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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/07/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 351 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente relatore ed estensore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice
Dr.ssa Federica Lunari Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 30/7/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 351 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 30/7/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PINNA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DEIANA ROSALIA CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/7/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Ozieri il Parte_1 CP_1
22/09/2007, optando per ile regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2007, numero
31, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio (22/01/2010). Per_1
La casa coniugale è stata stabilita in Olbia via Gaetano Donizetti n. 44, di proprietà di CP_1
.
[...]
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite all'udienza del
30/7/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 alle condizioni di seguito indicate:
“❖ Regolamentazione dei rapporti personali tra i coniugi, diritto di visita e mantenimento del minore
1. dichiarare la separazione dei coniugi e i quali vivranno separati con l'obbligo del CP_1 Parte_1 reciproco rispetto;
2.il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione ed istruzione, Per_1 assumendo congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso;
3. il minore sarà stabilmente collocato presso la madre nella casa coniugale in Olbia in Via Gaetano Per_1
Donizetti n. 44 ed il padre potrà vederlo e stare con lui, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il piano genitoriale compilato da entrambi i genitori ed allegato al presente atto da considerarsi parte integrante di esso (Doc.4);
4. il sig. verserà alla , a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 CP_1 Parte_1
(trecentocinquanta) entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5. le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno suddivise tra i coniugi al 50% secondo quanto previsto dalle linee guida CNF in ordine alle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del 29.11.2017 da ritenersi integralmente richiamate, trascritte e prodotte e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente accordo (Doc. 5);
A fronte di una richiesta scritta di un genitore relativa a una spesa straordinaria subordinata al consenso, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza e comunque entro 5 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. la casa coniugale di Olbia,Via Gaetano Donizetti n. 44, sarà assegnata alla che vi risiederà unitamente Parte_1 al figlio fino a quando lo stesso non raggiungerà l'indipendenza economica.
7. Nel momento in cui raggiungerà la propria stabilità e autosufficienza finanziaria l'immobile, rientrerà Per_1 CP_ nel possesso del sig. ed il figlio potrà continuare a risiedere nel predetto immobile, unitamente al padre, sino a quando vorrà.
8. il sig. ha provveduto nelle more della sottoscrizione del presente ricorso a lasciare l'abitazione, CP_1 trasferendosi in Olbia alla Via Tintoretto n. 25, portando con sé i propri effetti personali, ad eccezione di quelli presenti nella cantina della casa coniugale, ove rimarranno fino a quando non avrà a disposizione uno spazio/locale CP_ idoneo per la propria collocazione;
l'asporto di qualsivoglia bene del sig. dovrà essere preventivamente concordato con la la quale ne comunicherà i tempi e le modalità di asporto. Pt_1
9. L'assegno unico ed universale, erogato dall'INPS per il figlio minorenne, sarà percepito integralmente dalla Pt_1
ed in tal senso il si obbliga a fornire alla tutta la documentazione che fosse a tal fine
[...] CP_1 Pt_1 necessaria ed a rilasciare le relative dichiarazioni.
10. Il nato in [...] il [...] (C.F. ) a parziale integrazione dell'assegno di CP_1 C.F._2 mantenimento di cui al punto 4 si obbliga a cedere e trasferire e così
CEDE E TRASFERISCE
Nuda Proprietà
Con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, al minore nato ad [...] il [...], (C.F Persona_2
) il cui genitore nata in [...] il [...] (C.F. ), in C.F._3 CP_2 C.F._1
3 rappresentanza del minore, accetta, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, i diritti di nuda proprietà, della quota pari a 1/1 dell'immobile con relativa pertinenza sito in Comune di Olbia in Via Gaetano Donizetti n. 44 e specificatamente:
A) appartamento composto da soggiorno-pranzo, cucina, bagno e veranda al piano terra, due camere, un bagno e veranda al piano primo e locale cantina al piano seminterrato, con annesso cortiletto di pertinenza, il tutto confinante con proprietà con proprietà e con parti condominiali, salvo altri, censito nel Persona_3 Persona_4
N.C.E.U. al Foglio 30 mappale7905, sub. 3, Via Donizetti, p. T-1-S1, Z.C. 1, Cat A/2, Cl 1, vani 6, R.C. Euro 867,45;
B) posto auto scoperto, della superficie di mq. 12 (dodici) al piano terra, confinante con proprietà e con Per_5 parti condominiali per due lati, salvo altri, censito nel N.C.E.U. al Foglio 30, Mappali:7905, sub. 47, Via Donizetti, p.
