TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SS UM, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2185 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2016, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 15.9.2025, e vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Corleone, Piazza S. Agostino n. 1, presso e nello studio dell'Avv. AR OR, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Salvatore
RA SA, giusta procura in calce all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione del nuovo difensore in aggiunta al precedente;
attrice
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.2.1965, elettivamente domiciliato in NO, via Mons. Giovanni Basile n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Leone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
convenuto
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Corleone, P.zza S. Agostino n. 1, presso lo studio dall'Avv.
AR OR, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
terza chiamata
1 CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 15.9.2025, atti ivi richiamati e comparse conclusionali ritualmente depositate.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 germano esponendo che in data 21.1.2013 decedeva, ab intestato, il Controparte_1 padre (nato a [...] in data [...]) e che l'intera proprietà si era Persona_1 devoluta ai figli, l'attrice e il convenuto, avendo moglie del de cuius e Persona_2
[... madre delle parti, rinunziato all'eredità del marito con dichiarazione resa avanti il notaio in data 09.04.2014 (rep. n. 7142). Persona_3
Rappresentava l'attrice che il compendio ereditario era costituito dai seguenti beni:
• fabbricati siti in NO:
a) quota di ½ della proprietà dell'immobile posto al piano terra, c.da UC (in
Catasto identificato al fg. 15, p.lla 392 sub 1);
b) quota di ½ della proprietà dell'immobile posto al piano terra e al piano primo, c.da
UC (in Catasto identificato al fg. 15 con la p.lla 392 sub 2);
c) piena proprietà dell'immobile sito al piano terra, Via Orsini (in Catasto al M.U.
3923 sub 9);
d) piena proprietà degli immobili posti ai piani primo e secondo, Via Orsini (in
Catasto al M.U. 3923 sub 5 e sub 6);
e) piena proprietà dell'immobile posto al piano seminterrato, Via Orsini (in Catasto al M.U. 3923 sub 7 e sub 8);
f) piena proprietà dell'immobile posto al piano terra, via Orsini (in Catasto al MU
3923 sub 10);
g) piena proprietà dell'immobile sito in c.da ST (oggi Via Gesserie) (in Catasto al fg. 48, p.lla 289 sub 3, sub 4, e sub 5;
h) piena proprietà dell'immobile sito in Via Orsini (oggi Via Stazione) (in Catasto al fg. 48, p.lla 353 sub 2 e sub 3);
i) piena proprietà dell'immobile sito al piano terra, Via Augello (in Catasto al
M.U. 3926 sub 6);
j) quota di ½ della proprietà dei piani terra e primo del fabbricato sito Corso
MB nn. 88/90 (in Catasto al M.U. 1135 sub 4, e sub 2 graffato con sub 5);
2 k) quota di ½ della proprietà dell'immobile sito al piano terzo, Piazza Trigona (in
Catasto al M.U. 987 sub 18);
• fabbricati siti in Corleone:
a) piena proprietà del piano terra e del primo piano del fabbricato sito in c.da
MA (in Catasto al fg. 82 p.lla 642);
b) piena proprietà del piano terra e del primo piano del fabbricato sito in c.da
MA (in Catasto al fg. 65 p.lla 51, sub 4);
• terreni in NO:
a) piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in c.da ST (in Catasto al fg. 48 p.lle 611, 612, 608);
b) quota indivisa di ½ dell'appezzamento di terreno sito in c.da AL (in Catasto al fg. 16 p.lle 100, 389, 390, 391, 392);
c) quota indivisa di ½ dell'appezzamento di terreno sito in c.da UC (in Catasto al fg. 15 p.lle 153, 154, 391);
d) piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in c.da UC (in Catasto al fg.
15 p.lle 1, 2, 308, 160; al fg. 16 p.lle 7, 9, 96, 123, 17);
e) quota indivisa di ½ dell'appezzamento di terreno sito in c.da Quaranta (in Catasto al fg. 48 p.lla 139);
• terreni siti in Corleone: piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in c.da MA (in Catasto al fg. 65
p.lle 66, 74, 96, 102, 103, 148; al fg. 82, p.lle 1, 26, 54).
