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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco TREMOLADA Presidente rel. dott. Mirco LOMBARDI Giudice dott. Alessandro COLNAGHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 613/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Appiano Gentile, Via Alessandro Volta n. 28 con il patrocinio dell'avv. RECALCATI FEDERICA, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Lecco, Via Adamello n. 30 con il patrocinio dell'avv. ATONNA GAETANO BERARDO, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
Nel merito, sullo status: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.09.1997 dal SI. e dalla Parte_1 SI.ra , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cetraro (CS), al Numero 42, Parte Controparte_1 II^, Serie A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 ed altresì iscritto/trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Lomazzo (CO) al n. 15, Parte II^, Serie B, anno 1997 e, per l'effetto, ordinare ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle dovute annotazione ed incombenze.
Nel merito, dare atto di quanto segue: le Parti seguiteranno a vivere separate nel reciproco rispetto.
Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile Parte_1 Controparte_1 di Euro 300,00 per ciascuno dei due figli maggiorenni (complessivamente Euro 600,00) a titolo di concorso al mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate e documentate fiscalmente, come meglio identificate dalle linee guida in essere presso il Tribunale di Lecco, ciò sino al conseguimento dell'indipendenza economica dei figli stessi, allorquando detto onere cesserà automaticamente.
L'Assegno Unico seguiterà ad essere percepito integralmente dalla SI.ra . CP_1
Le Parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica, ivi compreso all'assegno divorzile.
Le Parti rinunciano ad impugnare l'emittenda sentenza.
Spese legali integralmente compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 10.4.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio concordatario in data 7.9.1997 in Cetraro e che da detta unione sono nati i figli (in data 28.2.2000) e (in data 10.12.2004), entrambi attualmente Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente indipendenti.
Il ricorrente ha altresì esposto di essersi separato in forza di decreto di omologa del 22.7.2010 emesso dal Tribunale di Como.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia sullo status, nonché di concorrere al Parte_1 mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 ciascuno (complessivi 600,00), come già previsto in sede di separazione e di dare atto della percezione dell'assegno unico da parte della signora
. CP_1
Si è costituito in giudizio , la quale ha dichiarato di aderire alle conclusioni Controparte_1 rassegnate dal ricorrente.
Le parti hanno quindi chiesto l'assegnazione di un termine per rassegnare conclusioni congiunte.
Il Presidente ha quindi assegnato termine a tal fine sino al 22.7.2025.
Attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza.
È certo che le parti si sono separate a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Como emesso in data 22.7.2010 e che, da quel momento, le stesse non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, gli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento ordinario dei figli e di percezione da parte della resistente dell'assegno unico, essi si palesano adeguati a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7.9.1997 in Cetraro da (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] (atto trascritto nei registri dello
[...] C.F._2
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 42),
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cetraro per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco TREMOLADA Presidente rel. dott. Mirco LOMBARDI Giudice dott. Alessandro COLNAGHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 613/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Appiano Gentile, Via Alessandro Volta n. 28 con il patrocinio dell'avv. RECALCATI FEDERICA, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Lecco, Via Adamello n. 30 con il patrocinio dell'avv. ATONNA GAETANO BERARDO, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
Nel merito, sullo status: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.09.1997 dal SI. e dalla Parte_1 SI.ra , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cetraro (CS), al Numero 42, Parte Controparte_1 II^, Serie A, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 ed altresì iscritto/trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Lomazzo (CO) al n. 15, Parte II^, Serie B, anno 1997 e, per l'effetto, ordinare ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle dovute annotazione ed incombenze.
Nel merito, dare atto di quanto segue: le Parti seguiteranno a vivere separate nel reciproco rispetto.
Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile Parte_1 Controparte_1 di Euro 300,00 per ciascuno dei due figli maggiorenni (complessivamente Euro 600,00) a titolo di concorso al mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate e documentate fiscalmente, come meglio identificate dalle linee guida in essere presso il Tribunale di Lecco, ciò sino al conseguimento dell'indipendenza economica dei figli stessi, allorquando detto onere cesserà automaticamente.
L'Assegno Unico seguiterà ad essere percepito integralmente dalla SI.ra . CP_1
Le Parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica, ivi compreso all'assegno divorzile.
Le Parti rinunciano ad impugnare l'emittenda sentenza.
Spese legali integralmente compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 10.4.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio concordatario in data 7.9.1997 in Cetraro e che da detta unione sono nati i figli (in data 28.2.2000) e (in data 10.12.2004), entrambi attualmente Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente indipendenti.
Il ricorrente ha altresì esposto di essersi separato in forza di decreto di omologa del 22.7.2010 emesso dal Tribunale di Como.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia sullo status, nonché di concorrere al Parte_1 mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 ciascuno (complessivi 600,00), come già previsto in sede di separazione e di dare atto della percezione dell'assegno unico da parte della signora
. CP_1
Si è costituito in giudizio , la quale ha dichiarato di aderire alle conclusioni Controparte_1 rassegnate dal ricorrente.
Le parti hanno quindi chiesto l'assegnazione di un termine per rassegnare conclusioni congiunte.
Il Presidente ha quindi assegnato termine a tal fine sino al 22.7.2025.
Attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza.
È certo che le parti si sono separate a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Como emesso in data 22.7.2010 e che, da quel momento, le stesse non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, gli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento ordinario dei figli e di percezione da parte della resistente dell'assegno unico, essi si palesano adeguati a soddisfare le esigenze della prole nel contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7.9.1997 in Cetraro da (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] (atto trascritto nei registri dello
[...] C.F._2
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 42),
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cetraro per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 28/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada