Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 gennaio 1966 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 gennaio 1966 |
Commentario • 1
- 1. Interpello del 07/03/2024 n. 62 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 7 marzo 2024
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 62/2024 OGGETTO: Restituzione somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti, articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'Ente istante (di seguito, "Ente" o "Istante") rappresenta che opera in piena autonomia ai fini della corresponsione dei trattamenti liquidativi ai sensi della legge del 20 marzo 1975, n. 70 (rubricata "Disposizioni sul riordinamento …
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Giurisprudenza • 34
- 1. Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 245Provvedimento: TRIBUNALE DI MONZA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N. 2111 DELL'ANNO 2023 FRA IP MA E FRA INPS Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi: Per la parte attrice l'avv. BILLE' SANTINA e Per parte convenuta: l'avv. TOMMASELLI CLARA e AD GINO C.F._1( ) VIA MORANDI ANG. VIA CORREGGIO 20900 MONZA; -I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti . -Precisano le conclusioni come in atti . Il Giudice Esaurita la discussione, dà lettura del dispositivo della sentenza e espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito riportate. Il G.O.P. Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME …Leggi di più...
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- art. 24 d.P.R. 1032/73·
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- art. 40 D.P.R. 1092/1973·
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Versioni del testo
- Art. 1.
A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' data facolta' di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , o successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennita' di buonuscita.
La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. - Art. 2.
Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresi' agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata gia' liquidata dagli enti stessi analoga indennita' previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. - Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto, a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.
Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in base a coefficienti attuariali, previsti da apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.