Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
Nel giudizio promosso per il riconoscimento della paternità o della maternità di un minore infrasedicenne, l'interesse del minore costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della valutazione della legittimità del rifiuto del consenso eventualmente opposto dall'altro genitore, interesse la cui esistenza, prescindendo dai rapporti tra i genitori, deve ritenersi predicabile tutte le volte in cui, dal secondo riconoscimento, non derivi al minore un pregiudizio tale da incidere sul suo sviluppo psicofisico, ed a prescindere, dunque, dalla concreta dimostrazione che esso risulti per lui vantaggioso (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S. C. ha, così, ritenuto illegittimo il rifiuto del consenso al riconoscimento di un minore infrasedicenne opposto dalla madre che aveva fondato tale decisione motivandola con l'aver più volte, in precedenza, inutilmente invitato il padre naturale a tale riconoscimento, sia durante la gravidanza sia dopo il parto, mentre, al momento, ella era sul punto di contrarre matrimonio con altro uomo, cui il minore risultava legato da uno stabile e valido rapporto affettivo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BB IA VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 285, presso l'avvocato F. SCARDACCIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato UGO TROCINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 12, presso l'avvocato DARIO BIANCHINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 54/98 della Corte d'Appello di POTENZA, Sezione Minori, depositata il 05/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.3.1996 proposto avanti al Tribunale per i Minorenni di Potenza AN SA, esponendo di essere padre naturale della minore AN EN, nata il [...] dalla sua unione con AN IA NN la quale aveva provveduto al momento della nascita al formale riconoscimento, che invece non era stata a lui successivamente consentito per l'opposizione della medesima, chiedeva che venisse emessa, ai sensi dell'art. 250 comma 4 C.C., sentenza che tenesse luogo del consenso rifiutato.
Costituitasi in giudizio, la resistente si opponeva alla richiesta, sostenendo di aver reiteratamente ma inutilmente invitato l'AN al riconoscimento nel corso della gravidanza e successivamente per circa un anno e mezzo durante il quale si era avvalsa dell'aiuto dei propri genitori e di essere ora in procinto di contrarre matrimonio con un giovane con il quale la piccola aveva instaurato un valido rapporto affettivo. Faceva presente conseguentemente che si vedeva costretta a negare il consenso nell'esclusivo interesse della minore la quale si trovava ormai inserita in uno stabile e sereno contesto familiare. Il Tribunale, con sentenza del 15-26.11.1996, rigettava il ricorso.
Veniva quindi proposto gravame dall'AN ed, all'esito del giudizio nel quale si costituiva la controparte, la Corte d'Appello di Potenza - Sezione per Minorenni - con sentenza del 18.2-5.3.1998 autorizzava, in riforma dell'impugnata decisione, il riconoscimento della minore AN EN da parte del padre naturale AN SA.
A fronte delle considerazioni del Tribunale che aveva sottolineato le conseguenze pregiudizievoli che il riconoscimento avrebbe comportato alla minore per il sovrapporsi di una duplice figura paterna in conseguenza del consolidarsi del legame affettivo della madre con il nuovo compagno, sfociato nel matrimonio, la Corte d'Appello, dopo aver evidenziato in linea di principio, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6093/90), che il riconoscimento del minore infrasedicenne da parte del secondo genitore ed in assenza del consenso del genitore che per primo lo abbia riconosciuto, costituisce un diritto soggettivo primario della personalità (art. 30 Cost. ) , sebbene condizionato all'interesse del minore, rilevava che esso possa essere sacrificato solo in presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionale al suo valore e cioè allorché possa pregiudicare gravemente il suo sviluppo psicofisico.
Nel merito osservava che, sebbene la minore abbia instaurato un legame affettivo con il marito della madre e non abbia avuto finora alcun rapporto con l'AN, non era ipotizzabile, tenuto conto della sua tenera età, un grave pregiudizio per il suo sviluppo in conseguenza dell'ingresso del padre naturale nella sua vita, specie se ciò avverrà con la guida di uno psicologo, e che non potrebbe tenersi conto a priori di eventuali contrasti fra i genitori naturali.
Osservava infine che l'AN, oltre a risultare di normale condotta morale ed immune da precedenti penali, svolge attività lavorativa, anche se con reddito modesto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AN IA NN, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso AN SA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso AN IA NN denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 250 comma 4 C.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.. Sostiene che, dovendosi considerare superata la presunzione dell'interesse del minore al secondo riconoscimento, è necessario che risulti provato in concreto un tale interesse e che al riguardo le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello non sono sorrette da argomenti logici o da accertamenti peritali, ma su affermazioni contraddittorie e su supposizioni. Al riguardo lamenta che la Corte d'Appello, in mancanza di prove concludenti, abbia omesso l'esame da parte di uno psicologo il quale avrebbe potuto accertare il pregiudizio che la presenza dell'AN, del tutto sconosciuto alla minore, avrebbe potuto comportare al suo equilibrio psicofisico.
