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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI FR MARIA, Giudice monocratico in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2335 TARI 2018
- sul ricorso n. 169/2024 depositato il 14/02/2024 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2336 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2024 depositato il 08/10/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------------
Resistente/Appellato: -------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi suc cessivamente riuniti, ritualmente notificati al Comune di Frosinone , Ricorrente_1. s.r. l. impugnava, avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Frosinone, gli avvisi di accertamento esecutivo esecutivi di cui in epigrafe per omessa denuncia/maggior versamento della
Tassa dei rifiuti per più annualità, relativi agli immobili in Indirizzo_1 ubicati in Frosinone. La contribuente riteneva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e comunque illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati per mancanza del presupposto impositivo e pertanto ne chiedeva, previa sospensione l'annullamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Frosinone resiste ndo ai ricorsi di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono indondati. Quanto alla eccepita inesistenza della notificazione dell'avviso impugnato, le doglianze sono prive di fondamento .
La notifica di un avviso di accertamento, cartella di pagamento e/o altro atto tributario effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa così come avvenuto nella fattispecie in esame. Questo il principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6015 del 28 febbraio 2023.
La Suprema Corte ha ribadito quanto statuito dalla stessa a Sezioni Unite con sentenza n. 15979/2022, ove è stato sancito il principio per il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Nel caso in esame non si riscontra una mancata lesione del diritto di difesa, vantato dalla contribuente, ed inoltre le eccezioni sollevate nell'atto introduttivo del giudizio da controparte si mostrano prive della allegazione, ovvero della prova in concreto, di un effettivo pregiudizio, ricadente in capo al destinatario ed eventualmente ascrivibile alla
(contestata) condotta dell'amministrazione comunale.
Infine si fa presente che la Corte di Cassazione con sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023, in relazione alla quaestio iuris inerente il tema della notifica effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri(Reginde, Inipec e Ipa) ha espresso il proprio convincimento argomentando che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.,tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso inconcreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo,senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n.26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri(Email_3) ma da uno diverso (Email_4), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
L'atto impugnato dalla Ricorrente_1 s.r.l. fornisce sufficienti indicazioni sulla pretesa tributaria così che è stato consentita alla contribuente la conoscenza effettiva del provvedimento notificatole. Tale conoscenza al destinatario dell'atto è tale da evitare che lo stesso possa incorrere in errore nel proprio esercizio di difesa. La motivazione è adeguata e appare comprensibile in modo da porre in condizione di capire la pretesa formulata nei suoi confronti e, quindi, di preparare la difesa più opportuna. Nell'atto impugnato vengono indicati tutti gli elementi utili su cui si fonda la pretesa;
esso contiene tutti gli importi dovuti e distinti per le categorie di tassazione, specificando, inoltre, le tariffe, i metri quadrati tassati, l'imposta, le addizionali e le riduzioni applicate ai fini del tributo in questione, le rate e le scadenze, il ruolo a cui si riferisce, l'anno di tassazione e le modalità per proporre il ricorso dinanzi al Giudice tributario, l'autorità amministrativa per il riesame ecc..
Secondo costante orientamento della giurisprudenza (cfr. sent.
Cass. n. 21571/2004; sent. Cass. n. 5755/2005) l'obbligo motivazionale degli atti impositivi deve ritenersi adempiuto in campo tributario, ogniqualvolta il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potersi adeguatamente difendersi come nella specie è accaduto.
Nel merito va rilevato che l'obbligo dichiarativo per la TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, anche quest'ultima debitamente e tempestivamente dichiarata.
La società ricorrente nella specie pacificamente non ha ottemperato all'obbligo dichiarativo per l'utenza accertata negli avvisi di accertamento in oggetto
La denuncia ai fini della TARI è prevista dalla L. n. 147 del 27/12/2013 art. 1, commi 684 e 685, e ss.mm.ii.: “684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla UC (di cui la TARI è una componente, n.d.r.) entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. …”. “685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino
6 modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni”.
Quanto vale per la denuncia TARI è rimasto immutato rispetto a quanto sancito per le precedenti TARSU e TARES. La denuncia, infatti, rappresenta un obbligo per il contribuente (obbligo di facere), che nel caso di mancata presentazione della stessa può incorrere nell'accertamento del
Comune, il quale non solo procede al recupero del tributo evaso ed all'applicazione degli interessi sulla tassa ma, anche, all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 1 commi da 696 a 699 della richiamata L. n. 147/2013
I soggetti obbligati al pagamento della TARI, pertanto, devono presentare al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. Se ci sono state variazioni relative ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia, l'utente è tenuto a denunciarle;
così come in caso di denuncia infedele nel caso venga denunciata originariamente una minore superficie a quella effettiva. La dichiarazione
TARI come quella AR è annuale, in quanto ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione tributaria (cfr. Cass. Ordinanza n 1334 del 31 gennaio 2013). La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1334 del 21 gennaio 2013, ha ritenuto la sanzione di omessa o infedele denuncia
TARSU applicabile ogni anno (cumulo materiale). L'obbligo di presentare la dichiarazione AR si rinnova di anno in anno. Quindi, se viene omessa o è infedele la sanzione deve essere applicata anche per gli anni successivi al primo.
In materia di tassazione sui rifiuti vige il principio secondo cui l'omessa dichiarazione va sanzionata non solo il primo anno in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare la denuncia, ma anche per ogni annualità successiva sino all'avvenuto adempimento, in quanto a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo (c.d. denuncia).
Nella fattispecie in esame è indubbio che la contribuente ha violato la disposizione di legge con l'omessa denuncia e pagamento ai fini della
TARI.
Con riferimento all'errata attribuzione di categoria e conseguentemente della relativa tariffa si fa presente che a norma dell'art. 26 del
Regolamento TARI approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 19/05/2014 la C.I.S.A.L., aveva l'obbligo di presentazione della dichiarazione nella quale enunciare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, tra le quali quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del Regolamento citato. Ne consegue che in presenza di una omessa dichiarazione il Comune di Frosinone ha proceduto all'applicazione della tariffa derivante dalla planimetria catastale. L'utenza è stata tassata per l'occupazione ad uso ufficio per mq 200 e ad uso mensa per mq 30.
Destinazioni d'uso non dichiarate in sede di denuncia tanto è vero che i pagamenti (vedi all. 8 fascicolo controparte) sono relativi ad un'utenza dichiarata con destinazione d'uso diversa: attività industriali con capannoni di produzione.
Quanto alla richiesta di esclusione dalla tassazione delle superfici accertate perchè produttive di rifiuti speciali, va ribadito che la socuetà contribuente che avrebbe dovuto dichiarare l'utenza TARI con le destinazioni ad uso ufficio e mensa e pagare la tassa rifiuti per le annualità inaargomento. Inoltre era certamente onere della contribuente, a norma dell'art. 26 del Regolamento TARI, presentare la dichiarazione con la quale denunciava la esistenza dell'utenza e, nel contempo, indicare l'eventuale sussistenza di circostanze determinanti agevolazioni tariffarie (Art. 27 co. 4
Reg. TARI G Comune).
A tali obblighi la ricorrente non ha adempiuto.
L'esclusione dalla tassa in questione non opera automaticamente e non può coinvolgere per giunta superfici e locali ove invece si producono di regola rifiuti urbani (non speciali) come sicuramente gli uffici e mense. La contribuente, infatti, aveva l'onere di denunciare indicando preventivamente all'ufficio comunale competente le superfici ed i locali utilizzati in relazione all'attività svolta, ai quantitativi ed alla tipologia
(presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti). Nel caso di specie trattasi di superfici adibite in parte (mq 200) ad uso ufficio, ed in parte (mq 30) ad uso mensa come riportato nell'avviso di accertamento impugnato da controparte.
Si eccepisce altresì che la documentazione allegata al ricorso fa riferimento al trasporto tramite ditta specializzata di “rottami di ferro ed acciaio”,
“lamiera” che sicuramente non possono essere prodotti in locali adibiti ad ufficio e mensa. Secondo normativa in materia nel computo delle superficie tassabili non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonchè i rifiuti tossici e nocivi". Orbene, nel caso specifico, la contribuente in tutti gli immobili cui fa riferimento il
Comune nell'avviso di accertamento impugnato sicuramente non svolge la propria attività producendo rifiuti speciali come rottami di acciaio, ferro e simili.
