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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5456/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5456/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CALTAGIRONE (CT) IL 24/07/1973 (CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SILLUZIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
NATO A PACHINO (SR) IL 06/10/1965 (CF: . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Mazzarrone (CT) in data 21 Parte_1 Controparte_1
maggio 1990, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1990, parte II, serie A, numero 7.
Dalla loro unione sono nati sono nati tre figli, uno dei quali deceduto per un infortunio sul lavoro, mentre gli altri due maggiorenni ed indipendenti economicamente.
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2020 , premettendo che il rapporto di Parte_1
coniugio si è deteriorato al punto da essere divenuta intollerabile la convivenza, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale senza disposizioni di carattere economico essendo la stessa autosufficiente oltre all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 02.03.2023, sentita la ricorrente, quest'ultima ha insistito nella volontà di separarsi, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa familiare.
In questa sede ha, altresì, avanzato domanda di mantenimento ed atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al giudice istruttore. Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. sono state rigettate le domande della ricorrente, poiché la stessa ha dichiarato di avere sempre lavorato e nulla è stato dedotto in relazione allo squilibrio tra le condizioni reddituali o patrimoniali dei coniugi.
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
verbale di udienza presidenziale.
Nelle more del procedimento, con memoria depositata in data 22.03.2022, la ricorrente ha allegato querela nei confronti del resistente, chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al marito, a causa delle condotte gravissime tenute da quest'ultimo nei suoi confronti.
All'udienza del 08.04.2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito di atti conclusivi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è fondata Parte_1
e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione al marito, di cui all'istanza del 22.3.2022, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva. Invero, la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine per il deposito della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. (cfr. Cass. n. 7599 del 04/04/2011; n.
1919 del 22/03/1984). In ogni caso, in sede di comparsa conclusionale la stessa ricorrente non ha insistito in tale pronuncia.
____
Nessun'altra statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda ed avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e considerata la natura del presente giudizio, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Mazzarrone (CT), in data 21.05.1990, Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 1990, numero 7, parte II, serie A;
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Mazzarrone per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge. Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5456/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CALTAGIRONE (CT) IL 24/07/1973 (CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SILLUZIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
NATO A PACHINO (SR) IL 06/10/1965 (CF: . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Mazzarrone (CT) in data 21 Parte_1 Controparte_1
maggio 1990, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1990, parte II, serie A, numero 7.
Dalla loro unione sono nati sono nati tre figli, uno dei quali deceduto per un infortunio sul lavoro, mentre gli altri due maggiorenni ed indipendenti economicamente.
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2020 , premettendo che il rapporto di Parte_1
coniugio si è deteriorato al punto da essere divenuta intollerabile la convivenza, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale senza disposizioni di carattere economico essendo la stessa autosufficiente oltre all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 02.03.2023, sentita la ricorrente, quest'ultima ha insistito nella volontà di separarsi, rinunciando alla domanda di assegnazione della casa familiare.
In questa sede ha, altresì, avanzato domanda di mantenimento ed atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al giudice istruttore. Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. sono state rigettate le domande della ricorrente, poiché la stessa ha dichiarato di avere sempre lavorato e nulla è stato dedotto in relazione allo squilibrio tra le condizioni reddituali o patrimoniali dei coniugi.
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
verbale di udienza presidenziale.
Nelle more del procedimento, con memoria depositata in data 22.03.2022, la ricorrente ha allegato querela nei confronti del resistente, chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al marito, a causa delle condotte gravissime tenute da quest'ultimo nei suoi confronti.
All'udienza del 08.04.2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini per il deposito di atti conclusivi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è fondata Parte_1
e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
La domanda di addebito della separazione al marito, di cui all'istanza del 22.3.2022, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva. Invero, la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine per il deposito della memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. (cfr. Cass. n. 7599 del 04/04/2011; n.
1919 del 22/03/1984). In ogni caso, in sede di comparsa conclusionale la stessa ricorrente non ha insistito in tale pronuncia.
____
Nessun'altra statuizione di natura economica viene disposta in assenza di domanda ed avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e considerata la natura del presente giudizio, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Mazzarrone (CT), in data 21.05.1990, Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune, nell'anno 1990, numero 7, parte II, serie A;
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Mazzarrone per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge. Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco