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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 3455/2024, avverso la sentenza n. 183/2024 emessa dal
Tribunale di Tivoli nella causa civile di separazione personale iscritta al n. 3567/2020 del Ruolo
Generale
tra ato a Torino (TO) il 25 novembre 1968 (c.f. ), residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
TO (RM), in via della Costituzione n. 1 int. 10, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem che allegata all'atto di appello, dall'avv. Gian Ettore GASSANI del Foro di Roma (c.f. CodiceFiscale_2
I), presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, via Ezio n. 12
[...]
APPELLANTE
e
, nata a [...] il [...] (c.f. , residente in Controparte_1 C.F._3
Fonte Nuova (RM) alla Via Palombarese n. 641 int 5, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Tipaldi (c.f.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Piazza Euclide n. 2 C.F._4
APPELLATA
nonché R.G. 3455/2024
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
1) Addebitare la separazione alla sig.ra , con ogni conseguenza di legge;
CP_1
2) Porre a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli ( e ) Per_1 Per_2
nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuno), da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio nella Per_3
misura di € 500 mensili, da versarsi alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Porre le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50%;
5) Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art.
183 VI c.p.c. di parte nonché, nelle istanze depositate in corso di causa. Pt_1
Per l'appellata:
Preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
Nel merito: - Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Rigettare delle domande in ordine all'affidamento ed il collocamento di e in quanto gli stessi sono Per_3 Per_1 maggiorenni e la domanda non è pertanto accoglibile;
- Rilevare che la domanda circa il collocamento di è comunque domanda nuova e come tale inammissibile;
- Rigettare la domanda di addebito Per_3
della separazione in quanto infondata e non provata;
- Rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare essendo domanda nuova e come tale inammissibile;
- Confermare l'assegnazione della casa familiare alla NO , ove vivrà con il figlio il quale non può per le patologie delle CP_1 Per_3
quali è affetto modificare le proprie abitudini e volendo lo stesso vivere con la madre;
- Confermare gli importi di mantenimento per i figli e , come da sentenza di separazione;
- Si chiede che Per_1 Per_3 venga disposto una revisione – cessazione ovvero diminuzione - del mantenimento previsto in favore della figlia impegnata in attività lavorativa;
-Si chiede di essere ammessi al deposito di rintraccio Per_2
di occupazione della figlia;
- Dichiarare cessato l'affidamento ai servizi sociali essendo i ragazzi Per_2
divenuti maggiorenni;
- Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte;
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio. L'accanimento processuale nei confronti della NO dovrà essere stigmatizzato e per tale motivo si chiede la condanna ai sensi CP_1
dell'art. 96 c.p.c.. R.G. 3455/2024
FATTO
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 a proposto appello davanti a questa Corte, Parte_1
avverso la sentenza n. 183/2024 emessa il 30.01.2024 dal Tribunale di Tivoli all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi e ubricato al n. 3567/2020 R.G., Controparte_1 Parte_1 con la quale era stato così testualmente disposto:
- a) Stabilisce l'affidamento del figlio , nato a [...] il [...], ai Servizi Sociali di Persona_4
TO;
b) Stabilisce l'affidamento del figlio , nato a [...] il [...], ai Servizi Sociali di Persona_5
Fonte Nuova, demandando contestualmente il compito di gestione dell'indennità di accompagnamento versata in favore di;
Per_3
c) I Servizi Sociali affidatari avranno facoltà di avvalersi dell'ausilio, tramite delega, del genitore collocatario, con obbligo di rendicontazione sulla gestione delle somme dei minori ai Servizi Sociali stessi;
d) Stabilisce che sia collocato presso il padre e che sia collocato presso la madre, con Per_1 Per_3
libere modalità di frequentazione dell'altro genitore;
e) Assegna la casa familiare alla ricorrente, genitore collocatario di;
Per_3
f) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio nella Per_3 misura di 700 euro mensili, da versarsi alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese;
g) Pone a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio e della Per_1
figlia nella misura di 150 euro mensili ciascuno, da versarsi al padre collocatario entro il giorno 5 Per_2
di ogni mese;
h) Pone le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
i) Invita i Servizi Sociali competenti a predisporre, in coordinamento tra loro, un percorso di sostegno in favore dei figli , e volto al ripristino del rapporto tra fratelli in assenza del Per_1 Per_3 Per_2 condizionamento genitoriale;
j) Dispone la presa in carico da parte del TSMREE territorialmente competente dei minori e Per_1
per una valutazione neuropsichiatrica e l'avvio di un eventuale sostegno psicologico, Per_3
onerando i Servizi Sociali di curare le necessarie attività per l'inizio del percorso;
k) Compensa le spese del giudizio;
R.G. 3455/2024
L'appellante ha premesso che:
Con ricorso del 29 settembre 2020 aveva convenuto innanzi al Tribunale di Tivoli il Controparte_1
proprio coniuge, per sentir pronunciare la separazione personale dallo stesso, con Parte_1
affidamento condiviso dei due figli ancora minori e collocamento degli stessi presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e obbligo del i versare alla ricorrente, quale Pt_1 contributo per il mantenimento dei tre figli, , nata il [...], e e , nati il 10 Per_2 Per_1 Per_3
gennaio 2007, l'importo mensile di € 1.200,00, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie.
