Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 08/05/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
composta da MARTA TONOLO Presidente NO FI Consigliere DANIELA ALBERGHINI Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32623 del registro di segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di MA RI ([...]), nata a [...] il 09/11/1970 e ivi residente, in via Federico Cozzolino n. 42, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Versace ([...]) del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via Nicolò Dall’Arca n. 24 (PEC:
giuseppe.versace@pecstudio) e domicilio ivi eletto;
Visti l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 23 ottobre 2025, la memoria di costituzione della convenuta e i documenti e gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026, con l’assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Consigliere EL Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Garlisi, l’avv. AR Maniscalco in
sostituzione dell’avv. Giuseppe Versace per la convenuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale la sig.ra AR TE, per ivi sentirla condannare al pagamento di euro 19.739,89 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di euro 11.814,38 in favore dell’INPS, per un totale di euro 31.554,27, o comunque di quella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione ed emolumento, e interessi legali sulla somma rivalutata decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato.
Il Pubblico Ministero rappresentava che la sig.ra AR TE aveva presentato in data 24/10/2017, presso l’Istituto professionale “Andrea Barbarigo” di Venezia, una domanda per l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA della Provincia di Venezia, triennio scolastico 2017-2019, per il profilo di collaboratore scolastico, dichiarando, ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso di un diploma di qualifica di “Operatore dei servizi della ristorazione - Settore cucina”, conseguito presso una scuola paritaria, l’Istituto AR di San Marco di TE (SA), al termine dell’anno scolastico 2012-2013, con votazione 100/100.
Collocatasi utilmente nella graduatoria, era stata inizialmente assunta dal Liceo scientifico EO EI di San Donà di Piave (VE) a tempo determinato per n. 24 ore settimanali di servizio, con contratti di lavoro per i periodi dall’11 ottobre al 7 dicembre 2018 e dall’8 dicembre 2018 al 9 febbraio 2019. Il rapporto di lavoro era stato risolto anticipatamente, con decorrenza dal 12/1/2019 a seguito di richiesta della stessa TE, in quanto assunta dal 14/01/2019 dall’Istituto comprensivo GU Marconi” di Ceggia (VE), a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, fino al 13 giugno 2019.
In data 16/09/2019 veniva, poi, assunta dal Liceo statale EN AL di San Donà di Piave (VE) a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, con contratto di lavoro dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020 e, successivamente, in data 14/09/2020 dall’Istituto comprensivo LU HI di San Donà di Piave (VE), a tempo determinato per n. 36 ore settimanali di servizio, fino al 31 agosto 2021.
All’atto delle assunzioni presso ciascun Istituto la collaboratrice scolastica aveva rinnovato la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di qualifica professionale.
Nel frattempo, nell’ambito del procedimento penale n. 407/2019 pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA), era emerso che l’Istituto professionale paritario “AR” di San Marco di TE (SA) aveva emesso centinaia di diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità falsi, utilizzati per accedere alle graduatorie del personale ATA e dei docenti, nonché, da parte della
“Fondazione AR”, di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all’insegnamento di sostegno.
Tra i nominativi dei titolari di detti diplomi risultava anche quello della sig.ra AR TE che, per tale motivo, era stata poi rinviata a giudizio con decreto del 6-11/12/2023 dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, imputata dei delitti di cui agli artt. 110, 476, comma 2, c.p., art. 640, comma 2, n. 1, c.p..
