Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 gennaio 1966 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 gennaio 1966 |
Commentario • 1
- 1. Interpello del 07/03/2024 n. 62 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 7 marzo 2024
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 62/2024 OGGETTO: Restituzione somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti, articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'Ente istante (di seguito, "Ente" o "Istante") rappresenta che opera in piena autonomia ai fini della corresponsione dei trattamenti liquidativi ai sensi della legge del 20 marzo 1975, n. 70 (rubricata "Disposizioni sul riordinamento …
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Giurisprudenza • 32
- 1. Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 245Provvedimento: TRIBUNALE DI MONZA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA N. 2111 DELL'ANNO 2023 FRA PP AN E FRA INPS Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi: Per la parte attrice l'avv. BILLE' SANTINA e Per parte convenuta: l'avv. TOMMASELLI CLARA e MADONIA GINO ( ) VIA MORANDI ANG. VIA CORREGGIO 20900 C.F._1 MONZA; -I Procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai propri atti . -Precisano le conclusioni come in atti . Il Giudice Esaurita la discussione, dà lettura del dispositivo della sentenza e espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito riportate. Il G.O.P. Dott. Fabrizio Carletti SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA …Leggi di più...
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- art. 40 D.P.R. 1092/1973·
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 537Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.6134/2024, avente ad OGGETTO: Differenze retributive, vertente TRA , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Valerio Iacouzzi, E Dario Cantarelli, Parte_1 RICORRENTI E rapp.to e difeso dall'Avv.Roberto Maisto. CP_1 RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per i ricorrenti: condanna dell' al pagamento dell'importo di cui al ricorso CP_1 Per la resistente : rigetto della domanda FATTO E DIRITTO Con ricorso del 21 febbraio 2024 la ricorrente in epigrafe, agiva per …Leggi di più...
- ricongiunzione anni lavorativi·
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- 3. Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2772Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 3 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella controversia iscritta al n. R.G. 5929/2018 TRA , C.F.: , C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 , C.F: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F.: ; C.F.: C.F._4 Parte_5 C.F._5 , C.F.: ; C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7 ; C.F.: ; C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9 , C.F.: ; C.F.: ; [...] C.F._9 Parte_10 C.F._10 , C.F.: ; C.F.: Parte_11 C.F._11 Parte_12 ; , C.F: ; C.F._12 Parte_13 C.F._13 Pt_14 , C.F.: , C.F.: ; [...] C.F._14 …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2026, n. 4583Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 32285-2021 proposto da: CAVALLARO SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO MARINUZZI, PIERA MESSINA; - resistente con mandato - Oggetto Indennità di buonuscita R.G.N. 32285/2021 Cron. Rep. Ud. 02/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 4583 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 01/03/2026 2 avverso la sentenza n. 447/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 721/2018; udita la relazione della …Leggi di più...
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- 5. Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 2245Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9606 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente T R A ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Tommaso Dimartino e Lucia Martino PARTE RICORRENTE E , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso , …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' data facolta' di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , o successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennita' di buonuscita.
La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. - Art. 2.
Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresi' agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata gia' liquidata dagli enti stessi analoga indennita' previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. - Articolo 3Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto, a norma del decreto del Presidente dalla Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.
Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in base a coefficienti attuariali, previsti da apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.