Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6080 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM06 080 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO f 'spese SEZIONE SECO. STUDIZIALI Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 19367/99 • Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Cron. - 17672 1357 Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Rep. - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.13/02/02 - Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE... UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritti L. 155 sul ricorso proposto da: "26 PR ADE elettivamente domiciliata in ROMA DOMINICI NATALINA, VIA TANCREDI CARTELLA 52 INT 15, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato SABRINA ROMANI, difesa dall'avvocato GIANFRANCO PARIS, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
COOP CRAR 80 ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO MACRO, che la difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 2591/98 della Corte d'Appello 211 -1- di ROMA, depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato MACRO Renato, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9 febbraio 1985 NA Do- minici convenne innanzi al Tribunale di Rieti la Cooperativa CRAR 80, proprietaria di un suolo confinante con il suo, e chiese la sua condanna al ri- lascio della parte di quest'ultimo di cui si era impadronita, alla ricostruzione di un suo muro a secco che aveva distrutto, e al ripristino del flusso d'acqua proveniente da una sorgente posta a monte della sua proprietà, che aveva abusivamente interrotto. Il Tribunale rigettò tali domande. La Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 510/96, e con quella definitiva indicata in epigrafe, ha accolto le prime due, ed ha rigettato la terza. Considerato poi l'esito complessivo della lite, ha condannato NA NI a rifondere alla Cooperativa CRAR 80 due terzi delle spese di lite, ed ha compensato tra le parti il residuo terzo Contro questa seconda sentenza NA NI ha proposto ricorso per cassazione, formulando una sola censura. La Cooperativa CRAR 80 ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del suo ricorso NA NI censura la statuizione della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello di Roma ha provveduto al governo delle spese di lite, denunziando violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e vizi di motivazione. La ricorrente rileva in particolare che due delle sue tre domande sono state accolte, e sostiene che, se davvero la Corte d'appello di Roma a- 3 vesse tenuto presente l'esito della lite, avrebbe dovuto affermare il suo dirit- to, non invece il diritto di controparte, ad essere rimborsata dei due terzi del- le spese sostenute. La censura è inammissibile. Non è in primo luogo applicabile l'art. 91 cod. proc. civ., dal momento che soccombenti sono state entrambe le parti, e la Corte d'appello di Roma, laddove nella sua sentenza ha richiamato il principio della soc- combenza, ha inteso all'evidenza far riferimento alla soccombenza recipro- ca, per l'appunto per giustificare la compensazione (parziale) delle spese di lite. Non sembra poi condivisibile la tesi proposta dalla ricorrente appena innanzi riferita: la Corte d'appello di Roma, nel condannarla a rifon- dere alla controparte due terzi delle spese di lite, ha all'evidenza considerato più significativa la sua soccombenza relativamente a quella delle sue tre domande che ha rigettato, rispetto a quella della controparte relativa alle al- tre due, che ha accolto. Tale valutazione non è censurabile in questa sede, in accordo Д con il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, in caso di parziale compensazione delle spese di lite, il giudice del merito ha il pote- re discrezionale di stabilirne la misura, ed altresì di stabilire quale delle parti debba essere condannata a pagarne la quota non compensata (tra le tante, vedi Cassazione civile sez. I, 23 giugno 2000, n. 8532). Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza. 4
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna NA NI a ri- fondere alla Cooperativa CRAR 80 le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 65,0 euro, oltre 500,00 euro per onorari. Roma, 13 febbraio 2002 Il presidente (Ugo Riggio) L'estensore (Carlo Cioffi) IL CANCELL Frances DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.6 APR. 2002 IL CANCELLERE C1 IL CANCELLIERE CT Francesco Catania 109T $2311 458T 20,66 FOT. 149,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia + delle Entrate di Roma 2 il 16.1.2012 8065 6.00 Serie 4 al n. 2459 versate € 155,77 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) г о т