Eseguito dai Carabinieri un provvedimento di perquisizione ed eventuale sequestro nei confronti della TE nei giorni 23 e 24 settembre 2019, la stessa aveva consegnato il diploma “originale” rilasciatole dall’Istituto AR al termine dell’anno scolastico 2012-2013, il quale, tuttavia, doveva ritenersi falso in quanto:
a) era contrassegnato dal numero seriale 109472*2012, che non rientrava tra quelli consegnati dall’Ufficio Scolastico regionale all’Istituto AR nell’anno scolastico 2012/2013, bensì tra quelli consegnati all’Istituto statale “Corbino” di Contursi che lo aveva regolarmente rilasciato ad altro soggetto;
b) solo in data 16/05/2019 l’Istituto AR aveva comunicato all’Ufficio Scolastico regionale l’avvenuto svolgimento nel mese di agosto 2013 – ben 6 anni prima, pertanto – di una sessione straordinaria di esami per il conferimento del diploma di qualifica professionale ATA (servizi sociali, settore cucina, settore sala/bar),
alla quale avevano apparentemente partecipato diversi soggetti, fra i quali compariva anche AR TE. Non risultava, però, al protocollo dell’Ufficio scolastico regionale alcuna richiesta dell’Istituto AR di indizione di una sessione straordinaria di esami, né alcuna autorizzazione, pure necessaria, per il suo svolgimento;
c) sentiti a sommarie informazioni taluni docenti che figuravano dai verbali quali membri della Commissione degli esami tenutisi presso l’Istituto AR in sessione speciale ad agosto 2013, gli stessi avevano escluso di aver fatto parte di quella Commissione. Il Presidente Lucibello Raffaele aveva, inoltre, precisato di essere cessato dalle sue funzioni a giugno 2013 per cui, a maggior ragione, non avrebbe potuto presiedere una sessione di esami di agosto del medesimo anno. Aveva, inoltre, evidenziato che doveva ritenersi inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013, dal momento che il 24 era un sabato ed il 25 una domenica, e che quand’anche le prove fossero state sostenute nel solo giorno 24 (poiché il 27 già erano stati affissi i voti finali), non era pensabile che le tre prove d’esame “per un numero spropositato di candidati come quello degli elenchi” (oltre 200) che i Carabinieri gli avevano mostrato, si fossero tenute in quell’unico giorno. I commissari avevano disconosciuto le sottoscrizioni presenti nei registri dei diplomi e nei verbali delle prove scritte degli esami, e il Presidente anche quelle apposte sulla nota del 24/7/2019 di richiesta di pergamene inoltrata all’Ufficio scolastico di Salerno, sugli elenchi dei candidati privatisti, di quelli ammessi agli esami, e di quelli qualificati per l’anno scolastico 2012-2013, fra i quali era presente il nominativo della TE;
d) la Polizia giudiziaria, inoltre, aveva acquisito 13 buste, restituite tramite il servizio postale per mancato recapito in data 22/11/2019, indirizzate a taluno di quelli che avevano ottenuto il titolo di qualifica professionale con le modalità suindicate e contenenti un foglio stampato, che forniva indicazioni a memento delle modalità di espletamento degli esami di qualifica dell’agosto 2013 e una descrizione della scuola. Tali missive, non firmate e redatte su carta priva di intestazione, erano state spedite successivamente alle perquisizioni effettuate in ambito nazionale il 23/09/2019, con lo scopo evidente di fornire istruzioni ai “falsi diplomati” in ordine a cosa riferire nell’ipotesi in cui fossero stati sentiti dagli inquirenti;
e) il consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, incaricato di accertare a chi fosse attribuibile la formazione delle pergamene, dei diplomi, dei registri, dei verbali, e di tutta la documentazione riferita all’emissione dei diplomi di qualifica professionale relativi alla sessione speciale di agosto 2013, con relazione del 21/2/2021 ne aveva stabilito l’attribuzione al personale amministrativo dell’Istituto.
La circostanza veniva segnalata dalla Polizia giudiziaria, con note del 7 e 19 ottobre 2020, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che a sua volta aveva provveduto a verificare se i soggetti interessati fossero in servizio presso diversi istituti o inclusi in graduatorie principali e di istituto sul territorio nazionale.
In data 18/11/2020 l’Ufficio scolastico per il Veneto aveva comunicato al Dirigente dell’Istituto Schiavinato di San Donà di Piave (VE), presso il quale risultava prestare servizio la sig.ra TE, che era stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti della collaboratrice scolastica, alla quale in data 04/12/2020 veniva, quindi, notificato un atto di contestazione di addebiti.
Nel frattempo, con decreto del 27 novembre 2020 l’Istituto Schiavinato aveva disposto la decadenza della sig.ra TE dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2018-2021 e con decreto del 01/12/2020 aveva risolto, a far data dal 28/11/2020, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 14/09/2020, che avrebbe avuto naturale cessazione al 31/08/2021.
Gli altri Istituti presso i quali la sig.ra TE aveva prestato servizio in precedenza avevano provveduto, a loro volta, alla sua costituzione in mora con atti rispettivamente del 12 e 13 giugno 2025.
Alla luce delle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria veniva notificato alla sig.ra AR TE in data 08/07/2025 invito a dedurre, contestando la responsabilità per il danno erariale causato al Ministero dell’Istruzione e del Merito nella misura di € 19.739,89, pari al 65% della retribuzione lorda complessiva di € 30.369,06 corrispostale per i periodi di supplenza presso gli Istituti scolastici GU Marconi” di Ceggia (VE), e EO EI, EN AL e LU HI, quest’ultimi tutti di San Donà di Piave (VE), oltre a € 11.806,65 per il danno causato all’INPS, corrispondenti alle somme riconosciutele a titolo di NASPI in funzione dei periodi di assunzione e per l’arco temporale di disoccupazione involontaria, per un totale di € 31.546,54.
In data 20/07/2025, l’invitata presentava le proprie deduzioni difensive che, tuttavia, non venivano ritenute idonee ad escluderne la responsabilità, di talché la sig.ra AR TE veniva tratta all’odierno giudizio.
Con decreto del Presidente della Sezione in data 23 ottobre 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il giorno 11 marzo 2026.
L’atto di citazione ed il relativo decreto di fissazione dell’udienza venivano notificati in data 29 ottobre 2025 a mezzo pec nel domicilio eletto con il deposito delle deduzioni post-invito.
In data 18 febbraio 2026 si costituiva in giudizio la sig.ra AR TE, contestando la fondatezza della domanda attorea. Rappresentava, infatti, che la presunta falsità del diploma di qualifica non era, allo stato, oggetto di accertamento alcuno, nemmeno in sede penale, essendo ancora pendente il relativo procedimento: il titolo in possesso della signora TE, quindi, era da considerarsi valido a tutti gli effetti e avente natura di atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso. Non vi erano in atti prove in ordine alla possibile falsità del diploma, né contestazioni in merito alla qualifica di pubblico ufficiale del Presidente della Commissione d’esame che lo aveva sottoscritto.
La falsa indicazione dei requisiti per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto per il personale ATA come collaboratore scolastico non aveva impedito, in ogni caso, alla convenuta di fornire una prestazione conforme a quanto richiesto e quindi utile ai fini contrattuali.
Affermava, poi, richiamando taluni precedenti giurisprudenziali, che la prestazione resa in via di fatto, ed in assenza dei necessari titoli di studio, non poteva essere automaticamente oggetto di una presunzione legale di inutilità o inadeguata esecuzione della stessa: nel caso in esame, avendo la convenuta sempre svolto le proprie mansioni senza che le fosse elevato alcun rilievo, non poteva configurarsi alcun danno erariale in quanto il sostanziarsi di un rapporto di lavoro, seppur di fatto, aveva consentito la legittima maturazione del diritto alla retribuzione per l’attività prestata.
Precisava, a tal proposito, che non era in discussione il fatto che la falsificazione dei requisiti avesse causato l’illegittimo accesso alle graduatorie permanenti da parte della signora TE; tuttavia, tale circostanza non aveva rilievo in quanto l’Amministrazione aveva goduto delle prestazioni lavorative rese dalla dipendente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
All’odierna udienza il Pubblico Ministero, richiamato l’atto di citazione, ha preso posizione in merito alle deduzioni difensive della convenuta, contestandone la fondatezza, e ha insistito per l’accoglimento della domanda. L’avv. Maniscalco, nel ribadire che il procedimento penale è tuttora pendente, si è riportata alla comparsa di risposta.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della responsabilità erariale della sig.ra AR TE, all’epoca dei fatti dipendente di alcuni Istituti scolastici della provincia di Venezia con qualifica di collaboratrice scolastica e rapporto di lavoro a tempo determinato, alla quale la Procura regionale ha contestato di aver percepito emolumenti non dovuti -cagionando, così, all’Amministrazione scolastica e all’I.N.P.S. il corrispondente danno- mediante false dichiarazioni inerenti al possesso di un titolo di studio rivelatosi non conseguito.
La sig.ra TE è stata assunta da alcuni Istituti scolastici della provincia di Venezia, tra il 2018 e il 2020, con mansioni di “collaboratore scolastico”, essendo stata inclusa, a domanda, nelle graduatorie di circolo ed istituto del personale A.T.A. di terzia fascia per il triennio scolastico 2017-2019 ed essendosi utilmente collocata in virtù della dichiarazione resa ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso del titolo di studio di accesso e, precisamente, del diploma di qualifica professionale di
“Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina” asseritamente conseguito nell’ a.s. 2012/2013 presso l’Istituto paritario AR con votazione di 100/100.
Nell’ipotesi accusatoria i plurimi e concordanti elementi di prova emergenti dalle risultanze investigative dimostrerebbero in maniera univoca la non veridicità della dichiarazione resa dalla sig.ra TE, poiché l’Istituto Professionale “AR” di San Marco di TE avrebbe illecitamente rilasciato il titolo in assenza dei presupposti e, in particolare, del superamento di un esame di qualifica innanzi ad una commissione regolarmente istituita nel corso di una sessione autorizzata dall’Ufficio Scolastico.
La difesa della sig.ra TE, contraddittoriamente, ha, dapprima, eccepito la mancanza di prova della falsità del diploma, difettandone allo stato un accertamento giudiziale, e, successivamente, sostenuto che la falsità del diploma non è stata di impedimento alla prestazione, da parte della convenuta, di un’attività lavorativa corrispondente a quella richiesta dal contratto.
2. Osserva il Collegio che nel presente giudizio la Procura regionale ha allegato, quale fatto costitutivo del diritto azionato, la circostanza che il titolo di studio, necessario per l’iscrizione nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia e oggetto di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000, non fosse stato legittimamente conseguito, in quanto non vi era stata alcuna sessione di esame (né men che meno costituita la relativa commissione) nel luogo e nel tempo indicato.
Atteso che i diplomi (compresa la categoria di quelli di qualifica professionale) costituiscono l’attestazione del conseguimento di un titolo di studio (corrispondente ad un determinato percorso di studio e/o formazione), sulla scorta dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, “secondo cui il provvedimento amministrativo può considerarsi assolutamente nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato tale dalla legge oppure manchi dei connotati essenziali dell'atto amministrativo, necessario ex lege a costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell’autorità procedente, ovvero il difetto della forma, della volontà, dell’oggetto o del destinatario”(Cons. St. Sez. IV, n. 6023/05), nel caso in esame l’allegazione attorea si sostanzia nella inesistenza dell’atto per difetto assoluto del suo oggetto.
Orbene, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova
(art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda") e secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui “allorché i fatti da provare sono negativi, ciò non determina l'inversione dell'onere probatorio, ma importa solo che la prova debba essere data mediante la dimostrazione dei fatti positivi contrari” (Cass. Civ. sez. I, n. 5744/1993; Cass. Civ. Sez. Lav., Ord. n.
25603/2023; Cass. Civ. Sez. VI, n. 8018/2021; Cass. Civ. Sez. III, n.
12910/2022 e n. 22244/2022), incombeva alla Procura regionale provare la circostanza del non conseguimento del diploma di qualifica da parte della sig.ra TE.
Poiché, tuttavia, “non è possibile dare la dimostrazione di un "non accadimento", la prova del fatto negativo dev'essere data con la prova di un fatto positivo contrario anche attraverso presunzioni (“se è vero che di regola è il fatto positivo contrario che fonda la presunzione che si adduce come prova del "fatto negativo", non è escluso che fatti pur non
(esattamente) contrari a questo, possano, in quanto rispondano a requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai quali l'art. 2729 c.c. ancora le presunzioni semplici, costituire fondamento della presunzione del "fatto negativo"”: ibidem), secondo il principio per cui “l'onere probatorio, previsto dall'art. 2697 c.c., non subisce deroga allorché concerne "fatti negativi"; questi, che non possono essere provati direttamente, possono essere dimostrati con presunzioni: le quali, a loro volta, se di regola sono basate su(lla prova di) fatti positivi contrari al "fatto negativo", possono fondarsi su fatti positivi che, benché non (esattamente) contrari a "quello negativo", siano pur tuttavia idonei, in base ai criteri previsti dall'art. 2729 c.c., a far desumere il "fatto negativo"” (ibidem).
