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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 17447/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 17447 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elett. dom.ta a Pollena Trocchia (NA) alla Via Starzolla 58, presso lo studio dell'avv.to Daniela Fontanarosa che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P. I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., elett. dom.ta a Villa Literno (CE) alla Via
Salerno, 26, presso lo studio dell'avv.to Fabio Pagano che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Vendita di beni mobili registrati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14.8.2023, proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
4612/2023, depositato il 14.7.2023 e regolarmente notificato in data
18.7.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare a CP_1
la somma di € 126.006,00 oltre interessi al tasso ed alle
[...]
decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 e spese della relativa procedura monitoria.
L'opponente avverso il d.i. chiedeva:
“denegare la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la ragionevole fondatezza delle ragioni sopra esposte e per averne data ampia prova scritta;
revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dall'odierna opposta;
revocare il decreto ingiuntivo in ragione della richiesta e concessione degli interessi non dovuti;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 4612/2023 del
14/07/2023 RG n. 14594/2023 emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 3 nella persona del dott. Fabio Perrella, non esecutivo, notificato via pec in data 18/07/2023 e per l'effetto revocarlo;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta opposta, in ragione di quanto argomentato e per l'effetto condannarla alle spese della presente procedura;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui On.le Giudice adito non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto, voglia revocarlo e, previo accertamento della grave responsabilità della controparte, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuto
l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio;
In via gradata nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il debito della opponente, dichiarare dovuta la minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato per averne fatto anticipo”.
L'opponente contestava l'inesatta esecuzione delle prestazioni dell'opposta che avrebbero giustificato il mancato pagamento delle somme richieste tramite fatture emesse da quest'ultima.
In particolare, sulla fattura n. 79 del 15.12.2021, Controparte_1
aveva emesso fattura per la vendita dell'automezzo Iveco Magirus,
[...]
AS260S45 TG GG097NR, per un importo di €45.140,00.
Il mezzo, secondo l'opponente, necessitava di alcuni lavori di manutenzione che avrebbero spinto le parti a concordare una riduzione del prezzo di € 15.000,00 rispetto all'importo iniziale, riduzione che non sarebbe stata applicata dalla società opposta.
Ancora, riguardo la fattura n. 50 del 17.10.2022, emessa per la vendita di due casse scarrabili da 6 metri (2 x € 4.900) e due da 7 metri (2 x €
5.500), affermava di aver ricevuto solo le due Controparte_2
casse da 7 metri.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Inoltre, in merito alla fattura n. 51 dello stesso giorno, relativa al montaggio di una gru idraulica con collaudo e omologazione (modello
Scania tg DB250WS), l'automezzo non sarebbe mai stato riconsegnato all'opponente.
Infine, sulla fattura n. 52 sempre del 17.10.2022, emessa per l'allestimento di un'attrezzatura porta container su un automezzo
Scania tg DJ737NY, la debitrice eccepiva che i lavori fatturati non fossero mai stati eseguiti.
Per questi motivi
, a causa dell'inesatta esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, parte attrice eccepiva l'inadempimento di controparte ex art. 1460 c.c., chiedendo il rigetto e la nullità del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva l'opposta che così concludeva:
“in via preliminare, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4612/23 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
2. nel merito, rigettare l'opposizione perché inammissibile ed improcedibile in rito, anche per nullità della citazione, ed infondata nel merito, comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4612/23;
3. condannare la società per lite temeraria ex art. Parte_1
96 cpc, per il comportamento illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito dalla società Controparte_1
4. condannare la società al pagamento delle Parte_1
spese, dei diritti e degli onorari di giudizio oltre IVA, CPA, come per legge”.
L'opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza di una motivazione adeguata perché non avrebbe esplicato adeguatamente gli elementi fattuali e giuridici della domanda.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 5 La creditrice, inoltre, sosteneva di aver correttamente adempiuto a tutte le prestazioni oggetto delle fatture e accusava l'opponente di aver promosso l'opposizione per meri fini dilatori.
Nel dettaglio, precisava che gli automezzi consegnati erano perfettamente funzionanti e che tutti i lavori erano stati eseguiti correttamente.
Specificava, inoltre, che le casse scarrabili erano state consegnate e che l'opponente non si era mai recato presso la sua officina per ritirare l'autoveicolo con gru meccanica.
Per tali motivi, la parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di lite, incluse quelle per lite temeraria.
4. In prima udienza (29.1.2024), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente riteneva non sussistente i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..
Respingeva altresì le richieste istruttorie delle parti perché relative a circostanze generiche e documentali.
Ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 14.4.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata.
6.1. Va premesso che parte opposta ha allegato fatture relative alla vendita di un automezzo, trasporto e vendita di casse scarrabili e all' esecuzione di lavori di meccanica su determinati autoveicoli (v. allegati di parte opposta, comparsa di costituzione e risposta, fatture pdf).