La censura è infondata.
Nel giudizio promosso per il riconoscimento della paternità o della maternità in relazione ad un minore infrasedicenne non è possibile prescindere, in sede di valutazione, dall'interesse del minore medesimo, sia che tale giudizio sia promosso dal genitore che l'abbia già riconosciuto nei confronti di chi non intende riconoscerlo (artt. 273 e 274 C.C. ) e sia che ad esso faccia ricorso il genitore che intenda invece effettuare il riconoscimento senza il consenso dell'altro genitore che lo abbia riconosciuto per primo (art. 250 comma 4 C.C.). La stessa Corte Costituzionale ha operato del resto un parallelismo fra le due situazioni, dando all'art. 274 comma 1 C.C. una lettura che contempli, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, una valutazione rispondente all'interesse del figlio infrasedicenne (Sent. n. 341 del 20.7.1990), alla stregua di quanto già previsto espressamente per l'ipotesi, come quella in esame, di cui all'art.250 comma 4 C.C. e ritenendo poi il riconoscimento del minore infrasedicenne senz'altro "conforme" all'interesse del medesimo quando sia privo di "status" o vi sia il consenso del genitore che l'abbia riconosciuto per primo.
È l'interesse del minore quindi a costituire l'unico riferimento normativo per verificare la legittimità del rifiuto del consenso da parte del genitore che per primo lo abbia reso, interesse la cui valutazione non involge i rapporti fra i due genitori se non nei limiti in cui possano verosimilmente determinare un effettivo pregiudizio per il minore, non comportando automaticamente il riconoscimento un rapporto di convivenza con il minore, la cui convenienza è da verificare eventualmente in altra sede con un distinto apprezzamento nell'ambito di un diverso procedimento. Orbene, un tale interesse deve ritenersi sussistente, in linea di principio, tutte le volte che non derivi al minore un pregiudizio tale da incidere sullo sviluppo psicofisico e non già allorché venga concretamente dimostrato che esso risulti per lui vantaggioso. D'altra parte il raggiungimento dell'effettivo "status" garantito dalla stessa Costituzione (art.30) e l'ampliamento della sfera affettiva e materiale che derivano al minore dal pur tardivo riconoscimento non possono essere certamente sacrificati se non in presenza di controindicazioni di rilevanza superiore. Tale del resto è l'orientamento di questa Corte che, sia pure con diverse accentuazioni (Cass. 11263/94; Cass. 2669/98;
Cass. 5575/89; Cass. 2463/94), ha sempre evidenziato il preminente interesse del minore al riconoscimento, il cui sacrificio può essere giustificato solo allorché risulti in concreto venir meno un tale interesse.
A questi principi ha sostanzialmente aderito l'impugnata sentenza, la cui valutazione poi in ordine alle circostanze di fatto emerse si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune da vizi logici.
Non può quindi essere condivisa la tesi della ricorrente che, pur facendo riferimento all'interesse del minore come parametro esclusivo di valutazione, sostiene poi la necessità al riguardo di una prova in concreto, in mancanza della quale non sarebbe consentita una pronuncia che tenga luogo del consenso mancante. In un contesto normativo che reputa automaticamente conforme all'interesse del minore il riconoscimento allorché vi sia il consenso di chi lo ha reso per primo, non appare giustificata infatti, in mancanza di una espressa disposizione (sulla cui legittimità peraltro potrebbero essere sollevati non pochi dubbi), un'interpretazione che presuma addirittura la carenza di interesse nell'ipotesi di rifiuto dell'altro coniuge, con la conseguente necessità di una concreta prova in tal senso.
Del resto la Corte d'Appello ha accertato che AN SA, la cui paternità naturale è stata ammessa dalla stessa ricorrente, è persona di normale condotta e che il riconoscimento corrisponde all'interesse della minore sotto i profili morali e materiali. Inoltre ha poi correttamente osservato che non sono ipotizzabili in futuro contrasti pregiudizievoli per la minore, in mancanza di elementi di segno contrario, idonei a giustificare una previsione del genere.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Si ritiene comunque di compensare totalmente le spese fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa totalmente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 21.12.1998
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999