Sentenza 13 settembre 1999
Massime • 1
La cognizione delle opposizioni a cartella esattoriale emessa per infrazione al codice della strada - già appartenente al Pretore a seguito della abrogazione espressa ,ad opera del D.L. n. 432 del 1995, convertito nella legge n. 534 del 1995, del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 17 della legge n. 374 del 1994, istitutiva del giudice di pace, che attribuiva a quest'ultimo giudice la competenza ,con il limite di valore di trenta milioni, per le cause di opposizione alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, che non comportassero applicazione di sanzioni accessorie; abrogazione da ritenere operante anche in relazione al richiamo alla norma abrogata contenuto in un diverso testo normativo, quale l'art. 205 del codice della strada - è devoluta al Tribunale, a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, disposta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 51 del 1998,e della conseguente abrogazione dell'art. 8 cod. proc. civ., contenente disposizioni sulla competenza del Pretore (art. 49 del predetto decreto legislativo), nonché della modifica dell'art.9 dello stesso codice, operata dall'art.50 dello stesso decreto legislativo, che ha attribuito alla competenza del tribunale tutte le cause non rientranti nella competenza di altro giudice: disposizioni tutte di cui l'art. 247 del medesimo decreto legislativo n. 51 del 1998, come modificato dall'art. 1 della legge n. 188 del 1998, fissa la entrata in vigore alla data del 21 Marzo 1998, spostando la decorrenza della relativa efficacia al 2 Giugno 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/09/1999, n. 9724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9724 |
| Data del deposito : | 13 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Giudice di pace di RIMINI, con ordinanza del 04/08/98, nella causa iscritta al n. 14681/1998 vertente tra
UN VA;
e
RI RL & CESENA, COM SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA;
- intimati -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/05/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE ANTONIO che ha chiesto si dichiari la competenza per materia del Pretore, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il pretore circondariale di Rimini, nel giudizio promosso da SA TU per opporsi alla "cartella esattoriale" emessa nei suoi confronti per infrazione prevista dal codice stradale, con sentenza del 3 marzo 1998 ha dichiarato la propria incompetenza per valore designando come competente il giudice di pace della stessa città.
Il giudice di pace di Rimini, davanti al quale il giudizio è stato riassunto, con ordinanza del 2 settembre 1998, ha chiesto che questa Corte d'ufficio regoli la competenza.
Il P.M., con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del pretore di Rimini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per definire il problema della competenza si rende necessaria la seguente ricostruzione dei dati normativi in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
2.1. L'art. 7, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato con l'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace) attribuiva alla competenza per materia del giudice di pace, questa limitata nel valore di trenta milioni, la cognizione delle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, salvo che con la sanzione pecuniaria fosse stata applicata una sanzione amministrativa accessoria o si trattasse di ingiunzione in materia di previdenza o assistenza obbligatorie. Il n. 4 del successivo quarto comma attribuiva ancora al giudice di pace anche la competenza per materia nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del t.u. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (in materia di stupefacenti e simili sostanze).
Entrambe le norme sono state abrogate dall'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, con l'effetto di sottrarre, a decorrere dal 1^ maggio 1995, al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle sanzioni amministrative.
L'abrogazione non contiene riferimenti alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 205 del codice della strada, secondo il quale l'opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, non seguite da sanzione amministrativa o non riguardanti materia di previdenza o assistenza obbligatorie, si propone davanti al giudice di pace e resta ferma la competenza del pretore quando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.
2.2. L'abrogazione ha posto, dunque, il problema della sopravvivenza o meno dell'art. 205 del codice della strada e della competenza del giudice di pace per quanto in detto articolo contemplato.
2.3. Questa Corte ha già ritenuto che la competenza a decidere l'opposizione alle ordinanze ingiunzione ed agli atti a queste assimilabili spetta comunque al pretore, in quanto l'abrogazione della competenza del giudice di pace nella materia delle opposizioni alle ordinanze ingiunzione per violazione di norme depenalizzate è assoluta e non può essere conservata neppure quando sia contemplata in un diverso testo normativo (applicazione del cd. principio del rinvio formale tra norme): sent. 27 marzo 1997, n. 2733. La soluzione deve essere condivisa in base al principio di coerenza dell'ordinamento.
La competenza a decidere l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, emessa dopo il 1^ maggio 1995 dal prefetto ai sensi dell'art. 204 del Codice della strada, dunque, spetta unicamente al pretore e non rientra in quella del giudice di pace.
La competenza del giudice di pace, la quale è determinata con il criterio misto valore/materia nei casi espressamente indicati dalla legge (art. 7 del codice di procedura civile), non comprende in definitiva l'opposizione a sanzione amministrativa.
2.4. Naturalmente, eguale discorso vale quando l'opposizione sia proposta contro la cartella esattoriale e l'opponente faccia valere questioni attinenti non già il pagamento di quanto con questa richiesto, ma questioni attinenti la pretesa dell'amministrazione:
Cass. ss.uu. 14 dicembre 1998 n. 12544.
3. Nella fattispecie in esame, nondimeno, sono rilevanti gli ulteriori seguenti dati normativi:
- l'art. 1 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 ha disposto la soppressione dell'ufficio del pretore, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti;
- l'art. 49 di detto decreto legislativo ha abrogato l'art. 8 del codice di procedura civile contenente disposizioni sulla competenza del pretore;
- il successivo art. 50 ha modificato l'art. 9 dello stesso codice di procedura ed ha disposto che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice;
- l'art. 247 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'art. 1 delle legge 16 giugno 1998 n. 188 e non ulteriormente emendato nella materia che qui interessa dal recente d.l. 24 maggio 1999 n. 145; stabilisce che le precedenti disposizioni sono entrate in vigore il 21 marzo 1988 (giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del ricordato decreto legislativo) e diventano efficaci a decorrere dal prossimo 2 giugno 1999.
4. Da queste disposizioni si ricava che il pretore del circondario di Rimini non può essere designato come giudice competente a decidere l'opposizione proposta da SA TU contro la cartella esattoriale indicata in premessa e deve essere designato il tribunale della stessa città.
Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere accolto e dichiarata la competenza del tribunale di Rimini.
Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di questo giudizio, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 1999