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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 15860/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 VIGGIANO URSULA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'avv. GIUSTO CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e
L'avv. ILARIA BASSO, curatrice speciale delle minori e Per_1 [...]
HIAMATA Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] il [...] e , nata il [...] a Per_1 Per_2
DE (PD)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza depositate in data 17.09.2025.
Per la terza intervenuta “La scrivente curatrice, a seguito del deposito delle note scritte redatte dalle parti, sig. Parte_1
e signora , comunicate a questa curatela a mezzo pec in data 16 settembre 2025, non CP_1 condivise con l'esponente che si era resa disponile al confronto, nulla oppone all'accordo raggiunto parti. Pur tuttavia, questa curatela, come già comunicato ai legali dei genitori, stante i fatti pregressi
e le fragilità emerse ed ad integrazione di quanto concordato dalle parti, chiede all.'ill.mo Tribunale di disporre una presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente, finalizzata al monitoraggio del nucleo.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento super- esclusivo delle figlie minori al padre, alla collocazione presso di sé, alla determinazione del regime di visita madre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento nella misura di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì la percezione del 100% dell'assegno unico.
Si è costituita chiedendo l'affidamento condiviso delle minori, con CP_1 collocazione prevalente presso di sé; si rimetteva sulla misura dell'assegno di mantenimento e sul regime di vista con l'altro genitore.
All'udienza del 25.03.2025 le parti venivano sentite ed all'esito precisavano le conclusioni solo in punto provvisori ed urgenti;
il Giudice si riservava di provvedere con separata istanza.
La parte ricorrente, con istanza ex art. 473 bis 38 c.p.c del 14.05.2025, chiedeva l'autorizzazione al trasferimento delle minori presso di lui in Sardegna e l'iscrizione all'istituto scolastico individuato. Il Giudice, letta l'istanza, fissava udienza di convocazione delle parti fissando udienza mediante collegamento da remoto.
All'udienza del 17.06.2025 procuratori delle parti davano atto che le minori si trovavano con il padre a TE AN, con autorizzazione della mamma ed all'esito, data l'alta conflittualità delle parti, il Giudice nominava un curatore speciale per le minori, nella persona dell'avv. Basso e rinviava la causa ad una successiva udienza.
Con comparsa del 14.07.2025, si costituiva la curatrice speciale chiedendo l'intervento dei competenti Servizi sociali al fine di svolgere un'indagine sociale sul nucleo. All'udienza del 21.07.2025 le parti venivano sentite ed all'esito davano atto dell'autorizzazione pervenuta dalla madre sul trasferimento delle minori in Sardegna e chiedevano breve rinvio per pendenti trattative. Il Giudice, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all'istanza ex art. 473bis.38 c.p.c. e assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte e, in ogni caso, le conclusioni definitive.
Previa acquisizione delle relazioni sociali svolte dai Servizi sociali incaricati, nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle minori, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte dai Servizi sociali incaricati.
Deve disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo e delle minori, fino a quando ritenuto necessario nell'interesse delle stesse, da parte dei servizi territoriali competenti.
Le spese di lite sono compensate fra le parti in considerazione dell'accordo raggiunto.
Le spese della curatrice speciale devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di decisione assunta nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'esito della stessa (con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria -neppure richiesta- non avendo depositato memorie né istanze istruttorie); esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo e liquidata in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, della complessità della fattispecie e della tipologia di procedimento.
€ 850,50 per fase studio
€ 602,00 per fase introduttiva
€ 1.452,50 per fase decisoria
€ 2.905,00 totali.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Dispone l'affidamento delle due figlie minori, e , ad entrambi i genitori, con collocamento, Per_1 Per_2 anche ai fini anagrafici, presso il padre a TE AN (Sardegna), con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che la Sig.ra , salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé le figlie CP_1 secondo il seguente calendario: - la Signora potrà vedere e stare con le figlie un fine settimana CP_1 al mese, alternando un mese in Veneto e un mese in Sardegna. Le spese di viaggio saranno divise equamente. - Vacanze natalizie: le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il periodo natalizio (dal 23 dicembre al 6 gennaio) un anno in Veneto, l'anno successivo in Sardegna. Quando si svolgeranno in
Veneto sarà cura del Sig. accompagnare e andare a riprendere le bambine, l'anno in cui Pt_1 si svolgeranno in Sardegna sarà la Sig.ra a raggiungere le figlie. Le spese di viaggio saranno CP_1 divise equamente (salvo diverso accordo). Quest'anno sarà il Sig. a recarsi in Veneto Pt_1 dando così il via all'alternanza. - Vacanze estive: le figlie trascorreranno le vacanze estive dal 1° luglio al 31 luglio con un genitore e dal 31 luglio al 31 agosto con l'altro genitore. In caso di disaccordo negli anni dispari prevarranno le esigenze paterne, negli anni pari quelle materne. Le spese di viaggio saranno divise equamente (salvo diverso accordo). - Ponti e festività, quali vacanze di
Carnevale, settimana dello sport/o del libro, Pasqua (dal giovedì al lunedì di Pasquetta), Festa della
Repubblica (2 giugno) se cade in un weekend lungo, Ognissanti (1° novembre), (8 Per_3 dicembre), eventuali altri ponti regionali o nazionali seguiti dalla scuola: verranno trascorsi, ad anni alterni, un anno in Veneto, un anno in Sardegna. Quando si svolgeranno in Veneto sarà cura del Sig.
accompagnare ed andare a riprendere le bambine, l'anno in cui si svolgeranno in Pt_1
Sardegna sarà la Sig.ra a raggiungere le figlie. Le spese di viaggio saranno divise equamente CP_1
(salvo diverso accordo). - Compleanni: i giorni di compleanno delle figlie il genitore che non le ha con sé potrà recarsi rispettivamente in Veneto o in Sardegna per festeggiarle. Quest'anno la Sig.ra si recerà in Sardegna per il compleanno di Le spese di viaggio saranno divise equamente CP_1 Per_1
(salvo diverso accordo). Modalità e costi di viaggio. Le figlie viaggeranno con i genitori, o, eventualmente, con parenti o con l'accompagnamento per i minorenni offerto dalle compagnie aeree.
I costi di ciascun viaggio saranno divisi al 50% tra le parti.
Dispone che l'assegno unico per le due figlie minori sarà integralmente percepito dal Sig.
, con rinuncia della Sig.ra ad ogni ulteriore pretesa. Pt_1 CP_1
Dispone che, siccome, allo stato, la Sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa, i genitori CP_1 provvederanno direttamente alle figlie quanto le hanno con sé; i genitori provvederanno al pagamento, ciascuno, del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie minori.
Dispone che i Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia dell'Età evolutiva proseguano, fino a quando stimato necessario, nella presa in carico della situazione delle minori e dei loro genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alle minori.
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra loro, in Parte_1 CP_1 favore della curatrice speciale, le spese di lite che si liquidano in € 2.905,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 15860/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 VIGGIANO URSULA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'avv. GIUSTO CRISTINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e
L'avv. ILARIA BASSO, curatrice speciale delle minori e Per_1 [...]
HIAMATA Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] il [...] e , nata il [...] a Per_1 Per_2
DE (PD)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza depositate in data 17.09.2025.
Per la terza intervenuta “La scrivente curatrice, a seguito del deposito delle note scritte redatte dalle parti, sig. Parte_1
e signora , comunicate a questa curatela a mezzo pec in data 16 settembre 2025, non CP_1 condivise con l'esponente che si era resa disponile al confronto, nulla oppone all'accordo raggiunto parti. Pur tuttavia, questa curatela, come già comunicato ai legali dei genitori, stante i fatti pregressi
e le fragilità emerse ed ad integrazione di quanto concordato dalle parti, chiede all.'ill.mo Tribunale di disporre una presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente, finalizzata al monitoraggio del nucleo.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento super- esclusivo delle figlie minori al padre, alla collocazione presso di sé, alla determinazione del regime di visita madre - figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento nella misura di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì la percezione del 100% dell'assegno unico.
Si è costituita chiedendo l'affidamento condiviso delle minori, con CP_1 collocazione prevalente presso di sé; si rimetteva sulla misura dell'assegno di mantenimento e sul regime di vista con l'altro genitore.
All'udienza del 25.03.2025 le parti venivano sentite ed all'esito precisavano le conclusioni solo in punto provvisori ed urgenti;
il Giudice si riservava di provvedere con separata istanza.
La parte ricorrente, con istanza ex art. 473 bis 38 c.p.c del 14.05.2025, chiedeva l'autorizzazione al trasferimento delle minori presso di lui in Sardegna e l'iscrizione all'istituto scolastico individuato. Il Giudice, letta l'istanza, fissava udienza di convocazione delle parti fissando udienza mediante collegamento da remoto.
All'udienza del 17.06.2025 procuratori delle parti davano atto che le minori si trovavano con il padre a TE AN, con autorizzazione della mamma ed all'esito, data l'alta conflittualità delle parti, il Giudice nominava un curatore speciale per le minori, nella persona dell'avv. Basso e rinviava la causa ad una successiva udienza.
