Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 luglio 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 luglio 1971 |
Commentari • 16
- 1. CAPO III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHIWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 16/12/2010, n. 1558Provvedimento: N. 00563/1995 REG.RIC. N. 01558/2010 REG.SEN. N. 00563/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 563 del 1995, proposto dall'impresa edile MA AN, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Mazzocco e Roberto Masiani, con elezione di domicilio in Campobasso, piazza Cesare Battisti n. 11, presso lo studio Sabatini, contro l'Unità Sanitaria Locale n. 2 “Pentria” di Isernia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Paolo …Leggi di più...
- violazione art. 5 comma ottavo D.L. 26/1995·
- appalti pubblici·
- ricorso incidentale·
- compensazione spese giudizio·
- dichiarazione sostitutiva certificazione ANCE·
- improcedibilità ricorso·
- eccesso di potere·
- illegittimità derivata·
- annullamento atti amministrativi·
- violazione art. 7 D.L. 101/1995
Versioni del testo
- Art. 1.
L'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta', nonche' quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalita' dell'iscrizione a repertorio e della registrazione. - Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dall'interessato e dal funzionario". - Art. 3.
All' articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puo' utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalita' la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto e' rilasciato in conformita' agli atti medesimi".