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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 88 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 07.01.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Polinari.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
avv.ti Tiziana Sgobbo e Giancarlo Mancini.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata atteso il motivo di appello dedotto, nel merito, in riforma della sentenza di primo grado accogliere la domanda proposta in prime cure e quindi accertata la sussistenza del reato di diffamazione in capo all'appellato ed in danno del per i fatti esposti, condannare il al risarcimento in favore del del danno Pt_1 CP_1 Pt_1 materiale e morale subito liquidato in via equitativa, nella somma di euro 50.000,00 oltre agli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo, ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sottoforma di interessi nella misura percentuale 2 che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo, rigettando in quanto infondata la domanda riconvenzionale sporta dal . CP_1
Ai fini della determinazione del versamento del contributo unico la domanda ha un valore pari ad
€ 5.200,00.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”
L' appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in via preliminare, dichiarare con ordinanza, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità del ricorso non avendo questo una ragionevole probabilità di essere accolto ovvero, in subordine, dichiararlo inammissibile con sentenza ex art. 342 c.p.c.; 2) in via subordinata e nel merito, rigettare
l' appello e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n. 22628/18 del Tribunale
Civile di Roma;
3) condannare in ogni caso il ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
– per aver agito con colpa grave - al risarcimento dei danni per l'importo che la Corte adìta vorrà ritenere congruo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1 Controparte_1
per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali patiti dall'attore a causa delle condotte diffamatorie compiute da . CP_1
iferiva di esercitare l'attività di amministratore di condomini e che nel periodo Pt_1
2001-2012 non veniva confermato da sei di questi condomini.
Egli aveva appreso dell'esistenza di una campagna diffamatoria nei propri confronti,
perpetrata mediante la diffusione in condomini dallo stesso amministrati o nei quali poteva assumere potenzialmente la carica di amministratore, di volantini in cui si invitava i
3 condòmini a non eleggerlo, facendo riferimento anche a vicende penali dalle quali egli però
era risultato estraneo.
In particolare l'attore faceva riferimento a un volantino comparso nell'aprile 2012 nello stabile, amministrato da , di via Flavio Stilicone 213 in Roma, consegnatogli dal sig. CP_1
CP_2
Inoltre egli riferiva che lo aveva diffamato anche con il sig. CP_1 Persona_1
condòmino dello stabile di via Calpurnio Fiamma 142, amministrato sempre da . CP_1
2. Il convenuto negava ogni coinvolgimento nelle condotte denunciate dall'attore e proponeva invece domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultimo per i danni subiti dalle condotte diffamatorie di Pt_1
In particolare riferiva che, nel corso dell'assemblea in data 25.3.2015 del supercondominio di Via M.F. Nobiliore 151, Roma, gestito dal convenuto, - nonostante formale Pt_1
diffida - aveva indebitamente registrato i lavori assembleari e dichiarato di fare ciò perché i verbali sarebbero stati successivamente 'taroccati' (cioè in sostanza falsificati) dal . CP_1
Inoltre, alcune ore prima dell'assemblea, veva immesso nelle cassette postali Pt_1
di tutti i condomini del su indicato condominio un volantino con intestazione 'LEGGIMI'
da lui sottoscritto nel quale erano presenti affermazioni false e diffamatorie ai danni del
[...]
. CP_1
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22629/2018, rigettava le domande proposte da in quanto non provate sia con riferimento all'attribuibilità delle condotte al Pt_1
convenuto sia con riferimento al nesso di causalità tra condotte e danni lamentati.
Il Tribunale invece accoglieva la domanda riconvenzionale, ritenendo provate sia la dichiarazione diffamatoria relativa alla potenziale falsificazione del verbale assembleare sia l'introduzione dei volantini diffamatori nelle cassette postali del condominio di via M.F.
Nobiliore 151 e al contrario non essendo stata provata la verità dei fatti. Condannava quindi
4 al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da e liquidati in € Pt_1 CP_1
30.000,00.
4. a proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo, con riferimento al rigetto della propria domanda, ha censurato la valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, considerato che lo stesso convenuto non aveva negato i fatti e che, anche dalle testimonianze rese, era emerso che i condomini ove erano stati diffusi i volantini denigratori nei propri confronti erano quelli amministrati da e per i quali veva proposto la propria candidatura. CP_1 Pt_1
Con il secondo motivo, con riferimento alla domanda riconvenzionale, l'appellante ha negato la natura diffamatoria delle proprie condotte. Egli aveva infatti registrato la riunione assembleare solo per evidenziare la palese possibilità di modifiche alla redazione del verbale di assemblea e nel volantino “Leggimi” egli aveva solo messo in guardia i condòmini da possibili ammanchi di cassa, senza però accusare o diffamare nessuno.
5. Nel corso del giudizio di appello ha prodotto la sentenza penale n. 1486/2019, CP_1
divenuta irrevocabile il 22.6.2019, di condanna alla pena di € 400,00 di multa e al risarcimento dei danni, liquidati in € 500,00, in favore della parte civile, per la condotta diffamatoria consistita nella diffusione dei volantini intitolati “Leggimi” nel condominio di via F.M. Nobiliore.
Anche a prodotto sentenza penale della Corte d'Appello di Roma n. 2374/2022, Pt_1
riguardante in parte i fatti per cui verte la presente causa.
6. La sentenza del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato,
quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato. Pertanto
non può più essere rimessa in discussione l'attribuibilità della condotta a peraltro Pt_1
non contestata, e la sua valenza diffamatoria.
5 La statuizione risarcitoria invece non preclude l'ulteriore condanna in questa sede in cui
è denunciata anche la condotta tenuta nel corso dell'assemblea del condominio di via F.M.
Nobiliore, e non avendo appellato la sentenza in relazione al quantum della Pt_1
condanna.
7. Quanto invece al rigetto della domanda principale, si ritiene condivisibile l'assunto del
Tribunale secondo cui nessuno dei testimoni ha fornito elementi concreti per ritenere che i volantini aventi a oggetto le condotte di iano stati redatti e/o diffusi da . Pt_1 CP_1
Nemmeno può ritenersi sufficiente la circostanza per cui è emerso che i due condomini di via Stilicone e di via Calpurnio Fiamma, ove sono stati rivenuti i volantini, erano amministrati da e oggetto di candidatura da parte di In assenza di CP_1 Pt_1
ulteriori elementi tale circostanza assume valore meramente indiziario.
8. L'appello pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014,
tenuto conto del valore del valore e della semplicità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'appellato.
Non sono emersi i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata, con distrazione in favore degli avv.ti Tiziana Sgobbo e Giancarlo Mancini, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7.165,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
6 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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