T, 2., c 1, Cat. C/6, Cl 1, metri quadri 12, R.C. Euro 63,83.
E' compresa altresì nella presente cessione la quota di comproprietà su tutte le cose e spazi comuni dell'intero complesso ai sensi dell'art. 1117 del codice civile e quali risultano meglio identificati nel regolamento di condominio vigente, il cui testo, unitamente alle relative tabelle millesimali, fa parte integrante del presente atto.
-Il Sig. dichiara che i predetti immobili sono stati sino ad oggi di assoluta proprietà e disponibilità per CP_1 essere allo stesso pervenuti a seguito atto di compravendita del 11/05/2024-Pubblico Ufficiale Notaio , Persona_6
Sede Olbia - con Repertorio. n 123070 – Raccolta n. 27939, registrato ad Olbia il 18/05/2004 al n. 1860 Mod 1T,
Trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Tempio Pausania al Registro Particolare 3735 Registro Generale
5570 in data 19/05/2004 e che quanto dichiarato in relazione alla proprietà degli immobili è conforme alle risultanze dei registri immobiliari (Doc. 6).
-In ordine al fabbricato in oggetto, dichiara, ai sensi per gli effetti di cui alla normativa edilizia vigente: che la costruzione è stata eseguita giusta Concessione Edilizia n. 177, del 13 aprile 1993, rilasciata dal Comune di
Olbia; non sono stati emanati provvedimenti sanzionatori al riguardo;
è stata rilasciata la relativa licenza di abitabilità.
Ai sensi dell'art. 19 co 14 del d.l.78/2010, convertito nella Legge 122/2010, le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale indicati nel presente ricorso e documentati dalle visure catastali depositate riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alle quali fanno riferimento ed ai sensi dell'art. 29 della Legge n.
52/1985, recentemente novellata, che la situazione in natura corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e corrisponde ai dati catastali, che si allegano in copia (Doc. 7)
-Ai sensi dell'articolo 1490 del Codice Civile e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, la parte cedente garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti di cui all'articolo 1 del Decreto predetto a servizio dell'immobile in oggetto, nonché la loro conformità alle normative in materia i sicurezza vigenti all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati e non grava alcun obbligo di adeguamento alla normativa eventualmente sopravvenuta.
-Per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., la parte cessionaria dichiara che dalla parte cedente sono state rilasciate le informazioni in merito alla certificazione energetica e le è stato consegnato il relativo attestato di prestazione energetica redatto con i criteri dalla stessa stabiliti dal quale risulta che la casa in oggetto è di classe energetica "E", che in copia si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Doc.8).
-L'immobile oggetto di trasferimento, come sopra descritto ai punti A) e B) del presente atto, viene ceduto, unitamente
4 a tutti gli arredi che lo compongono, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli, con ogni diritto sulle parti comuni del fabbricato, annessione, pertinenza, accessione, servitù attiva e passiva;
-Il Sig. garantisce che i diritti immobiliari oggetto di cessione non sono gravati da pesi, vincoli, e formalità CP_1 pregiudizievoli (Doc.9).
-Le parti rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile di cui al presente atto a garanzia dell'adempimento Con delle obbligazioni ivi contenute, esonerando il conservatore della II di Tempio Pausania da ogni responsabilità in merito.