Il costituendosi in giudizio, aveva aderito alla domanda di separazione, chiedendo di dichiararne Pt_1
l'addebito alla , di disporre il collocamento dei tre figli presso il padre, l'assegnazione allo CP_1
stesso della casa familiare e di porre a carico della ricorrente l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%. In via subordinata, il resistente aveva chiesto di confermare il regime di alternanza settimanale dei figli con ciascun genitore nella casa coniugale, con obbligo per entrambi di concorrere nella misura del 50% alle spese per il condominio e per le utenze. In via ulteriormente subordinata, in caso di collocamento dei figli presso la madre nella casa coniugale, chiedeva di stabilire l'importo del contributo paterno in misura non superiore a € 600,00 al mese, oltre al 50% per le spese straordinarie.
Con ordinanza del 29 gennaio 2021 erano stati emessi i seguenti provvedimento provvisori e urgenti:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad Persona_4 Persona_5
esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti
i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché́ delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- i minori avranno il loro domicilio e residenza prevalente presso la madre, nella ex casa familiare sita in
Fontenuova (RM), via Palombarese n. 641;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con le esigenze scolastiche di questi ultimi, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 16.30 e fino alla domenica alle ore 21.30 (con cena inclusa), nonché due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola e fino alle ore 21.30 (con cena inclusa);
- durante le vacanze natalizie il padre potrà avere i figli con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 R.G. 3455/2024
gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere i figli con sé per 15 giorni consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 15 maggio di ogni anno;
- il ontribuirà al mantenimento dei minori e della figlia maggiorenne corrispondendo alla madre, Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 900,00 (euro 300,00 per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie
(sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative) effettuate nell'interesse dei figli, concordate con l'altro coniuge e ritualmente documentate;
- i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento”.
All'udienza dell'8 aprile 2021 veva dichiarato che la figlia , maggiorenne, era in Parte_1 Per_2
procinto di trasferirsi presso di lui.
Successivamente, in data 27 maggio 2021, lo stesso veva riferito che il figlio aveva subito Pt_1 Per_1
un'aggressione fisica e verbale ad opera della madre, il che aveva reso necessario l'intervento dei
Carabinieri.
Con sentenza non definitiva n. 955/2022 pubblicata il 14 giugno 2022 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data era stata disposta una consulenza tecnica di ufficio per la valutazione della capacità genitoriale delle parti.
Con ordinanza del 27 marzo 2023 il G.I., su istanza del aveva ammonito la ricorrente, ai sensi Pt_1
dell'articolo 709 ter c.p.c., ordinandole di astenersi dal divulgare immagini e notizie sulle condizioni di salute dei figli e di rimuovere i relativi messaggi su whatsapp e social.
Con successiva ordinanza del 14 settembre 2022 il Giudice, preso atto dell'avvenuto trasferimento di presso la casa del padre, aveva disposto il collocamento del minore presso il ponendo a Per_1 Pt_1
carico della madre un contributo per il mantenimento ordinario del ragazzo nella misura di € 150,00 al mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e a carico del un contributo per le Pt_1
spese ordinarie di , rimasto presso la madre, nella misura di € 750,00 al mese, oltre al 50% Per_3
delle spese straordinarie.