L'attrice esponeva, altresì, di essere comproprietaria, nella misura del 50% indiviso insieme al convenuto in virtù di atto di compravendita del Controparte_1
18.10.1987, stipulato in Notar (rep. 21927), del fondo rustico sito in Persona_4
Contessa Entellina, contrada AL (in Catasto al fg. 5 p.lle 14, 120, 170, 289, 180, 15) e della quota di 2/3 del fabbricato rurale sito in Contessa Entellina, contrada AL (in
Catasto al fg. 5 p.lla 1226, 656), essendo proprietaria della restante quota di 1/3 indiviso
Controparte_2
Rappresentando di aver tentato più volte di addivenire alla divisione stragiudiziale di tali beni, mediante il raggiungimento di un accordo con il convenuto, senza, tuttavia, alcun esito positivo, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria instauratasi alla morte del padre, nonché della comunione ordinaria esistente tra le parti, precisando che, ad eccezione dell'immobile ove la stessa risiedeva (immobile in NO, c.da ST/via
3 Gesserie, in Catasto al fg. 48, p.lla 289 sub 5) sin da epoca antecedente all'apertura della successione, tutti gli altri fabbricati e i terreni oggetto del compendio ereditario erano rimasti nella esclusiva disponibilità di il quale aveva gestito in via Controparte_1 esclusiva detti beni senza corresponsione all'attrice dei proventi del godimento e dei frutti.
Tanto premesso e precisato, l'attrice chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare aperta la successione legittima di (nato a [...] il [...] e ivi deceduto Persona_1 il 21.1.2013); di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e ordinaria attraverso la predisposizione di due progetti divisionali;
di ordinare al convenuto la presentazione del rendiconto della gestione di tutti i terreni relativi alla comunione ereditaria a far data dall'apertura della successione, nonché della gestione della comunione ordinaria a far data dalla sua costituzione (ottobre 1987), e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'attrice dei frutti alla stessa pro quota spettanti oltre interessi legali sino al soddisfo, fatta eccezione degli immobili già in godimento di ciascuna parte adibiti ad abitazione principale
(l'immobile già citato per l'attrice e l'immobile sito in NO, c.da ST/via
Gesserie, in Catasto al fg. 48, p.lla 289 sub 3 e sub 4).
Il tutto con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione del convenuto, ovvero con spese a carico della massa.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità delle domande di divisione delle comunioni ereditaria e ordinaria proposte dall'attrice, non avendo provveduto questa a produrre i titoli di provenienza degli immobili oggetto dei compendi comuni.
In ogni caso, il convenuto manifestava adesione alle domande di scioglimento della comunione, precisando di aver inutilmente tentato di trovare un accordo con l'attrice per procedere alla divisione dei compendi immobiliari.
Ciò posto, esponeva di aver provveduto, a proprie spese, al recupero, rispristino e alla manutenzione di tutti gli immobili oggetto delle comunioni (fatta eccezione per gli immobili siti in NO, c.da ST/via Gesserie, già adibiti ad abitazioni principali delle parti), sostenendo una spesa complessiva pari a € 100.000,00.
Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che l'attrice fosse condannata a rifonderlo della metà di quanto sostenuto per la manutenzione e le migliorie apportate agli immobili comuni, precisando, in ogni caso, che la stessa, sin dall'apertura della successione del padre per gli immobili oggetto del compendio ereditario, e sin dalla stipula Persona_1 dell'atto di compravendita del 1987 per i beni oggetto della comunione ordinaria, aveva
4 sempre avuto la possibilità di disporre e godere dei beni di cui era comproprietaria insieme al fratello e, tuttavia, non aveva mai operato in tal senso.
Precisava, altresì, di essere titolare di una attività commerciale per la fornitura e vendita di materiali edili, avviata dal padre e successivamente proseguita dal convenuto, nei locali siti in NO, Via Orsini, piano terra e annesso garage sottostante (in Catasto al M.U.
3923, sub 10 e sub 7, 8, 9), e che il terreno adiacente al suddetto immobile, sito in ON
ST (in Catasto al foglio 48, p.lle 611, 612, 608) era adibito a deposito materiali edili a servizio della predetta attività.
Ne chiedeva, pertanto l'attribuzione in sede di formazione e divisione delle quote.
