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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa NA ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2231/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
della Repubblica n.16 (c.f. ) difeso e rappresentato dall'avv. Ciro C.F._1
NO presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Venti Settembre n.
14 in virtù di mandato in atti;
-ATTORE –
CONTRO
on sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. , appartenente al Gruppo P.IVA_1
IVA , , iscritta dell'Albo delle Banche al n. 5361 e all'Albo dei Gruppi Bancari, Controparte_1
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
quale incorporante la società incorporata, cui è subentrata in tutti i Controparte_2
rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 per atto notaio 16.080/8.638 rep, con l'avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. Per_1 [...]
). C.F._2
- CONVENUTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva la anca, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentirla dichiarare responsabile della violazione dell'art. 1176 secondo comma c.c. In particolare, eccepiva di essere titolare presso la banca filiale di Salerno, del conto corrente, n. 30319; che tra il giugno 2009 e l'ottobre 2010, CP_3
venivano incassati numerosi assegni mai rilasciati né firmati dall'istante, per un ammontare complessivo di euro 307.806,70. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Giudice adito, dichiarata ammissibile la domanda, ogni contraria domanda eccezione e deduzione
disattesa, accertare e dichiarare la – filiale di Salerno, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, responsabile della violazione dell'art. 1176 secondo comma c.c. nei
confronti del signor;
- Per l'effetto, condannare la – filiale di Salerno, Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione al signor , della Parte_1
somma di euro 307.806,70; condannare altresì la – filiale di Salerno, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del signor , di tutti i danni Parte_1
materiali e morali, dal medesimo patiti in conseguenza dell'ammanco economico dovuto al
comportamento della convenuta, quantificati in euro 100.000,00 ovvero in altra somma, maggiore o
minore, che l'Ill.mo giudice adito riterrà di Sua Giustizia, comunque nei limiti complessivi di
scaglione di euro 520.000,00 - con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio in
favore del sottoscritto avvocato che dichiara averne fatto anticipo.” Con comparsa del 25.6.2019 si costituiva la rassegnando le seguenti conclusioni “preliminarmente: 1) dichiarare la CP_2
nullità della citazione ex art. 163 c.p.c. per i motivi di cui in atti;
nel merito 2) dichiarare la
intervenuta prescrizione;
3) Rigettare le domande attrici poiché inammissibili, sfornite di prova
nonché totalmente infondate in fatto e diritto;
4) In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità
esclusiva delle Banche negoziatrici dichiarando la carenza di legittimazione passiva della
[...]
5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della delle CP_2
Banche Negoziatrici nella causazione del fatto, e graduare la colpa ex art. 2055 c.c. condannando la
solo nel limite della propria responsabilità. 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_2
All'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 per atto notaio 16.080/8.638 Per_1
rep che la è stata fusa per incorporazione in , che è subentrata CP_2 Controparte_1
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata CTU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 5.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 02.07.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Parte attrice agisce nei confronti dell' per sentir accertare e dichiarare la CP_2
responsabilità dell'istituto di credito per violazione del dovere di diligenza per aver consentito l'incasso di n. 17 assegni per un totale di euro 307.806,70 nonostante i predetti recassero una sottoscrizione apocrifa . Chiedeva altresì la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma indebitamente sottratta alla sua disponibilità oltre al risarcimento del danno.
E' bene chiarire che parte attrice nel corso del processo non è stata in grado di depositare gli originali degli assegni compromettendo in tal modo l'indagine peritale disposta dal
Tribunale. Infatti il consulente nominato ha chiarito: “ L'assenza degli originali dei titoli non ha
consentito di identificare il mezzo scrittorio (tipo di penna) e il colore di inchiostro impiegato per la
vergatura delle sottoscrizioni in oggetto (X-X). E' risaputo, inoltre, che le copie non garantiscono
confronti sempre sicuri in ambito peritale in quanto “la riproduzione non ci dà mai la certezza che
ciò che vediamo nella copia (suo contenuto) sia effettivamente presente sull'originale (…) perché
determinati esami possono essere effettuati unicamente sull'originale (…). La disponibilità del
documento in fotocopia o con altre tecniche di riproduzione limita radicalmente gli esami di ordine
grafoscopico…Si evidenzia, inoltre, che la scarsissima qualità di alcune copie agli atti, a causa anche
della presenza di timbri, che riducono ulteriormente la leggibilità del tracciato grafico, non ha
consentito di periziare le sottoscrizioni apposte sui seguenti tre titoli : assegno NR “5014” - segue
carattere parzialmente illeggibile “(…)51006” di 3.000,00 euro in favore di , Persona_2
contenente la sottoscrizione in verifica X3;
2. assegno NR “5014651007” di 3.060,00 euro in favore di Persona_2
contenente la sottoscrizione in verifica X11;
3.assegno NR “5014651005” di 242.000,00 euro in favore di Parte_2
contenente la sottoscrizione in verifica X17.” Per altri nove assegni gli esiti della consulenza non appaiono convincenti. Invero il consulente nell'esaminare i 9 assegni sempre prodotti in fotocopia conclude per la apocrifia delle sottoscrizioni in forma ipotetica. Nel dettaglio il consulente scrive: “L'immediatezza
esecutiva e la spontaneità grafica soggiacente alle verificande (X-X) inducono ad ipotizzare che le
stesse siano frutto di imitazione a mano libera” Il consulente conclude che “con buona probabilità
tecnica le sottoscrizioni figuranti sugli assegni in accertamento, sono da ritenersi apocrife, ossia non
riferibili a .” Parte_1
Per gli altri 5 assegni il consulente conclude: “ con buona probabilità le firme x8-x12-x14-x15-
x16, apposte sui restanti titoli esaminati, sono da ritenersi autografe, ossia riconducibili all'apparente
firmatario.”
In punto di diritto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza grafologica eseguita su copia fotostatica non consente un'analisi attendibile del tratto, della pressione e dell'inchiostro, elementi essenziali per la verificazione della sottoscrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2777/2025).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto semplici fotocopie degli assegni, ma non ha fornito alcuna prova concreta o documentata che l'impossibilità di reperire l'originale fosse dovuta a causa non imputabile. Tale omissione rileva ai fini della valutazione della prova,
poiché l'onere di dimostrare la genuinità della sottoscrizione grava sulla parte che intende avvalersi del documento, ciò in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8304/2024, la quale ha chiarito che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, è onere della parte che invoca il documento produrre l'originale o giustificare la sua irreperibilità con elementi oggettivi e verificabili. La mancata produzione dell'originale, non accompagnata da una prova di causa non imputabile (che, certamente,
non è ravvisabile nella mancata consegna dell'originale dal proprio dante causa, per come dedotto dalla parte attrice ), comporta l'inidoneità del documento a fondare la pretesa creditoria. Deve concludersi che la CTU su copia anche se ammissibile non equivale all'originale, anche se conforme, e non può fondare un giudizio di certezza tecnica non potendosi attribuire alla fotocopia il medesimo valore probatorio dell'originale. In assenza di ulteriori riscontri la domanda deve essere rigettata. Le spese vanno compensate tra le parti, poiché sussistono le gravi ed eccezionali ragioni enunciate dalla Corte Cost. nella sent. n. 77 del 2018 rappresentate dalla circostanza che anche se non vi è un grado di certezza comunque il consulente ha verificato una non perfetta corrispondenza di alcune sottoscrizioni.
Le spese della CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio .
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda .
2. Spese integralmente compensate.
3. Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Salerno, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa NA ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2231/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
della Repubblica n.16 (c.f. ) difeso e rappresentato dall'avv. Ciro C.F._1
NO presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Venti Settembre n.
14 in virtù di mandato in atti;
-ATTORE –
CONTRO
on sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. , appartenente al Gruppo P.IVA_1
IVA , , iscritta dell'Albo delle Banche al n. 5361 e all'Albo dei Gruppi Bancari, Controparte_1
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
quale incorporante la società incorporata, cui è subentrata in tutti i Controparte_2
rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 per atto notaio 16.080/8.638 rep, con l'avv. Giovanni Alberto Peluso (c.f. Per_1 [...]
). C.F._2
- CONVENUTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Contr Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva la anca, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentirla dichiarare responsabile della violazione dell'art. 1176 secondo comma c.c. In particolare, eccepiva di essere titolare presso la banca filiale di Salerno, del conto corrente, n. 30319; che tra il giugno 2009 e l'ottobre 2010, CP_3
venivano incassati numerosi assegni mai rilasciati né firmati dall'istante, per un ammontare complessivo di euro 307.806,70. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Giudice adito, dichiarata ammissibile la domanda, ogni contraria domanda eccezione e deduzione
disattesa, accertare e dichiarare la – filiale di Salerno, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, responsabile della violazione dell'art. 1176 secondo comma c.c. nei
confronti del signor;
- Per l'effetto, condannare la – filiale di Salerno, Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione al signor , della Parte_1
somma di euro 307.806,70; condannare altresì la – filiale di Salerno, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del signor , di tutti i danni Parte_1
materiali e morali, dal medesimo patiti in conseguenza dell'ammanco economico dovuto al
comportamento della convenuta, quantificati in euro 100.000,00 ovvero in altra somma, maggiore o
minore, che l'Ill.mo giudice adito riterrà di Sua Giustizia, comunque nei limiti complessivi di
scaglione di euro 520.000,00 - con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio in
favore del sottoscritto avvocato che dichiara averne fatto anticipo.” Con comparsa del 25.6.2019 si costituiva la rassegnando le seguenti conclusioni “preliminarmente: 1) dichiarare la CP_2
nullità della citazione ex art. 163 c.p.c. per i motivi di cui in atti;
nel merito 2) dichiarare la
intervenuta prescrizione;
3) Rigettare le domande attrici poiché inammissibili, sfornite di prova
nonché totalmente infondate in fatto e diritto;
4) In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità
esclusiva delle Banche negoziatrici dichiarando la carenza di legittimazione passiva della
[...]
5) in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della delle CP_2
Banche Negoziatrici nella causazione del fatto, e graduare la colpa ex art. 2055 c.c. condannando la
solo nel limite della propria responsabilità. 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_2
All'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 per atto notaio 16.080/8.638 Per_1
rep che la è stata fusa per incorporazione in , che è subentrata CP_2 Controparte_1
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata CTU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 5.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 02.07.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Parte attrice agisce nei confronti dell' per sentir accertare e dichiarare la CP_2
responsabilità dell'istituto di credito per violazione del dovere di diligenza per aver consentito l'incasso di n. 17 assegni per un totale di euro 307.806,70 nonostante i predetti recassero una sottoscrizione apocrifa . Chiedeva altresì la condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma indebitamente sottratta alla sua disponibilità oltre al risarcimento del danno.
E' bene chiarire che parte attrice nel corso del processo non è stata in grado di depositare gli originali degli assegni compromettendo in tal modo l'indagine peritale disposta dal
Tribunale. Infatti il consulente nominato ha chiarito: “ L'assenza degli originali dei titoli non ha
consentito di identificare il mezzo scrittorio (tipo di penna) e il colore di inchiostro impiegato per la
vergatura delle sottoscrizioni in oggetto (X-X). E' risaputo, inoltre, che le copie non garantiscono
confronti sempre sicuri in ambito peritale in quanto “la riproduzione non ci dà mai la certezza che
ciò che vediamo nella copia (suo contenuto) sia effettivamente presente sull'originale (…) perché
determinati esami possono essere effettuati unicamente sull'originale (…). La disponibilità del
documento in fotocopia o con altre tecniche di riproduzione limita radicalmente gli esami di ordine
grafoscopico…Si evidenzia, inoltre, che la scarsissima qualità di alcune copie agli atti, a causa anche
della presenza di timbri, che riducono ulteriormente la leggibilità del tracciato grafico, non ha
consentito di periziare le sottoscrizioni apposte sui seguenti tre titoli : assegno NR “5014” - segue
carattere parzialmente illeggibile “(…)51006” di 3.000,00 euro in favore di , Persona_2
contenente la sottoscrizione in verifica X3;
2. assegno NR “5014651007” di 3.060,00 euro in favore di Persona_2
contenente la sottoscrizione in verifica X11;
3.assegno NR “5014651005” di 242.000,00 euro in favore di Parte_2
contenente la sottoscrizione in verifica X17.” Per altri nove assegni gli esiti della consulenza non appaiono convincenti. Invero il consulente nell'esaminare i 9 assegni sempre prodotti in fotocopia conclude per la apocrifia delle sottoscrizioni in forma ipotetica. Nel dettaglio il consulente scrive: “L'immediatezza
esecutiva e la spontaneità grafica soggiacente alle verificande (X-X) inducono ad ipotizzare che le
stesse siano frutto di imitazione a mano libera” Il consulente conclude che “con buona probabilità
tecnica le sottoscrizioni figuranti sugli assegni in accertamento, sono da ritenersi apocrife, ossia non
riferibili a .” Parte_1
Per gli altri 5 assegni il consulente conclude: “ con buona probabilità le firme x8-x12-x14-x15-
x16, apposte sui restanti titoli esaminati, sono da ritenersi autografe, ossia riconducibili all'apparente
firmatario.”
In punto di diritto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza grafologica eseguita su copia fotostatica non consente un'analisi attendibile del tratto, della pressione e dell'inchiostro, elementi essenziali per la verificazione della sottoscrizione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2777/2025).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto semplici fotocopie degli assegni, ma non ha fornito alcuna prova concreta o documentata che l'impossibilità di reperire l'originale fosse dovuta a causa non imputabile. Tale omissione rileva ai fini della valutazione della prova,
poiché l'onere di dimostrare la genuinità della sottoscrizione grava sulla parte che intende avvalersi del documento, ciò in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8304/2024, la quale ha chiarito che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, è onere della parte che invoca il documento produrre l'originale o giustificare la sua irreperibilità con elementi oggettivi e verificabili. La mancata produzione dell'originale, non accompagnata da una prova di causa non imputabile (che, certamente,
non è ravvisabile nella mancata consegna dell'originale dal proprio dante causa, per come dedotto dalla parte attrice ), comporta l'inidoneità del documento a fondare la pretesa creditoria. Deve concludersi che la CTU su copia anche se ammissibile non equivale all'originale, anche se conforme, e non può fondare un giudizio di certezza tecnica non potendosi attribuire alla fotocopia il medesimo valore probatorio dell'originale. In assenza di ulteriori riscontri la domanda deve essere rigettata. Le spese vanno compensate tra le parti, poiché sussistono le gravi ed eccezionali ragioni enunciate dalla Corte Cost. nella sent. n. 77 del 2018 rappresentate dalla circostanza che anche se non vi è un grado di certezza comunque il consulente ha verificato una non perfetta corrispondenza di alcune sottoscrizioni.
Le spese della CTU meritano di essere poste a carico di entrambe le parti essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio .
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda .
2. Spese integralmente compensate.
3. Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Salerno, 17.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA ER