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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21/12/2022 al n. 7809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
EL UO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli
(NA) alla Via Battistello Caracciolo n. 34;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
RO MA OV ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in
Pastorano (CE) alla Via Latina n.1;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15/12/2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/12/2022, il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la RA il 28/06/2002 a Napoli, il (atto n. CP_1
92 – p. II – s. A – sez. I dell'anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli) esponeva che il Tribunale di Nola con sentenza n. 584/2022 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza aveva rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale, valutata l'opportunità di riunione dei procedimenti ovvero di sospensione del giudizio, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegno divorzile, assegno di mantenimento per i figli di cui uno minorenne, spese straordinarie al 50%, vittoria di spese.
Esperita la fase presidenziale, ascoltate le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione sullo status con assegnazione dei termini ex art. 190, 1° co. c.p.c.
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 1420/2024 emessa il 02/05/2024 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, rimessa la causa sul ruolo, con separata ordinanza fissava per il prosieguo l'udienza del 15/12/2025.
Per l'udienza del 15/12/2025 le parti depositavano note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, premesso che tra le stesse era sopravvenuto un accordo già trasfuso nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 3056/2025 emessa dal tribunale di Nola
l'11/11/2025, concludevano congiuntamente circa le condizioni del divorzio.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, avendo codesto Tribunale già provveduto circa lo status con sentenza n.
1420/2024 emessa il 02/05/2024, in questa sede si procede ad esaminare le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Per quanto concerne tali conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
2 Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire integralmente con la sola precisazione che, per quanto concerne il figlio , nulla può disporsi circa il suo collocamento CP_2 attesa la raggiunta maggiore età dello stesso.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. Nulla dispone circa il collocamento del figlio ed il diritto di visita attesa CP_2
l'intervenuta maggiore età;
2. Prende atto che la RA , attesa la raggiunta autonomia economica CP_1
e la stabilità lavorativa, conferma la rinuncia all'assegno di mantenimento;
3. Pone in capo al sig. l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento in Pt_1 favore del figlio , euro 410,00 da corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_2
, a mezzo bonifico, postepay e/o altro modo equivalente, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT come per legge e di contribuire al 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
4. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico per il figlio, sarà percepito dai genitori al 50%;
5. Prende atto della dichiarazione delle parti di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento in Pt_1 favore del figlio , euro 410,00 da corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_2
, a mezzo bonifico, postepay e/o altro modo equivalente, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT come per legge e di contribuire al 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
b) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico per il figlio, sarà percepito dai genitori al 50%;
c) Prende atto della dichiarazione delle parti di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
3 d) compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21/12/2022 al n. 7809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
EL UO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli
(NA) alla Via Battistello Caracciolo n. 34;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
RO MA OV ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in
Pastorano (CE) alla Via Latina n.1;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15/12/2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/12/2022, il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la RA il 28/06/2002 a Napoli, il (atto n. CP_1
92 – p. II – s. A – sez. I dell'anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli) esponeva che il Tribunale di Nola con sentenza n. 584/2022 aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza aveva rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale, valutata l'opportunità di riunione dei procedimenti ovvero di sospensione del giudizio, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegno divorzile, assegno di mantenimento per i figli di cui uno minorenne, spese straordinarie al 50%, vittoria di spese.
Esperita la fase presidenziale, ascoltate le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione sullo status con assegnazione dei termini ex art. 190, 1° co. c.p.c.
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 1420/2024 emessa il 02/05/2024 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, rimessa la causa sul ruolo, con separata ordinanza fissava per il prosieguo l'udienza del 15/12/2025.
Per l'udienza del 15/12/2025 le parti depositavano note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, premesso che tra le stesse era sopravvenuto un accordo già trasfuso nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 3056/2025 emessa dal tribunale di Nola
l'11/11/2025, concludevano congiuntamente circa le condizioni del divorzio.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, avendo codesto Tribunale già provveduto circa lo status con sentenza n.
1420/2024 emessa il 02/05/2024, in questa sede si procede ad esaminare le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Per quanto concerne tali conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
2 Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire integralmente con la sola precisazione che, per quanto concerne il figlio , nulla può disporsi circa il suo collocamento CP_2 attesa la raggiunta maggiore età dello stesso.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. Nulla dispone circa il collocamento del figlio ed il diritto di visita attesa CP_2
l'intervenuta maggiore età;
2. Prende atto che la RA , attesa la raggiunta autonomia economica CP_1
e la stabilità lavorativa, conferma la rinuncia all'assegno di mantenimento;
3. Pone in capo al sig. l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento in Pt_1 favore del figlio , euro 410,00 da corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_2
, a mezzo bonifico, postepay e/o altro modo equivalente, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT come per legge e di contribuire al 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
4. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico per il figlio, sarà percepito dai genitori al 50%;
5. Prende atto della dichiarazione delle parti di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento in Pt_1 favore del figlio , euro 410,00 da corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_2
, a mezzo bonifico, postepay e/o altro modo equivalente, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT come per legge e di contribuire al 50% delle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
b) Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico per il figlio, sarà percepito dai genitori al 50%;
c) Prende atto della dichiarazione delle parti di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
3 d) compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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