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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4203/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4203/2020 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Bonalume, Parte_1 P.IVA_1 presso cui è stato eletto domicilio in Milano corso Magenta n. 84, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE E
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maurizio Boifava, presso cui è stato P.IVA_2 eletto domicilio in Monza via E. De Amicis n. 6, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: pagamento somme.
CONCLUSIONI delle parti: Per (dall'atto di citazione depositato in data 11/06/2020): “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_2 dell' (C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, P.IVA_2 per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] P.IVA_2 relativo pagamento in favore di Parte_2
I. € 103.782,88 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: pagina 1 di 13 − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 26 maggio 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 18.718,88. III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 4.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 34.344,46 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 26.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di Parte mora oggetto delle Note Debito emesse da;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_2 dell' (C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, P.IVA_2 condannare l Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_2 in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_2 dovuta a per: Parte_2
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
pagina 2 di 13 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
• IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte dell' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di Parte_2 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_2 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 20101 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Per (dal Controparte_1 foglio di conclusioni depositato in data 06/06/2025): “GIUDICARE IN RITO: accertare e dichiarare la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese per le ragioni esposte;
IN VIA GRADATA DI RITO: accertare e dichiarare la nullità/invalidità dell'atto introduttivo nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e/o
pagina 3 di 13 l'inopponibilità/inefficacia dei contratti di cessione dei crediti posti dall'attrice alla base dell'actio radicata;
NEL MERITO: rigettare le domande proposte dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in atti;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande di adempimento dei crediti azionati, accertare quanto effettivamente dovuto dalla convenuta così come provato in giudizio, anche in accoglimento dei criteri di imputazione/liquidazione di cui alle difese in atti, ferma la non debenza degli interessi moratori, anatocistici e delle sanzioni forfettarie ex adverso azionate. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite anche ex artt. 92 e 96 commi 1 e 3 c.p.c. in ragione dell'aver l'attrice azionato in causa fatture già pagate ovvero basate su ragioni di credito inesistenti ovvero al cospetto di cessioni di credito rifiutate ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre C.T.U. contabile avente ad oggetto l'accertamento dell'eventuale, ancorché negato, credito vantato dall'attrice, riservata ogni ulteriore istanza istruttoria nei concessi termini. Infine si chiede di ammettere tutti i documenti richiamati/prodotti in atti dall (dal CP_1
n. 1 al n. 114) con ferma opposizione rispetto alla documentazione avversaria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa I. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 giugno 2020,
[...]
in seguito denominata conveniva in giudizio, Parte_2 Parte_1 davanti il Tribunale di Monza, e Controparte_1 ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 103.782,88 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società fornitrici (cfr. doc.3 atto di citazione), oltre interessi di mora ed anatocistici, nonché la somma di euro 4.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento di n. 101 fatture costituenti la predetta sorte capitale, e di euro 34.344,46 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a fronte del tardivo pagamento della sorte capitale di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui sopra, ed euro 26.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, già citato, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 672 fatture il cui tardivo pagamento generava interessi di mora oggetto delle Note Debito emesse dalla medesima. evidenziava di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei Parte_2 confronti dell convenuta da vari fornitori di quest'ultima a titolo di CP_1 corrispettivo di prestazioni di servizi, forniture e beni erogati in favore dell CP_1 convenuta dalle società fornitrici, precisando che i contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Sottolineava, inoltre, che l'intimazione volta ad ottenere il pagamento era rimasta infruttuosa.
pagina 4 di 13 In via subordinata, chiedeva la condanna dell' convenuta al pagamento di un CP_1 importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale insoluta di euro 103.782,88.
si costituiva in data 25 Controparte_1
Novembre 2020 ed eccepiva, preliminarmente, incompetenza del tribunale adito a favore della sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 168/2003; il difetto di legittimazione attiva della Banca e la prescrizione del credito, l'indeterminatezza e/o nullità dell'atto di citazione ex art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. e più in generale la impossibilità di difendersi adeguatamente non avendo parte attrice ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una ountuale e circostanziata allegazione dei fatti di causa e non essendo tenuta la parte convenuta all'onere “di delineare i contorni di un fatto che è rimasto indistinto nei suoi connotati essenziali fino a consentire che sia messo in discussione il suo reale verificarsi” ed evidenziando che
“Nel casus belli la vocatio in ius contiene solamente una generica enunciazione delle ragioni della pretesa, in specie” (pag. 2 della comparsa di risposta della convenuta); l'inopponibilità/inesigibilità e/o la non debenza dell'avversato credito per i seguenti motivi: a) pregresso pagamento al cedente ovvero all'attrice; b) storno di precedenti fatture;
c) mancato ricevimento, con derivata inesigibilità anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 210, della L. n. 244 del 24/12/2007; d) mancata indicazione del Codice Identificativo della Gara;
e) mancata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio;
f) inesistenza/erroneità dell'ordine indicato in fattura;
g) omessa indicazione del codice univoco dell'amministrazione. Conseguentemente ha chiesto il rigetto del pagamento degli interessi sia moratori e anatocistici in quanto non dovuti;
in ordine al pagamento dei 40 euro di sanzione ex d.lgs 231/02 art. 6 comma 2, il rigetto per quanto sopra esposto, nonchè la non imputabilità alla stessa in caso di mancato pagamento di eventuali fatture dovute. Quanto agli interessi di mora, anatocistici e sanzioni ex art. 6 comma 2 D.lgs 231/02 maturati su crediti diversi dalla sorte capitale ha ribadito gli stessi iter argomentativi già esposti per interessi e sanzioni dei crediti azionati per conto capitale. Quanto alla richiesta di arricchimento, ex art. 2041 c.c., ha eccepito la erronea ricostruzione della fattispecie e la falsa applicazione della legge stessa chiedendo il rigetto della stessa. In via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU contabile avente ad oggetto l'accertamento dell'entità dei crediti vantati dall'attrice.
Dopo un rinvio della prima udienza, fissata per la data del 17 dicembre 2020, alla successiva del 25 maggio 2021 la convenuta dichiarava l'avvenuto versamento di un importo dopo l'inizio della causa e parte attrice chiedeva rinvio per verifica. Dopo una serie di rinvii in data 03 febbraio 2022 il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e fissava udienza per la data del 14.06.2022, in cui rinviava ad altra udienza in pendenza di trattative tra le parti. pagina 5 di 13 Dopo ulteriori rinvii per i medesimi incombenti, veniva fissata udienza per la data del 23 maggio 2023, nel corso della quale, mutato nelle more il G.I. nella persona fisica, i legali dichiaravano che era stata fissato incontro di mediazione e che vi erano altri due giudizi pendenti nella medesima situazione;
chiedevano pertanto un rinvio a settembre. Nelle successive udienze, i difensori delle parti chiedevano brevi rinvii in quanto la mediazione era in corso. All'udienza del 23 maggio 2024, dopo avere dato atto dell'esito negativo delle trattative, il legale di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni mentre il legale della convenuta insisteva nelle proprie istanze istruttorie, come formulate, in particolare nella richiesta CTU contabile. Con ordinanza in data 06 giugno 2024 il G.I. evidenziando che, in data 30 ottobre 2023, le parti convenivano di rinviare la procedura, al fine di valutare la proposta di accordo del legale di parte convenuta, di pagamento dell'importo capitale “in corso di verifica da parte di ”, dandosi atto dell'avvenuto pagamento di gran parte del Parte_1 capitale e che dalla memoria istruttoria depositata dalla stessa parte attrice in data 07.03.2022 emergeva che, già a tale data, il credito per il quale proseguiva il giudizio era pari ad Euro 60.583,84 per sorte capitale, a fronte di un credito azionato in citazione e pari ad Euro 103.782,88, disponeva la comparizione delle parti al fine di ottenere chiarimenti per la data del 5 novembre 2024. All'udienza suindicata, su richiesta di parte attrice, concedeva termine per esame della documentazione prodotta dalla convenuta attestante gli avvenuti pagamenti. Alla successiva udienza del 18 febbraio 2025 i legali chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con le modalità della trattazione scritta, che veniva indicata per la data del 12.06.2025. Precisate le conclusioni nei termini indicati in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Nelle more del giudizio parte attrice, attraverso una memoria autorizzata depositata in data 16 dicembre 2024, ha ridimensionato la propria pretesa creditoria all'importo capitale di euro 103.782,88 a euro 6.492,53 per sorte capitale (oltre accessori), di cui alle fatture riepilogate nell'elenco sub ALL. A nella propria comparsa conclusionale, depositata in data 9 settembre 2025, a seguito degli asseriti pagamenti tardivamente effettuati nel corso del giudizio. La causa è stata trattenuta per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI
Sulla competenza del Tribunale delle Imprese L'ordinativo di fornitura in oggetto (cfr. doc 1bis parte convenuta), identificato dal numero 102214064 è stato emesso in data 15 ottobre dalla Controparte_1
pagina 6 di 13 (amministrazione contraente), in esecuzione di una convenzione stipulata tramite la Centrale di Committenza regionale ARCA S.p.A. (azienda regionale centrale acquisti). Il fornitore è la Eco Eridiana S.p.A., società operante nel settore dei servizi ambientali. Si tratta dunque di un contratto pubblico di fornitura, in quanto l'amministrazione sanitaria – soggetto pubblico rientrante tra le amministrazioni aggiudicatrici ex art. 3 comma 1 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – ha affidato a un operatore economico privato la fornitura di beni nell'ambito di una convenzione quadro. Tale contratto presenta tutti i caratteri del contratto pubblico di fornitura di rilevanza comunitaria ex art. 3 comma 2 lett. F) del D.lgs. 168/2003. In particolare la Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8692 del 17/03/2022 ha stabilito che “Il contratto tra un ente pubblico ed un imprenditore, che, indipendentemente dal "nomen iuris" attribuitogli dalle parti (nella specie, appalto), si risolva in una concessione di servizi, non appartiene alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in quanto il rischio di gestione nel quale incorre l'amministrazione aggiudicatrice è assunto integralmente, o in misura significativa, dalla controparte contrattuale;
ove, peraltro, sia configurabile un appalto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria, la controversia resta devoluta alla sezione specializzata purché il contratto riguardi servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti e non determini, in ogni caso, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione ad opera della controparte della pubblica amministrazione stessa.” La natura pubblicistica del contratto, unitamente ad una lettura orientata della su citata sentenza della Cassazione, fa si che la controversia, relativamente al solo contratto in questione, sia di competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia d'impresa. Occorre chiarire che, come motivato al paragrafo seguente, l'inutilizzabilità dei documenti per i quali si richiede l'incompetenza di codesto Tribunale, rende inutile l'analisi della stessa dichiarazione di incompetenza. A fortiori, tutte le altre eventuali contestazioni circa l'incompetenza di altri contratti devono esser dichiarate decadute ai sensi dell'art. 38 c.p.c. “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.”
Sulla nullità dell'atto di citazione E' d'uopo distinguere fra l'intelligibilità della documentazione documentale, cui trattasi nei paragrafi successivi, e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., sollevata dalla convenuta, per mancanza degli elementi essenziali ai fini della valida instaurazione del contraddittorio. In merito a quest'ultimo elemento l'indagine da svolgere consiste nel verificare se il contenuto dell'atto di citazione consenta di individuare sia il petitum, cioè l'oggetto pagina 7 di 13 della domanda, che la causa petendi ossia i fatti e le ragioni giuridiche su cui essa si fonda. Secondo il principio del favor per la validità degli atti processuali, ex art. 156 c.p.c., deve privilegiarsi una interpretazione che consenta la salvaguardia e l'efficacia dell'atto ogniqualvolta lo scopo legale risulti comunque raggiunto. In generale, la nullità della causa petendi non può aversi quando l'attore abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre. La Cassazione Civile, Sezione II con sentenza del 29/01/2015 n. 1681 ha affermato che
“ La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).” La Suprema Corte (cfr.Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077) ha sentenziato che la nullità si concretizza quando l'oggetto risulti assolutamente incerto: non si può prescindere, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per le quali sono richieste. Non si può dunque presupporre una nullità se non per una radicale indeterminatezza della domanda giudiziale e non anche nei casi in cui l'atto, pur formulato in modo sintetico o non perfettamente ordinato, consenta comunque di desumere con chiarezza i fatti costitutivi e l'oggetto della pretesa. Nel caso di specie, l'atto introduttivo, letto nella sua globalità, e unitamente alla documentazione allegata, non presenta tali vizi radicali. In particolare, esso contiene il riferimento espresso all'oggetto della domanda, rappresentato dalla richiesta del capitale, degli interessi moratori, degli interessi anatocistici, delle somme ex art. art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 su alcune fatture insolute, il tutto da integrarsi attraverso la produzione documentale. La parte attrice produce all'uopo il documento 3 contenente pagina 8 di 13 elenco dei crediti, il documento 4 contenente l'emissione dettagliate di invoice relative al pagamento degli interessi moratori, i documenti 6 contenenti la cessione del capitale relativi alle cessioni di crediti nei quali emergono alcune indicazioni dei crediti ceduti. Da tali documenti emerge chiaramente che l'attore ha preteso fondare la propria domanda sull'avvenuto trasferimento del bene e sulla conseguente insorgenza degli obblighi in capo alla controparte in ordine al pagamento del residuo capitale e interessi, riconducendo dunque la propria pretesa ai titoli sopra richiamati. Ne consegue che la produzione documentale e l'esposizione sommaria dei fatti, ancorchè non minuziosa, risultano idonee, nel complesso, a identificare l'oggetto della causa petendi della domanda consentendo al convenuto di comprendere appieno la pretesa e di articolare le proprie difese. Il petitum risulta puntuale e articolato in quanto specifica: il quantum richiesto, l'accertamento del debito e la condanna al risarcimento. In ogni caso la mancata allegazione di documenti rilevanti ai fini della titolarità all'azione nell'atto di citazione rileva sul difetto di legittimazione attiva o più in generale sul merito della pretesa creditoria. In conclusione, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata con conseguente disamina delle domande sostanziali svolte.
Sulla carenza di legittimazione attiva, inopponibilità e/o inefficacia delle cessioni di crediti dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 r.d. n. 244/1923; 117 d.lgs. n. 163/2006, 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016. L'eccezione del convenuto in ordine alla mancata indicazione, in sede di notificazione dell'avvenuta cessione, del titolo e dell'oggetto del credito ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923 si fonda sul fatto che la cessione non ha ottemperato ai dati richiesti dalla norma in esame. A fronte dell'eccezione in questione, la difesa dell'attrice ha invocato l'applicazione della legge n. 52/1991, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1 di tale legge: - le cedenti risultano essere società che svolgono attività di impresa;
- i crediti ceduti sono sorti da contratti stipulati dalle cedenti nell'esercizio dell'impresa; - la cessionaria è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ora, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte: Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32788 del 13.12.2019), la normativa richiamata dall'Ente convenuto ha carattere eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale. Inoltre, deve osservarsi che, come ritenuto ancora dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 24758 del 15.09.2021), “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la pagina 9 di 13 medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” e che sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 11475 del 08.05.2008) ha ulteriormente affermato che la deroga posta dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E al principio della generale cedibilità, anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod. civ.,
“essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A., opera solo fino a quando il contatto è "in corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale”. Ebbene, la convenuta nulla ha dedotto nel corso della fase istruttoria circa la natura del rapporto ed il fatto che esso, all'epoca della cessione, fosse ancora in fase di esecuzione, sicché, anche sotto tale profilo, l'eccezione dell'Ente non può essere accolta.
SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA Secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento di una prestazione ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 13685/2019). A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, quindi, nello specifico dovevano essere consegnati i contratti stipulati con l'azienda fornitrice, oltre che le fatture emesse nei confronti dell'ente e rimaste impagate. A fronte, dunque, dell'onere probatorio imposto al creditore, che agisce a seguito dell'inadempimento dell'ente pubblico, di allegare idonei riscontri in merito alla forma scritta ad substantiam imposta ex lege per la stipula dei contratti con la P.A., nonché dell'obbligo sancito a carico del creditore cedente di consegnare i documenti probatori del credito al cessionario, sarebbe stato onere dell'attrice allegare i contratti in forma scritta a suo tempo intervenuti tra l'ente sanitario e le società erogatrici delle forniture, fornendo, altresì, il riscontro che le fatture emesse fossero state specifico oggetto dei contratti di cessioni di credito intervenuti in favore di . CP_2
Nel caso di specie, l'attrice con l'atto di citazione ha omesso tale produzione, depositando in allegato all'atto introduttivo soltanto alcuni elenchi autoprodotti asseritamente riepilogativi di fatture riguardanti le somme capitali rivendicate e una minima parte dei contratti. La produzione di elenchi evidentemente nulla prova, dovendosi considerare che la natura di cessionaria dei crediti in capo all'attrice, di certo, non la esonera dall'onere di provare i presupposti della domanda di pagamento e, dunque, l'esistenza di un titolo contrattuale valido ed efficace. Con il deposito delle memorie, ex art. 183 comma sesto c.p.c., l'attrice ha tentato di colmare il deficit probatorio in cui era fino a quel momento incorsa, dando corso, in pagina 10 di 13 allegato alle memorie n. 1 e 2, ad una intensissima produzione documentale, che però risulta scarsamente intelligibile e soprattutto priva di corrispondenza con le allegazioni di parte. Si tratta nello specifico di decine e decine di cartelle “zippate”, solo genericamente nominate ad es. come “Cessioni FT SOTTO ND BFF” o “CESSIONI CAPITALE”, contenenti al loro interno altrettante sottocartelle solo genericamente nominate, che rendono assai difficoltoso per la controparte e per il giudicante rinvenire una corrispondenza o correlazione rispetto al petitum e alla causa petendi azionata dall'attrice. Sul punto preme evidenziare che la Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere inammissibile ai fini del decidere la produzione documentale ogniqualvolta non risulti debitamente specificata la ragione della allegazione probatoria. Vedasi in proposito Cass. S.U. n. 2435/2008, che così statuisce: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione(…). E' inibito al Giudice trarre dai documenti esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione ove queste non siano specificate nella domanda o comunque sollecitate dalla parte interessata”. Nel caso di specie la produzione è risultata in gran parte caratterizzata come detto da cartelle contenenti all'interno innumerevoli documenti privi di identificazione nominativa. È evidente come tale modalità di produzione risulti di ostacolo al compiuto dispiegarsi del diritto di difesa della controparte, come peraltro a più riprese eccepito dalla difesa della convenuta. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha rimarcato in diversi arresti l'esigenza che la produzione documentale probatoria avvenga in maniera logica e ordinata, rappresentando un onere della parte che intende avvalersi dei documenti prodotti ordinare, indicizzare e aggiornare il proprio fascicolo, provvedendo a numerare in via progressiva i documenti prodotti in corrispondenza con la predisposizione di un elenco di volta in volta aggiornato. È opportuno che, per facilitare la consultazione dei documenti, ad ogni documento depositato corrisponda un unico file o gruppi di files eterogeni comunque in numero limitato, con la chiara enunciazione, nel titolo, dell'identificazione del documento stesso. (cfr. Cass. 26 maggio 2011, n. 11617: “La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto pagina 11 di 13 censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto” e in senso conforme anche Cass. 13 giugno 2022, n. 19006). In mancanza di tutto ciò, la mera produzione di numerosi files non può ritenersi adeguata e corretta e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte». (in tal senso tra la giurisprudenza di merito Corte App. Potenza 12 gennaio 2016 e Trib. Napoli 3 febbraio 2023, n. 1288: «I documenti prodotti in giudizio devono essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto;
ed oltre ad essere numerati devono altresì contenere la loro
“denominazione”). Alla luce di ciò non avendo parte attrice assolto al proprio onere di allegare in modo preciso e completo a quale scopo abbia effettuato la produzione documentale introdotta con la seconda memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., tale documentazione non potrà essere tenuta in alcuna considerazione dal Giudice ai fini della decisione. Il rigetto della pretesa creditoria in ordine a tutte le fatture per le quali è stato sostenuto il mancato pagamento dell'importo capitale, travolge di conseguenza qualsiasi pretesa accessoria in punto di interessi, risarcimento danni e rimborso spese. La domanda svolta in via principale da parte attrice va pertanto definitivamente e integralmente respinta. Va ulteriormente disattesa anche la domanda subordinata di condanna al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento. Più nello specifico, la domanda ex art. 2041 cod.civ. deve essere dichiarata inammissibile, non potendo essere proposta quando la domanda principale sia stata rigettata per carenza di prova del titolo posto a suo fondamento (v. Cass. n. 11682/2018 e Cass. ord. n. 14944/2022 secondo cui “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”). La domanda ex art. 2041 c.c. non può essere, infatti, essere utilizzata subordinatamente rispetto alla domanda ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole conseguente alla carenza di prova (Cass. 22292/2018; Cass. 18502/2013 e più di recente cfr. Cass. n.13203 del 15/5/2023).
Sulle spese processuali Le spese di lite - stante la complessità delle questioni controverse, il comportamento processuale tenuto dalle parti che si sono dimostrate restiee ad una definizione transattiva della controvrsia nonostante i numerosi rinvii richiesti e l'avvenuto pagamento, in corso di causa, di una parte del credito - devono essere interamente compensate tra le parti. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1. in accoglimento della eccezione di parte convenuta, dichiara la propria incompetenza, relativamente al solo credito vantato da acquistato da Eco Eridania Parte_1
S.p.A.; 2. rigetta la domanda proposta da Parte_2
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. Spese di lite compensate.
5. Con sentenza esecutiva Così deciso in Monza, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice Cinzia Fallo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4203/2020 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Bonalume, Parte_1 P.IVA_1 presso cui è stato eletto domicilio in Milano corso Magenta n. 84, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE E
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Maurizio Boifava, presso cui è stato P.IVA_2 eletto domicilio in Monza via E. De Amicis n. 6, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: pagamento somme.
CONCLUSIONI delle parti: Per (dall'atto di citazione depositato in data 11/06/2020): “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_2 dell' (C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, P.IVA_2 per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] P.IVA_2 relativo pagamento in favore di Parte_2
I. € 103.782,88 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: pagina 1 di 13 − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 26 maggio 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 18.718,88. III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 4.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 34.344,46 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 26.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di Parte mora oggetto delle Note Debito emesse da;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_2 dell' (C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, P.IVA_2 condannare l Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_2 in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_2 dovuta a per: Parte_2
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
pagina 2 di 13 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
• IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte dell' Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di Parte_2 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_2 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 20101 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Per (dal Controparte_1 foglio di conclusioni depositato in data 06/06/2025): “GIUDICARE IN RITO: accertare e dichiarare la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese per le ragioni esposte;
IN VIA GRADATA DI RITO: accertare e dichiarare la nullità/invalidità dell'atto introduttivo nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e/o
pagina 3 di 13 l'inopponibilità/inefficacia dei contratti di cessione dei crediti posti dall'attrice alla base dell'actio radicata;
NEL MERITO: rigettare le domande proposte dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in atti;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle domande di adempimento dei crediti azionati, accertare quanto effettivamente dovuto dalla convenuta così come provato in giudizio, anche in accoglimento dei criteri di imputazione/liquidazione di cui alle difese in atti, ferma la non debenza degli interessi moratori, anatocistici e delle sanzioni forfettarie ex adverso azionate. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite anche ex artt. 92 e 96 commi 1 e 3 c.p.c. in ragione dell'aver l'attrice azionato in causa fatture già pagate ovvero basate su ragioni di credito inesistenti ovvero al cospetto di cessioni di credito rifiutate ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre C.T.U. contabile avente ad oggetto l'accertamento dell'eventuale, ancorché negato, credito vantato dall'attrice, riservata ogni ulteriore istanza istruttoria nei concessi termini. Infine si chiede di ammettere tutti i documenti richiamati/prodotti in atti dall (dal CP_1
n. 1 al n. 114) con ferma opposizione rispetto alla documentazione avversaria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa I. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 giugno 2020,
[...]
in seguito denominata conveniva in giudizio, Parte_2 Parte_1 davanti il Tribunale di Monza, e Controparte_1 ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 103.782,88 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società fornitrici (cfr. doc.3 atto di citazione), oltre interessi di mora ed anatocistici, nonché la somma di euro 4.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento di n. 101 fatture costituenti la predetta sorte capitale, e di euro 34.344,46 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a fronte del tardivo pagamento della sorte capitale di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui sopra, ed euro 26.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, già citato, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 672 fatture il cui tardivo pagamento generava interessi di mora oggetto delle Note Debito emesse dalla medesima. evidenziava di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei Parte_2 confronti dell convenuta da vari fornitori di quest'ultima a titolo di CP_1 corrispettivo di prestazioni di servizi, forniture e beni erogati in favore dell CP_1 convenuta dalle società fornitrici, precisando che i contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi. Sottolineava, inoltre, che l'intimazione volta ad ottenere il pagamento era rimasta infruttuosa.
pagina 4 di 13 In via subordinata, chiedeva la condanna dell' convenuta al pagamento di un CP_1 importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la già menzionata sorte capitale insoluta di euro 103.782,88.
si costituiva in data 25 Controparte_1
Novembre 2020 ed eccepiva, preliminarmente, incompetenza del tribunale adito a favore della sezione specializzata ex art. 3, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 168/2003; il difetto di legittimazione attiva della Banca e la prescrizione del credito, l'indeterminatezza e/o nullità dell'atto di citazione ex art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. e più in generale la impossibilità di difendersi adeguatamente non avendo parte attrice ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una ountuale e circostanziata allegazione dei fatti di causa e non essendo tenuta la parte convenuta all'onere “di delineare i contorni di un fatto che è rimasto indistinto nei suoi connotati essenziali fino a consentire che sia messo in discussione il suo reale verificarsi” ed evidenziando che
“Nel casus belli la vocatio in ius contiene solamente una generica enunciazione delle ragioni della pretesa, in specie” (pag. 2 della comparsa di risposta della convenuta); l'inopponibilità/inesigibilità e/o la non debenza dell'avversato credito per i seguenti motivi: a) pregresso pagamento al cedente ovvero all'attrice; b) storno di precedenti fatture;
c) mancato ricevimento, con derivata inesigibilità anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 210, della L. n. 244 del 24/12/2007; d) mancata indicazione del Codice Identificativo della Gara;
e) mancata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio;
f) inesistenza/erroneità dell'ordine indicato in fattura;
g) omessa indicazione del codice univoco dell'amministrazione. Conseguentemente ha chiesto il rigetto del pagamento degli interessi sia moratori e anatocistici in quanto non dovuti;
in ordine al pagamento dei 40 euro di sanzione ex d.lgs 231/02 art. 6 comma 2, il rigetto per quanto sopra esposto, nonchè la non imputabilità alla stessa in caso di mancato pagamento di eventuali fatture dovute. Quanto agli interessi di mora, anatocistici e sanzioni ex art. 6 comma 2 D.lgs 231/02 maturati su crediti diversi dalla sorte capitale ha ribadito gli stessi iter argomentativi già esposti per interessi e sanzioni dei crediti azionati per conto capitale. Quanto alla richiesta di arricchimento, ex art. 2041 c.c., ha eccepito la erronea ricostruzione della fattispecie e la falsa applicazione della legge stessa chiedendo il rigetto della stessa. In via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU contabile avente ad oggetto l'accertamento dell'entità dei crediti vantati dall'attrice.