Infine, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale aveva deciso come sopra.
Tanto premesso, a sostegno del proposto gravame il a formulato i seguenti motivi: Pt_1
I) OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADDEBITO NEI CONFRONTI DELLA Controparte_2 R.G. 3455/2024
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ordinario di Tivoli aveva completamente omesso di menzionare la domanda di addebito formulata dal ha evidenziato che: Pt_1
- come dedotto dall'odierno appellante sin dall'inizio della procedura di separazione e come provato nel corso del giudizio, la era venuta meno agli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e CP_1 materiale nei confronti del coniuge, avendo intrattenuto, nel 2019, una relazione extraconiugale con il sig. suo attuale compagno di vita;
CP_3
- prima di tale relazione, i coniugi avevano vissuto nell'unità e nella comunanza di intenti, e avevano partecipato attivamente ad un movimento cattolico per sostenere coppie in crisi;
- non era vero e non era stato provato che all'epoca della relazione extraconiugale vi fosse in atto una crisi matrimoniale;
- il primo giudice avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie del e ammettere la prova per Pt_1 interpello, nonché, la prova testimoniale articolata dal nella memoria ex articolo memoria 183 Pt_1
comma 6 n. 2) c.p.c., con i relativi capitoli di prova []“1) Vero che il Sig. e la Sig.ra Pt_1 CP_1
dall'anno 1999/2000 e fino al 2019 hanno frequentato il movimento cattolico “Famiglia Piccola Chiesa”?
2) Vero che la coppia era attiva nel suddetto movimento per la preparazione dei nubendi e il sostegno alle coppie sposate? 3) Vero che la stessa coppia è stata coadiuvata dai collaboratori del movimento per affrontare i problemi legati agli eccessi di ira della Sig.ra ? 4) Vero che la Sig.ra CP_1 CP_1 ha conosciuto l'attuale compagno Sig. nell'anno 2018 presso la scuola di ballo frequentata CP_3 dapprima dai coniugi e successivamente solo dalla ricorrente con la figlia ? 5) Vero è che a seguito Per_2
dell'instaurazione della relazione extraconiugale gli episodi di aggressività della ricorrente nei confronti del marito e dei figli sono aumentati per intensità̀ e frequenza?”, e con i testi ivi indicati Testimone_1
(Roma), TO-RM), (San Giorgio a Cremano-NA); Testimone_2 Testimone_3
- il Tribunale di Tivoli non aveva tenuto conto del fatto che la figlia in sede di CTU aveva raccontato Per_2
che la madre aveva allacciato la relazione extraconiugale proprio durante il matrimonio;
II) MANCATA SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DELLA MADRE
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che:
- nel corso della procedura di primo grado era emersa chiaramente l'incapacità genitoriale della sig.ra
, confermata dalla CTU del Tribunale, dalla CTU della Procura della Repubblica, dalla CTP del CP_1
sig. e rilevata dallo stesso Collegio in sentenza, in relazione a fatti gravissimi, mai contestati, Pt_1
commessi dalla in danno dei minori;
CP_1 R.G. 3455/2024
- il consulente tecnico di ufficio del Tribunale e il Consulente nominato dalla Procura di Tivoli (Prof.ssa avevano concluso per la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della Per_6
; CP_1
III) ERRATO AFFIDAMENTO DEI MINORI AL SERVIZIO SOCIALE
Sul punto, l'appellante ha dedotto che erroneamente il primo giudice non aveva accolto la domanda del di affidamento esclusivo dei figli minori a sé, non essendo emerse situazioni pregiudizievoli Pt_1
rispetto al padre, il quale era risultato adeguato nella propria funzione educativa e di cura dei minori;
IV) ERRATA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI FIGLI
Al riguardo, l'appellante ha lamentato che il ragionamento fatto dal primo giudice ai fini della quantificazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della prole era del tutto lacunoso, non essendosi, a tal fine, tenuto conto del fatto che, secondo quanto stabilito in sede presidenziale, ciascun figlio aveva diritto a un importo di € 300,00 al mese, sicché non si comprendeva perché in base alla sentenza definitiva il ovesse contribuire al mantenimento di con un importo pari a Pt_1 Per_3
oltre il doppio di quanto originariamente stabilito per ciascun figlio, nonostante fosse l'unico genitore a farsi carico del mutuo della casa familiare per l'intera rata, nonché́ del 60% delle spese straordinarie per i figli.
L'appellante ha quindi così concluso:
1) Addebitare la separazione alla sig.ra , con ogni conseguenza di legge;
CP_1
2) Affidare i figli e al padre, in via esclusiva, con collocazione prevalente presso di lui, Per_1 Per_3
nella casa familiare;
3) Sospendere la responsabilità genitoriale della sig.ra ; CP_1
4) Assegnare la casa familiare all'appellante, sig. Pt_1
5) Disporre tempi e modalità di frequentazione della madre con i figli;
6) Porre a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario in favore dei tre figli ( , Per_1
e ) nella misura di € 200,00 mensili ciascuno, da versarsi al padre collocatario entro il Per_3 Per_2 giorno 5 di ogni mese;
7) Porre le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50%;
8) Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art.
183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. di parte nonché, nelle istanze depositate in corso di causa. Pt_1 R.G. 3455/2024
Con decreto del 16 luglio 2024 il Presidente di Sezione ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 19 giugno 2025, successivamente differita di ufficio al 25 settembre
2025, con termine all'appellata fino al 28 febbraio 2025 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 24 febbraio 2025 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale preliminarmente ha eccepito la inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti
[...] previsti dall'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha impugnato e contestato punto per punto l'atto di gravame, rilevando che il secondo e il terzo motivo di gravame dovevano ritenersi superati in seguito all'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e , e, in ogni caso, che la domanda Per_1 Per_3
di collocamento dei figli minori presso il padre era inaccoglibile, stante la maggiore età dei ragazzi, e inoltre era in contrasto con le conclusioni formulate in sede di separazione, laddove la difesa del Pt_1
aveva chiesto il collocamento di presso la madre, mentre la domanda di assegnazione della Per_3 casa familiare al oveva qualificarsi come nuova e come tale inammissibile, ai sensi dell'art. 345 Pt_1
c.p.c., avendo in primo grado la difesa del precisato le proprie conclusioni chiedendo Pt_1
l'assegnazione della casa familiare alla . In ogni caso, le motivazioni dell'assegnazione della CP_1
casa familiare in capo a quest'ultima erano state correttamente fondate dal giudice della separazione sulla necessità per di mantenere una stabilità, elemento essenziale per la sua salute. Per_3
Quanto ai restanti motivi (I e IV), la ha dedotto che: CP_1
- i rapporti tra i coniugi erano tesi già da diversi anni, prima della domanda di separazione, a causa di problematiche personali del tanto che i coniugi, nel 2005/2006, si erano rivolti a un Pt_1
professionista per un percorso di terapia di coppia e successivamente si erano inseriti nel movimento cattolico “Famiglia Piccola Chiesa” per ricevere un ulteriore sostegno alle proprie problematiche;
- nel corso del rapporto coniugale la situazione di coppia era andata peggiorando, in quanto dal 2013 il aveva iniziato a non dormire più nel letto coniugale e dal 2015 aveva iniziato a uscire la sera per Pt_1
partite di calcetto o cene, e spesso era fuori per trasferte lavorative per intere settimane, sicché la nel 2020 aveva deciso di porre fine ad un rapporto matrimoniale ormai esaurito da tempo e CP_1 arenato in dinamiche di sottomissione;
- non corrispondeva al vero l'affermazione di controparte, secondo cui la avrebbe CP_1
manifestato la propria volontà di separarsi nel mese di giugno 2020, posto che i coniugi si erano recati presso lo studio dell'avv. Rosa Alba Grasso già dal febbraio 2020;
- la si era sempre occupata dei figli, li aveva cresciuti e li aveva educati da madre premurosa CP_1
e presente e si era sempre occupata della gestione della casa, reprimendo le proprie istanze individuali in ambito lavorativo per consentire al marito di avanzare nella propria carriera, mettendo sempre quale priorità il bene della propria famiglia;
R.G. 3455/2024
- gli “allontanamenti” della NO dall'abitazione familiare, ai quali il aceva riferimento nell'atto Pt_1
di appello, erano giustificati da motivi di lavoro, posto che la , nei mesi precedenti CP_1
l'allontanamento del dalla casa familiare, aveva iniziato a fare turni serali come magazziniera Pt_1
presso Amazon;
- la relazione investigativa più volte citata nel corso del giudizio di primo grado e nuovamente citata a pagina 12 dell'atto di appello non era mai stata prodotta dal Pt_1
la aveva trovato una occupazione a tempo determinato con orario part-time, inquadramento CP_1
operaria di livello C, con scadenza il 31/03/2025 e stipendio medio netto di circa euro 1.000,00 (paga base euro 738,00); la stessa aveva all'attivo due finanziamenti, di euro 60,28 ed euro 70.30, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; già in sede di separazione era stato rilevato che la doveva spesso accompagnare il figlio in ospedale per accertamenti e day hospital, il che non CP_1 le consentiva di svolgere attività lavorativa a tempo pieno;
- il contributo economico a carico di ciascun genitore era stato correttamente valutato dal giudice di prime cure, anche in funzione della “capacità lavorativa generica materna”, posto che al momento della pronuncia la NO non aveva lavoro, avendo rassegnato le dimissioni per seguire le cure del figlio. Il giudice aveva inoltre correttamente rilevato come l'indennità di accompagnamento non spieghi incidenza nella determinazione della misura del contributo di mantenimento.
La appellata ha concluso chiedendo preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.. Nel merito, ha chiesto di: rigettare l'appello, in quanto infondato;
rigettare le domande in ordine all'affidamento ed il collocamento di e essendo gli Per_3 Per_1
stessi diventati maggiorenni;
rilevare comunque la novità e quindi la inammissibilità della domanda circa il collocamento di;
rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto Per_3
infondata e non provata;
rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare, trattandosi di domanda nuova, come tale inammissibile;
- confermare l'assegnazione della casa familiare alla
; - confermare gli importi di mantenimento per i figli e , come da sentenza di CP_1 Per_1 Per_3 separazione.
La appellata ha poi chiesto una revisione del mantenimento previsto in favore della figlia , ormai Per_2
laureata da due anni e presumibilmente impegnata in attività lavorativa;
la dichiarazione di cessazione dell'affidamento di e ai servizi sociali, essendo i ragazzi divenuti maggiorenni;
il rigetto Per_1 Per_3
delle istanze istruttorie formulate da controparte, il tutto con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
In ragione dell'accanimento processuale del ei suoi confronti, ha infine invocato la condanna di Pt_1 quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. . R.G. 3455/2024
Con memoria depositata il 17 aprile 2025 l'appellante, preso atto delle contestazioni formulate dalla difesa dell'appellato, ha rinunciato al secondo e al terzo motivo di appello, insistendo nei rimanenti domande e modificando le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.
Con decreto del 21 luglio 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di brevi note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 10 settembre 2025 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con note sostitutive dell'udienza depositate il 24 settembre 2025 la ha evidenziato che la CP_1
figlia maggiorenne nelle more del giudizio di appello aveva iniziato una occupazione lavorativa Per_2
alle dipendenze della società “I Camaleonti S.r.l.s.”, con data fine rapporto al 07/2027 e retribuzione mensile lorda di € 700,00.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di trattazione scritta, con le quali ciascuna delle parti si è riportata alle conclusioni precedentemente formulate, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per inosservanza del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c., così come formulata dall'appellato nella memoria di costituzione depositata il 24 febbraio 2025.
Va sottolineato che l'articolo 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio 2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio ha dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla valutazione della documentazione prodotta, sia relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative applicabili. R.G. 3455/2024
È quindi evidente che, nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia, l'appellante abbia offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita dall'appellante.
L'eccezione si rivela, pertanto, priva di fondamento e non può quindi trovare accoglimento.
Nel merito, va in primo luogo rilevato che con la memoria di replica depositata il 17 aprile 2017
l'appellante, nel prendere atto della difesa della (la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva CP_1
evidenziato che le domande relative all'affidamento e al collocamento dei figli dovevano ritenersi superate in ragione dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età, da parte di e ), ha Per_1 Per_3
dichiarato di rinunciare alle suddette domande, nonché a quella di assegnazione della casa familiare, insistendo esclusivamente in quelle relative al primo e al quarto motivo di gravame, così come da lui definitivamente formulate.