In merito l'opponente non contesta l'esistenza in sé di un rapporto contrattuale con l'opposta, ma eccepisce la mancata riduzione del prezzo del veicolo venduto, la mancata consegna di due delle quattro casse scarrabili, la non corretta esecuzione dei lavori su un automezzo n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 6 e la mancata riconsegna di un bene da parte dell'opposta detenuto nella sua officina.
6.2. Va innanzitutto precisato che il credito per cui agisce l'opposta è relativo a fatture elettroniche emesse nel biennio 2021-2022.
Sul punto la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della
e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame tali fatture elettroniche, ricevute nel cassetto fiscale tramite SDI, non sono state contestate.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate.
Conseguentemente deve ritenersi che la riduzione del prezzo di €
15.000,00 non è provata (peraltro nella fattura è espressamente indicato n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 7 che il prezzo riguarda un veicolo “visto e piaciuto”), così come la mancata consegna di due casse scarrabili, la non corretta esecuzione dei lavori e la mancata consegna del mezzo.
6.3. Deve inoltre ricordarsi che “per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso
è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio (come nel caso di specie) e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (Cass. n.
22353/2010).
Ebbene, nel caso in esame, l'unica eccezione di inadempimento sollevata prima del presente giudizio riguarda la restituzione di un automezzo (cfr. pec del 10.7.2023, allegata dall'opponente al momento della costituzione in giudizio).
Innanzitutto l'importo della fattura n. 51/2022 è dovuto, in quanto dalle foto allegate dall'opposta al momento della costituzione in giudizio in data 21.9.2023, si evince il montaggio della gru idraulica (cfr. pp. 25 ss ove è inquadrato l'automezzo con il numero di targa: trattasi di fotografie non contestate specificamente).
Stante la mancata contestazione della fattura, per quanto sopra esposto,
deve dunque ritenersi credibile la ricostruzione compiuta dall'opposta, secondo cui è stata l'opponente a non ritirare l'automezzo.
6.4. Per le motivazioni sopra esposte, in assenza di un provato inadempimento della società opposta, risulta conseguentemente infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 8 L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
6.5. Non può accogliersi domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte opposta.
Invero le difese dell'opponente sono risultate infondate ma non per questo supportate da mala fede o colpa grave, integranti un'ipotesi di cd. abuso del processo.
7. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione da €52.001,00 ed
€260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n.
4612/2023;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che Controparte_1 liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 17447/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 17447 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., elett. dom.ta a Pollena Trocchia (NA) alla Via Starzolla 58, presso lo studio dell'avv.to Daniela Fontanarosa che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P. I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rapp.te p.t., elett. dom.ta a Villa Literno (CE) alla Via
Salerno, 26, presso lo studio dell'avv.to Fabio Pagano che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Vendita di beni mobili registrati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14.8.2023, proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
4612/2023, depositato il 14.7.2023 e regolarmente notificato in data
18.7.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare a CP_1
la somma di € 126.006,00 oltre interessi al tasso ed alle
[...]
decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 e spese della relativa procedura monitoria.
L'opponente avverso il d.i. chiedeva:
“denegare la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la ragionevole fondatezza delle ragioni sopra esposte e per averne data ampia prova scritta;
revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dall'odierna opposta;
revocare il decreto ingiuntivo in ragione della richiesta e concessione degli interessi non dovuti;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 4612/2023 del
14/07/2023 RG n. 14594/2023 emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 3 nella persona del dott. Fabio Perrella, non esecutivo, notificato via pec in data 18/07/2023 e per l'effetto revocarlo;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta opposta, in ragione di quanto argomentato e per l'effetto condannarla alle spese della presente procedura;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui On.le Giudice adito non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto, voglia revocarlo e, previo accertamento della grave responsabilità della controparte, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuto
l'importo richiesto in sede monitoria o quella diversa somma che risulterà all'esito del giudizio;
In via gradata nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il debito della opponente, dichiarare dovuta la minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato per averne fatto anticipo”.
L'opponente contestava l'inesatta esecuzione delle prestazioni dell'opposta che avrebbero giustificato il mancato pagamento delle somme richieste tramite fatture emesse da quest'ultima.
In particolare, sulla fattura n. 79 del 15.12.2021, Controparte_1
aveva emesso fattura per la vendita dell'automezzo Iveco Magirus,
[...]
AS260S45 TG GG097NR, per un importo di €45.140,00.
Il mezzo, secondo l'opponente, necessitava di alcuni lavori di manutenzione che avrebbero spinto le parti a concordare una riduzione del prezzo di € 15.000,00 rispetto all'importo iniziale, riduzione che non sarebbe stata applicata dalla società opposta.
Ancora, riguardo la fattura n. 50 del 17.10.2022, emessa per la vendita di due casse scarrabili da 6 metri (2 x € 4.900) e due da 7 metri (2 x €
5.500), affermava di aver ricevuto solo le due Controparte_2
casse da 7 metri.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Inoltre, in merito alla fattura n. 51 dello stesso giorno, relativa al montaggio di una gru idraulica con collaudo e omologazione (modello
Scania tg DB250WS), l'automezzo non sarebbe mai stato riconsegnato all'opponente.