Dopo un rinvio della prima udienza, fissata per la data del 17 dicembre 2020, alla successiva del 25 maggio 2021 la convenuta dichiarava l'avvenuto versamento di un importo dopo l'inizio della causa e parte attrice chiedeva rinvio per verifica. Dopo una serie di rinvii in data 03 febbraio 2022 il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e fissava udienza per la data del 14.06.2022, in cui rinviava ad altra udienza in pendenza di trattative tra le parti. pagina 5 di 13 Dopo ulteriori rinvii per i medesimi incombenti, veniva fissata udienza per la data del 23 maggio 2023, nel corso della quale, mutato nelle more il G.I. nella persona fisica, i legali dichiaravano che era stata fissato incontro di mediazione e che vi erano altri due giudizi pendenti nella medesima situazione;
chiedevano pertanto un rinvio a settembre. Nelle successive udienze, i difensori delle parti chiedevano brevi rinvii in quanto la mediazione era in corso. All'udienza del 23 maggio 2024, dopo avere dato atto dell'esito negativo delle trattative, il legale di parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni mentre il legale della convenuta insisteva nelle proprie istanze istruttorie, come formulate, in particolare nella richiesta CTU contabile. Con ordinanza in data 06 giugno 2024 il G.I. evidenziando che, in data 30 ottobre 2023, le parti convenivano di rinviare la procedura, al fine di valutare la proposta di accordo del legale di parte convenuta, di pagamento dell'importo capitale “in corso di verifica da parte di ”, dandosi atto dell'avvenuto pagamento di gran parte del Parte_1 capitale e che dalla memoria istruttoria depositata dalla stessa parte attrice in data 07.03.2022 emergeva che, già a tale data, il credito per il quale proseguiva il giudizio era pari ad Euro 60.583,84 per sorte capitale, a fronte di un credito azionato in citazione e pari ad Euro 103.782,88, disponeva la comparizione delle parti al fine di ottenere chiarimenti per la data del 5 novembre 2024. All'udienza suindicata, su richiesta di parte attrice, concedeva termine per esame della documentazione prodotta dalla convenuta attestante gli avvenuti pagamenti. Alla successiva udienza del 18 febbraio 2025 i legali chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con le modalità della trattazione scritta, che veniva indicata per la data del 12.06.2025. Precisate le conclusioni nei termini indicati in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Nelle more del giudizio parte attrice, attraverso una memoria autorizzata depositata in data 16 dicembre 2024, ha ridimensionato la propria pretesa creditoria all'importo capitale di euro 103.782,88 a euro 6.492,53 per sorte capitale (oltre accessori), di cui alle fatture riepilogate nell'elenco sub ALL. A nella propria comparsa conclusionale, depositata in data 9 settembre 2025, a seguito degli asseriti pagamenti tardivamente effettuati nel corso del giudizio. La causa è stata trattenuta per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Ragioni giuridiche e di fatto della decisione SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI
Sulla competenza del Tribunale delle Imprese L'ordinativo di fornitura in oggetto (cfr. doc 1bis parte convenuta), identificato dal numero 102214064 è stato emesso in data 15 ottobre dalla Controparte_1
pagina 6 di 13 (amministrazione contraente), in esecuzione di una convenzione stipulata tramite la Centrale di Committenza regionale ARCA S.p.A. (azienda regionale centrale acquisti). Il fornitore è la Eco Eridiana S.p.A., società operante nel settore dei servizi ambientali. Si tratta dunque di un contratto pubblico di fornitura, in quanto l'amministrazione sanitaria – soggetto pubblico rientrante tra le amministrazioni aggiudicatrici ex art. 3 comma 1 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – ha affidato a un operatore economico privato la fornitura di beni nell'ambito di una convenzione quadro. Tale contratto presenta tutti i caratteri del contratto pubblico di fornitura di rilevanza comunitaria ex art. 3 comma 2 lett. F) del D.lgs. 168/2003. In particolare la Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8692 del 17/03/2022 ha stabilito che “Il contratto tra un ente pubblico ed un imprenditore, che, indipendentemente dal "nomen iuris" attribuitogli dalle parti (nella specie, appalto), si risolva in una concessione di servizi, non appartiene alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in quanto il rischio di gestione nel quale incorre l'amministrazione aggiudicatrice è assunto integralmente, o in misura significativa, dalla controparte contrattuale;
ove, peraltro, sia configurabile un appalto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria, la controversia resta devoluta alla sezione specializzata purché il contratto riguardi servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti e non determini, in ogni caso, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione ad opera della controparte della pubblica amministrazione stessa.” La natura pubblicistica del contratto, unitamente ad una lettura orientata della su citata sentenza della Cassazione, fa si che la controversia, relativamente al solo contratto in questione, sia di competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia d'impresa. Occorre chiarire che, come motivato al paragrafo seguente, l'inutilizzabilità dei documenti per i quali si richiede l'incompetenza di codesto Tribunale, rende inutile l'analisi della stessa dichiarazione di incompetenza. A fortiori, tutte le altre eventuali contestazioni circa l'incompetenza di altri contratti devono esser dichiarate decadute ai sensi dell'art. 38 c.p.c. “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.”
