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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 6067/2023 in data 9.11.2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEDONESE FEDERICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
FRANCESCHI 7, LIDO DI CAMAIORE (LU), attore contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO P.IVA_2
CHRISTIAN, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA CORREGGIO
43, MILANO, convenuta
*** avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accogliere la domanda e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della per l'illegittima Controparte_1 segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia presente a nome del Sig. Pt_1
, per tutti i motivi indicati in premessa, condannarla al risarcimento del danno
[...] patrimoniale e non patrimoniale subito dal medesimo, quantificato il primo in euro 96.000,00 ed il secondo in euro 20.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarà da ritenersi di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario”;
- per Controparte_3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: Nel merito: respingere integralmente le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto
e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'illegittima segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia posta in essere dalla convenuta a suo carico (segnalazione poi rettificata su ordine di questo Tribunale, cfr. ordinanza dell'11.7.2022 nel proc. RG 2647/2022). Quanto all'illegittimità della segnalazione, l'attore afferma da un lato che non ha fornito prova della titolarità del credito a cui si riferisce la CP_1 segnalazione (originato da un finanziamento originariamente concesso da GO Ducato
SPA, la quale avrebbe poi ceduto il credito a , la quale a sua volta CP_4 l'avrebbe ceduto a ), dall'altro che la segnalazione non era stata preceduta CP_1 dall'invio di apposita preventiva comunicazione. L'attore ha quantificato il danno patrimoniale in € 96.000,00 (pari all'importo che egli avrebbe potuto ottenere a mutuo dal suo istituto di credito, che non l'aveva poi concesso a causa della segnalazione) e il danno non patrimoniale in € 20.000,00.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
La domanda attorea non merita accoglimento.
L'attore, come sopra accennato, si è limitato nel presente giudizio a contestare la legittimità della segnalazione posta in essere da in quanto non preceduta dal CP_1 preavviso e in quanto non vi sarebbe la prova della cessione in favore dell'odierna convenuta, ma non ha mai nemmeno contestato l'esistenza del credito originariamente vantato da GO, né ha mai affermato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni restitutorie (né nei confronti di GO, né nei confronti degli altri soggetti affermatisi cessionari del credito).
Ne consegue che, se GO e avessero correttamente proceduto alla relativa CP_4 segnalazione in centrale rischi, obbligatoria per legge, comunque vi sarebbe stata una segnalazione a carico di (ancorché effettuata da altri soggetti), ragion per cui di Pt_1 nulla potrebbe egli oggi dolersi.
Il fatto che GO e non avessero segnalato la posizione di (come parrebbe CP_4 Pt_1 dai docc. 15 e 16 att., dai quali risulta che quella effettuata da fosse la prima CP_1 segnalazione) è invece irrilevante in questa sede, posto che detta omissione sarebbe senz'altro contra legem, ragion per cui nessun danno ingiusto può essersi prodotto in capo all'attore.
Nemmeno è dirimente che non avesse mai ricevuto (né da GO, né da né Pt_1 CP_4 da ) una preventiva comunicazione della segnalazione, non essendovi alcuna CP_1 disposizione di legge che sanzioni l'eventuale omissione dell'adempimento con l'illegittimità della segnalazione stessa (nemmeno l'art. 125 co. 3 TUB prevede alcunché
Pag. 2 di 4 in tal senso) e dovendosi osservare che nel caso di specie non si configura in concreto alcuna lesione del diritto di difesa del debitore (alla tutela del quale è previsto l'onere della preventiva comunicazione), posto che nemmeno in questa sede l'attore si è curato di valorizzare alcun elemento che, se portato tempestivamente a conoscenza della banca (a seguito, per l'appunto, del preavviso), avrebbe evitato la segnalazione da parte dell'originaria creditrice (come già detto, l'attore non ha nemmeno allegato di aver adempiuto al proprio debito derivante dal finanziamento concesso da GO, né ha illustrato alcuna ragione a sostegno dell'inesistenza dei presupposti per la segnalazione stessa).
***
In ogni caso, anche indipendentemente dalle osservazioni sin qui svolte, la domanda attorea dovrebbe comunque dovuto essere rigettata.
Anzitutto, non si discute nel presente caso né di una segnalazione “a sofferenza”, né di una segnalazione quale “inadempienza probabile” o come “inadempienza persistente”, ma – testualmente – di “Rapp non contestati crediti diversi da scaduti e sconfinanti”: la segnalazione di , quindi, non aveva di per sé alcuna valenza negativa, di talché CP_1 nessun pregiudizio può essere derivato dalla stessa.
Per quanto poi la comunicazione dell'istituto di credito dell'attore datata 21.2.2022 (doc. 1 att.) facesse testuale riferimento alla sola segnalazione di , occorre in realtà CP_1 osservare che, contrariamente a quanto affermato dall'attore, quella di cui oggi si discute non era l'unica segnalazione a suo carico in CR, come emerge dall'esame dei docc. 15 e 16 att., dai quali risulta la presenza di un'ulteriore segnalazione per “garanzie ricevute” per un importo, a dicembre 2021, di oltre 90.000 €. Stante la presenza di tale ulteriore segnalazione, pare ben difficile immaginare che l'attore abbia patito un concreto pregiudizio solo dall'ulteriore segnalazione effettuata da . CP_1
Va infine osservato che l'attore non ha dato prova di aver patito alcun danno risarcibile, il che in radice escluderebbe comunque la fondatezza della domanda risarcitoria.
Quanto al danno patrimoniale, non può in alcun modo ritenersi che la mancata concessione di un mutuo abbia comportato per l'aspirante mutuatario un danno pari all'intero importo che sarebbe stato mutuato: anche a voler ammettere che, in assenza della segnalazione di cui si discute, avrebbe senz'altro ottenuto il mutuo di € Pt_1
96.000,00 (il che non è nemmeno così scontato, stante la presenza di un'altra segnalazione, come sopra rilevato), si sarebbe trattato, per l'appunto, di un mutuo, non di una donazione, per cui avrebbe poi dovuto anche restituire alla propria banca Pt_1 l'intero importo mutuato (maggiorato degli interessi): non si configura quindi né un danno emergente (non essendovi all'evidenza alcuna perdita patrimoniale), né alcun lucro cessante in capo all'attore.
Lo stesso attore afferma poi che la sua banca, una volta rettificate le annotazioni di
, gli avrebbe infine concesso il mutuo (anche se per l'inferiore importo di € CP_1
30.000,00, come pare di desumersi dal doc. 8 att., pur non essendo stato prodotto alcun contratto). Se così fosse, a maggior ragione si dovrebbe escludere la sussistenza di qualsivoglia danno in capo all'attore, posto che egli avrebbe comunque ottenuto l'utilità sperata. Diversamente, laddove il mutuo non fosse poi stato concesso nonostante la rettifica della segnalazione, se ne dovrebbe inferire che vi fossero altre circostanze
Pag. 3 di 4 (diverse dalla segnalazione, oramai cancellata) ostative alla concessione di un mutuo per
€ 96.000,00, il che comporterebbe in ogni caso la radicale esclusione del nesso di causa tra la condotta asseritamente illegittima della convenuta e l'evento.
Quanto al danno non patrimoniale, non si ritiene accoglibile la teoria del danno in re ipsa (ossia derivante di per sé dalla semplice esistenza della segnalazione in centrale rischi), dovendosi ribadire che, secondo le regole generali, il danno deve essere analiticamente allegato e provato dalla parte che ne domandi il risarcimento (v. Cass. 7594/2018, Corte
App. Venezia 23.4.2019), fermo restando che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 CC è consentita solo con riferimento alla prova del suo “preciso ammontare” (ossia del suo quantum), mentre non è possibile alcuna valutazione equitativa con riferimento alla prova dell'esistenza stessa del danno (ossia dell'an) ovvero del nesso di causa, elementi la cui sussistenza deve essere dimostrata (e, ancor prima, allegata) dalla parte.
Tanto premesso, l'attore non ha fornito alcuna prova – nemmeno presuntiva – né dell'asserito danno alla propria immagine e reputazione, né dell'asserito stato di sofferenza interiore asseritamente patito. In particolare, quanto al primo aspetto, l'unico elemento di prova sarebbe rappresentato dalla già citata comunicazione con cui l'istituto di credito dell'attore gli aveva negato il mutuo, ma tanto non basta a ritenere sussistente un effettivo danno all'immagine, trattandosi di comunicazione che ha esaurito i propri effetti all'interno di quella procedura e tanto più che appena pochi mesi dopo il medesimo istituto di credito ha ritenuto di erogare un diverso finanziamento (il che parrebbe smentire l'esistenza di un qualche discredito per l'immagine dell'attore).
Parimenti, quanto al secondo aspetto, vi sono solo le generiche allegazioni attoree circa una presunta sofferenza interiore, non supportate però da alcuna fonte di prova;
peraltro, si ribadisce che si discute di una segnalazione per un debito che lo stesso attore non ha nemmeno negato fosse rimasto inadempiuto e che venne rettificata appena quattro mesi dopo la sua scoperta, circostanze che fanno a maggior ragione presumere l'insussistenza di alcun patimento interiore.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta le domande attoree in quanto infondate;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 20 febbraio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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