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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to E. RAGIONIERI e dell'avv.to A. Parte_1
DEBERNARDI, presso cui ha eletto domicilio.
Attore contro
, contumace. Controparte_1
Convenuto
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso richiamando, nel corso della discussione del 21.1.2025, le proprie difese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio lamentando la mancata restituzione della Parte_1 Controparte_1
somma quantificata in €. 35.000,00 prestata a titolo di mutuo in data 04.11.2019.
Parte attrice rappresentava che, a seguito del sorgere di un'amicizia con la convenuta, la stessa le confidava la propria difficile situazione famigliare, dovuta a crescenti contrasti con gli altri membri del nucleo e alla malattia del figlio, nonché a difficoltà di carattere economico.
Per questi motivi
la avanzava all'attrice, via via con sempre maggior insistenza, una richiesto di aiuto economico CP_1
necessario per consentire al marito di aprire un nuovo esercizio commerciale e, conseguentemente, rinsaldare i legami famigliari.
La spinta dal desiderio di aiutare un'amica in difficoltà, acconsentiva alla richiesta ed Pt_1
eseguiva in data 4.11.2019 tramite bonifico bancario il trasferimento della somma sopra indicata,
pagina 1 di 3 ricevendo rassicurazioni generiche riguardo alla sua restituzione;
a seguito del conferimento di denaro, il coniuge della acquistava un bar situato in Torino, via Lancia 121. CP_1
Tale attività, gestita dapprima con difficoltà – dati i frequenti litigi tra i coniugi e con il figlio, a cui assistevano anche i clienti del locale – veniva infine ceduta a terzi nel 2023.
La rappresentava che, ricevuto il prestito, la convenuta iniziava a manifestare una progressiva Pt_1
disaffezione verso l'amica, diradando ogni occasione di incontro;
la ricorrente riusciva a recuperare solamente l'importo €. 200,00 in due rate di pari importo.
Tentata senza esito la mediazione facoltativa, la promuoveva quindi giudizio ordinario, Pt_1
chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma prestata a titolo di mutuo.
Dichiarata la contumacia della convenuta e celebrata una breve fase istruttoria, la causa veniva rinviata al 21.1.2025 per la discussione orale.
*******
Come emerso dagli atti (doc. 1) e confermato anche mediante prova testimoniale ( testi e Tes_1
), risulta provato che in data 4.11.2019, mediante bonifico bancario, la ha “prestato” Tes_2 Pt_1
la somma di €. 35.000,00 alla , che aveva anche assistito personalmente ai colloqui preventivi CP_1
in banca e al trasferimento stesso della somma.
Circa la natura giuridica del rapporto negoziale intercorso tra le parti, se ne condivide la qualificazione offerta dall'attrice in termine di mutuo, stante la pattuizione orale, provata altresì per testimoni, che tale somma sarebbe stata comunque restituita, non mediante un puntale definizione del numero di rate o dell'importo di ciascuna di esse, bensì “un tanto al mese” secondo la disponibilità economica della mutuataria, che in più occasioni avrebbe dato rassicurazioni in merito.
Tale maggiore flessibilità mostrata dalla mutuante, trovava una giustificazione nella finalità solidaristica sottesa al prestito, verso quella che riteneva essere “un'amica in difficoltà” sia economica che famigliare.
La fattispecie, pertanto, non appare quindi in alcun modo riconducibile all'adempimento di un'obbligazione naturale, ex art. 2034 c.c, ovvero ad una donazione, ex art.769 c.c. che peraltro, avuto riguardo alla non modesta somma, avrebbe dovuto rivestire la forma prevista di cui all'art. 782 c.c..
A conferma di tale prospettazione, va ancora osservato che dopo alcuni solleciti, la aveva CP_1
rimborsato ratealmente la somma complessiva di €. 200,00 nei primi due mesi del 2021, per poi non disporre più nulla.
Tenuto conto di tali premesse, deve quindi ritenersi legittimo il diritto della mutuante di vedersi restituire le somme prestate, decurtate di quanto già ottenuto.
pagina 2 di 3 La mancanza di una qualsiasi indicazione circa la determinazione rateale del quantum dovuto, nonché di un termine finale apposto, elemento quest'ultimo ritenuto essenziale nel contratto di mutuo e necessario anche al fine della decorrenza di eventuali interessi moratori, dà luogo alla fattispecie prevista all'art. 1817, comma 2, c.c., secondo cui “se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice”.
Sul punto, tuttavia, occorre precisare che l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento ogniqualvolta il debitore sia insolvente: in tal caso, il creditore potrà esigere immediatamente la prestazione (cfr., tra i tanti, Cass.,
22 giugno 1972, n. 2055 e C.Cass. 11437/2022); si ritiene che tale condizione sia sussistente nel presente giudizio, laddove parte convenuta ha cessato da tempo considerevole qualsiasi collaborazione, dando evidenza del venir meno dell'intento restitutorio.
In ordine agli interessi legali sul capitale mutuato, deve ritenersi applicabile la presunzione legale sancita all'art. 1815, comma 1, c.c. e, quindi, l'applicazione di interessi legali, determinati ex 1284 c.c., con decorrenza dal 4.11.2019; quanto agli interessi moratori, calcolati al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., gli stessi decorrono dalla domanda giudiziale e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della convenuta, che ha reso necessario, con il proprio inadempimento, il presente giudizio;
atteso il valore della condanna e la ridotta complessità della causa, le spese debbono essere liquidate nella complessiva somma di €.
3.809,00, avuto riguardo ai valori minimi previsti per lo scaglione da €. 26.001,00 a €. 52.000,00.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di €. 34.800,00, oltre interessi legali con decorrenza dal 4.11.2019 e Parte_1
determinati a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in €. 3.809,00 per onorari, €. 518,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege,
[...]
CPA e 15 % per spese generali.
Così deciso in Torino all'esito dell'udienza di discussione di data 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to E. RAGIONIERI e dell'avv.to A. Parte_1
DEBERNARDI, presso cui ha eletto domicilio.
Attore contro
, contumace. Controparte_1
Convenuto
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso richiamando, nel corso della discussione del 21.1.2025, le proprie difese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio lamentando la mancata restituzione della Parte_1 Controparte_1
somma quantificata in €. 35.000,00 prestata a titolo di mutuo in data 04.11.2019.
Parte attrice rappresentava che, a seguito del sorgere di un'amicizia con la convenuta, la stessa le confidava la propria difficile situazione famigliare, dovuta a crescenti contrasti con gli altri membri del nucleo e alla malattia del figlio, nonché a difficoltà di carattere economico.
Per questi motivi
la avanzava all'attrice, via via con sempre maggior insistenza, una richiesto di aiuto economico CP_1
necessario per consentire al marito di aprire un nuovo esercizio commerciale e, conseguentemente, rinsaldare i legami famigliari.
La spinta dal desiderio di aiutare un'amica in difficoltà, acconsentiva alla richiesta ed Pt_1
eseguiva in data 4.11.2019 tramite bonifico bancario il trasferimento della somma sopra indicata,
pagina 1 di 3 ricevendo rassicurazioni generiche riguardo alla sua restituzione;
a seguito del conferimento di denaro, il coniuge della acquistava un bar situato in Torino, via Lancia 121. CP_1
Tale attività, gestita dapprima con difficoltà – dati i frequenti litigi tra i coniugi e con il figlio, a cui assistevano anche i clienti del locale – veniva infine ceduta a terzi nel 2023.
La rappresentava che, ricevuto il prestito, la convenuta iniziava a manifestare una progressiva Pt_1
disaffezione verso l'amica, diradando ogni occasione di incontro;
la ricorrente riusciva a recuperare solamente l'importo €. 200,00 in due rate di pari importo.
Tentata senza esito la mediazione facoltativa, la promuoveva quindi giudizio ordinario, Pt_1
chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma prestata a titolo di mutuo.
Dichiarata la contumacia della convenuta e celebrata una breve fase istruttoria, la causa veniva rinviata al 21.1.2025 per la discussione orale.
*******
Come emerso dagli atti (doc. 1) e confermato anche mediante prova testimoniale ( testi e Tes_1
), risulta provato che in data 4.11.2019, mediante bonifico bancario, la ha “prestato” Tes_2 Pt_1
la somma di €. 35.000,00 alla , che aveva anche assistito personalmente ai colloqui preventivi CP_1
in banca e al trasferimento stesso della somma.
Circa la natura giuridica del rapporto negoziale intercorso tra le parti, se ne condivide la qualificazione offerta dall'attrice in termine di mutuo, stante la pattuizione orale, provata altresì per testimoni, che tale somma sarebbe stata comunque restituita, non mediante un puntale definizione del numero di rate o dell'importo di ciascuna di esse, bensì “un tanto al mese” secondo la disponibilità economica della mutuataria, che in più occasioni avrebbe dato rassicurazioni in merito.
Tale maggiore flessibilità mostrata dalla mutuante, trovava una giustificazione nella finalità solidaristica sottesa al prestito, verso quella che riteneva essere “un'amica in difficoltà” sia economica che famigliare.
La fattispecie, pertanto, non appare quindi in alcun modo riconducibile all'adempimento di un'obbligazione naturale, ex art. 2034 c.c, ovvero ad una donazione, ex art.769 c.c. che peraltro, avuto riguardo alla non modesta somma, avrebbe dovuto rivestire la forma prevista di cui all'art. 782 c.c..
A conferma di tale prospettazione, va ancora osservato che dopo alcuni solleciti, la aveva CP_1
rimborsato ratealmente la somma complessiva di €. 200,00 nei primi due mesi del 2021, per poi non disporre più nulla.
Tenuto conto di tali premesse, deve quindi ritenersi legittimo il diritto della mutuante di vedersi restituire le somme prestate, decurtate di quanto già ottenuto.
pagina 2 di 3 La mancanza di una qualsiasi indicazione circa la determinazione rateale del quantum dovuto, nonché di un termine finale apposto, elemento quest'ultimo ritenuto essenziale nel contratto di mutuo e necessario anche al fine della decorrenza di eventuali interessi moratori, dà luogo alla fattispecie prevista all'art. 1817, comma 2, c.c., secondo cui “se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice”.
Sul punto, tuttavia, occorre precisare che l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento ogniqualvolta il debitore sia insolvente: in tal caso, il creditore potrà esigere immediatamente la prestazione (cfr., tra i tanti, Cass.,
22 giugno 1972, n. 2055 e C.Cass. 11437/2022); si ritiene che tale condizione sia sussistente nel presente giudizio, laddove parte convenuta ha cessato da tempo considerevole qualsiasi collaborazione, dando evidenza del venir meno dell'intento restitutorio.
In ordine agli interessi legali sul capitale mutuato, deve ritenersi applicabile la presunzione legale sancita all'art. 1815, comma 1, c.c. e, quindi, l'applicazione di interessi legali, determinati ex 1284 c.c., con decorrenza dal 4.11.2019; quanto agli interessi moratori, calcolati al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., gli stessi decorrono dalla domanda giudiziale e sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della convenuta, che ha reso necessario, con il proprio inadempimento, il presente giudizio;
atteso il valore della condanna e la ridotta complessità della causa, le spese debbono essere liquidate nella complessiva somma di €.
3.809,00, avuto riguardo ai valori minimi previsti per lo scaglione da €. 26.001,00 a €. 52.000,00.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di €. 34.800,00, oltre interessi legali con decorrenza dal 4.11.2019 e Parte_1
determinati a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in €. 3.809,00 per onorari, €. 518,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege,
[...]
CPA e 15 % per spese generali.
Così deciso in Torino all'esito dell'udienza di discussione di data 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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