Sulla nullità dell'atto di citazione E' d'uopo distinguere fra l'intelligibilità della documentazione documentale, cui trattasi nei paragrafi successivi, e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., sollevata dalla convenuta, per mancanza degli elementi essenziali ai fini della valida instaurazione del contraddittorio. In merito a quest'ultimo elemento l'indagine da svolgere consiste nel verificare se il contenuto dell'atto di citazione consenta di individuare sia il petitum, cioè l'oggetto pagina 7 di 13 della domanda, che la causa petendi ossia i fatti e le ragioni giuridiche su cui essa si fonda. Secondo il principio del favor per la validità degli atti processuali, ex art. 156 c.p.c., deve privilegiarsi una interpretazione che consenta la salvaguardia e l'efficacia dell'atto ogniqualvolta lo scopo legale risulti comunque raggiunto. In generale, la nullità della causa petendi non può aversi quando l'attore abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre. La Cassazione Civile, Sezione II con sentenza del 29/01/2015 n. 1681 ha affermato che
“ La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).” La Suprema Corte (cfr.Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077) ha sentenziato che la nullità si concretizza quando l'oggetto risulti assolutamente incerto: non si può prescindere, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per le quali sono richieste. Non si può dunque presupporre una nullità se non per una radicale indeterminatezza della domanda giudiziale e non anche nei casi in cui l'atto, pur formulato in modo sintetico o non perfettamente ordinato, consenta comunque di desumere con chiarezza i fatti costitutivi e l'oggetto della pretesa. Nel caso di specie, l'atto introduttivo, letto nella sua globalità, e unitamente alla documentazione allegata, non presenta tali vizi radicali. In particolare, esso contiene il riferimento espresso all'oggetto della domanda, rappresentato dalla richiesta del capitale, degli interessi moratori, degli interessi anatocistici, delle somme ex art. art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 su alcune fatture insolute, il tutto da integrarsi attraverso la produzione documentale. La parte attrice produce all'uopo il documento 3 contenente pagina 8 di 13 elenco dei crediti, il documento 4 contenente l'emissione dettagliate di invoice relative al pagamento degli interessi moratori, i documenti 6 contenenti la cessione del capitale relativi alle cessioni di crediti nei quali emergono alcune indicazioni dei crediti ceduti. Da tali documenti emerge chiaramente che l'attore ha preteso fondare la propria domanda sull'avvenuto trasferimento del bene e sulla conseguente insorgenza degli obblighi in capo alla controparte in ordine al pagamento del residuo capitale e interessi, riconducendo dunque la propria pretesa ai titoli sopra richiamati. Ne consegue che la produzione documentale e l'esposizione sommaria dei fatti, ancorchè non minuziosa, risultano idonee, nel complesso, a identificare l'oggetto della causa petendi della domanda consentendo al convenuto di comprendere appieno la pretesa e di articolare le proprie difese. Il petitum risulta puntuale e articolato in quanto specifica: il quantum richiesto, l'accertamento del debito e la condanna al risarcimento. In ogni caso la mancata allegazione di documenti rilevanti ai fini della titolarità all'azione nell'atto di citazione rileva sul difetto di legittimazione attiva o più in generale sul merito della pretesa creditoria. In conclusione, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata con conseguente disamina delle domande sostanziali svolte.
Sulla carenza di legittimazione attiva, inopponibilità e/o inefficacia delle cessioni di crediti dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 r.d. n. 244/1923; 117 d.lgs. n. 163/2006, 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016. L'eccezione del convenuto in ordine alla mancata indicazione, in sede di notificazione dell'avvenuta cessione, del titolo e dell'oggetto del credito ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923 si fonda sul fatto che la cessione non ha ottemperato ai dati richiesti dalla norma in esame. A fronte dell'eccezione in questione, la difesa dell'attrice ha invocato l'applicazione della legge n. 52/1991, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1 di tale legge: - le cedenti risultano essere società che svolgono attività di impresa;
- i crediti ceduti sono sorti da contratti stipulati dalle cedenti nell'esercizio dell'impresa; - la cessionaria è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ora, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte: Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32788 del 13.12.2019), la normativa richiamata dall'Ente convenuto ha carattere eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale. Inoltre, deve osservarsi che, come ritenuto ancora dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 24758 del 15.09.2021), “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la pagina 9 di 13 medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” e che sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 11475 del 08.05.2008) ha ulteriormente affermato che la deroga posta dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E al principio della generale cedibilità, anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod. civ.,
“essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A., opera solo fino a quando il contatto è "in corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale”. Ebbene, la convenuta nulla ha dedotto nel corso della fase istruttoria circa la natura del rapporto ed il fatto che esso, all'epoca della cessione, fosse ancora in fase di esecuzione, sicché, anche sotto tale profilo, l'eccezione dell'Ente non può essere accolta.
SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA Secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento di una prestazione ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 13685/2019). A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, quindi, nello specifico dovevano essere consegnati i contratti stipulati con l'azienda fornitrice, oltre che le fatture emesse nei confronti dell'ente e rimaste impagate. A fronte, dunque, dell'onere probatorio imposto al creditore, che agisce a seguito dell'inadempimento dell'ente pubblico, di allegare idonei riscontri in merito alla forma scritta ad substantiam imposta ex lege per la stipula dei contratti con la P.A., nonché dell'obbligo sancito a carico del creditore cedente di consegnare i documenti probatori del credito al cessionario, sarebbe stato onere dell'attrice allegare i contratti in forma scritta a suo tempo intervenuti tra l'ente sanitario e le società erogatrici delle forniture, fornendo, altresì, il riscontro che le fatture emesse fossero state specifico oggetto dei contratti di cessioni di credito intervenuti in favore di . CP_2
Nel caso di specie, l'attrice con l'atto di citazione ha omesso tale produzione, depositando in allegato all'atto introduttivo soltanto alcuni elenchi autoprodotti asseritamente riepilogativi di fatture riguardanti le somme capitali rivendicate e una minima parte dei contratti. La produzione di elenchi evidentemente nulla prova, dovendosi considerare che la natura di cessionaria dei crediti in capo all'attrice, di certo, non la esonera dall'onere di provare i presupposti della domanda di pagamento e, dunque, l'esistenza di un titolo contrattuale valido ed efficace. Con il deposito delle memorie, ex art. 183 comma sesto c.p.c., l'attrice ha tentato di colmare il deficit probatorio in cui era fino a quel momento incorsa, dando corso, in pagina 10 di 13 allegato alle memorie n. 1 e 2, ad una intensissima produzione documentale, che però risulta scarsamente intelligibile e soprattutto priva di corrispondenza con le allegazioni di parte. Si tratta nello specifico di decine e decine di cartelle “zippate”, solo genericamente nominate ad es. come “Cessioni FT SOTTO ND BFF” o “CESSIONI CAPITALE”, contenenti al loro interno altrettante sottocartelle solo genericamente nominate, che rendono assai difficoltoso per la controparte e per il giudicante rinvenire una corrispondenza o correlazione rispetto al petitum e alla causa petendi azionata dall'attrice. Sul punto preme evidenziare che la Suprema Corte è orientata nel senso di ritenere inammissibile ai fini del decidere la produzione documentale ogniqualvolta non risulti debitamente specificata la ragione della allegazione probatoria. Vedasi in proposito Cass. S.U. n. 2435/2008, che così statuisce: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione(…). E' inibito al Giudice trarre dai documenti esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione ove queste non siano specificate nella domanda o comunque sollecitate dalla parte interessata”. Nel caso di specie la produzione è risultata in gran parte caratterizzata come detto da cartelle contenenti all'interno innumerevoli documenti privi di identificazione nominativa. È evidente come tale modalità di produzione risulti di ostacolo al compiuto dispiegarsi del diritto di difesa della controparte, come peraltro a più riprese eccepito dalla difesa della convenuta. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha rimarcato in diversi arresti l'esigenza che la produzione documentale probatoria avvenga in maniera logica e ordinata, rappresentando un onere della parte che intende avvalersi dei documenti prodotti ordinare, indicizzare e aggiornare il proprio fascicolo, provvedendo a numerare in via progressiva i documenti prodotti in corrispondenza con la predisposizione di un elenco di volta in volta aggiornato. È opportuno che, per facilitare la consultazione dei documenti, ad ogni documento depositato corrisponda un unico file o gruppi di files eterogeni comunque in numero limitato, con la chiara enunciazione, nel titolo, dell'identificazione del documento stesso. (cfr. Cass. 26 maggio 2011, n. 11617: “La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto pagina 11 di 13 censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto” e in senso conforme anche Cass. 13 giugno 2022, n. 19006). In mancanza di tutto ciò, la mera produzione di numerosi files non può ritenersi adeguata e corretta e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte». (in tal senso tra la giurisprudenza di merito Corte App. Potenza 12 gennaio 2016 e Trib. Napoli 3 febbraio 2023, n. 1288: «I documenti prodotti in giudizio devono essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto;
ed oltre ad essere numerati devono altresì contenere la loro
“denominazione”). Alla luce di ciò non avendo parte attrice assolto al proprio onere di allegare in modo preciso e completo a quale scopo abbia effettuato la produzione documentale introdotta con la seconda memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., tale documentazione non potrà essere tenuta in alcuna considerazione dal Giudice ai fini della decisione. Il rigetto della pretesa creditoria in ordine a tutte le fatture per le quali è stato sostenuto il mancato pagamento dell'importo capitale, travolge di conseguenza qualsiasi pretesa accessoria in punto di interessi, risarcimento danni e rimborso spese. La domanda svolta in via principale da parte attrice va pertanto definitivamente e integralmente respinta. Va ulteriormente disattesa anche la domanda subordinata di condanna al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento. Più nello specifico, la domanda ex art. 2041 cod.civ. deve essere dichiarata inammissibile, non potendo essere proposta quando la domanda principale sia stata rigettata per carenza di prova del titolo posto a suo fondamento (v. Cass. n. 11682/2018 e Cass. ord. n. 14944/2022 secondo cui “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”). La domanda ex art. 2041 c.c. non può essere, infatti, essere utilizzata subordinatamente rispetto alla domanda ex contractu per eluderne l'esito sfavorevole conseguente alla carenza di prova (Cass. 22292/2018; Cass. 18502/2013 e più di recente cfr. Cass. n.13203 del 15/5/2023).
Sulle spese processuali Le spese di lite - stante la complessità delle questioni controverse, il comportamento processuale tenuto dalle parti che si sono dimostrate restiee ad una definizione transattiva della controvrsia nonostante i numerosi rinvii richiesti e l'avvenuto pagamento, in corso di causa, di una parte del credito - devono essere interamente compensate tra le parti. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1. in accoglimento della eccezione di parte convenuta, dichiara la propria incompetenza, relativamente al solo credito vantato da acquistato da Eco Eridania Parte_1
S.p.A.; 2. rigetta la domanda proposta da Parte_2
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. Spese di lite compensate.
5. Con sentenza esecutiva Così deciso in Monza, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice Cinzia Fallo
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