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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1651/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(rappresentata e difesa dall'avv. Alina Farina, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Crispano, alla via Provinciale n. 4), e Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Sesto presso il cui studio elett.mente domicilia in Casoria, alla via Monti del Matese n. 26).
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 23.4.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Casoria, il 5.6.2015), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 12.6.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (2.10.2023), nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza nr. 4336/2023 (pubblicata il 31.10.2023), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casoria, in data 5.6.2015, tra i coniugi (nata in [...], l'[...]) e (nato in Parte_1 Controparte_1
Acerra, il 12.3.1984) - atto n. 33, parte II, serie A, anno 2015;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 17.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1651/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(rappresentata e difesa dall'avv. Alina Farina, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Crispano, alla via Provinciale n. 4), e Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Sesto presso il cui studio elett.mente domicilia in Casoria, alla via Monti del Matese n. 26).
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 23.4.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Casoria, il 5.6.2015), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 12.6.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (2.10.2023), nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza nr. 4336/2023 (pubblicata il 31.10.2023), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casoria, in data 5.6.2015, tra i coniugi (nata in [...], l'[...]) e (nato in Parte_1 Controparte_1
Acerra, il 12.3.1984) - atto n. 33, parte II, serie A, anno 2015;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 17.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro