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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa DA Mercurio causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 4628 2023
*****
Il Giudice, letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c.; letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data 18.02.2025 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
letti gli articoli 281 quinques c.p.c. e 281 sexies c.p.c.; lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. DA Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4628 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
TRA , rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi e presso questi Parte_1 elettivamente domiciliato, giusta documentazione in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, giusta documentazione;
-OPPOSTA–
NONCHE'
in persona del l.r.p.t.,; Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che con ricorso depositato in data 21 giugno
2023, ha proposto opposizione ex art. 23 legge 689/1981 avverso la cartella Parte_1
di pagamento notificatagli in data 14 giugno 2023, con ala quale gli era intimato il pagamento di euro 23.632,56. In proposito, deve rilevarsi che la norma invocata da parte ricorrente risulta abrogata dal decreto legislativo n. 150 del 2011.Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva esclusivamente l , con contumacia CP_1 CP_1
della . In prima udienza era delibata l'istanza cautelare, con rigetto della CP_2
stessa, e nel corso del procedimento non sono emersi nuovi elementi di fatto o di diritto.
Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era rinviata ad oggi per la decisione nelle forme della discussione orale.
3. Ancora in via preliminare deve ritenersi la competenza dell'intestato Tribunale, atteso il valore del credito contestato (in tema si veda: Cassazione sez. III, 24/05/2023, n.14328, che afferma: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'ipotesi di contestazione del provvedimento dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").
4. Tanto doverosamente chiarito, e venendo all'oggetto della domanda, la parte ricorrente deduce, in primo luogo, la illegittimità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti e poi deduce ulteriori illegittimità afferenti ad un presunto difetto motivazionale della cartella, nonché la mancanza del requisito soggettivo per la sanzione aggiuntiva ex art. 27, co. 6, L. 689/1981, nonché ancora la illegittimità delle somme previste dall'art. 27, co. 6 L. 689/81.
Ebbene, venendo alla qualificazione giuridica della domanda, deve ritenersi che la contestazione afferente alla mancata notifica degli atti presupposti debba essere qualificata come opposizione recuperatoria. In proposito si veda Cassazione civile sez. III,
13/05/2020, n.8875, che pone il seguente principio: << Fin da Cass. Sez. U.
22/09/2017, n. 22080, è da qualificarsi recuperatoria - e quindi assoggettata ai termini previsti dalla norma speciale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7 - l'opposizione avverso la pretesa esattoriale fondata su sanzioni per infrazioni al C.d.S., in caso siano dedotti vizi od omissioni nelle notifiche dei necessari atti presupposti>>.
Operata la qualificazione di questi termini la censura appare fondata, in ragione della circostanza che essa è stata sollevata nel termine di giorni trenta previsto dalla norma (oggi art. 7 D.lgs. 150/2011) e che non sono stati depositati, allo stato, gli atti presupposti notificati da parte dell'ente impositore. 4.1. Con riferimento alla censura del difetto motivazionale, deve rilevarsi che essa
è sussumibile nel novero delle opposizioni formali di cui all'art.617 c.p.c.. In proposito, si richiama Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, n.22094, che pone il seguente principio:
<< Qualora il ricorrente, con l'opposizione c.d. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. >>.
Operata la qualificazione di questi termini, la censura non appare fondata, in ragione della circostanza che la cartella appare redatta secondo un format prestabilito, che consente (e ha consentito in effetti) la proposizione della opposizione di merito avverso le pretese contenute.
4.2. Da ultimo, le due censure qualificabili come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sebbene parziali, in quanto riferite solo ad una parte della somma portata dalla cartella) appaiono generiche per come devolute all'attenzione del Tribunale, ovvero, dopo una esposizione di principi generali, le stesse non risultano ancorate al dato concreto delle somme pretese e contestate. Conseguentemente esse devono essere dichiarate inammissibili.
Per tutto quanto fin qui motivato deve ritenersi fondato esclusivamente il primo motivo di opposizione, in ordine al quale la domanda può essere accolta. Tanto si dice anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite di cui al seguente punto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene questo Giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, secondo comma, c.p.c.. Sul punto, si segnala la sentenza della Corte di cassazione, a mente della quale << La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento >> ( in questi termini,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016).
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'opposizione con riferimento al primo motivo di opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto a procedere in danno di per le Parte_1 somme indicate cartella di pagamento notificatagli in data 14 giugno 2023.
2. Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa DA Mercurio