Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 86/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 dicembre 2023 e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.09.1965, titolare dell'omonima ditta (P.I. , elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Reggio Calabria, Via Pio XI, 161, presso lo studio dell'Avv. Eugenia Trunfio (p.e.c.:
– fax: 0965/590866), che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], in CP_1 C.F._2 proprio ed in qualità di titolare dell'omonima impresa (P.I. , P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Galileo Galilei, 22, presso lo studio dell'Avv. Mario La Bella (p.e.c.: - Fax Email_2
1786002068), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 78/2017 resa dal Tribunale di Locri il
27.06.2017 nell'ambito del procedimento civile n. 27/2015 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.12.2023, svoltasi in modalità telematica, solo la parte appellante ha precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta
1. Accertare e dichiarare la nullità della girata delle cambiali perché contraria a norme imperative;
2. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di controparte, per come eccepito in atti;
3. Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia della cambiale quale garanzia del credito;
4. Accertare e dichiarare la mancata consegna della merce indicata nelle fatture allegate da controparte, quindi, l'inadempimento de CP_1
5. Accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione dello Scriva nei confronti del CP_1
6. rigettare la domanda di controparte perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata;
7. dichiarare, comunque, la carenza di legittimazione passiva della ditta , con Parte_1 conseguenziale condanna alle spese del giudizio;
8. Condannare parte soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali di studio e successive occorrende.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<< Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 295/2014 emesso dal Tribunale di Locri in data 09.09.2014, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la revoca dell'anzidetto decreto con il quale era stato accolto il ricorso
[...] monitorio proposto dal che, assumendo di essere creditore di per forniture CP_1 Parte_1 di merce, aveva chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di €. 14.242,20, oltre interessi ex D.L.gs n. 231/2002, allegando cinque fatture dallo stesso emesse nei confronti di Parte_1 nonché cinque cambiali che, a loro garanzia, quest'ultimo aveva girato, che restavano insolute alle rispettive scadenze e, pertanto, venivano protestate.
In particolare, parte opponente ha eccepito la violazione del principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, contestava altresì le fatture emesse dal sostenendo che non risultava CP_1
l'avvenuta fornitura della merce e che le cambiali erano state consegnate, a titolo di garanzia, per un credito diverso da quello risultante dalle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
In sede di citazione in opposizione, inoltre, formulava altresì la chiamata in causa del Parte_1 terzo F.C. Costruzioni Srl (C.F./P.I. ), formulando nei confronti della stessa, in via P.IVA_3 subordinata, distinte domande (3. In via, ancor più subordinata, nelle denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda di controparte, accertare e dichiarare l'obbligo della F.C. di manlevare e l'omonima ditta dal pagamento della suddetta somma e porre a carico della F.C. Parte_1
Costruzioni srl il pagamento richiesto d 4. Accertare e dichiarare che la ditt CP_1 Pt_1
ha fornito materiale edile alla F.C. costruzioni per la realizzazione del villaggio, sequestrato
[...] alla RDV, sito in Galati di Brancaleone, per la somma di €. 14.100,00 e che per tale fornitura la FC ha emesso le cambiali per cui è causa;
5. Condannare la F.C. Costruzioni srl, (C.F./P.I P.IVA_3 al pagamento, in favore di e dell'omonima ditta, della somma di €. 17.679 ,47 Parte_1 comprensiva di sorte capitale, risarcimento danni e spese di protesto). Tale chiamata di terzo, comunque, veniva rinunciata da parte opponente alla prima udienza del 12.05.2015.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come compiutamente riportati nella relativa comparsa, chiedeva il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così stat uiva: “Il Tribunale di
Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica (…), definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 295/2014 emesso dal Tribunale di Locri in data 09.09.2014 nei confronti dell'odierno opponente;
Parte_1
2) per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in fav ore di parte opposta che si liquidano in complessive euro 2.425,00 oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 26.01.2018, , esponendo due lunghi ed articolati Parte_1 motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe disatteso l'eccezione relativa all'abuso degli strumenti processuali messi a disposizione dall'ordinamento, asseritamente attuato dal per CP_1 avere egli azionato in monitorio le cambiali di cui era in possesso, anziché procedere con l'azione cambiaria.
Tale atteggiamento processuale avrebbe infatti danneggiato lo , il Parte_1 quale è stato condannato, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in prime cure, al pagamento anche degli onorari e delle spese di lite (condanna che si sarebbe potuta evitare con la semplice notifica del precetto su cambiali), in aperta violazione del dovere di buona fede e correttezza, di cui all'art. 2 della Costituzione,
Con la seconda critica, lo deduceva, nel merito, la mancata Parte_1 dimostrazione della fornitura di merce per la quale erano stati azionati i titoli cambiari da parte del non avendo quest'ultimo prodotto il contratto di CP_1 fornitura, né potendo essere considerate, le fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento, piena prova, difettando del supporto delle bolle di consegna.
Venivano inoltre contestate le scritture contabili e le cambiali prodotte a garanzia del credito in quanto non riferibili ad alcuna fornitura di merce ricevuta dall'opponente.
Chiedeva, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 13.04.2018, il quale, eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle domande contenute ai punti nn. 1, 3, 4 e 6 delle conclusioni riportate nell'atto di gravame, in quanto proposte per la prima volta in grado di appello, vi resisteva chiedendone il rigetto, unitamente alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, nonché a quella per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.12.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratori di parte appellante, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle conclusioni formulate nell'atto di appello ai nn. 1, 3, 4 e 6, da , in quanto proposte per la prima volta Parte_1 in grado di appello e, pertanto, in aperta violazione dell'art. 345 c.p.c..
