Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2338
CASS
Sentenza 16 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio promosso per il riconoscimento della paternità o della maternità di un minore infrasedicenne, l'interesse del minore costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della valutazione della legittimità del rifiuto del consenso eventualmente opposto dall'altro genitore, interesse la cui esistenza, prescindendo dai rapporti tra i genitori, deve ritenersi predicabile tutte le volte in cui, dal secondo riconoscimento, non derivi al minore un pregiudizio tale da incidere sul suo sviluppo psicofisico, ed a prescindere, dunque, dalla concreta dimostrazione che esso risulti per lui vantaggioso (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S. C. ha, così, ritenuto illegittimo il rifiuto del consenso al riconoscimento di un minore infrasedicenne opposto dalla madre che aveva fondato tale decisione motivandola con l'aver più volte, in precedenza, inutilmente invitato il padre naturale a tale riconoscimento, sia durante la gravidanza sia dopo il parto, mentre, al momento, ella era sul punto di contrarre matrimonio con altro uomo, cui il minore risultava legato da uno stabile e valido rapporto affettivo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2338
    Data del deposito : 16 marzo 1999

    Testo completo