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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 720/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
GR US, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5645/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6862/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Ricorrente_2, n.q. di amministratore e rappresentanre della società Ricorrente_2 agisce
contro
L'Agenzia delle entrate riscossione e ATOME1 spa in liquidazione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240038085889801 tari
2008,2009,2010,2011 e 2012,notificata il 5/5/2025.
Il ricorrente rileva l'infondatezza della pretesa stante la presenza di due giudicati:la sentenza n.2149/2019 emessa dalla V sezione di questa Corte la quale ha annullato una intimazione relativa alle annualità 2008
e 2009 e la sentenza della
Corte di secondo grado sez.II 4375/2024 la quale ha annullato un 'altra intimazione per le rimanenti annualità.
Non si sono costituite l'Agenzia delle entrate e l'ATOME1 spa in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione ottava, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 600,00 oltre oneri e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, lì 20/11/2025
IL relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Grasso Dott. Rita Rampulla
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
GR US, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5645/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038085889801 TARI 2012
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6862/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Ricorrente_2, n.q. di amministratore e rappresentanre della società Ricorrente_2 agisce
contro
L'Agenzia delle entrate riscossione e ATOME1 spa in liquidazione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240038085889801 tari
2008,2009,2010,2011 e 2012,notificata il 5/5/2025.
Il ricorrente rileva l'infondatezza della pretesa stante la presenza di due giudicati:la sentenza n.2149/2019 emessa dalla V sezione di questa Corte la quale ha annullato una intimazione relativa alle annualità 2008
e 2009 e la sentenza della
Corte di secondo grado sez.II 4375/2024 la quale ha annullato un 'altra intimazione per le rimanenti annualità.
Non si sono costituite l'Agenzia delle entrate e l'ATOME1 spa in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione ottava, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in Euro 600,00 oltre oneri e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, lì 20/11/2025
IL relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Grasso Dott. Rita Rampulla