-Entrambi i coniugi dichiarano, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento immobiliare di cui al presente procedimento, di un mediatore. CP_
-Con riferimento alla predetta casa coniugale il , si impegna dichiara e garantisce che l'unità immobiliare oggetto del presente atto di trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libera da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
a fronte della predetta cessione, si obbligano al pagamento in via esclusiva, manlevando sin d'ora il minore CP_4 da qualsiasi somma che dovesse derivare dall'acquisizione della titolarità del diritto reale e precisamente: le spese straordinarie saranno ripartite tra coniugi, in solido fra loro, in misura paritaria che verranno concordate e documentate, ciò sino alla raggiunta indipendenza economica del minore;
le spese ordinarie saranno sostenute dalla sino a quando rimarrà assegnataria della casa coniugale o fino a quando risiederà nella predetta Parte_1 abitazione.
Usufrutto
-Il , a fronte della cessione della predetta nuda proprietà al , rimarrà usufruttuario a vita CP_1 Persona_2 degli immobili come sopra descritti e catastalmente identificati, con rinuncia espressa alla alienazione dell'usufrutto a terzi.
-Una volta cessato il diritto di assegnazione della casa coniugale di cui al punto 6, l'usufruttuario, dovrà conservare con la diligenza “del buon padre di famiglia” per tutta la durata dell'usufrutto gli immobili su descritti nelle condizioni materiali in cui versano, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.
-L'usufruttuario sarà tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali sugli immobili come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito, oltre che agli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria e le riparazioni straordinarie rese necessarie da eventuale mancanza di manutenzione ordinaria.
-All'estinzione dell'usufrutto, la nuda proprietà si riunirà ipso facto ai diritti complementari ricostituendone la pienezza potestativa al figlio . Persona_2
******
-Con riguardo agli effetti pubblicitari, la parti prendono atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto trasfuso in un provvedimento
5 giurisdizionale, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare personalmente e a proprie spese la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
Cancelleria del Tribunale.
-Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo e che in caso di rifiuto si impegnano ad eseguire la stipula davanti ad un Notaio.
-Con riguardo alle dichiarazioni fiscali, al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
-Ad integrazione della documentazione e delle menzioni riferite all'immobile prodotta dai ricorrenti necessaria ed opportuna ai fini del trasferimento immobiliare si invocano le agevolazioni fiscali spettanti, oggettivamente e soggettivamente, in riferimento alla natura del trasferimento nell'ambito degli accordi di separazione e divorzio ex art. 19 della Legge n. 74 del 1987 e in subordine all'agevolazione prima casa di potersi avvalere dell'agevolazione fiscale in riferimento alla natura del trasferimento nell'ambito degli accordi di separazione e divorzio ex art. 19 della Legge n.
74 del 1987 ed invocano
- le agevolazioni fiscali previste dall'art.1, nota II bis, della tariffa prima parte allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR 26.04.1986 n.131 e comunque dalla normativa vigente in materia;
- l'agevolazione fiscale di cui all'art. 19 legge 74/1987 ai fini della liquidazione dell'imposta di bollo di registro, imposta catastale ed imposta ipotecaria, trattandosi di trasferimento eseguito in seguito a separazione dei coniugi o ad accordo in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi dichiarano che gli accordi patrimoniali raggiunti sono condizione essenziale per il raggiungimento dell'accordo di separazione e il suddetto trasferimento immobiliare non costituisce atto di liberalità nè di compravendita e viene ritenuto dalla parti anche quale ulteriore e concreto contributo per il mantenimento del figlio
. Per_1
Dichiarano, inoltre, di aver definito con il presente atto i propri rapporti patrimoniali e personali, non avendo perciò altro da pretendere vicendevolmente se non quanto sopra stabilito.
