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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I L T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4789 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato CASELLI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato FONTANA ANNA PAOLA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicate nelle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/3/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sassuolo in data 18/6/1995 e dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
nata a [...] il [...], ed nata a
[...] Persona_2
Scandiano il 17/05/2002.
I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 17/5/2016, successivamente omologato dal Tribunale di Modena (n. cronol. 1728/2016 del 26/05/2016 RG n.
4080/2016);
2. Con ricorso del 7/10/2024, ha chiesto la Parte_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
la previsione dell'obbligo in capo allo stesso di erogare direttamente alla figlia maggiorenne , a titolo di Per_2 contributo di mantenimento, la somma di € 700,00, fino alla sua piena autosufficienza economica;
dichiarare la figlia Persona_1 economicamente autosufficiente;
prevedere il contributo di entrambi i coniugi al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si rendano necessarie per la prole economicamente non ancora autosufficiente;
dichiarare la Sig.ra economicamente CP_1 autosufficiente ed accertare che la stessa non ha diritto ad alcun assegno di mantenimento e/o divorzile;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, CP_1
segnalando che, nelle more della notifica del ricorso per
[...] separazione giudiziale sono intervenuti contatti diretti tra le parti che hanno consentito di giungere alla definizione consensuale del pagina 2 di 9 procedimento e ha chiesto, quindi, la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale;
4. Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) Le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e rimarranno collocate presso la madre anche ai fini Per_1 Per_2 anagrafici, nella casa coniugale sita in Sassuolo. Nulla sul regime di visita in considerazione del fatto che sono maggiorenni.
2) In considerazione del fatto che e non sono ancora Per_1 Per_2 economicamente indipendenti e degli impegni assunti in prima persona dalla madre sia a livello educativo che di supporto, il
Signor si impegna ed obbliga ex lege a Parte_1 corrispondere a titolo di mantenimento di ognuna, con versamento direttamente alle medesime del mantenimento che avverrà con bonifico bancario con valuta fissa di accredito di ogni mese la somma mensile di €. 700,00 per ognuna delle figlie (diconsi €. settecento), da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente che verrà all'uopo comunicato dalle medesime e ciò fino alla indipendenza economica delle stesse. Tale somma sarà rivalutabile ISTAT, come per legge, a partire dall'anno successivo.
3) Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del 100% di tutte spese straordinarie stabilite come da Protocollo del Tribunale di
Modena di seguito trascritto:
• La Signora contribuirà in percentuale del 50% alle CP_1 sole spese mediche e scolastiche (solo universitarie) di seguito specificate con riferimento al Protocollo del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 9 d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
• Tutte le altre spese straordinarie saranno invece al 100% a carico del Signor quindi con riferimento al protocollo Parte_1 del Tribunale di Modena: spese extra scolastiche da documentare costi di manutenzione dell'auto, g) costi di assicurazione e bollo auto;
h) costi di carburante, bollo, assicurazione e trasferte in treno o in aereo, i) costi per ricariche telefoniche e o ricariche carte di credito per spese di mantenimento e studio fuori residenza, l) spese sportive e ricreative;
m) spese attinenti alle vacanze (anche vacanze studio) delle figlie n) affitto fuori sede o) spese di utenze e spese condominiali per affitto fuori sede spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, le parti specificano che l'accollo al 100% delle spese straordinarie al padre delle figlie non economicamente autosufficiente è stato stabilito al fine di garantire il perfezionamento del percorso di studi tenuto conto della impossibilità della madre di sostenerle e dei compiti pagina 4 di 9 che la madre continuerà a svolgere in prima persona a supporto delle figlie. In ragione di ciò a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta direttamente dalle figlie maggiorenni al padre (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) egli dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per le sole spese condivise il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione avverrà entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.;
4) I signori e dichiarano che condizione CP_1 Parte_1 essenziale e determinante per la definizione consensuale del divorzio e per la rinuncia della Signora all'assegno CP_1 divorzile è che il Signor si impegni a trasferire a Parte_1 semplice richiesta e comunque entro il 30 giugno 2025 il 50% di proprietà pro inviso dell'immobile sito in Sassuolo Via Madre
Teresa di Calcutta 30 così identificato appartamento posto al piano secondo con annessi tre ripostigli lavanderia al piano sottotetto, collegati all'appartamento da una scala interna nonché autorimessa al piano interrato il tutto censito al NCEU del comune di Sassuolo foglio 18 mappali,
• 364 sub.54 p.
2-3 cat. A/2 cl.3 vani 6 rc.€.697,22
• 364 sub 82 piano s1 cat.C/6 cl.6 mq.49 rc.€.144,25
• Confini dell'appartamento: prospetto su esterno a più lati e vano scala sub 9 salvi altri;
dei vani al piano terzo prospetto su esterno a più lati e sub 12 salvi altri;
dell'autorimessa: terrapieno, sub.81, sub.17 e sub.4, salvi altri Per quanto riguarda le spese condominiali, i coniugi convengono che le stesse, oltre alle spese pagina 5 di 9 inerenti la conduzione della casa coniugale, le stesse rimangono interamente a carico della signora a far data dal CP_1 deposito del presente ricorso. La descritta unità immobiliare verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alle parti, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni ed azioni, servitù attive e passive a corpo, tutto incluso.
I signori e si obbligano a sostenere in CP_1 Parte_1 parti uguali tra loro tutti i costi necessari per la predisposizione della documentazione tecnica che si renderà necessaria per perfezionare il trasferimento immobiliare della casa coniugale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attestato di prestazione energetica (APE) e l'attestato di regolarità edilizia
(ARE). Le spese dell'atto notarile sono invece interamente a carico della Signora Il Signor dichiara e CP_1 Parte_1 garantisce che detta porzione immobile è a lui pervenuto per effetto ed in forza dell'atto pubblico di compravendita sottoscritto in data 7.04.2004 a ministero notaio Rep. 87301 Persona_3
Racc. 19040 dichiara e garantisce che l'immobile in oggetto, è libero da iscrizioni ipotecarie, liti in corso, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali e da altri oneri e/o vincoli. La descritta unità immobiliare verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alle parti, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni ed azioni, servitù attive e passive a corpo, tutto incluso.
5) I Signori e dichiarano di essere CP_1 Parte_1 tutt'ora economicamente autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente, allo stato dei fatti, a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al pagina 6 di 9 soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi. I ricorrenti dichiarano di rinunciare ad assegni divorzili e/o alimentari l'uno nei confronti dell'altra, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento. I Signori e CP_1 Parte_1 dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo, essendo entrambi economicamente indipendenti. La
Signora in adempimento delle pattuizioni assunte CP_1 con la separazione consensuale, si impegna a restituire al Sig. il mobile vetrina di esclusiva proprietà di Parte_1 quest'ultimo che attualmente arreda la casa coniugale entro e non oltre la data che sarà concordata per il rogito di cessione di cui al patto che precede.
6) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente la immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
7) Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente dei figli.
8) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.”
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta,
pagina 7 di 9 ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 18/06/1995 in Sassuolo (MO) da
(nato a [...] il [...]) con Parte_1
(nata a [...] il [...]), CP_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sassuolo (MO), atto n. 35, parte II, serie A, anno 1995;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassuolo (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
pagina 8 di 9 Prima Civile in data 2.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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