere fra essi genitori, garantendo sempre la sua serenità; inoltre, la minore non dovrà mai fungere da “messaggero” e/o intermediario, sicché i genitori dovranno sempre dialogare e confrontarsi fra di loro in modo civile ed educato, anche mediante l'inoltro di mail e messaggi tramite whatsapp.
2. Le parti dichiarano e si danno atto che la minore sarà collocata prevalentemente presso la sig.ra in Napoli, alla via Trencia 50/b, presso l'abitazione di Pt_1 proprietà esclusiva dei genitori della ricorrente;
le parti convengono e si danno atto che qualsivoglia variazione afferente la loro attuale residenza e/o domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata almeno entro i 10 giorni precedenti al verificarsi di detto evento. 3.
In merito alla frequentazione padre/figlia, si rileva che il sig. lavora e vive Controparte_1 stabilmente a CI (NA) di conseguenza, considerato che la minore frequenterà la scuola a
Napoli e intraprenderà anche ulteriori attività sportive, formative e ricreative la piccola Per_1 starà con il padre secondo il seguente calendario: a) durante il week and, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del Venerdì con accompagnamento la Domenica pomeriggio, dopo pranzo, presso l'abitazione materna. Il sig. , allorquando la figlia frequenterà la scuola CP_1 dell'obbligo, di concerto con la scuola, concorderà con la Scuola stessa le giuste modalità per poter prelevare un'ora prima la minore. La Sig.ra in caso di disponibilità da parte Pt_1 dell'Istituto non si opporrà a tanto. b) durante il periodo estivo per un periodo di 15 giorni nei mesi di UG, Luglio ed Agosto, anche non consecutivi, da concordarsi tra essi genitori il mese di UG entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno mentre per i periodi nei mesi di Luglio ed
Agosto entro la prima decade di UG . I genitori avranno sempre cura di comunicare la località e la struttura ove si recheranno in vacanza con la figlia unitamente all'eventuale itinerario di viaggio. Durante detto periodo la minore farà almeno due videochiamate al giorno con il genitore assente. c) Una settimana a Settembre prima dell'inizio della scuola da concordarsi entro la prima decade di UG di ogni anno;
d) durante le festività natalizie, sempre con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna, le stesse saranno così suddivise: per l'anno 2024 dal giorno 22 Dicembre al 29 Dicembre con la mamma, mentre dal 30
Dicembre mattina al 6 Gennaio pomeriggio con il papà e così alternativamente di anno in anno, salvo diverso o migliore accordo che potrà intervenire di volta in volta fra le parti;
e) durante le festività pasquali, dalla mattina del Giovedì Santo alla mattinata del Martedì seguente, alternativamente di anno in anno;
per l'anno 2025 dette festività spetteranno alla sig.ra sulla scorta dell'alternanza già in essere;
f) durante gli eventuali ponti e/o ulteriori Pt_1 festività scolastiche annuali, le stesse saranno alternate di volta in volta fra essi genitori;
g) per le festività personali laddove non fosse possibile per i genitori trascorrere congiuntamente i giorni del compleanno ed onomastico della figlia , questi li trascorreranno, ad anni Per_1 alterni, pranzo con uno e la cena con l'altro avendo cura di alternare le ricorrenze tra essi genitori;
ciascun genitore trascorrerà con il giorno del proprio compleanno, onomastico, Per_1 festa della mamma e del papà (e ciò in deroga al calendario ordinario) h) Il sig. avrà CP_1 cura di prelevare ed accompagnare la minore a Napoli, presso la scuola e/o la residenza materna. i) In ordine alle deleghe per il prelievo a scuola della minore: le parti convengono e si danno atto di aver delegato il padre e la germana dell 4. Le parti dichiarano e si danno Pt_1 atto che, sulla scorta del cd piano genitoriale – calendario padre/figlia - a far data dal mese di
Dicembre 2024, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia l'importo pari ad € 700,00 (settecento/00 Per_1 euro) mensili da versarsi in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario sul c/c della genitrice, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale in base agli indici Istat a far data da un anno dalla data della pubblicazione della Sentenza.
5. Le parti dichiarano e si danno atto che l'Assegno Unico erogato dallo Stato in favore della figlia sarà percepito integralmente dalla sig.ra e di tanto si è tenuto conto nella Pt_1 determinazione del contributo economico paterno di cui al punto 4. 6. Le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia così come indicate e tassativamente specificate dal Per_1 corrente Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Napoli, di cui le parti hanno preso visione ed hanno una copia, saranno suddivise nella misura del 70% a carico del sig. e CP_1 del 30% a carico della sig.ra 7. Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco Pt_1 rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento reciproco e relativo alla minore. 8.
Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del Pm.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 nata a [...] il [...] come da accordi di cui in parte motiva;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino.