Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/04/2025, n. 8072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8072 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08758/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8758 del 2024, proposto da
TE Appolloni, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1093/2021, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 11280/2019 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 4 febbraio 2021, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso è chiesta l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma – in accoglimento della domanda n. R.G. 11280/2019, volta all’accertamento del diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale di carriera con riconoscimento dell’intero servizio pre-ruolo svolto – “accertata l’anzianità di anni 7 mesi 4 giorni 1 all’atto della conferma in ruolo (1° settembre 2012), condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca al pagamento, in favore di TE Appolloni, della somma di complessivi euro 15.634,74 oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT) dalle singole scadenze fino al soddisfo…” nonché al pagamento “dal mese di settembre 2019, della differenza mensile di euro 273,96 fino al raggiungimento dello scatto del prossimo gradone stipendiale” ed inoltre “a inquadrare la ricorrente nello scaglione stipendiale 3-8 anni con riferimento al momento della conferma in ruolo (1° settembre 2012)” .
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni relative al rapporto giuridico contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato e, per l’effetto, di provvedere all’inquadramento della ricorrente nel corretto scaglione stipendiale conseguente al riconosciuto riallineamento, nonché alla corresponsione delle somme ad ella spettanti in base al titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Come richiesto da parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate (cfr. Cons. Stato n. 1498/2017; TAR Campania-Napoli, n. 5446/2018 e n. 4477/19), che sono liquidate come da dispositivo e confluiscono nelle spese e nelle competenze di causa di cui al successivo punto 6.
Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà versare per l’eventuale ulteriore violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia e della circostanza che la decisione, di cui si chiede l’esecuzione, ha già espressamente riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione fino al saldo, oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
6. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato, in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda nonché del carattere seriale e non particolarmente complesso di questo tipo di contenzioso, in euro 500,00 (cinquecento/00), comprensivi delle somme richieste da parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, di cui al precedente punto 4, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8758 del 2024, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a provvedere alla esatta esecuzione della sentenza azionata, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento.
- Respinge la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero intimato al pagamento della penalità di mora.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari;
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avvocato Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO