a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ((60)) b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131 , convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 , ha disposto (con l'art. 15, comma 3-ter, lettera d)) che "all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) e' abrogata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".