Di conseguenza, l'esame di questa Corte non potrà che essere limitato alle conclusioni formulate dal nella suddetta memoria di replica, così come ribadite nelle note sostitutive dell'udienza del 25 Pt_1
settembre 2025 [ 1) Addebitare la separazione alla sig.ra , con ogni conseguenza di legge;
2) CP_1
Porre a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli ( e ) Per_1 Per_2
nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuno), da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio nella Per_3
misura di € 500,00 mensili, da versarsi alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Porre le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50%; 5) Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio].
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia sulla domanda di addebito della separazione alla , da lui formulata sin dall'inizio del procedimento di separazione, CP_1 deducendo che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti era riconducibile alla relazione extra-coniugale intrapresa nel 2019 dalla odierna appellata con un altro uomo, suo attuale compagno di vita. Rileva il he fino alla instaurazione di tale relazione, i coniugi avevano vissuto Pt_1
nell'unità e nella comunanza di intenti e di intimità, tanto da aver attivamente partecipato a un movimento cattolico per sostenere coppie in crisi. Deduce che non era stato provato in primo grado che il dormiva sul divano ormai da cinque anni ed era invece emerso che in occasione del 50° Pt_1
compleanno del (25 novembre 2018), la moglie gli aveva organizzato una grande festa con gli Pt_1
amici e i parenti e aveva realizzato un video che testimoniava il suo profondo sentimento nei confronti del coniuge, e tali fatti non erano mai stati contestati nel corso del giudizio di primo grado. Ha aggiunto che durante la pandemia la aveva confessato al coniuge di aver vissuto un momento di CP_1 R.G. 3455/2024
debolezza e di volere però interrompere la sua relazione e ricomporre la famiglia, ma conclusa la fase del lock-down la relazione era ripresa e la ricorrente si era definitivamente distaccata dal marito e dalla famiglia, cessando di manifestare qualsiasi interesse e vicinanza nei confronti del coniuge, verso il quale si mostrava sempre più insofferente. Lamenta, pertanto, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere le istanze istruttorie (prova per interpello e prova testimoniale) sul punto specificamente articolate dal resistente nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma VI n. 2) c.p.c., alle quali si riportava. In ogni caso, sottolinea che la figlia , sentita in sede di espletamento della Per_2
consulenza tecnica di ufficio, aveva riferito della relazione extraconiugale intrapresa dalla madre, ma tale circostanza non era stata presa in considerazione dal primo giudice.
Rileva questa Corte che sulla specifica questione in esame, il Tribunale nulla ha argomentato, ragion per cui la domanda di addebito dovrà essere per la prima volta esaminata in questa sede.
Giova a tal fine premettere che la Suprema Corte ha più volte ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass.
18 novembre 2013, n. 25843).
Ed, invero, sempre secondo l'orientamento della Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).
Secondo i principi generali sull'onere della prova, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691).
Quanto, più specificamente, alla violazione del dovere di fedeltà, va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione R.G. 3455/2024
particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618;
Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, dalla svolta istruttoria non sono emersi elementi probatori sufficienti a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà coniugale, da parte della odierna appellata, in costanza di matrimonio, né, tantomeno, l'esistenza del nesso di causalità tra la allegata infedeltà e la crisi coniugale.
Al riguardo, va sottolineato che l'odierno appellante, a sostegno della domanda in esame, ha dedotto che la vita coniugale era proseguita nell'unione e nella comunanza di intenti fino a quando la moglie non aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo, aggiungendo che nel mese di febbraio del 2020 la gli aveva confidato tale relazione ma aveva detto di avere intenzione di CP_1 rinunciarvi e di voler ricucire il matrimonio, mentre qualche mese dopo aveva cominciato a disinteressarsi del marito e ad allontanarsi da lui.
