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Articolo 2 della Legge 27 giugno 1952, n. 676
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Legge 27 giugno 1952, n. 676
Articolo 2 della Legge 27 giugno 1952, n. 676
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1 luglio 1952
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1952.
Entrata in vigore il 1 luglio 1952
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