Con comparsa del 14.07.2025, si costituiva la curatrice speciale chiedendo l'intervento dei competenti Servizi sociali al fine di svolgere un'indagine sociale sul nucleo. All'udienza del 21.07.2025 le parti venivano sentite ed all'esito davano atto dell'autorizzazione pervenuta dalla madre sul trasferimento delle minori in Sardegna e chiedevano breve rinvio per pendenti trattative. Il Giudice, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all'istanza ex art. 473bis.38 c.p.c. e assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni congiunte e, in ogni caso, le conclusioni definitive.
Previa acquisizione delle relazioni sociali svolte dai Servizi sociali incaricati, nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle minori, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte dai Servizi sociali incaricati.
Deve disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo e delle minori, fino a quando ritenuto necessario nell'interesse delle stesse, da parte dei servizi territoriali competenti.
Le spese di lite sono compensate fra le parti in considerazione dell'accordo raggiunto.
Le spese della curatrice speciale devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di decisione assunta nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'esito della stessa (con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria -neppure richiesta- non avendo depositato memorie né istanze istruttorie); esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo e liquidata in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, della complessità della fattispecie e della tipologia di procedimento.
€ 850,50 per fase studio
€ 602,00 per fase introduttiva
€ 1.452,50 per fase decisoria
€ 2.905,00 totali.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Dispone l'affidamento delle due figlie minori, e , ad entrambi i genitori, con collocamento, Per_1 Per_2 anche ai fini anagrafici, presso il padre a TE AN (Sardegna), con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che la Sig.ra , salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé le figlie CP_1 secondo il seguente calendario: - la Signora potrà vedere e stare con le figlie un fine settimana CP_1 al mese, alternando un mese in Veneto e un mese in Sardegna. Le spese di viaggio saranno divise equamente. - Vacanze natalizie: le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il periodo natalizio (dal 23 dicembre al 6 gennaio) un anno in Veneto, l'anno successivo in Sardegna. Quando si svolgeranno in
Veneto sarà cura del Sig. accompagnare e andare a riprendere le bambine, l'anno in cui Pt_1 si svolgeranno in Sardegna sarà la Sig.ra a raggiungere le figlie. Le spese di viaggio saranno CP_1 divise equamente (salvo diverso accordo). Quest'anno sarà il Sig. a recarsi in Veneto Pt_1 dando così il via all'alternanza. - Vacanze estive: le figlie trascorreranno le vacanze estive dal 1° luglio al 31 luglio con un genitore e dal 31 luglio al 31 agosto con l'altro genitore. In caso di disaccordo negli anni dispari prevarranno le esigenze paterne, negli anni pari quelle materne. Le spese di viaggio saranno divise equamente (salvo diverso accordo). - Ponti e festività, quali vacanze di
Carnevale, settimana dello sport/o del libro, Pasqua (dal giovedì al lunedì di Pasquetta), Festa della
Repubblica (2 giugno) se cade in un weekend lungo, Ognissanti (1° novembre), (8 Per_3 dicembre), eventuali altri ponti regionali o nazionali seguiti dalla scuola: verranno trascorsi, ad anni alterni, un anno in Veneto, un anno in Sardegna. Quando si svolgeranno in Veneto sarà cura del Sig.
accompagnare ed andare a riprendere le bambine, l'anno in cui si svolgeranno in Pt_1
Sardegna sarà la Sig.ra a raggiungere le figlie. Le spese di viaggio saranno divise equamente CP_1
(salvo diverso accordo). - Compleanni: i giorni di compleanno delle figlie il genitore che non le ha con sé potrà recarsi rispettivamente in Veneto o in Sardegna per festeggiarle. Quest'anno la Sig.ra si recerà in Sardegna per il compleanno di Le spese di viaggio saranno divise equamente CP_1 Per_1
(salvo diverso accordo). Modalità e costi di viaggio. Le figlie viaggeranno con i genitori, o, eventualmente, con parenti o con l'accompagnamento per i minorenni offerto dalle compagnie aeree.
I costi di ciascun viaggio saranno divisi al 50% tra le parti.
Dispone che l'assegno unico per le due figlie minori sarà integralmente percepito dal Sig.
, con rinuncia della Sig.ra ad ogni ulteriore pretesa. Pt_1 CP_1
Dispone che, siccome, allo stato, la Sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa, i genitori CP_1 provvederanno direttamente alle figlie quanto le hanno con sé; i genitori provvederanno al pagamento, ciascuno, del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie minori.
Dispone che i Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia dell'Età evolutiva proseguano, fino a quando stimato necessario, nella presa in carico della situazione delle minori e dei loro genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alle minori.
Dichiara tenuti e condanna e a rifondere, in solido fra loro, in Parte_1 CP_1 favore della curatrice speciale, le spese di lite che si liquidano in € 2.905,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.