Nel merito, l'appello è infondato e va quindi respinto sulla base delle seguenti argomentazioni.
Quanto al primo motivo, si osserva a e rileva quanto segue.
Il Tribunale ha correttamente statuito laddove ha argomentato che il CP_1 ha legittimamente fatto ricorso all'azione monitoria al fine di ottenere il
[...] pagamento delle somme portate dalle cambiali girate dall'odierno appellante a garanzia del pagamento di fornitura di merce, in relazione alla quale il creditore opposto aveva regolarmente emesso le fatture (peraltro prodotte nel giudizio monitorio).
La cambiale, come è noto, è un titolo di credito all'ordine, formale e astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo.
Il possessore di una cambiale può vantare, nei confronti del traente o del girante, o l'azione cambiaria – fondata sul semplice possesso d'un titolo formalmente valido - ovvero l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito emesso.
Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa od alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cassazione civile. Sez. III, sentenza n. 818/2015).
Nel caso in esame il ha esperito un'azione fondata sulle fatture CP_1 emesse a seguito della fornitura di merce effettuata in favore di Parte_1 nonché sul possesso delle cambiali in originale girategli in garanzia dall'odierno appellante.
Occorre rilevare che, come affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità - dalla quale non vi è motivo di discostarsi - nella richiesta di azione giudiziaria, in forza di titolo di credito scaduto (nella specie cambiali), è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (cfr. Cassazione civile, Sezione III, sentenza 22898/2005).
Il titolo di credito conserva comunque l'efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con l'effetto di dispensare colui a cui favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria.
Come è noto, i titoli di credito sono caratterizzati dall'astrattezza, vale a dire che non menzionano la causa che ha dato luogo alla loro emissione.
L'emissione di un titolo di credito astratto dà vita al diritto cartolare, diritto ulteriore rispetto a quello già sorto dal rapporto causale, sottostante all'emissione del titolo.
L'emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica la presunzione
“iuris tantum” di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, e resta a carico del debitore (emittente o girante) convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza n. 2816/2006; Cass. Civ., sentenza n. 8712/1998).
Da ciò deriva che nella specie gravava sulla parte opponente (convenuta in s enso sostanziale) la prova dell' insussistenza del rapporto causale sottostante ai titoli cartolari astratti.
In difetto di tale prova, deve dichiararsi la fondatezza del credito vantato dal che, per quanto sopra argomentato, ha legittimamente proposto - CP_1 tra i rimedi offertigli dall'ordinamento processuale - l'azione causale, senza avere affatto violato il principio del giusto processo o addirittura abusato dei mezzi processuali.
Non si condividono, inoltre, le tesi sostenute dall'appellante, secondo cui le predette cambiali rilasciate in garanzia sarebbero violative delle norme contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1736/1933, in quanto, secondo univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 7518/2014; Trib. Milano sent. del 25.11.2018), l'emittente del vaglia cambiario, quand'anche il titolo sia stato dichiaratamente emesso a scopo di garanzia, è sempre e comunque cartolarmente obbligato in via diretta nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui ma promette il fatto proprio;
con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare persino se l'obbligazione garantita non sussistesse.
Il secondo motivo di censura è parimenti sfornito di supporto logico e fattuale.
Vanno condivise le puntuali deduzioni effettuate sul punto dalla difesa dell'appellato, la quale ha pertinentemente osservato che lo non ha mai affermato o Parte_1 contestato di non aver ricevuto la merce di cui alle fatture, ma di fatto ha dedotto unicamente la presunta irregolarità della documentazione contabile emessa dal a seguito della fornitura consegnata, quando, di contro, è emersa CP_1 la piena corrispondenza tra fatture e scritture contabili.
L'inconsistenza delle predette censure mosse dallo viene dallo stesso Parte_1 peraltro involontariamente corroborata laddove, nel chiamare in causa il terzo F.C.
Costruzioni S.r.l. (salvo poi rinunciarvi), ha chiesto al Tribunale di a ccertare e dichiarare l'obbligo della predetta società di manlevarlo dal pagamento della somma ingiunta e porla conseguentemente a suo carico, nonché di accertare e dichiarare che la ditta aveva fornito materiale edile alla F.C. Costruzio ni S.r.l. per la Parte_1 realizzazione del villaggio, sequestrato alla R.D.V. S.r.l., sito in Galati di Brancaleone, per un totale di €. 14.100,00.
Quanto sopra, infatti, fa semplicemente intendere che lo abbia Parte_1 acquistato da la merce portata dalle fatture per poi rivenderla o CP_1 comunque girarla alla F.C. Costruzioni, facendosi rilasciare da quest'ultima una serie di vaglia cambiari per l'importo complessivo di €. 14.100,00 (ciascuno corrispondente, nell'importo, alle fatture emesse) poi girati al e che poi non abbia CP_1 onorato il pagamento alle relative scadenze.
Le anzidette argomentazioni giustificano, pertanto, la reiezione delle ragioni addotte dall'appellante.
Con riguardo alla richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dall'appellato, si rammenta che è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento proce ssuale della controparte;
sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario
(Cass. 4.11.2005, n. 21393).
Nella specie non si ravvisano gli estremi per un suo accoglimento, non essendo stati allegati da parte appellata, sia nell'ambito del giudizio di primo grado che nel presente, fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della sua pretesa di lite temeraria.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Per i suddetti motivi l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (€. 17.679,47), in complessivi €. 2.540,00, in favore di di cui €. 460,00 per la fase di studio, €. 389,00 per la fase CP_1 introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente in data 10.06.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di che liquida in complessivi €. 2.540,00, oltre CP_1
IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)