Infine, sulla fattura n. 52 sempre del 17.10.2022, emessa per l'allestimento di un'attrezzatura porta container su un automezzo
Scania tg DJ737NY, la debitrice eccepiva che i lavori fatturati non fossero mai stati eseguiti.
Per questi motivi
, a causa dell'inesatta esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, parte attrice eccepiva l'inadempimento di controparte ex art. 1460 c.c., chiedendo il rigetto e la nullità del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva l'opposta che così concludeva:
“in via preliminare, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4612/23 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
2. nel merito, rigettare l'opposizione perché inammissibile ed improcedibile in rito, anche per nullità della citazione, ed infondata nel merito, comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4612/23;
3. condannare la società per lite temeraria ex art. Parte_1
96 cpc, per il comportamento illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito dalla società Controparte_1
4. condannare la società al pagamento delle Parte_1
spese, dei diritti e degli onorari di giudizio oltre IVA, CPA, come per legge”.
L'opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza di una motivazione adeguata perché non avrebbe esplicato adeguatamente gli elementi fattuali e giuridici della domanda.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 5 La creditrice, inoltre, sosteneva di aver correttamente adempiuto a tutte le prestazioni oggetto delle fatture e accusava l'opponente di aver promosso l'opposizione per meri fini dilatori.
Nel dettaglio, precisava che gli automezzi consegnati erano perfettamente funzionanti e che tutti i lavori erano stati eseguiti correttamente.
Specificava, inoltre, che le casse scarrabili erano state consegnate e che l'opponente non si era mai recato presso la sua officina per ritirare l'autoveicolo con gru meccanica.
Per tali motivi, la parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di lite, incluse quelle per lite temeraria.
4. In prima udienza (29.1.2024), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente riteneva non sussistente i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..
Respingeva altresì le richieste istruttorie delle parti perché relative a circostanze generiche e documentali.
Ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 14.4.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata.
6.1. Va premesso che parte opposta ha allegato fatture relative alla vendita di un automezzo, trasporto e vendita di casse scarrabili e all' esecuzione di lavori di meccanica su determinati autoveicoli (v. allegati di parte opposta, comparsa di costituzione e risposta, fatture pdf).
In merito l'opponente non contesta l'esistenza in sé di un rapporto contrattuale con l'opposta, ma eccepisce la mancata riduzione del prezzo del veicolo venduto, la mancata consegna di due delle quattro casse scarrabili, la non corretta esecuzione dei lavori su un automezzo n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 6 e la mancata riconsegna di un bene da parte dell'opposta detenuto nella sua officina.
6.2. Va innanzitutto precisato che il credito per cui agisce l'opposta è relativo a fatture elettroniche emesse nel biennio 2021-2022.
Sul punto la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della
e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame tali fatture elettroniche, ricevute nel cassetto fiscale tramite SDI, non sono state contestate.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate.
Conseguentemente deve ritenersi che la riduzione del prezzo di €
15.000,00 non è provata (peraltro nella fattura è espressamente indicato n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 7 che il prezzo riguarda un veicolo “visto e piaciuto”), così come la mancata consegna di due casse scarrabili, la non corretta esecuzione dei lavori e la mancata consegna del mezzo.
6.3. Deve inoltre ricordarsi che “per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso
è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio (come nel caso di specie) e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (Cass. n.
22353/2010).
Ebbene, nel caso in esame, l'unica eccezione di inadempimento sollevata prima del presente giudizio riguarda la restituzione di un automezzo (cfr. pec del 10.7.2023, allegata dall'opponente al momento della costituzione in giudizio).
Innanzitutto l'importo della fattura n. 51/2022 è dovuto, in quanto dalle foto allegate dall'opposta al momento della costituzione in giudizio in data 21.9.2023, si evince il montaggio della gru idraulica (cfr. pp. 25 ss ove è inquadrato l'automezzo con il numero di targa: trattasi di fotografie non contestate specificamente).
Stante la mancata contestazione della fattura, per quanto sopra esposto,
deve dunque ritenersi credibile la ricostruzione compiuta dall'opposta, secondo cui è stata l'opponente a non ritirare l'automezzo.
6.4. Per le motivazioni sopra esposte, in assenza di un provato inadempimento della società opposta, risulta conseguentemente infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 8 L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
6.5. Non può accogliersi domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte opposta.
Invero le difese dell'opponente sono risultate infondate ma non per questo supportate da mala fede o colpa grave, integranti un'ipotesi di cd. abuso del processo.
7. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione da €52.001,00 ed
€260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. n.
4612/2023;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio che Controparte_1 liquida in € 7.052,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 17447/2023 r.g.a.c. Pag. 9