La appellata ha contestato tali circostanze, deducendo che sin dall'inizio del rapporto coniugale, il aveva manifestato problemi di dipendenza dal gioco, spendendo molti soldi alle slot machine e Pt_1
impegnandosi in giochi a sfondo pornografico, tanto che per risolvere le relative problematiche, i coniugi si erano inseriti nel movimento cattolico “Famiglia Piccola Chiesa”; che nel corso del rapporto coniugale la situazione di coppia era peggiorata, e dal 2013 il aveva iniziato a non dormire nel Pt_1 letto coniugale e dal 2015 aveva iniziato a uscire la sera per partite di calcetto o cene, e spesso rimaneva fuori casa per intere settimane per trasferte lavorative;
che quando era in casa il sminuiva Pt_1 R.G. 3455/2024
l'operato e la figura della moglie, umiliandola, criticandola e disprezzandola davanti ai figli, nel tentativo di renderla dipendente e succube;
che lo stesso n sede di CTU aveva dichiarato “Dopo la nascita Pt_1
di (2001) abbiamo avuto una crisi matrimoniale”. Per_2
Ritiene questa Corte che, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dall'appellata, nulla abbia dimostrato il che in tal senso era invece onerato, né in ordine alla preesistenza di una relazione Pt_1 extraconiugale della moglie con un altro uomo, rispetto alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado, né circa l'esistenza di un nesso di causalità tra una eventuale relazione e il venir meno dell'affectio coniugalis.
Al riguardo, le dichiarazioni rese al c.t.u. dalla figlia della coppia, , nulla assolutamente Per_2
dimostrano a sostegno della configurabilità di una relazione affettiva già in atto al momento della domanda di separazione, essendosi la ragazza limitata a dichiarare genericamente “Ho conosciuto
insieme a mamma, era sposato ed era il padre della nostra insegnante di ballo. All'inizio mi ha CP_3
dato fastidio perché́ tutti e due sposati. Io non ho nulla contro il compagno di mamma, semplicemente mi hanno dato fastidio i tempi” .
Né sullo specifico punto sarebbe rilevante la prova per interpello e la prova testimoniale articolata dal nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma VI n. 2) c.p.c., non contenendo le relative Pt_1
circostanze, articolate in maniera del tutto generica, indicazioni specifiche in ordine alla effettiva esistenza e alla data di inizio della pretesa relazione [“1) Vero che il Sig. e la Sig.ra Pt_1 CP_1 dall'anno 1999/2000 e fino al 2019 hanno frequentato il movimento cattolico “Famiglia Piccola Chiesa”?
2) Vero che la coppia era attiva nel suddetto movimento per la preparazione dei nubendi e il sostegno alle coppie sposate? 3) Vero che la stessa coppia è stata coadiuvata dai collaboratori del movimento per affrontare i problemi legati agli eccessi di ira della Sig.ra ? 4) Vero che la Sig.ra CP_1 CP_1
ha conosciuto l'attuale compagno Sig. nell'anno 2018 presso la scuola di ballo frequentata CP_3
dapprima dai coniugi e successivamente solo dalla ricorrente con la figlia ? 5) Vero è che a seguito Per_2 dell'instaurazione della relazione extraconiugale gli episodi di aggressività della ricorrente nei confronti del marito e dei figli sono aumentati per intensità̀ e frequenza?]”.
Nessun altro elemento probatorio a sostegno dell'assunto dell'odierno appellante emerge dagli atti di causa.
Il primo motivo di appello si rivela, pertanto, del tutto infondato e non può essere accolto .
Con il quarto motivo, l'appellante deduce la erroneità della quantificazione del contributo economico stabilito dal primo giudice a carico di ciascun coniuge in favore dei figli.
A tal fine, l'appellante deduce che in sede presidenziale era stato posto a carico del n contributo Pt_1 mensile di € 900,00 per il mantenimento dei tre figli, mentre con la sentenza definitiva il Tribunale aveva R.G. 3455/2024
posto a carico del suddetto un contributo di € 700,00 al mese per il mantenimento del solo , Per_3
rimasto presso la madre, e a carico di quest'ultima un contributo di € 150,00 per il mantenimento di ciascuno degli altri due figli, e , i quali nelle more del procedimento di primo grado erano Per_2 Per_1
andati a vivere con il padre, stabilendo che le spese straordinarie gravassero nella percentuale del 60% sul padre e del 40% sulla madre. Lamenta l'appellante che tale assetto economico sarebbe del tutto lacunoso e fallace, non essendo possibile comprendere sulla base di quale ragionamento il Pt_1
dovrebbe contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione di un importo di Per_3
gran lunga superiore rispetto a quello stabilito per ciascun figlio in sede presidenziale.
