Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2001, n. 7796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7796 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
ITALIANA BBLICA E N 6 E IO 8 OM 19 Z S A RE R . 6/ N T IA 77 9 6/ 0 1 IS 2 - . G B .R E R .P . R N D A A A D L T E B D E A T IE I T S N Oggetto E N 1 A TR S E 3 TRIBUTI IVA E S I 1 I R SEZIONE TRIBUTARIA . A APPELLO TARDIVO E M T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17169/98 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere лерод Cron. Dott. Eugenio AMARI Rep. Re. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 28/02/01 - Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio : IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. CITARA MARE TERME SRL, persona del legale il 8 GIU, 2001 in ------- IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati MANFREDONIA CARLO e MANFREDONIA MANFREDI, che la difendono unitamente, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
- avversO la decisione n. 10/97 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 02/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MANFREDONIA MANFREDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. La Citara Mare Terme srl, rappresentata e di- fesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale del- lo Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Re- gionale di Napoli ha accolto l'appello dell'Ufficio, dichiarando legittimo l'avviso di rettifica IVA, rela- tivo all'anno 1991, originariamente impugnato dalla odierna ricorrente.
1.2. A sostegno del ricorso, la società deduce . quattro motivi. 2 Il Ministero resiste con controricorso. La società ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Con il primo motivo, la società ricorrente de- duce che erroneamente il giudice a quc si è pronunciato sull'appello, proposto tardivamente dall'Ufficio. La censura è puntuale e fondata. Infatti, come eccepisce il ricorrente, la sentenza di primo grado (sez. 19 del- la C.T. di primo grado di Napoli, n. 3966), pronunciata 1'11 ottobre 1993 (depositata il 15 novembre 1993) è stata notificata il 12 febbraio 1994 "al legale rapp.te p.t. del I UFFICIO I.V.A. DI NAPOLI - UFFICIO dom.to per la carica PROVINCIALE SUL VALORE AGGIUNTO - presso l'Ufficio con sede in Napoli alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 31 mercé consegna di copia a mani" di un impiegato. Pertanto, in forza dell'art. 22 DPR ان 636/72, il termine di sessanta giorni per proporre l'appello, scadeva il 13 aprile 1994. Dal timbro apposto sull'atto di appello, lo stesso risulta protocollato presso la Commissione Tributaria di Primo grado, con il n. 1350, soltanto il 14 maggio 1994, quindi ben oltre il termine di decadenza, quando oramai la sentenza di primo grado era passata in cosa giudicata. 3 2.3. Conseguentemente, il ricorso va acconto, in relazione al primo motivo dedotto, assorbiti tutti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata con contestuale declaratoria del passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Nulla è dovuto per le spese, atteso che la parte soccombente, così come eccepito dalla ricorrente, si è costituita tardivamente (ricorso notificato il 7 otto- bre 1998; controricorso notificato il 9 febbraio 2001).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata per essere passata in giudicato la decisione di primo grado. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Vincenzo Carbone) (dr. Antonio Merone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio H Oggi -·8 GIU. 2001 O N IL CANCELLIERE C1 r E E. Osvaldo Ascanio ZION D.P.R. 26/4/1986 ISTRA 1 . 5 REG IA N - R TAB. ALL. B DA A T DEL U TE IB ESEN SENSI R T 131 AI IA . ER N T A ° M