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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione iscritta al ruolo il 04/07/2025 al n. 1257/2025
R.G., promossa con ricorso
DA
) in proprio, con studio Parte_1 CodiceFiscale_1
in Mestre-Venezia, via Fiume n. 11
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura di Stato
-resistente-
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
rimessa in decisione all'udienza del 29.10.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Voglia l'Ecc.mo Signor Presidente della Corte d'Appello di Venezia, dichiarata
la contumacia del convenuto , annullare l'opposto Controparte_1
decreto emesso in data 30.05.2025 dalla 2° Sezione Penale, ritenuta illegittima
l'esclusione del compenso per la fase introduttiva, confermando la validità del
decreto 07.06.2024 pronunciato da tale Sezione, ove venivano correttamente
liquidate le fasi del giudizio, con condanna del alla rifusione delle CP_1
spese, come da separata nota".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Parte_1
presentava ricorso in proprio avverso il decreto di liquidazione delle spese pronunciato in data 7.6.2025 nel procedimento nr. 1024/2022 SIAMM da questa
Corte d'Appello, Sezione Seconda Penale, in sostituzione di quello pronunciato in data 7.6.2024 che veniva così revocato, inerente l'attività svolta nel procedimento nr. 1906/2021 R.G. di questa Corte d'Appello (definito con sentenza n. 431/2022 pronunciata in data 9.2.2022).
Il ricorrente lamentava violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nonché applicazione di errati parametri di liquidazione e carenza di motivazione in quanto il decreto era stato pronunciato senza alcuna preventiva contestazione e senza riconoscere la fase introduttiva (invece liquidata con il decreto revocato),
con ciò non tenendo conto che l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato già con decreto del 13.2.2019 pronunciato dal Tribunale di
Venezia. Evidenziava poi l'opponente che “A nulla rileva che, non risultando
inserita nel fascicolo della Corte d'Appello la precedente ammissione al G.P. in
pagina 2 di 6 via prudenziale lo scrivente, che al tempo non ne aveva copia di tale
provvedimento, fosse stato erroneamente consigliato di ottenere una nuova
ammissione al G.P. così reiterandone la richiesta, attesa l'urgenza di avere
copie con esonero da spese”.
L'opponente dava atto di avere tentato, senza esito, di risolvere la questione,
sollecitando una revoca dell'ultimo provvedimento in via di autotutela, e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento del provvedimento così impugnato.
1.2 Il Presidente Delegato, con decreto del 16.7.2025, accoglieva l'istanza di sospensione inaudita altera parte del citato decreto e fissava per discussione l'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando all'opponente termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
1.3 Il non si costituiva. Controparte_1
1.4 L'opponente, con le note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, ha insistito per la conferma della validità del decreto del 7.6.2024, con condanna del alla rifusione delle spese. Controparte_1
*****
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , Controparte_1
regolarmente intimato e non costituito.
*****
3.1 Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alla decisione di revocare il precedente decreto di liquidazione delle spese.
pagina 3 di 6 3.2 Dalla disamina del fascicolo risulta una comunicazione in data 16.5.2025 a firma della dott.ssa dell'Ufficio Spese di Giustizia del Persona_1
seguente tenore:
“Si restituisce alla Sezione Competente il fascicolo delle spese di Giustizia
relativo al Proc. Pen. 1906/2021 RG APP – SIAMMA 1024/2022 – Avv.
Parte_1
Da una disamina eseguita dall'Ufficio Spese di Giustizia risulta, infatti, che
l'ammissione al patrocinio a spese dello stato sia intervenuto in Corte, ma sia
stata liquidata anche la fase introduttiva”
3.3 Il decreto impugnato, a differenza del precedente, ha omesso la liquidazione della c. fase n. 2.
3.4 Si deve, quindi, ritenere che il Collegio penale abbia sostanzialmente recepito le indicazioni dell'Ufficio Spese di Giustizia.
3.5 Tale seconda liquidazione è, però, avvenuta sulla base di un presupposto errato in quanto l'imputato assistito dall'avv. era già CP_2 Parte_1
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale di
Venezia pronunciato in data 13.2.2019.
3.6 Come evidenziato dal legale opponente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esplica i suoi effetti, ex art. 75 D.P.R. n. 115/2002, in ogni fase e grado del processo, sicché avrebbe dovuto essere riconosciuta, come peraltro fatto con il primo provvedimento, anche la fase introduttiva.
3.7 Consegue che, in accoglimento del ricorso, va annullato il decreto impugnato, dovendo farsi riferimento per la liquidazione del compenso relativo all'attività svolta dal legale opponente, unicamente al decreto del 7.6.2024.
pagina 4 di 6 *****
4. Ai fini dei provvedimenti di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. va considerato che l'opponente ha concorso a determinare quella situazione di confusione che ha portato alla pronuncia del secondo decreto dapprima formulando un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui non vi era bisogno e, quindi,
omettendo nella sua istanza di liquidazione del compenso, presentata a questa
Corte in data 30.6.2022, qualunque riferimento al ricordato decreto del Tribunale
di Venezia (egli, infatti, dava solo atto di essere stato “ammesso al gratuito
patrocinio con delibera del Presidente della Corte d'Appello in data
19.11.2021”).
Sussistono, pertanto, gravi motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv.
[...]
in proprio nei confronti del avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto collegiale pronunciato in data 30.5.2025 da questa Corte, Seconda
Sezione Penale, nel procedimento nr. 1024/2022 SIAMM, dichiarata la contumacia del , lo accoglie e, per l'effetto: Controparte_1
- annulla il decreto impugnato;
- dichiara interamente compensate le spese dell'opponente.
Venezia, 3 novembre 2025
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione iscritta al ruolo il 04/07/2025 al n. 1257/2025
R.G., promossa con ricorso
DA
) in proprio, con studio Parte_1 CodiceFiscale_1
in Mestre-Venezia, via Fiume n. 11
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege dall'Avvocatura di Stato
-resistente-
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali,
rimessa in decisione all'udienza del 29.10.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Voglia l'Ecc.mo Signor Presidente della Corte d'Appello di Venezia, dichiarata
la contumacia del convenuto , annullare l'opposto Controparte_1
decreto emesso in data 30.05.2025 dalla 2° Sezione Penale, ritenuta illegittima
l'esclusione del compenso per la fase introduttiva, confermando la validità del
decreto 07.06.2024 pronunciato da tale Sezione, ove venivano correttamente
liquidate le fasi del giudizio, con condanna del alla rifusione delle CP_1
spese, come da separata nota".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Parte_1
presentava ricorso in proprio avverso il decreto di liquidazione delle spese pronunciato in data 7.6.2025 nel procedimento nr. 1024/2022 SIAMM da questa
Corte d'Appello, Sezione Seconda Penale, in sostituzione di quello pronunciato in data 7.6.2024 che veniva così revocato, inerente l'attività svolta nel procedimento nr. 1906/2021 R.G. di questa Corte d'Appello (definito con sentenza n. 431/2022 pronunciata in data 9.2.2022).
Il ricorrente lamentava violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nonché applicazione di errati parametri di liquidazione e carenza di motivazione in quanto il decreto era stato pronunciato senza alcuna preventiva contestazione e senza riconoscere la fase introduttiva (invece liquidata con il decreto revocato),
con ciò non tenendo conto che l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato già con decreto del 13.2.2019 pronunciato dal Tribunale di
Venezia. Evidenziava poi l'opponente che “A nulla rileva che, non risultando
inserita nel fascicolo della Corte d'Appello la precedente ammissione al G.P. in
pagina 2 di 6 via prudenziale lo scrivente, che al tempo non ne aveva copia di tale
provvedimento, fosse stato erroneamente consigliato di ottenere una nuova
ammissione al G.P. così reiterandone la richiesta, attesa l'urgenza di avere
copie con esonero da spese”.
L'opponente dava atto di avere tentato, senza esito, di risolvere la questione,
sollecitando una revoca dell'ultimo provvedimento in via di autotutela, e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento del provvedimento così impugnato.
1.2 Il Presidente Delegato, con decreto del 16.7.2025, accoglieva l'istanza di sospensione inaudita altera parte del citato decreto e fissava per discussione l'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando all'opponente termine per la notifica del ricorso alla parte resistente.
1.3 Il non si costituiva. Controparte_1
1.4 L'opponente, con le note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, ha insistito per la conferma della validità del decreto del 7.6.2024, con condanna del alla rifusione delle spese. Controparte_1
*****
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , Controparte_1
regolarmente intimato e non costituito.
*****
3.1 Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione in ordine alla decisione di revocare il precedente decreto di liquidazione delle spese.
pagina 3 di 6 3.2 Dalla disamina del fascicolo risulta una comunicazione in data 16.5.2025 a firma della dott.ssa dell'Ufficio Spese di Giustizia del Persona_1
seguente tenore:
“Si restituisce alla Sezione Competente il fascicolo delle spese di Giustizia
relativo al Proc. Pen. 1906/2021 RG APP – SIAMMA 1024/2022 – Avv.
Parte_1
Da una disamina eseguita dall'Ufficio Spese di Giustizia risulta, infatti, che
l'ammissione al patrocinio a spese dello stato sia intervenuto in Corte, ma sia
stata liquidata anche la fase introduttiva”
3.3 Il decreto impugnato, a differenza del precedente, ha omesso la liquidazione della c. fase n. 2.
3.4 Si deve, quindi, ritenere che il Collegio penale abbia sostanzialmente recepito le indicazioni dell'Ufficio Spese di Giustizia.
3.5 Tale seconda liquidazione è, però, avvenuta sulla base di un presupposto errato in quanto l'imputato assistito dall'avv. era già CP_2 Parte_1
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale di
Venezia pronunciato in data 13.2.2019.
3.6 Come evidenziato dal legale opponente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esplica i suoi effetti, ex art. 75 D.P.R. n. 115/2002, in ogni fase e grado del processo, sicché avrebbe dovuto essere riconosciuta, come peraltro fatto con il primo provvedimento, anche la fase introduttiva.
3.7 Consegue che, in accoglimento del ricorso, va annullato il decreto impugnato, dovendo farsi riferimento per la liquidazione del compenso relativo all'attività svolta dal legale opponente, unicamente al decreto del 7.6.2024.
pagina 4 di 6 *****
4. Ai fini dei provvedimenti di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. va considerato che l'opponente ha concorso a determinare quella situazione di confusione che ha portato alla pronuncia del secondo decreto dapprima formulando un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui non vi era bisogno e, quindi,
omettendo nella sua istanza di liquidazione del compenso, presentata a questa
Corte in data 30.6.2022, qualunque riferimento al ricordato decreto del Tribunale
di Venezia (egli, infatti, dava solo atto di essere stato “ammesso al gratuito
patrocinio con delibera del Presidente della Corte d'Appello in data
19.11.2021”).
Sussistono, pertanto, gravi motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv.
[...]
in proprio nei confronti del avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto collegiale pronunciato in data 30.5.2025 da questa Corte, Seconda
Sezione Penale, nel procedimento nr. 1024/2022 SIAMM, dichiarata la contumacia del , lo accoglie e, per l'effetto: Controparte_1
- annulla il decreto impugnato;
- dichiara interamente compensate le spese dell'opponente.
Venezia, 3 novembre 2025
Il Presidente Delegato
Dott. Luca Marani
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