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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa AR AT AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/2023 pendente tra
( ), elett.te dom.ta in Milano Via Borgogna 5 presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. GREGORIO GRASSI che la rapp.ta e difende giusta procura in atti
CONTRO
( , con sede in Olbia, Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace.
*****************
OGGETTO: Pagamento somma
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale il convenuto indicato in epigrafe, concludendo come segue:
-accertati i contratti di fornitura intercorsi tra e la ditta individuale Pt_1
DD RT del Sig. riscontrati gli intervenuti Controparte_1 pagamenti in acconto pari ad € 13.927,73, dichiarare risolti i contratti de quo e, conseguentemente, condannare la ditta individuale DD RT, in persona del Sig. DD , al pagamento a favore di della CP_1 Pt_1 somma di € 13.927,13, oltre agli interessi di mora D. Lgs 9 novembre 2012, n.
192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91 (Euribor maggiorato di 8 punti percentuali) dalla data degli intervenuti pagamenti al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Asseriva parte attrice che in data 20.05.2021 aveva stipulato un contratto d'appalto (Doc. n. 1) con la signora per opere di riqualificazione Tes_1 energetica per un immobile in Arzachena, Lottizzazione Pastura;
parte integrante di tale contratto d'appalto era il Capitolato Opere (Doc. n. 2) dove, dal n.22 al n.25, è previsto il montaggio di Finestre, Porte Finestre, Persiane e Portone blindato che, non costituendo opere di competenza sono state sub- Pt_1 appaltate a fornitore specializzato.
Asseriva, altresì, che per la fornitura dei serramenti era stata identificata l'Impresa Individuale (Doc. n. 3), con oggetto il commercio al Controparte_1 dettaglio di infissi, telai e serramenti e sede in Olbia, viale Aldo Moro 299, alla quale era stata appaltata la fornitura dei serramenti;
la predetta ditta aveva emesso, pertanto, fattura (Doc. n. 4) di acconto n. 33 del 24.09.2021, per la somma di € 4.364,33, che presentava una dettagliata descrizione della fornitura da effettuare nel cantiere di cui era appaltatrice e la aveva Pt_1 Pt_1 proceduto al bonifico in data 24.09.2021 (Doc. n. 5), con ciò concludendo il contratto di fornitura con la convenuta.
Asseriva che la aveva stipulato in data 03.11.2021 un altro Pt_1 contratto d'appalto (Doc. 6) con il signor per opere di Parte_2 riqualificazione energetica per un immobile in Arzachena, Località Cannigione;
parte integrante di tale contratto d'appalto era il Capitolato Opere (Doc. n. 7) dove, al Settore 3 Serramenti e Infissi, era prevista la fornitura ed il montaggio di
Finestre, Porte Finestre e Persiane che, non costituendo opere di competenza sono state sub-appaltate a fornitore specializzato. Pt_1
Asseriva che per la fornitura dei serramenti aveva ritenuto di Pt_1 rivolgersi ancora all'Impresa Individuale DD (Doc. n. 3), alla quale CP_1 era stata appaltata anche questa seconda fornitura dei serramenti.
Affermava che la suddetta ditta individuale aveva emesso, pertanto, fattura
(Doc. n. 8) di acconto n. 39 del 02.12.2021, per la somma di € 9.563,40, che presentava una dettagliata descrizione della fornitura da effettuare nel cantiere di cui era appaltatrice e che quest'ultima aveva proceduto al bonifico di Pt_1 cui alla fattura di cui sopra in data 13.12.2021 (Doc. n. 9), con ciò concludendo il contratto di fornitura con la convenuta;
Sosteneva che, nonostante i reiterati solleciti e le diffide ad adempiere via via inoltrate al convenuto (Doc. n. 10A, 10B e 10C), lo stesso si era reso gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, in quanto non aveva fornito alcun elemento tra quelli allo stesso commissionati, con ciò causando gravissimo pregiudizio all'attrice, che a sua volta non aveva potuto adempiere puntualmente ai contratti d'appalto stipulati, nonchè ai due committenti, che non avevano potuto completare le opere di riqualificazione energetica degli immobili.
Asseriva che, tra l'altro, la ditta convenuta non si era neppure offerta di restituire gli acconti ricevuti, trattenendoli indebitamente, né aveva mai riscontrato in alcun modo le richieste in tal senso;
insisteva, pertanto, nella domanda.
La ditta , sebbene ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
***************
Si osserva che nel presente giudizio la società attrice lamenta l'asserito inadempimento della ditta convenuta nella fornitura dei serramenti ed infissi commissionati.
Dalla puntuale analisi del contratto di appalto, della documentazione prodotta e degli atti di causa, emerge con chiarezza come siano sussistenti tutti gli elementi costitutivi della domanda di risoluzione dei contratti di subappalto, oggetto del giudizio, poiché contengono elementi chiari e coerenti che confermano la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice.
Sul punto, infatti, occorre ricordare l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto e ormai datato intervento delle SS. UU. della
Corte di Cassazione (Cass. civile, 30 ottobre 2001, n. 13533), il quale ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio;
orientamento confermato dalla giurisprudenza successiva.
La Suprema Corte ha statuito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Ai fini della dichiarazione della risoluzione del contratto va, inoltre, rilevato che deve essere valutata la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. che non deve essere di “scarsa importanza” avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, ovvero la gravità dell'inadempimento si deve determinare considerando la posizione di entrambe le parti, quindi sia l'inadempimento di una, che l'interesse all'adempimento dell'altra.
In tema di risoluzione per inadempimento, La Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità
e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità”. (Cass. civ. sez. III n. 22346 del 22.10.2014)
Alla luce dei principi sopra riportati, passando ad esaminare il caso di specie, si ritiene che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, producendo in giudizio i contratti di appalto, le fatture emesse dalla convenuta con l'indicazione delle dimensioni, caratteristiche e numero delle forniture richieste, nonché i bonifici degli acconti effettuati a suo favore, e fornendo pertanto prova del titolo negoziale fonte del proprio diritto, limitandosi ad allegare il totale inadempimento della convenuta.
Quest'ultima non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha fornito prova
- come era suo onere - di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte.
Pertanto, sussiste il grave inadempimento della convenuta e, in accoglimento della domanda attorea, deve essere dichiarata la risoluzione dei contratti di subappalto stipulati con la ditta convenuta, la quale deve essere dichiarata responsabile del grave inadempimento contrattuale allegato da parte attrice e, conseguentemente, condannata alla restituzione degli acconti ricevuti nella misura di € 13.927,73, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data della domanda e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi considerata l'assenza di particolari questioni di diritto.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiara la risoluzione dei contratti di subappalto stipulati inter partes per grave inadempimento della società convenuta, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- condanna la ditta convenuta alla restituzione degli acconti ricevuti nella misura di € 13.927,73, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, dalla data della domanda e fino al saldo effettivo
- condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice che si liquidano in € 2.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta, come per legge.
Tempio Pausania, 13/12/2025
Il Giudice
AR AT AG