Deduceva, inoltre, che i terreni siti in Corleone, ON MA (in Catasto al foglio 65, p.lle 66.74-96-102-103-148, e al foglio 82, p.lle 1-26-54), i terreni siti in
NO, ON AL/UC (in Catasto al foglio 15, p.lle 391-153-154-1-2-160, e al foglio 15, p.lle 100-7-9-96-123), nonché i terreni siti in Contessa Entellina, ON
AL (in Catasto al foglio n. 5, p.lle 14-15-120-170-180-289) gli erano stati concessi in locazione dal de cuius, da dall'attrice e da in virtù del Persona_2 Controparte_2 contratto del 26.03.2008, della durata di dieci anni, successivamente prorogata per altri 10 anni sino alla data di scadenza del 31.12.2027, giusto contratto di locazione in rettifica del
18.01.2012 e, pertanto, di essi il medesimo convenuto aveva l'uso e il godimento esclusivo.
Anche di detti terreni il convenuto chiedeva l'attribuzione diretta.
Infine, rilevava che i terreni di cui all'atto pubblico in notar del Persona_4
18.10.1987, registrato il 23.10.1987 al n. 406, oggetto della comunione ordinaria con l'attrice, erano stati acquistati dalle parti con il denaro del padre , il quale, Persona_1 dall'acquisto e fino al 2008, ne aveva curato in modo esclusivo la gestione, percependone i relativi frutti.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improponibilità della domanda per mancanza dei titoli di proprietà dei beni indivisi;
nel merito, aderiva alle domande di divisione formulate dall'attrice, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e di quella ordinaria;
chiedeva, altresì, il rigetto della domanda attorea di corresponsione dei frutti e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento pro quota, nella misura di € 50.000,00, delle spese da lui sostenute per la manutenzione e le migliorie apportate ai beni oggetto dei compendi ereditario e ordinario;
chiedeva, infine,
l'attribuzione a sé del fabbricato sito in NO, via Orsini, e del terreno sito in
NO, c.da ST, ove esercita l'attività commerciale già avviata dal padre, nonché
5 del fabbricato sito in NO, c.da , all'esito delle operazioni divisionali. Persona_5
Con spese a carico della massa.
Con note ex art. 183 comma 5 c.p.c. depositate a fini dell'udienza di prima comparizione delle parti, l'attrice precisava che doveva ritenersi appartenente alla comunione ereditaria anche il denaro depositato nel c/c n. 1872, cointestato tra il padre e il fratello, intrattenuto presso il Credito Siciliano, di cui il convenuto alla morte del de cuius (21.1.2013) si era interamente appropriato trasferendo il saldo pari ad € 5.800,00 sul suo conto corrente n.
5129 intrattenuto presso il medesimo Istituto bancario;
chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto alla restituzione della propria quota di detto danaro, quantificata in € 1.450,00.
Domanda, questa, poi ribadita dall'attrice in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto, l'escussione dei testi di parte convenuta (cfr. verbale del 5 giugno 2018; verbale del 19 settembre 2019) e l'espletamento di c.t.u. (cfr. ordinanza dell'08 marzo 2018).
Con ordinanza del 24.04.2020 il Giudice, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio con comproprietaria della quota di 1/3 unitamente Controparte_2 all'attrice e al convenuto del fabbricato rurale sito in Contessa Entellina, c.da AL (in
Catasto al fg. 5 p.lla 656), oggetto della comunione ordinaria esistente tra le parti, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa.
In data 15.9.2020, si costituiva in giudizio la quale aderiva alla Controparte_2 domanda di divisione della comunione ordinaria proposta dall'attrice e manifestava la propria disponibilità, nel caso di impossibilità di frazionamento, a mantenere la comunione con con compensazione tra le parti delle spese. Parte_1
Richiamato il nominato ctu con ordinanza del 15.06.2021, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.7.2021, ove parte attrice chiedeva la divisione parziale del compendio ereditario, con esclusione degli immobili abusivi così come descritti dal ctu, e dichiarava l'avvenuto decesso di già proprietaria di quote di taluni immobili Persona_2 rientranti nel compendio ereditario;
il convenuto si opponeva, invece, alla divisione parziale. Il procedimento veniva rinviato all'udienza del 6.10.2021 per l'acquisizione del testamento redatto da Persona_2
Indi, veniva nuovamente rinviato all'udienza dell'1.12.2021 disponendo la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione.
6 Il giudizio, su richiesta delle parti, veniva più volte rinviato per tentare di addivenire a un accordo, fino a giungere, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 21.22.2022.
Con ordinanza del 23.12.2022 veniva disposto il richiamo del nominato ctu, che non aveva provveduto a integrare la relazione come da ordinanza del 17.6.2021, e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 31.3.2023.
Rilevato che il ctu non aveva ancora provveduto a integrare la relazione peritale come già disposto con ordinanza del 17.6.2021, il giudice ne disponeva il richiamo con onere di relazionare entro il 20.9.2023 e rinviava all'udienza del 16.10.2023, ove la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni del 18.12.2023.
Alla predetta udienza le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per valutare la definizione stragiudiziale della controversia sulla scorta di una proposta transattiva già dalle stesse elaborata.
Il procedimento, dunque, veniva rinviato all'udienza del 22.1.2024, ove, falliti i tentativi di accordo tra le parti, veniva assunto in decisione sulle conclusioni delle parti con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 761/24 del 21.5.2024 veniva dichiarata aperta la successione di e disposta la divisione parziale della comunione ereditaria Persona_1 esistente tra le odierne parti del giudizio, nonché venivano decise le ulteriori domande proposte dalle parti.
Con ordinanza emessa in pari data il procedimento veniva rimesso sul ruolo istruttorio per consentire alle parti di addivenire al frazionamento del fondo oggetto della comunione ordinaria esistente tra le stesse.
La causa veniva rinviata all'udienza del 25.10.2024, poi ulteriormente rinviata, nell'attesa della definizione delle operazioni di frazionamento, all'udienza cartolare del 15.9.2025, ove, acquisita la documentazione necessaria, il procedimento veniva assunto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
2. L'oggetto della comunione e le modalità divisionali
Tenuto conto della definizione, con sentenza non definitiva già pronunciata tra le parti, di tutte le ulteriori domande proposte dalle parti, l'oggetto della presente decisione è da limitarsi alla domanda di scioglimento della comunione ordinaria esistente tra Parte_1
e proposta dall'attrice e cui ha aderito il convenuto, proprietari
[...] Controparte_1 della quota parte indivisa di ½ ciascuno del fondo rustico sito in Contessa Entellina,
7 contrada AL (in Catasto al fg. 5 p.lle 14, 120, 170, 289, 180, 15) e della quota di 2/3 del fabbricato rurale sito in Contessa Entellina, contrada AL (in Catasto al fg. 5 p.lla
1226, 656), essendo proprietaria della restante quota di 1/3 indiviso D'CU IA.
È bene sin da subito precisare che all'esito delle operazioni di frazionamento del fondo de quo, lo stesso oggi risulta identificato al fg. 5, part.lle 829, 830, 831, 832, 170, 289 e 180.
I fabbricati rurali sullo stesso insistenti hanno mantenuto inalterati gli identificativi catastali e risultano così ancor oggi identificati al fg. 5, part. 1226, 656 e al fg. 5, part. 15 sub
1.
Appare opportuno primariamente rilevare che, nel caso di specie, il diritto alla divisione giudizialmente esercitato dall'attrice si fonda sull'atto di compravendita in notaio
[...]
del 18.10.1987, rep. 21927, registrato il 23.10.1987 al n. 406, con il quale i Per_4
, Parte_2 Parte_3 Controparte_3 CP_4 CP_5
, hanno trasferito le proprietà del compendio immobiliare ai
[...] Parte_4 germani e ove si specifica: “E' compreso nella vendita e Controparte_1 Parte_1 viene acquistato in ragione di 2/3 dai germani e e in ragione di Controparte_1 Parte_1
1/3 da , un fabbricato rurale ricadente sul terreno oggi venduto e precisamente sulla Controparte_2 particella 14, composto da un vano uso fienile, un vano uso stalla e un vano uso deposito con piccolo cucinino e w.c., denunciato in catasto alla partita 1225, foglio 5 particella 656, contrada AL, piano terra, senza altre indicazioni;
costruito regolare licenza edilizia n. 87 del 31.03.1970, rilasciata in data
03.09.1971” ( cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione).
Tanto premesso, all'uopo di addivenire allo scioglimento della comunione del compendio immobiliare tra i condividenti è necessario individuare il valore da attribuire agli immobili che lo compongono, muovendo dalle valutazioni compiute sul punto dal nominato c.t.u., Arch. Persona_6
Il ctu ha provveduto a stimare i beni immobiliari comuni, indicando per ciascuno il valore di mercato attuale, altrimenti detto, valore venale, tramite il sistema sintetico- comparativo, in ossequio alla costante e pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che, in più occasioni, ha precisato, con principio riferito alla divisione ereditaria ma pacificamente applicabile anche alla divisione ordinaria, che “In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda.”(cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. II Sent., n. 8286 del 2019; ed ex multis Cass., n. 29733 del 2017; Cass., n. 21632 del 2010).
8 Tanto chiarito, dunque, il valore venale del compendio immobiliare costituente la comunione ordinaria tra e all'esito delle operazioni Parte_1 Controparte_1 di stima operate dal nominato ctu e integralmente condivise da questo Tribunale, così come quantificate da quest'ultimo, è pari ad € 64.044,60 (cfr. pag. 13 della relazione di ctu depositata in data 18.9.2023).
Ora, non essendo contestato il diritto allo scioglimento della comunione, né l'entità delle quote da assegnare a ciascuna parte condividente, pari a ½ per ciascuno, è possibile procedere all'attribuzione pro-quota alle parti con conguaglio.
Pertanto, attesa la volontà delle parti circa l'attribuzione dei lotti così come identificati dal nominato ctu, e tenuto conto dell'intervenuto frazionamento del fondo, così come già specificatamente indicato, in accoglimento della domanda va dichiarato lo scioglimento della comunione sul fondo rustico sito in Contessa Entellina, contrada AL (in Catasto al fg. 5 p.lle 829, 830, 831, 832, 170, 289, 180, 15), della quota di 2/3 del fabbricato rurale sito in Contessa Entellina, contrada AL (in Catasto al fg. 5 p.lla 656) e del fabbricato rurale sito in Contessa Entellina, contrada AL (in Catasto al fg. 5 p.lla 15 sub 1), disponendo l'attribuzione del lotto “A”, composto dal fondo identificato al fg. 5, part.lle
829 e 831 e dai 2/3 del fabbricato rurale identificato al fg. 5, part. 656 all'attrice,
e l'attribuzione del lotto “B”, composto dal fondo identificato al fg. 5 Parte_1 part.lle 830,832,180, 289, 180 e dal fabbricato rurale identificato al fg. 5, part. 15 sub 1, al convenuto Controparte_1
L'impossibilità di divisione in natura del fabbricato rurale identificato al fg. 5, part. 656, comporta che il bene rimanga in comunione ordinaria tra l'attrice e la terza Parte_1 chiamata come peraltro, chiesto dalle medesime parti. Controparte_2
Al fine di compensare le eccedenze che saranno ricevute da uno dei due condividenti con quota di pari valore, va adottata la statuizione condannatoria in forza della quale l'attrice assegnataria del lotto A, così come sopra identificato, va dichiarata tenuta a corrispondere, a titolo di conguaglio, in favore del convenuto assegnatario del lotto B, così come sopra identificato, la somma complessiva di euro € 2.900,00.
5. Spese di lite.
In considerazione dell'oggetto e dell'esito del giudizio si ritiene di compensare integralmente le spese di lite sostenute dalle parti.
Le spese di c.t.u., vanno poste a carico dei condividenti in misura corrispondente alla quota di spettanza, e dunque, in capo a ciascuna delle parti per la metà.
9
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accertato e dichiarato lo stato di comunione (ordinaria) sul compendio immobiliare appresso descritto, nella misura di ½ ciascuno tra e Parte_1 Controparte_1
dispone lo scioglimento della comunione di che trattasi mediante l'attribuzione:
- all'attrice della piena proprietà del fondo sito in Contessa Parte_1
Entellina, c.da AL, identificato al Foglio 5, particelle 829 e 831, seminativo
Classe 2, del valore stimato di € 28.122,30, e dai 2/3 del fabbricato rurale sito in
Contessa Entellina, c.da AL, identificato al Foglio 5, part. 656, del valore stimato di € 6.800,00;
- al convenuto della piena proprietà del fondo sito in Controparte_1
Contessa Entellina, c.da AL, identificato al Foglio 5, particelle 830, 832, 180,
289, 180, seminativo Classe 2, del valore stimato di € 28.122,30, e dal fabbricato rurale identificato al fg. 5, part. 15 sub 1, del valore stimato di € 1.000,00;
- per l'effetto dispone che l'attrice versi al convenuto un conguaglio in denaro pari a
€ 2.900,00; dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti;
pone, definitivamente, le spese di c.t.u. a carico delle parti e al netto degli acconti eventualmente ricevuti, così come liquidate in separato decreto, nella misura di ½ per ciascuno.
Termini Imerese, 21 novembre 2025
Il Giudice
SS UM
10