Nella fattispecie in esame si riscontra una richiesta (non supportata peraltro da documentazione giustificativa) di produzione di rifiuti speciali avanzata per invocare un'esenzione che andava dichiarata e documentata preventivamente e tempestivamente;
di conseguenza ciò non ha consentito al Comune né la necessaria verifica della legittimità e spettanza delle riduzioni e/o delle esenzioni richieste né la corretta determinazione delle tariffe diretta a garantire la copertura finanziaria del servizio per l'anno di svolgimento interessato.
Secondo la contribuente le superfici da essa occupate sono escluse da tassazione in forza di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3° del
“Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” deliberato dal Comune di Frosinone e dall'articolo 62, comma 3° del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.
La prima delle citate disposizioni stabilisce che “nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi”.
Le doglianze di controparte sono da considerarsi assolutamente destituite di fondamento .
La ricorrente non ha prodotto della documentazione e ha richiesto la detassazione dei locali tardivamente rispetto alla richiesta del Comune di pagamento della tassa. Pertanto è da ritenersi inidonea o quanto meno intempestiva onde ottenere agevolazioni tributarie per l'anno in contestazione. Tanto più che detta richiesta di riduzione sarebbe avvenuta successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
La giurisprudenza ha precisato che "Incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
infatti, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale". (cfr. Corte di Cassazione sez. V, sentenza n. 13997 pubblicata l'8 luglio 2016).
Ed ancora i Giudici di legittimità richiamano l'art. 66, comma 5, 70 D.Igs
n. 507/93, che prevede, inoltre, come le riduzioni delle superfici e tariffarie possono avere effetto soltanto dall'anno successivo alla denuncia originaria o di variazione.
Inoltre ai fini del riconoscimento delle riduzioni di superficie o tariffarie previste per i locali e le aree produttive di rifiuti speciali è necessaria la comunicazione di delimitazione della superficie tassabile e di quella esclusa che nella fattispecie in esame non è stata fornita. A tal fine la denuncia assume efficacia dall'anno successivo a quello di presentazione
(Corte di Cassazione – Sentenza 06 luglio 2016, n. 13768).
I ricorsi vanno pertanto rigettati. In relazione alla natura del conmtendere appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
il giudice rigetta i ricorsi riuniti, compensa le spese di lite.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI FR MARIA, Giudice monocratico in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2335 TARI 2018
- sul ricorso n. 169/2024 depositato il 14/02/2024 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone - Piazza Vi Dicembre 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2336 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2024 depositato il 08/10/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------------
Resistente/Appellato: -------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi suc cessivamente riuniti, ritualmente notificati al Comune di Frosinone , Ricorrente_1. s.r. l. impugnava, avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Frosinone, gli avvisi di accertamento esecutivo esecutivi di cui in epigrafe per omessa denuncia/maggior versamento della
Tassa dei rifiuti per più annualità, relativi agli immobili in Indirizzo_1 ubicati in Frosinone. La contribuente riteneva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e comunque illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati per mancanza del presupposto impositivo e pertanto ne chiedeva, previa sospensione l'annullamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Frosinone resiste ndo ai ricorsi di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono indondati. Quanto alla eccepita inesistenza della notificazione dell'avviso impugnato, le doglianze sono prive di fondamento .
La notifica di un avviso di accertamento, cartella di pagamento e/o altro atto tributario effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa così come avvenuto nella fattispecie in esame. Questo il principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6015 del 28 febbraio 2023.
La Suprema Corte ha ribadito quanto statuito dalla stessa a Sezioni Unite con sentenza n. 15979/2022, ove è stato sancito il principio per il quale la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, e con l'ulteriore precisazione che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Nel caso in esame non si riscontra una mancata lesione del diritto di difesa, vantato dalla contribuente, ed inoltre le eccezioni sollevate nell'atto introduttivo del giudizio da controparte si mostrano prive della allegazione, ovvero della prova in concreto, di un effettivo pregiudizio, ricadente in capo al destinatario ed eventualmente ascrivibile alla
(contestata) condotta dell'amministrazione comunale.
Infine si fa presente che la Corte di Cassazione con sentenza n. 982 del 16 gennaio 2023, in relazione alla quaestio iuris inerente il tema della notifica effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri(Reginde, Inipec e Ipa) ha espresso il proprio convincimento argomentando che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.,tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso inconcreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo,senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n.26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri(Email_3) ma da uno diverso (Email_4), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
L'atto impugnato dalla Ricorrente_1 s.r.l. fornisce sufficienti indicazioni sulla pretesa tributaria così che è stato consentita alla contribuente la conoscenza effettiva del provvedimento notificatole. Tale conoscenza al destinatario dell'atto è tale da evitare che lo stesso possa incorrere in errore nel proprio esercizio di difesa. La motivazione è adeguata e appare comprensibile in modo da porre in condizione di capire la pretesa formulata nei suoi confronti e, quindi, di preparare la difesa più opportuna. Nell'atto impugnato vengono indicati tutti gli elementi utili su cui si fonda la pretesa;
esso contiene tutti gli importi dovuti e distinti per le categorie di tassazione, specificando, inoltre, le tariffe, i metri quadrati tassati, l'imposta, le addizionali e le riduzioni applicate ai fini del tributo in questione, le rate e le scadenze, il ruolo a cui si riferisce, l'anno di tassazione e le modalità per proporre il ricorso dinanzi al Giudice tributario, l'autorità amministrativa per il riesame ecc..
Secondo costante orientamento della giurisprudenza (cfr. sent.
Cass. n. 21571/2004; sent. Cass. n. 5755/2005) l'obbligo motivazionale degli atti impositivi deve ritenersi adempiuto in campo tributario, ogniqualvolta il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potersi adeguatamente difendersi come nella specie è accaduto.
Nel merito va rilevato che l'obbligo dichiarativo per la TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, anche quest'ultima debitamente e tempestivamente dichiarata.
La società ricorrente nella specie pacificamente non ha ottemperato all'obbligo dichiarativo per l'utenza accertata negli avvisi di accertamento in oggetto
La denuncia ai fini della TARI è prevista dalla L. n. 147 del 27/12/2013 art. 1, commi 684 e 685, e ss.mm.ii.: “684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla UC (di cui la TARI è una componente, n.d.r.) entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. …”. “685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino
6 modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni”.
Quanto vale per la denuncia TARI è rimasto immutato rispetto a quanto sancito per le precedenti TARSU e TARES. La denuncia, infatti, rappresenta un obbligo per il contribuente (obbligo di facere), che nel caso di mancata presentazione della stessa può incorrere nell'accertamento del
Comune, il quale non solo procede al recupero del tributo evaso ed all'applicazione degli interessi sulla tassa ma, anche, all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 1 commi da 696 a 699 della richiamata L. n. 147/2013
I soggetti obbligati al pagamento della TARI, pertanto, devono presentare al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. Se ci sono state variazioni relative ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia, l'utente è tenuto a denunciarle;
così come in caso di denuncia infedele nel caso venga denunciata originariamente una minore superficie a quella effettiva. La dichiarazione
TARI come quella AR è annuale, in quanto ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione tributaria (cfr. Cass. Ordinanza n 1334 del 31 gennaio 2013). La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1334 del 21 gennaio 2013, ha ritenuto la sanzione di omessa o infedele denuncia
TARSU applicabile ogni anno (cumulo materiale). L'obbligo di presentare la dichiarazione AR si rinnova di anno in anno. Quindi, se viene omessa o è infedele la sanzione deve essere applicata anche per gli anni successivi al primo.
In materia di tassazione sui rifiuti vige il principio secondo cui l'omessa dichiarazione va sanzionata non solo il primo anno in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare la denuncia, ma anche per ogni annualità successiva sino all'avvenuto adempimento, in quanto a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo (c.d. denuncia).
Nella fattispecie in esame è indubbio che la contribuente ha violato la disposizione di legge con l'omessa denuncia e pagamento ai fini della
TARI.
Con riferimento all'errata attribuzione di categoria e conseguentemente della relativa tariffa si fa presente che a norma dell'art. 26 del
Regolamento TARI approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 19/05/2014 la C.I.S.A.L., aveva l'obbligo di presentazione della dichiarazione nella quale enunciare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, tra le quali quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del Regolamento citato. Ne consegue che in presenza di una omessa dichiarazione il Comune di Frosinone ha proceduto all'applicazione della tariffa derivante dalla planimetria catastale. L'utenza è stata tassata per l'occupazione ad uso ufficio per mq 200 e ad uso mensa per mq 30.
Destinazioni d'uso non dichiarate in sede di denuncia tanto è vero che i pagamenti (vedi all. 8 fascicolo controparte) sono relativi ad un'utenza dichiarata con destinazione d'uso diversa: attività industriali con capannoni di produzione.
Quanto alla richiesta di esclusione dalla tassazione delle superfici accertate perchè produttive di rifiuti speciali, va ribadito che la socuetà contribuente che avrebbe dovuto dichiarare l'utenza TARI con le destinazioni ad uso ufficio e mensa e pagare la tassa rifiuti per le annualità inaargomento. Inoltre era certamente onere della contribuente, a norma dell'art. 26 del Regolamento TARI, presentare la dichiarazione con la quale denunciava la esistenza dell'utenza e, nel contempo, indicare l'eventuale sussistenza di circostanze determinanti agevolazioni tariffarie (Art. 27 co. 4
Reg. TARI G Comune).
A tali obblighi la ricorrente non ha adempiuto.
L'esclusione dalla tassa in questione non opera automaticamente e non può coinvolgere per giunta superfici e locali ove invece si producono di regola rifiuti urbani (non speciali) come sicuramente gli uffici e mense. La contribuente, infatti, aveva l'onere di denunciare indicando preventivamente all'ufficio comunale competente le superfici ed i locali utilizzati in relazione all'attività svolta, ai quantitativi ed alla tipologia
(presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti). Nel caso di specie trattasi di superfici adibite in parte (mq 200) ad uso ufficio, ed in parte (mq 30) ad uso mensa come riportato nell'avviso di accertamento impugnato da controparte.
Si eccepisce altresì che la documentazione allegata al ricorso fa riferimento al trasporto tramite ditta specializzata di “rottami di ferro ed acciaio”,
“lamiera” che sicuramente non possono essere prodotti in locali adibiti ad ufficio e mensa. Secondo normativa in materia nel computo delle superficie tassabili non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonchè i rifiuti tossici e nocivi". Orbene, nel caso specifico, la contribuente in tutti gli immobili cui fa riferimento il
Comune nell'avviso di accertamento impugnato sicuramente non svolge la propria attività producendo rifiuti speciali come rottami di acciaio, ferro e simili.
Nella fattispecie in esame si riscontra una richiesta (non supportata peraltro da documentazione giustificativa) di produzione di rifiuti speciali avanzata per invocare un'esenzione che andava dichiarata e documentata preventivamente e tempestivamente;
di conseguenza ciò non ha consentito al Comune né la necessaria verifica della legittimità e spettanza delle riduzioni e/o delle esenzioni richieste né la corretta determinazione delle tariffe diretta a garantire la copertura finanziaria del servizio per l'anno di svolgimento interessato.
Secondo la contribuente le superfici da essa occupate sono escluse da tassazione in forza di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3° del
“Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” deliberato dal Comune di Frosinone e dall'articolo 62, comma 3° del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.
La prima delle citate disposizioni stabilisce che “nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi”.
Le doglianze di controparte sono da considerarsi assolutamente destituite di fondamento .
La ricorrente non ha prodotto della documentazione e ha richiesto la detassazione dei locali tardivamente rispetto alla richiesta del Comune di pagamento della tassa. Pertanto è da ritenersi inidonea o quanto meno intempestiva onde ottenere agevolazioni tributarie per l'anno in contestazione. Tanto più che detta richiesta di riduzione sarebbe avvenuta successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato.
La giurisprudenza ha precisato che "Incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
infatti, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale". (cfr. Corte di Cassazione sez. V, sentenza n. 13997 pubblicata l'8 luglio 2016).
Ed ancora i Giudici di legittimità richiamano l'art. 66, comma 5, 70 D.Igs
n. 507/93, che prevede, inoltre, come le riduzioni delle superfici e tariffarie possono avere effetto soltanto dall'anno successivo alla denuncia originaria o di variazione.
Inoltre ai fini del riconoscimento delle riduzioni di superficie o tariffarie previste per i locali e le aree produttive di rifiuti speciali è necessaria la comunicazione di delimitazione della superficie tassabile e di quella esclusa che nella fattispecie in esame non è stata fornita. A tal fine la denuncia assume efficacia dall'anno successivo a quello di presentazione
(Corte di Cassazione – Sentenza 06 luglio 2016, n. 13768).
I ricorsi vanno pertanto rigettati. In relazione alla natura del conmtendere appare congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
il giudice rigetta i ricorsi riuniti, compensa le spese di lite.