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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2190/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2190/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI EUGENIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GALASSI EUGENIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI Parte_2 C.F._2 EUGENIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso De Michetti, 80 64100 Teramo ITALIApresso il difensore avv. GALASSI EUGENIO
opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BANCO MARCHIGIANO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. PERTICARARI RENATO e dell'avv. PERTICARARI ANDREA ( ) C.F._3
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
PERTICARARI RENATO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Parte_3 ingiuntivo contro debitore principale, e i garanti e Controparte_4 Parte_1 [...] per la somma di euro 82507,65 per conto corrente 000/000723 e contratti collegati di Parte_2 apertura di credito per 5 mila euro con scadenza al 30 novembre 2017, concessione di affidamento sotto forma di anticipazione su fatture o altri documenti con scadenza al 30 novembre 2017sino alla concorrenza di 70 mila euro,fornitura di servizio di incasso di portafoglio commerciale, concessione di fido promiscuo di 70 mila euro da utilizzarsi in relazione a finanziamento anticipato su fatture e finanziamento anticipato su effetti salvo buon fine,risolti o seguito di ripetuti insoluti, credito documentato con conto corrente certificato.I Garanti, ma non il soggetto garantito, si oppongono affermando che i crediti in questione sono garantiti da garanzia confidi che risponde dei debiti a prima richiesta e poi si rivale sui debitori;
nel merito afferma che tutto derivò dall'illegittimo recesso di
[...]
con cui operava in esclusiva;
contratto stipulato il 31 ottobre 2014, disdetto senza il Parte_4 CP_4 richiesto preavviso nel settembre 2017, e senza aver pagato l'ultimo corrispettivo, per cui pende causa in Ancona. La si costituisce facendo presente che la garanzia confidi la facoltizza a tutte le altre CP_1 azioni che la ritenga opportune. Indifferente le è la genesi dell' insolvenza, peraltro ammessa. CP_1
Nessuna prova costituenda veniva richiesta e pertanto fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, espressamente rinunciati dagli opponenti ( Chiede che la causa sia decisa senza i termini ex art. 190 c.p.c., in quanto è stato già concesso il termine per le note conclusionali, depositate da entrambe le parti., espressamente si legge nelle memorie degli opponenti ), e non richieste dalla Banca, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Affermano gli opponenti che era dovere preciso della rivolgersi prima
contro
Confidi. Si tratta di società cooperativa esercente l'attività CP_1 di c.d. garanzia fidi a favore delle imprese associate, rientrante tra i c.d. "confidi" iscritti nell'apposita sezione dell'elenco già previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 155, comma 4, all'epoca vigente (e poi abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 8, comma 12: v. ora artt. 112, 112 bis, nonchè la i disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi prevista al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 13, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326), i quali svolgevano esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione di garanzie, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ed il cui metodo di operatività consisteva, all'epoca, nell'accantonamento di una data percentuale o dell'intera somma finanziata, che sarebbe stata, tuttavia, corrisposta al soggetto erogatore del credito soltanto dopo l'escussione del debitore, nonchè dei suoi garanti, in funzione quindi di copertura totale o parziale della perdita derivante dal finanziamento concesso.
In sostanza, tali società operavano tradizionalmente mediante copertura non dell'esposizione creditizia in quanto tale, ma - di regola tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata - delle perdite definitive ed accertate che fossero derivate dall'inadempimento del debitore, nonchè di eventuali fideiussori, dopo la sua escussione.
La peculiarità di tale "garanzia" offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei soggetti che avessero rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina ad avvicinare la loro causa a quella più propriamente "assicurativa del credito". ( ricostruzione che si rinviene da Cassazione
17731/14, che è proprio quella citata dagli opponenti nel loro atto di opposizione e nella prima memoria). Trattandosi quindi di assicurazione particolare, contro il rischio di insolvenza e non garanzia del credito, non si vede come la avrebbe potuto agire in maniera diversa, ovvero escutendo CP_1 prima Confidi. Che la insolvenza dipenda da fatto di terzo è ben possibile;
sarà quindi eventualmente oggetto della causa pendente all'epoca della opposizione in Ancona, ma non si vede come possa pagina 2 di 3 interferire con la presente causa;
tanto più che qui non è chiamata ad alcun titolo Controparte_5 dagli opponenti, che in questo contenitore processuale nulla chiedono contro la ditta in tesi responsabile della insolvenza del soggetto garantito;
che peraltro, pur raggiunto dal decreto ingiuntivo, non ha ritenuto qui di opporsi. Pertanto la opposizione, in ordine alla quale gli opponenti non hanno chiesto alcuna prova costituenda, va respinta con spese.
P.Q.M.
