Cass. civ., sez. III, sentenza 13/09/1999, n. 9724
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Sentenza 13 settembre 1999

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La cognizione delle opposizioni a cartella esattoriale emessa per infrazione al codice della strada - già appartenente al Pretore a seguito della abrogazione espressa ,ad opera del D.L. n. 432 del 1995, convertito nella legge n. 534 del 1995, del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 17 della legge n. 374 del 1994, istitutiva del giudice di pace, che attribuiva a quest'ultimo giudice la competenza ,con il limite di valore di trenta milioni, per le cause di opposizione alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, che non comportassero applicazione di sanzioni accessorie; abrogazione da ritenere operante anche in relazione al richiamo alla norma abrogata contenuto in un diverso testo normativo, quale l'art. 205 del codice della strada - è devoluta al Tribunale, a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, disposta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 51 del 1998,e della conseguente abrogazione dell'art. 8 cod. proc. civ., contenente disposizioni sulla competenza del Pretore (art. 49 del predetto decreto legislativo), nonché della modifica dell'art.9 dello stesso codice, operata dall'art.50 dello stesso decreto legislativo, che ha attribuito alla competenza del tribunale tutte le cause non rientranti nella competenza di altro giudice: disposizioni tutte di cui l'art. 247 del medesimo decreto legislativo n. 51 del 1998, come modificato dall'art. 1 della legge n. 188 del 1998, fissa la entrata in vigore alla data del 21 Marzo 1998, spostando la decorrenza della relativa efficacia al 2 Giugno 1999.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/09/1999, n. 9724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9724
    Data del deposito : 13 settembre 1999

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