Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Deve essere dichiarato inammissibile "de plano", a seguito di delibazione preliminare e senza la necessità di fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso straordinario che risulti manifestamente infondato in quanto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione priva di errore materiale.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 27 novembre 2019, dep. 30 aprile 2020, n. 13472/2020, la Corte di cassazione, Sezione quarta penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal F. avverso la sentenza del 26 marzo 2018 della Corte appello di Venezia che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 20 settembre 2016, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con cui il F. Maurizio era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, 2-bis e 2-sexies, c.d.s. (guida in stato di ebbrezza con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2013, n. 51013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51013 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - ORDINANZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1958
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 32734/2013
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CA LI N. IL 11/03/1944;
avverso la sentenza n. 18098/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 11/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 dicembre 2012 la Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da LI LI avverso sentenza del Tribunale di Bergamo del 7 febbraio 2012 - pronunciata in sede di rinvio per annullamento di precedente sentenza dello stesso Tribunale disposto dalla sezione terza della Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 31 marzo 2011 - che lo aveva condannato alla pena di Euro 10.000 di ammenda per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a, e comma 2 (capo A), D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, lett. b, (capo b) e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1,
lett. b, (capo c).
2. Ha presentato ricorso ex art. 625 bis c.p.p. il difensore adducendo che la sentenza della terza sezione del 31 marzo 2011 aveva accolto il ricorso quanto al diniego dell'oblazione ex art. 162 bis c.p. richiesta per tutti i capi d'imputazione, ritenendo sussistente violazione di legge e mancanza di motivazione, nonché accolto il motivo inerente alla prima parte del capo a. Pertanto l'annullamento della sentenza aveva ad oggetto tutti i reati contestati. Essendo stato poi l'imputato citato a giudizio all'udienza del 31 gennaio 2012 in sede di rinvio per la sola fattispecie di reato di cui al primo periodo del capo a, in tale udienza la difesa eccepiva a nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c, per mancata enunciazione del fatto. Il Tribunale
respingeva l'eccezione ritenendo che sugli altri capi d'imputazione fosse intervenuto giudicato. All'udienza del 2 febbraio 2012 la difesa formalizzava istanza di oblazione per i capi di imputazione a (seconda parte), b e c, chiedendo altresì la definizione in forma di giudizio abbreviato quanto alla prima parte del capo a. Con ordinanza del 7 febbraio 2012 il Tribunale respingeva la richiesta di ammissione alla oblazione e procedeva alla trattazione del giudizio abbreviato;
quindi proscioglieva l'imputato dalla prima parte del capo a, non emettendo nessuna statuizione sulle ulteriori contestazioni. Di qui il ricorso, proposto avverso sia la ordinanza del 31 gennaio 2012 (con cui era stata respinta l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio), sia la ordinanza del 7 febbraio 2012 (con cui era respinta la richiesta di ammissione all'oblazione) sia la sentenza. Quali motivi relativi all'ordinanza 31 gennaio 2012 si adduceva la nullità del decreto di citazione per violazione dell'art. 552 nonché degli artt. 178 e 179 c.p.p., con conseguente nullità ex art. 185 c.p.p. dell'ordinanza suddetta, facendo valere altresì il combinato disposto degli artt. 623 e 624 e art. 627, commi 2 e 3, nonché l'art. 648 c.p.p.. L'ordinanza aveva respinto l'eccezione affermando che la sentenza del 31 marzo 2011 della Suprema Corte avrebbe coperto ogni questione dedotta e deducibile. Invece la sentenza di legittimità aveva accolto il ricorso per tutti i capi d'imputazione, senza ostacolo nella precisazione, presente nella pagina 9 della sua motivazione, che "con la presente decisione passa in giudicato la declaratoria di responsabilità sui reati di cui ai capi b) e c) e sul deposito incontrollato di attrezzature di cava dismessa di cui alla seconda parte del capo a) in ordine ai quali non vi è stata impugnazione", in quanto, secondo il ricorrente, nel giudizio di rinvio questa precisazione valeva "come una preclusione di ordine processuale, che impediva la proposizione di questioni non dedotte per le quali era stata scaturita la declaratoria di responsabilità, ma non era certo preclusiva della riproposizione nel giudizio di rinvio della questione inerente l'oblazione" su cui era stato disposto l'annullamento con rinvio. La stessa linea difensiva presentava il ricorso contro l'ordinanza del 7 febbraio 2012 (perché fondata sul presupposto che l'istanza di oblazione riguardasse reati per cui la prima sentenza di merito era passata in giudicato) e contro la sentenza di pari data. La sentenza della quarta sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che nella sentenza della terza sezione "si specifica che il ricorso viene accolto nei limiti "sopra indicati" e che, comunque, con la decisione, passa in giudicato la declaratoria di responsabilità sui reati di cui ai capi B) e C) e sul deposito incontrollato di attrezzatura di cava dimessa di cui alla seconda parte del capo A)". Osservava altresì che non è necessario specificare nel dispositivo della sentenza di cassazione quali parti della sentenza impugnata diventano irrevocabili, poiché l'art. 624 c.p.p., comma 2 prevede che l'eventuale omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza;
nel caso in esame la corte vi avrebbe provveduto, ancorché irritualmente, in motivazione. Ma nel dichiarare la irrevocabilità di alcune parti "è caduta in un evidente errore di percezione, laddove ha ritenuto che alcune statuizioni della sentenza di condanna impugnata, relativamente ad alcuni reati contestati, non fossero stato oggetto di impugnazione". Non si tratta di contrasto tra dispositivo e motivazione, e l'unico rimedio "era quello previsto dall'art. 625 bis c.p.p., utilizzabile, in mancanza di una specifica disposizione normativa in contrario, anche nel caso di annullamento parziale con passaggio in giudicato di alcune parti della sentenza impugnata". Il ricorso è stato dunque ritenuto dalla quarta sezione "inammissibile in quanto in questa sede non può certo modificarsi la statuizione contenuta in precedente sentenza di questa Corte di irrevocabilità di alcune condanne".
Il ricorrente adduce quindi che la quarta sezione sia incorsa in errore di fatto e percettivo quanto al contenuto della sentenza della sezione terza, non avendo considerato il passaggio della motivazione in cui si rileva la mancanza di motivazione per tutti i capi di imputazione sulla sussistenza di conseguenze dannose derivanti dagli illeciti formali contestati, anche in relazione alle difese sull'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose, nonché l'ulteriore passaggio in cui si era ritenuta mancante la motivazione sul diniego della ammissione all'oblazione: questioni relative a tutti i capi d'imputazione. Senza l'errore suddetto la sentenza sarebbe risultata diversa, per cui il ricorrente chiede a questa Suprema Corte la correzione mediante revoca della sentenza impugnata e accoglimento dell'originario ricorso per cassazione, con adozione dei provvedimenti conseguenti previo rinnovato giudizio di cassazione nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato manifestamente.
Dalla semplice lettura della descrizione della vicenda processuale - per questo stesa in modo dettagliato - emerge ictu oculi che tutto si fonda su quella che il ricorrente si sforza di minimizzare nei suoi dirimenti effetti qualificandola come precisazione che non avrebbe potuto arrecare alcun dubbio (ricorso, pagina 13), perché semplicemente "impediva la riproposizione di questioni non dedotte". Il contenuto della "precisazione", invece, era stato ben diversamente e correttamente inteso dal giudice di merito: fin dall'ordinanza 31 gennaio 2012 il Tribunale di Bergamo afferma che si era di fronte alla "espressa affermazione della Corte di Cassazione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza emessa il 27.1.2010 da questo Tribunale relativamente ai capi B) e C) ed a parte del capo A)" che "copre ed inibisce ogni questione dedotta o deducibile in relazione agli stessi", sulla base di questo respingendo pertanto l'eccezione. Invero, il passo (pagina 9) nella motivazione con cui la terza sezione penale dichiara espressamente che "passa in giudicato la declaratoria di responsabilità" per tutte le contestazioni tranne la prima parte del capo a) perché per esse "non vi è stata impugnazione" non può riferirsi soltanto - come prospetta il ricorrente - a questioni fino ad allora non dedotte, proprio perché espressis verbis la terza sezione dichiara che si è formato un giudicato (ovvero, un accertamento non solo del deducibile, ma altresì del dedotto) quanto alla "declaratoria di responsabilità":
vale a dire, è passata in giudicato la condanna per tutti i capi di imputazione - tranne la prima parte del capo a) - che era stata pronunciata dalla prima sentenza del Tribunale di Bergamo, quella contro la quale era stato proposto il ricorso deciso dalla sezione terza. E tale giudicato, secondo il passo in esame, si è formato per carenza di impugnazione.
Come rileva esattamente la sezione quarta, in tal modo la sezione terza è incorsa in errore di fatto, poiché l'impugnazione anche per gli altri capi d'imputazione diversi dalla prima parte del capo a) realmente sussisteva, ed era stata presentata proprio nel ricorso che veniva deciso con la sentenza della sezione terza stessa: e ciò risulta anche dalla esposizione corretta e puntuale della vicenda processuale offerta dal ricorrente nel presente ricorso. Come afferma la sezione quarta, quindi, occorreva all'imputato avvalersi allora dell'art. 625 bis c.p.p. in relazione alla sentenza della sezione terza penale, anziché tentare di "neutralizzarne" il contenuto nelle proprie istanze dinanzi al giudice di merito, o comunque tentare di ottenere da quest'ultimo un provvedimento correttivo che sarebbe stato abnorme rispetto ai confini della sua competenza. Infatti, il Tribunale di Bergamo, nella sua qualità di giudice del giudizio di rinvio, non ha potuto che tenere conto di quanto affermato espressamente, in ordine all'area di giudicato formatasi, dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Suprema Corte. L'art. 625 bis, comma 2, legittima a proporre la richiesta il procuratore generale o il condannato (per cui nessuno spazio neppure di stimolo alla correzione è lasciato al giudice di merito quale giudice di rinvio), e stabilisce un termine: il ricorso straordinario deve essere presentato entro 180 giorni dal deposito del provvedimento. L'attuale ricorso, anche qualora (e non è possibile, essendo espressamente diretto contro la sentenza della quarta sezione e non contro la sentenza della terza che contiene l'errore materiale) ipoteticamente e conservativamente potesse orientarsi in relazione alla sentenza della terza sezione, sarebbe dunque tardivo. In conclusione, il ricorso presentato ex art. 625 bis c.p.p. nei confronti della sentenza della quarta sezione, priva di errore materiale poiché l'errore materiale si rinviene nella antecedente sentenza della terza sezione, è manifestamente infondato. Il comma 4 del citato articolo stabilisce che quando la richiesta è proposta "fuori dell'ipotesi prevista al comma 1" - cioè l'ipotesi di errore materiale o di fatto -, come nel caso di specie è per la sentenza della quarta sezione, e che quando è proposta fuori del termine previsto dal comma 2 (come sarebbe nei confronti della sentenza della terza sezione penale, si nota meramente ad abundantiam), "ovvero risulta manifestamente infondata", la corte anche d'ufficio la dichiara inammissibile, solo altrimenti procedendo in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.. È pertanto corretto il procedimento de plano in questa sede espletato, essendo il ricorso risultato manifestamente infondato nei confronti della sentenza della sezione quarta, e dunque dovendosi qualificare inammissibile. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013