Respinge la opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutorio, e condanna gli opponenti e alle spese di lite, che liquida in euro 14103 per Parte_1 Parte_2 compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 25 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2190/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI EUGENIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GALASSI EUGENIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSI Parte_2 C.F._2 EUGENIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso De Michetti, 80 64100 Teramo ITALIApresso il difensore avv. GALASSI EUGENIO
opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
BANCO MARCHIGIANO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. PERTICARARI RENATO e dell'avv. PERTICARARI ANDREA ( ) C.F._3
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
PERTICARARI RENATO
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Parte_3 ingiuntivo contro debitore principale, e i garanti e Controparte_4 Parte_1 [...] per la somma di euro 82507,65 per conto corrente 000/000723 e contratti collegati di Parte_2 apertura di credito per 5 mila euro con scadenza al 30 novembre 2017, concessione di affidamento sotto forma di anticipazione su fatture o altri documenti con scadenza al 30 novembre 2017sino alla concorrenza di 70 mila euro,fornitura di servizio di incasso di portafoglio commerciale, concessione di fido promiscuo di 70 mila euro da utilizzarsi in relazione a finanziamento anticipato su fatture e finanziamento anticipato su effetti salvo buon fine,risolti o seguito di ripetuti insoluti, credito documentato con conto corrente certificato.I Garanti, ma non il soggetto garantito, si oppongono affermando che i crediti in questione sono garantiti da garanzia confidi che risponde dei debiti a prima richiesta e poi si rivale sui debitori;
nel merito afferma che tutto derivò dall'illegittimo recesso di
[...]
con cui operava in esclusiva;
contratto stipulato il 31 ottobre 2014, disdetto senza il Parte_4 CP_4 richiesto preavviso nel settembre 2017, e senza aver pagato l'ultimo corrispettivo, per cui pende causa in Ancona. La si costituisce facendo presente che la garanzia confidi la facoltizza a tutte le altre CP_1 azioni che la ritenga opportune. Indifferente le è la genesi dell' insolvenza, peraltro ammessa. CP_1
Nessuna prova costituenda veniva richiesta e pertanto fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, espressamente rinunciati dagli opponenti ( Chiede che la causa sia decisa senza i termini ex art. 190 c.p.c., in quanto è stato già concesso il termine per le note conclusionali, depositate da entrambe le parti., espressamente si legge nelle memorie degli opponenti ), e non richieste dalla Banca, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Affermano gli opponenti che era dovere preciso della rivolgersi prima
contro
Confidi. Si tratta di società cooperativa esercente l'attività CP_1 di c.d. garanzia fidi a favore delle imprese associate, rientrante tra i c.d. "confidi" iscritti nell'apposita sezione dell'elenco già previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 155, comma 4, all'epoca vigente (e poi abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 8, comma 12: v. ora artt. 112, 112 bis, nonchè la i disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi prevista al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 13, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326), i quali svolgevano esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione di garanzie, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ed il cui metodo di operatività consisteva, all'epoca, nell'accantonamento di una data percentuale o dell'intera somma finanziata, che sarebbe stata, tuttavia, corrisposta al soggetto erogatore del credito soltanto dopo l'escussione del debitore, nonchè dei suoi garanti, in funzione quindi di copertura totale o parziale della perdita derivante dal finanziamento concesso.
In sostanza, tali società operavano tradizionalmente mediante copertura non dell'esposizione creditizia in quanto tale, ma - di regola tramite il c.d. fondo rischi vincolato presso la banca convenzionata - delle perdite definitive ed accertate che fossero derivate dall'inadempimento del debitore, nonchè di eventuali fideiussori, dopo la sua escussione.
La peculiarità di tale "garanzia" offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei soggetti che avessero rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina ad avvicinare la loro causa a quella più propriamente "assicurativa del credito". ( ricostruzione che si rinviene da Cassazione
17731/14, che è proprio quella citata dagli opponenti nel loro atto di opposizione e nella prima memoria). Trattandosi quindi di assicurazione particolare, contro il rischio di insolvenza e non garanzia del credito, non si vede come la avrebbe potuto agire in maniera diversa, ovvero escutendo CP_1 prima Confidi. Che la insolvenza dipenda da fatto di terzo è ben possibile;
sarà quindi eventualmente oggetto della causa pendente all'epoca della opposizione in Ancona, ma non si vede come possa pagina 2 di 3 interferire con la presente causa;
tanto più che qui non è chiamata ad alcun titolo Controparte_5 dagli opponenti, che in questo contenitore processuale nulla chiedono contro la ditta in tesi responsabile della insolvenza del soggetto garantito;
che peraltro, pur raggiunto dal decreto ingiuntivo, non ha ritenuto qui di opporsi. Pertanto la opposizione, in ordine alla quale gli opponenti non hanno chiesto alcuna prova costituenda, va respinta con spese.
P.Q.M.
Respinge la opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutorio, e condanna gli opponenti e alle spese di lite, che liquida in euro 14103 per Parte_1 Parte_2 compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 25 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3