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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6820 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT NO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 11/6/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 4624/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. MARAGLINO LUCA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 7.2.2025, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo, sul presupposto del decreto di omologa del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980, decreto emesso dal Tribunale di Roma e depositato in data 28.9.2024,
1 accertarsi e dichiararsi il relativo diritto a decorrere dal mese di ottobre 2023 e condannarsi l' al pagamento, in proprio favore, degli importi di CP_2 legge, oltre accessori come per legge. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- con decreto depositato in data 28.9.2024, il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento ex art. 445bis c.p.c., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze dell'espletata CTU medico-legale riconoscendo in suo favore il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dal mese di ottobre 2023;
- quindi, il decreto è stato notificato all' in data 1.10.2024 e in CP_2 data 3.10.2024 è stato trasmesso all'ente il modello AP70 con la indicazione dei dati socio-economici necessari ai fini della liquidazione;
- nonostante ciò, ad oggi l'ente non ha provveduto. Ciò esposto, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo assai genericamente alla domanda. In data 30.4.2025, parte ricorrente ha depositato la “Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044-701007605033 Cat. INVCIV, decorrenza 1 ottobre 2023” pervenutale dall' . CP_2
Quindi, all'udienza di prima comparizione delle parti, il 14.5.2025, il funzionario delegato dell'ente previdenziale ha rappresentato che l'indennità oggetto di causa “già liquidata, sarà accreditata in favore di parte ricorrente in data 20.5.2025, come da documentazione depositata”. All'udienza di rinvio del 11.6.2025, il procuratore di parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto accredito della prestazione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio. Nessuno è comparso all'udienza per l'ente convenuto. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta (vd. la “Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 044-701007605033 Cat. INVCIV, decorrenza 1 ottobre 2023”, datata 30.4.2025, prodotta dalla parte ricorrente 30.4.2025), emerge con ogni evidenza la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio, liquidate, in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. ord. 114/1996 e, ex plurimis, Cass. 489/2000 e
2 Cass. 11494/2004), in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . La CP_2 comunicazione di liquidazione reca, infatti, la data del 30.4.2025, successiva al deposito del ricorso, il 7.2.2025; è, inoltre, senz'altro decorso dalla data di notificazione del decreto di omologa, il 1.10.2024, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis, comma 5, c.p.c., prima che l'interessata adisse l'autorità giudiziaria. Tutto ciò mostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il proprio CP_2 comportamento, alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 lite, liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 11/6/2025
IL GIUDICE
NT NO
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