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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'AVV. CAMPISI ANTONINO, presso il cui studio, in Pachino, Via Camillo
Benso di Cavour n. 38, è elettivamente domiciliata.
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro-tempore. Controparte_1 P.IVA_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle precisate conclusioni.
pagina 1 di 3 Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1275/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 6 dicembre 2023 nel ricorso CP_1
avverso il provvedimento del Prefetto di Siracusa prot. N. 23946/1.20 B.3/DIV.C.T. del
06.04.2023, di sospensione della patente di guida e di sequestro amministrativo dell'autovettura
Fiat Panda, targa FR991HX.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si fondava sull'asserita illegittimità del provvedimento opposto in quanto fondato sul verbale di accertamento dei Carabinieri di Pachino che avevano elevato sanzione amministrativa nei confronti dell'odierna appellante perché si era sottratta al test alcolemico, nonostante la stessa non si trovasse nell'occasione alla guide dell'autovettura.
Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso in quanto l'accertamento effettuato dai Carabinieri di
Pachino è dotato di efficacia di piena prova legale fino a querela di falso.
L'appellante ha dedotto la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza, il vizio di violazione di legge, per erronea applicazione dell'art. 186 del D.Lgs. n. 285/92.
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, risulta corredata di una motivazione coerente ed esaustiva, avendo il giudice di primo grado, in considerazione della natura del giudizio, correttamente esaminato la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, soffermandosi, in particolare sul profilo della valenza privilegiata ex art. 2700 c.c. che assumono i verbali di accertamento dei
Carabinieri di Pachino in merito alle circostanze in cui la si è sottratta alla sottoposizione Pt_1
del test alolemico e dello stato di alterazione in cui la stessa era stata trovata.
È da rammentare che la Suprema Corte ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, e quindi di opposizione alla relativa ingiunzione, non è sufficiente contestare le dichiarazioni dell'agente-accertatore, sostenendone l'errore materiale nella redazione del verbale, al fine di mettere in discussione tale atto, senza sporgere relativa querela di falso e senza esporre elementi ad hoc: l'ordinamento giuridico infatti, sulla base del profilo formale- sostanziale, della natura pubblicistica dell'atto e dell'autorità del soggetto verbalizzante, riconosce pubblica fede al medesimo verbale” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n.
15966/12, depositata il 20 settembre).
pagina 2 di 3 L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della . Controparte_1
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 304/2024 R.G., così statuisce:
1) rigetta l'appello proposto;
2) nulla sulle spese di lite;
3) condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
Siracusa, 01/03/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'AVV. CAMPISI ANTONINO, presso il cui studio, in Pachino, Via Camillo
Benso di Cavour n. 38, è elettivamente domiciliata.
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro-tempore. Controparte_1 P.IVA_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle precisate conclusioni.
pagina 1 di 3 Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1275/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 6 dicembre 2023 nel ricorso CP_1
avverso il provvedimento del Prefetto di Siracusa prot. N. 23946/1.20 B.3/DIV.C.T. del
06.04.2023, di sospensione della patente di guida e di sequestro amministrativo dell'autovettura
Fiat Panda, targa FR991HX.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si fondava sull'asserita illegittimità del provvedimento opposto in quanto fondato sul verbale di accertamento dei Carabinieri di Pachino che avevano elevato sanzione amministrativa nei confronti dell'odierna appellante perché si era sottratta al test alcolemico, nonostante la stessa non si trovasse nell'occasione alla guide dell'autovettura.
Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso in quanto l'accertamento effettuato dai Carabinieri di
Pachino è dotato di efficacia di piena prova legale fino a querela di falso.
L'appellante ha dedotto la carenza ed illogicità della motivazione della sentenza, il vizio di violazione di legge, per erronea applicazione dell'art. 186 del D.Lgs. n. 285/92.
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, risulta corredata di una motivazione coerente ed esaustiva, avendo il giudice di primo grado, in considerazione della natura del giudizio, correttamente esaminato la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, soffermandosi, in particolare sul profilo della valenza privilegiata ex art. 2700 c.c. che assumono i verbali di accertamento dei
Carabinieri di Pachino in merito alle circostanze in cui la si è sottratta alla sottoposizione Pt_1
del test alolemico e dello stato di alterazione in cui la stessa era stata trovata.
È da rammentare che la Suprema Corte ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, e quindi di opposizione alla relativa ingiunzione, non è sufficiente contestare le dichiarazioni dell'agente-accertatore, sostenendone l'errore materiale nella redazione del verbale, al fine di mettere in discussione tale atto, senza sporgere relativa querela di falso e senza esporre elementi ad hoc: l'ordinamento giuridico infatti, sulla base del profilo formale- sostanziale, della natura pubblicistica dell'atto e dell'autorità del soggetto verbalizzante, riconosce pubblica fede al medesimo verbale” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n.
15966/12, depositata il 20 settembre).
pagina 2 di 3 L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della . Controparte_1
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 304/2024 R.G., così statuisce:
1) rigetta l'appello proposto;
2) nulla sulle spese di lite;
3) condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
Siracusa, 01/03/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 3 di 3