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
I coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di autorizzazione all'espatrio per sé e per il figlio, senza necessità di ricorrere al Giudice Tutelare”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 30/7/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 351 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente relatore ed estensore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice
Dr.ssa Federica Lunari Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 30/7/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 351 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 30/7/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PINNA GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DEIANA ROSALIA CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/7/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Ozieri il Parte_1 CP_1
22/09/2007, optando per ile regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2007, numero
31, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio (22/01/2010). Per_1
La casa coniugale è stata stabilita in Olbia via Gaetano Donizetti n. 44, di proprietà di CP_1
.
[...]
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite all'udienza del
30/7/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse del figlio, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 alle condizioni di seguito indicate:
“❖ Regolamentazione dei rapporti personali tra i coniugi, diritto di visita e mantenimento del minore
1. dichiarare la separazione dei coniugi e i quali vivranno separati con l'obbligo del CP_1 Parte_1 reciproco rispetto;
2.il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione ed istruzione, Per_1 assumendo congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso;
3. il minore sarà stabilmente collocato presso la madre nella casa coniugale in Olbia in Via Gaetano Per_1
Donizetti n. 44 ed il padre potrà vederlo e stare con lui, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il piano genitoriale compilato da entrambi i genitori ed allegato al presente atto da considerarsi parte integrante di esso (Doc.4);
4. il sig. verserà alla , a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 CP_1 Parte_1
(trecentocinquanta) entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5. le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno suddivise tra i coniugi al 50% secondo quanto previsto dalle linee guida CNF in ordine alle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del 29.11.2017 da ritenersi integralmente richiamate, trascritte e prodotte e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente accordo (Doc. 5);
A fronte di una richiesta scritta di un genitore relativa a una spesa straordinaria subordinata al consenso, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza e comunque entro 5 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. la casa coniugale di Olbia,Via Gaetano Donizetti n. 44, sarà assegnata alla che vi risiederà unitamente Parte_1 al figlio fino a quando lo stesso non raggiungerà l'indipendenza economica.
7. Nel momento in cui raggiungerà la propria stabilità e autosufficienza finanziaria l'immobile, rientrerà Per_1 CP_ nel possesso del sig. ed il figlio potrà continuare a risiedere nel predetto immobile, unitamente al padre, sino a quando vorrà.
8. il sig. ha provveduto nelle more della sottoscrizione del presente ricorso a lasciare l'abitazione, CP_1 trasferendosi in Olbia alla Via Tintoretto n. 25, portando con sé i propri effetti personali, ad eccezione di quelli presenti nella cantina della casa coniugale, ove rimarranno fino a quando non avrà a disposizione uno spazio/locale CP_ idoneo per la propria collocazione;
l'asporto di qualsivoglia bene del sig. dovrà essere preventivamente concordato con la la quale ne comunicherà i tempi e le modalità di asporto. Pt_1
9. L'assegno unico ed universale, erogato dall'INPS per il figlio minorenne, sarà percepito integralmente dalla Pt_1
ed in tal senso il si obbliga a fornire alla tutta la documentazione che fosse a tal fine
[...] CP_1 Pt_1 necessaria ed a rilasciare le relative dichiarazioni.
10. Il nato in [...] il [...] (C.F. ) a parziale integrazione dell'assegno di CP_1 C.F._2 mantenimento di cui al punto 4 si obbliga a cedere e trasferire e così
CEDE E TRASFERISCE
Nuda Proprietà
Con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, al minore nato ad [...] il [...], (C.F Persona_2
) il cui genitore nata in [...] il [...] (C.F. ), in C.F._3 CP_2 C.F._1
3 rappresentanza del minore, accetta, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, i diritti di nuda proprietà, della quota pari a 1/1 dell'immobile con relativa pertinenza sito in Comune di Olbia in Via Gaetano Donizetti n. 44 e specificatamente:
A) appartamento composto da soggiorno-pranzo, cucina, bagno e veranda al piano terra, due camere, un bagno e veranda al piano primo e locale cantina al piano seminterrato, con annesso cortiletto di pertinenza, il tutto confinante con proprietà con proprietà e con parti condominiali, salvo altri, censito nel Persona_3 Persona_4
N.C.E.U. al Foglio 30 mappale7905, sub. 3, Via Donizetti, p. T-1-S1, Z.C. 1, Cat A/2, Cl 1, vani 6, R.C. Euro 867,45;
B) posto auto scoperto, della superficie di mq. 12 (dodici) al piano terra, confinante con proprietà e con Per_5 parti condominiali per due lati, salvo altri, censito nel N.C.E.U. al Foglio 30, Mappali:7905, sub. 47, Via Donizetti, p.
T, 2., c 1, Cat. C/6, Cl 1, metri quadri 12, R.C. Euro 63,83.
E' compresa altresì nella presente cessione la quota di comproprietà su tutte le cose e spazi comuni dell'intero complesso ai sensi dell'art. 1117 del codice civile e quali risultano meglio identificati nel regolamento di condominio vigente, il cui testo, unitamente alle relative tabelle millesimali, fa parte integrante del presente atto.
-Il Sig. dichiara che i predetti immobili sono stati sino ad oggi di assoluta proprietà e disponibilità per CP_1 essere allo stesso pervenuti a seguito atto di compravendita del 11/05/2024-Pubblico Ufficiale Notaio , Persona_6
Sede Olbia - con Repertorio. n 123070 – Raccolta n. 27939, registrato ad Olbia il 18/05/2004 al n. 1860 Mod 1T,
Trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Tempio Pausania al Registro Particolare 3735 Registro Generale
5570 in data 19/05/2004 e che quanto dichiarato in relazione alla proprietà degli immobili è conforme alle risultanze dei registri immobiliari (Doc. 6).
-In ordine al fabbricato in oggetto, dichiara, ai sensi per gli effetti di cui alla normativa edilizia vigente: che la costruzione è stata eseguita giusta Concessione Edilizia n. 177, del 13 aprile 1993, rilasciata dal Comune di
Olbia; non sono stati emanati provvedimenti sanzionatori al riguardo;
è stata rilasciata la relativa licenza di abitabilità.
Ai sensi dell'art. 19 co 14 del d.l.78/2010, convertito nella Legge 122/2010, le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale indicati nel presente ricorso e documentati dalle visure catastali depositate riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie, alle quali fanno riferimento ed ai sensi dell'art. 29 della Legge n.
52/1985, recentemente novellata, che la situazione in natura corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e corrisponde ai dati catastali, che si allegano in copia (Doc. 7)
-Ai sensi dell'articolo 1490 del Codice Civile e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, la parte cedente garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti di cui all'articolo 1 del Decreto predetto a servizio dell'immobile in oggetto, nonché la loro conformità alle normative in materia i sicurezza vigenti all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati e non grava alcun obbligo di adeguamento alla normativa eventualmente sopravvenuta.
-Per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., la parte cessionaria dichiara che dalla parte cedente sono state rilasciate le informazioni in merito alla certificazione energetica e le è stato consegnato il relativo attestato di prestazione energetica redatto con i criteri dalla stessa stabiliti dal quale risulta che la casa in oggetto è di classe energetica "E", che in copia si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Doc.8).
-L'immobile oggetto di trasferimento, come sopra descritto ai punti A) e B) del presente atto, viene ceduto, unitamente
4 a tutti gli arredi che lo compongono, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli, con ogni diritto sulle parti comuni del fabbricato, annessione, pertinenza, accessione, servitù attiva e passiva;
-Il Sig. garantisce che i diritti immobiliari oggetto di cessione non sono gravati da pesi, vincoli, e formalità CP_1 pregiudizievoli (Doc.9).
-Le parti rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile di cui al presente atto a garanzia dell'adempimento Con delle obbligazioni ivi contenute, esonerando il conservatore della II di Tempio Pausania da ogni responsabilità in merito.
-Entrambi i coniugi dichiarano, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento immobiliare di cui al presente procedimento, di un mediatore. CP_
-Con riferimento alla predetta casa coniugale il , si impegna dichiara e garantisce che l'unità immobiliare oggetto del presente atto di trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libera da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
a fronte della predetta cessione, si obbligano al pagamento in via esclusiva, manlevando sin d'ora il minore CP_4 da qualsiasi somma che dovesse derivare dall'acquisizione della titolarità del diritto reale e precisamente: le spese straordinarie saranno ripartite tra coniugi, in solido fra loro, in misura paritaria che verranno concordate e documentate, ciò sino alla raggiunta indipendenza economica del minore;
le spese ordinarie saranno sostenute dalla sino a quando rimarrà assegnataria della casa coniugale o fino a quando risiederà nella predetta Parte_1 abitazione.
Usufrutto
-Il , a fronte della cessione della predetta nuda proprietà al , rimarrà usufruttuario a vita CP_1 Persona_2 degli immobili come sopra descritti e catastalmente identificati, con rinuncia espressa alla alienazione dell'usufrutto a terzi.
-Una volta cessato il diritto di assegnazione della casa coniugale di cui al punto 6, l'usufruttuario, dovrà conservare con la diligenza “del buon padre di famiglia” per tutta la durata dell'usufrutto gli immobili su descritti nelle condizioni materiali in cui versano, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.
-L'usufruttuario sarà tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali sugli immobili come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito, oltre che agli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria e le riparazioni straordinarie rese necessarie da eventuale mancanza di manutenzione ordinaria.
-All'estinzione dell'usufrutto, la nuda proprietà si riunirà ipso facto ai diritti complementari ricostituendone la pienezza potestativa al figlio . Persona_2
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-Con riguardo agli effetti pubblicitari, la parti prendono atto dì quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto trasfuso in un provvedimento
5 giurisdizionale, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare personalmente e a proprie spese la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
Cancelleria del Tribunale.
-Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo e che in caso di rifiuto si impegnano ad eseguire la stipula davanti ad un Notaio.
-Con riguardo alle dichiarazioni fiscali, al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
-Ad integrazione della documentazione e delle menzioni riferite all'immobile prodotta dai ricorrenti necessaria ed opportuna ai fini del trasferimento immobiliare si invocano le agevolazioni fiscali spettanti, oggettivamente e soggettivamente, in riferimento alla natura del trasferimento nell'ambito degli accordi di separazione e divorzio ex art. 19 della Legge n. 74 del 1987 e in subordine all'agevolazione prima casa di potersi avvalere dell'agevolazione fiscale in riferimento alla natura del trasferimento nell'ambito degli accordi di separazione e divorzio ex art. 19 della Legge n.
74 del 1987 ed invocano
- le agevolazioni fiscali previste dall'art.1, nota II bis, della tariffa prima parte allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR 26.04.1986 n.131 e comunque dalla normativa vigente in materia;
- l'agevolazione fiscale di cui all'art. 19 legge 74/1987 ai fini della liquidazione dell'imposta di bollo di registro, imposta catastale ed imposta ipotecaria, trattandosi di trasferimento eseguito in seguito a separazione dei coniugi o ad accordo in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi dichiarano che gli accordi patrimoniali raggiunti sono condizione essenziale per il raggiungimento dell'accordo di separazione e il suddetto trasferimento immobiliare non costituisce atto di liberalità nè di compravendita e viene ritenuto dalla parti anche quale ulteriore e concreto contributo per il mantenimento del figlio
. Per_1
Dichiarano, inoltre, di aver definito con il presente atto i propri rapporti patrimoniali e personali, non avendo perciò altro da pretendere vicendevolmente se non quanto sopra stabilito.
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
I coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di autorizzazione all'espatrio per sé e per il figlio, senza necessità di ricorrere al Giudice Tutelare”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 30/7/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
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