3. Ciò posto, ritiene il Collegio che la Procura regionale abbia correttamente assolto all’onere probatorio che le incombeva, fornendo la prova -
emergente dal compendio documentale acquisito dalle indagini preliminari in sede penale- dei fatti (positivi) idonei, in quanto gravi, precisi e concordanti, a fondare la presunzione di inesistenza del titolo di studio.
A tale proposito va ribadito, in adesione ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, recentemente, Sez. II App. n. 252/2025; id., n. 29/2025 e n. 193/2024; Sez. III App. n. 210/2024),
“il principio secondo cui il giudice contabile è libero di trarre il proprio convincimento anche dalle prove formate nell’ambito di altri plessi giudiziari, intendendo con esse ricomprendere anche le prove c.d. atipiche e anche quelle eventualmente inutilizzabili in sede penale per violazione del contraddittorio, essendo comunque liberamente consentito il contraddittorio nel processo in cui tale prova si fa valere. Consolidato è, infatti, in giurisprudenza “il principio di “circolarità delle prove”, non potendosi revocare in dubbio l’utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo). Il giudice può, infatti, far legittimo uso delle cd. “prove atipiche” considerata l’assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il numerus clausus delle prove, ma anche l’oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l’affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (in termini, Sez. II 26 settembre 2017 n. 647)” (Sez.II app.n.97/2020)” (Sez. II App. n. 28/2025, ex multis: cfr. anche Cass. civ. ord, n. 2947/2023; Cass. civ. ord, n. 30298/2023 - v., in tal senso, Sez. giur.
Toscana n. 41/2025 del 26 marzo 2025).
Orbene, sulla base della documentazione delle indagini penali acquisita agli atti del presente giudizio, risulta provato per tabulas che: il numero seriale del diploma esibito dalla sig.ra TE non solo non rientrava tra quelli delle pergamene consegnate dall’Ufficio Scolastico regionale all’Istituto AR nell’anno scolastico 2012/2013, ma, anzi, risultava essere relativo ad un diploma consegnato ad altro Istituto scolastico, regolarmente rilasciato ad un diverso candidato (cfr. all.5 a doc.4 Procura: dichiarazione prot. n. 2537 del 7.5.2020 a firma del Dirigente dell’Istituto statale di istruzione superiore “Corbino”, che porta allegata la copia della ricevuta di consegna della pergamena, nonché l’estratto dal registro dei diplomi rilasciati, tra cui, appunto quello contrassegnato dal numero seriale 109472*2012); che, al protocollo dell’Ufficio scolastico regionale, non risultava presentata alcuna richiesta da parte dell’Istituto AR per una sessione straordinaria di esami, né risultava emessa la relativa autorizzazione (cfr. attestazione scritta dell’Ufficio in esito alle indagini della Guardia di Finanza), pure necessaria, per il suo svolgimento; che i commissari d’esame, sentiti a SIT, avevano disconosciuto le sottoscrizioni presenti nei registri dei diplomi e nei verbali delle prove scritte degli esami, e il Presidente anche quelle apposte sulla nota del 24/7/2019 di richiesta di pergamene inoltrata all’Ufficio scolastico di Salerno, sugli elenchi dei candidati privatisti, di quelli ammessi agli esami e di quelli qualificati per l’anno scolastico 2012-2013; che il consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, incaricato di accertare a chi fosse attribuibile la formazione delle pergamene, dei diplomi, dei registri, dei verbali, e di tutta la documentazione riferita all’emissione dei diplomi di qualifica professionale relativi alla presunta sessione speciale di agosto 2013 ne aveva stabilito l’attribuzione al personale amministrativo dell’Istituto (cfr. relazione del 21/2/2021); che alcuni soggetti coinvolti nella vicenda nel corso degli interrogatori della Polizia Giudiziaria hanno confessoriamente ammesso gli illeciti (una dipendente dell’Istituto AR che ha compilato i diplomi contestati e un rappresentante sindacale, esterno all’Istituto, che ha svolto attività di procacciamento e intermediazione tra le persone interessate all’acquisto del diploma e l’Istituto medesimo), con modalità confermate da taluni dei beneficiari dei diplomi, che hanno ammesso di averli acquisiti a fronte del pagamento di somme di denaro senza aver mai partecipato ad alcun corso formativo, né sostenuto esami presso l’Istituto AR.
4. In ordine a tali, documentate e puntuali, allegazioni, integranti a giudizio del Collegio la piena prova dell’inesistenza del titolo di studio in capo alla convenuta, quest’ultima avrebbe avuto l’onere di specifica contestazione, con contestuale contraria deduzione di fatti e circostanze estintive o impeditive, adeguatamente supportate da elementi di prova.
La difesa della sig.ra TE, invece, si è genericamente limitata ad affermare la validità del diploma e non ha preso posizione in ordine ai singoli fatti (positivi, costitutivi del complesso di presunzioni dedotte a sostegno della domanda attorea), né li ha fatti oggetto di specifica contestazione, da ciò derivando per il Giudicante l’obbligo di porre a fondamento della propria decisione i fatti provati e, comunque, quelli non contestati dalle parti.
Del resto, parte convenuta -che ne era onerata ex art. 95, comma 1, c.g.c.-
in ordine alla dedotta inesistenza del titolo di studio non ha addotto un solo elemento di prova a sostegno dell’avvenuto conseguimento del titolo, nè dell’effettiva partecipazione (e superamento) alle prove di esame (ai sensi dell’O.M. n. 90/2001, applicabile ratione temporis, i candidati esterni, purché in possesso degli specifici requisiti previsti dall’art. 28 dell’OM, dovevano sostenere due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, veniva determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell’ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti) e neppure del possesso dei requisiti di ammissione agli esami (ai sensi dell’art.28 della citata O.M. n.90/2001, “agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L’attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. Per comprovare l’attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.
(…) 2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione. 3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1. 4.
Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo”).
Alla luce di quanto sin qui detto risulta pienamente provata la circostanza per cui la sig.ra AR TE non ha conseguito, nell’anno scolastico 2012/2013, il diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi per la ristorazione – cucina”.
5. Non vi possono, quindi, essere dubbi in merito all’illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta in relazione alla non veridicità della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, all’atto della domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto della provincia di Venezia per il personale ATA di terza fascia circa il possesso del titolo di studio (diploma di qualifica professionale) in realtà, all’epoca, mai conseguito.
Secondo un costante -e qui condiviso- orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, "il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d, D.P.R. n. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n.
445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A." (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA; Cass. n. 22673/2020)” (Cons.
St. Sez. V, n. 3001/2024).
Il mendacio, infatti, ha inciso causalmente, in modo diretto ed effettivo, sulla costituzione del rapporto di impiego con l’Istituzione scolastica, poiché in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, in quanto l'inclusione nella graduatoria non sarebbe stata possibile per difetto dei requisiti sostanziali (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 19 ottobre 2020, n. 22673;
Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2055/2026).
Dalla costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato è derivata, secondariamente, anche la indebita percezione -nelle more tra i diversi incarichi di supplenza ottenuti- dell’indennità a titolo di SP (istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, spettante ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni).
6. Sul piano contrattuale dalla condotta illecita deriva un “vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost.
impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del D.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2055/2026).
7. Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante e consolidato (condiviso dalla Sezione: cfr., tra le più recenti intervenute in casi analoghi: nn. 32, 68, 93 e 111/2026), ha, quindi, affermato che “la violazione della normativa attinente ai requisiti necessari per conseguire il contratto di lavoro pubblico rende nullo il contratto stesso per illiceità della causa e, pertanto, consente di qualificare come indebita la percezione della retribuzione erogata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. In questi termini, la condotta del lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di studio o di qualificazione professionale inesistente, configura responsabilità erariale per il danno corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita (ex plurimis Corte dei conti, I sez.
appello n. 527/2017; II sez. appello n. 568/2018; sez. appello Sicilia, n.
243/2012 e n. 469/2014 nonché sez. Lombardia n.76/2024, id. n. 263/2022 e n. 138/2023; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez.
Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023)” (Sez. Friuli Venezia Giulia, n.
7/2025).
Ne deriva l’impossibilità di riconoscere (piena) utilità alla prestazione quanto “la retribuzione erogata in forza di un rapporto instaurato sine titulo costituisce, in particolare, esborso causalmente riconducibile alla condotta illecita del soggetto che ha fraudolentemente rappresentato il possesso dei requisiti richiesti (ex multis, Corte conti, Sez. Veneto, n. 32/2026; Sez.
Lombardia, nn. 176 e 187/2025; Sez. Piemonte, n. 45/2025; Sez. Friuli Venezia Giulia, nn. 7 e 11/2025)” (Sez. Veneto, n. 111/2026).
In conclusione, deve ritenersi che il pagamento delle retribuzioni da parte dell’amministrazione integri un danno, per il venir meno del nesso sinallagmatico (la prestazione lavorativa così compensata non apporta alcuna utilità al soggetto pubblico), che, in quanto effetto di una condotta illecita del lavoratore, deve essere qualificato ingiusto e l’autore dell’illecito ne deve necessariamente rispondere secondo la disciplina speciale che regola la responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici (così, recentemente, Sez. Lombardia, n. 73/2026).
8. Quanto all’elemento soggettivo, le condotte realizzate dalla convenuta sono senz’altro da ascriversi a dolo.
La sig.ra AR TE, infatti –e contrariamente a quanto ipotizzato dalla sua difesa circa un possibile ruolo di vittima della convenuta, peraltro privo di qualsivoglia riscontro-, ha deliberatamente attestato il possesso del diploma di qualifica, ben sapendo di non averlo mai conseguito, non avendo mai sostenuto le relative prove d’esame, men che meno in una sessione
“speciale”, in realtà mai tenutasi, ed innanzi ad una commissione mai istituita (nè, invero, risulta che AR TE avesse frequentato un corso di formazione ovvero fosse in possesso dei requisiti di ammissione quale “privatista”).
Consapevole della falsità del diploma, ha intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di un titolo di studio al fine di ottenere fraudolentemente, a discapito di altri, l’inserimento in una graduatoria, nella quale, diversamente, non sarebbe mai stata inclusa, in posizione utile per il conferimento di incarichi di supplenza – poi effettivamente ottenuti – anche in ragione della votazione, falsamente riportata, di 100/100, ottenendo delle indubbie utilità economiche, dirette ed indirette (avendo incrementato la propria posizione contributiva),
altrimenti non spettanti.
Non vi può essere dubbio alcuno, quindi, sullo scopo, fraudolento, della TE di ottenere, dichiarando un titolo di studio inesistente, l’accesso al pubblico impiego quale collaboratore scolastico in aperta violazione di norme imperative (da cui è derivata una genetica illiceità dei contratti stipulati) e in danno dell’Amministrazione.
9. In tema di quantificazione del danno, la Procura ha riconosciuto la parziale utilità dell’attività prestata dalla convenuta in favore dell’Amministrazione, addebitando, a titolo di danno, un importo pari al 65% delle retribuzioni complessivamente percepite (e determinate sulla base di autonoma istruttoria), oltre all’intera somma percepita da INPS a titolo di SP.
In ordine alle risultanze istruttorie relative alle retribuzioni percepite la convenuta non ha formulato alcuna specifica contestazione, avendo invece sostenuto che l’attività lavorativa è stata svolta in conformità agli obblighi contrattuali, senza alcun rilievo di natura disciplinare, di talchè, essendosi l’Amministrazione pienamente avvalsa delle prestazioni rese, alcun danno può essere riconosciuto o, in ipotesi del tutto residuale, deve addivenirsi ad una significativamente inferiore quantificazione, trovando applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, anche in considerazione della natura non specialistica delle mansioni svolte.
Osserva il Collegio che, in linea generale, “la prestazione lavorativa, conseguentemente resa in assenza del titolo prescritto, quale requisito di accesso, in quanto non espressiva di una oggettiva capacità, derivante dalla preparazione professionale, conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità, determinando il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando, giusta i consolidati indirizzi giurisprudenziali contabili, la circostanza che agli emolumenti percepiti (….) abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte, (cfr., Corte conti, sent. n. 138/2023, Sez. giurisdizionale Lombardia;
idem Sezione prima centrale di Appello, n. 527 del 2017; Sezione seconda centrale di Appello, n. 568 del 2018; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 463 del 2021; Sezione giurisdizionale Trento, n. 58 del 2021; Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 263 del 2022; Sezione giurisdizionale Molise, n.
2 del 2023; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 199 del 2022 e n. 19 del 2023)” (Sez. Piemonte, n. 113/2024).
Del resto, sotto altro profilo, deve rilevarsi come l'art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, preveda, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" e che ciò si verifichi “ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2055/2026; cfr.
Cass. Civ., Sez. lav., 10854/2020, secondo cui “in relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicchè è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.”)
Ne consegue (cfr. supra, n.7) che “la violazione di norme imperative, espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), nonché delle disposizioni che regolano l’accesso ai pubblici impieghi, comporta l’invalidità del rapporto di lavoro instaurato in assenza del titolo richiesto, con conseguente impossibilità di riconoscere piena utilità alla prestazione resa sine titulo (Corte conti, II Sez.
centr. d’app., n. 159/2024)” (Sez. Veneto, n. 111/26).
Non può trovare accoglimento, pertanto, la tesi difensiva secondo cui l’aver svolto correttamente le mansioni da parte della sig.ra TE esclude la configurabilità del danno.
Inconferente appare la giurisprudenza (Sez. Lombardia, nn. 97 e 124/2024)
richiamata dalla difesa a tale proposito, asserendone l’analogia con il caso in esame: è ben vero infatti che, in quei casi, come nel presente, si tratta(va) di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione, ma, a differenza di quello sottoposto odiernamente al Collegio, erano state svolte da un soggetto comunque in possesso di (altro)
titolo di studio idoneo, anche se con votazione inferiore a quella indicata nel titolo mendace (es 100/100), di talchè è stato ritenuto che non vi fosse lesione per la PA, avendo quest’ultima “fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato” (Sez. Lombardia, n. 45/2026).
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che la quantificazione del danno possa fondarsi, dando seguito all’orientamento già espresso da questa Sezione in casi analoghi, su una valutazione equitativa (ex art. 1226 c.c.) la quale tenga conto dell’utilità (parziale) comunque conseguita dall’Amministrazione.
Se è vero, infatti, che “la condotta del convenuto, pur in presenza di mansioni non elevate, ha privato l’Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria, la cui definizione, sulla base del criterio tipico della concorsualità, risponde a criteri di oggettiva selezione dei candidati più meritevoli a garanzia dell’interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.)” e, quindi, “il pregiudizio erariale, pertanto, non può essere escluso ex se per il fatto che l’Amministrazione non ha ottenuto, in corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto” (Sez. Piemonte, n. 113/2024), non sembra potersi dubitare che “le scuole, presso le quali il convenuto ha, comunque, lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale, una parziale utilitas” (ibidem), seppur di minor valore di quella che sarebbe stata garantita dal soggetto in possesso del titolo richiesto, a fronte di prestazioni lavorative non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale.
Tali considerazioni supportano la valutazione di congruità della quantificazione operata dalla Procura limitatamente alla posta di danno relativa agli importi erogati dal Ministero dell’Istruzione, di euro 19.739,89, pari al 65% delle retribuzioni complessivamente percepite.
Quanto al danno da riconoscersi ad INPS per l’indebita erogazione delle indennità a titolo di SP, pari ad euro 11.814,38, appare evidente che, non potendosi riconoscere alcuna utilità per l’Amministrazione, la misura del danno è pari all’ammontare dell’esborso, non dovuto, da parte di quest’ultima.
10. In applicazione dell’art. 31 c.g.c., le spese del giudizio devono essere poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32623 del registro di Segreteria
CONDANNA
la sig.ra AR TE al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 19.739,89 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di euro 11.814,38 in favore dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, oltre a rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo effettivo
CONDANNA
altresì, AR TE al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 48,00 (quarantotto/00).
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così pronunciato in Venezia, all’esito dell’udienza del 11 marzo 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EL Alberghini AR LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)