Il primo giudice ha stabilito gli importi in questione sulla base della disparità di reddito esistente tra i coniugi, essendo la , all'epoca, priva di reddito, in quanto licenziatasi per poter prestare CP_1
assistenza al figlio , affetto da grave patologia, ma comunque provvista di capacità lavorativa Per_3 generica, anche in considerazione dell'avvenuto miglioramento delle condizioni di salute del ragazzo, ed essendo il secondo quanto da lui stesso dichiarato, percettore di un reddito netto medio Pt_1
mensile di € 2.350,00, ricalcolato dal Tribunale in € 2.395,00.
Ritiene questa Corte che anche su tale punto la sentenza impugnata non sia meritevole di censura.
Va infatti rilevato che con l'ordinanza del 29 marzo 2023 il G.I. aveva già significativamente modificato l'importo del contributo paterno per il mantenimento di , aumentandolo a € 750,00 al mese, e Per_3
nel contempo aveva posto a carico della il contributo mensile di € 150,00 in favore del figlio CP_1
, trasferitosi presso il padre “considerato che la ricorrente è onerata dall'accudimento di Per_1
, decisamente più gravoso rispetto all'accudimento degli altri due figli in ragione del grave stato Per_3
di salute del ragazzo” e “… tenuto conto della precaria condizione lavorativa della ricorrente”.
Giova in proposito sottolineare che nel corso del giudizio di separazione a era stato Per_3
diagnosticato un tumore, e successivamente, in sede di risonanza cardiologica del 29.08.2023 presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, era stata rilevata la presenza di una cardiomiopatia ipertrofica importante. Il ragazzo è stato sottoposto, a sette cicli chemioterapici e ha subito quattro interventi e circa 60 “day hospital” ed è tutt'ora costantemente sotto cura e controllo medico.
Relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, osserva questa Corte che la nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 17 febbraio 2025 ha dichiarato di aver CP_1
percepito un reddito annuo netto di € 12.602,00 nel 2021, di € 3.288,00 nel 2022 e di € 2.249,00 nel
2023: la stessa è proprietaria per la quota di ½ della casa coniugale, per la quale paga il mutuo interamente il per la quota di 1/3 di alcuni immobili ubicati in Provincia di Rovigo, tutti in uso Pt_1
esclusivo alla madre, e per la quota di 1/6 di un terreno e di due immobili, sempre in Provincia di Rovigo, R.G. 3455/2024
dai quali ultimi due trae un reddito di € 71,00 e di € 66,00. Versa mensilmente le rate per due finanziamenti, di euro 60,28 e di euro 70.30.
Il nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24 febbraio 2025 ha dichiarato di aver Pt_1
percepito un redito annuo netto di € 31.375,00 nel 2021, di € 31.336,00 nel 2022 e di € 36.236,00 nel
2023, pari ad € 2.748,00 netti medi mensili, il che trova corrispondenza nei relativi modelli 730 depositati in atti. Con la stessa dichiarazione il a affermato di essere attualmente gravato fino Pt_1
al 2032 dalla rata mensile di mutuo di € 300,00 per l'acquisto della casa familiare in comproprietà tra le parti, nonché dalla rata per finanziamento auto di € 493,00 al mese, fino al 2027, e da un canone di affitto di € 480,00 al mese. Il suddetto provvede al mantenimento diretto dei figli e , con Per_2 Per_1
lui conviventi, e contribuisce alle spese straordinarie per i figli nella misura del 60 %.
La è assegnataria della casa familiare, ove vive con il figlio , bisognoso di assistenza CP_1 Per_3
a causa delle continue cure e delle periodiche visite alle quali è ancora sottoposto .
Dalla delineata situazione emerge un indiscutibile squilibrio reddituale tra le parti, accentuato soprattutto dal fatto che la , a causa della precaria situazione di salute del figlio con CP_1 Per_3
lei convivente, non può dedicarsi a un'attività lavorativa continuativa e a tempo pieno, dovendo dedicare gran parte del suo tempo al ragazzo, il che rende il suo reddito da lavoro del tutto incerto e precario. La suddetta, nella propria memoria di costituzione aveva infatti dichiarato di aver trovato una occupazione a tempo determinato fino al 31 marzo 2025 come operaia di livello C, con orario part-time e stipendio medio netto di circa euro 1.000,00 (paga base euro 738,00), il che conferma che la sua astratta capacità reddituale è di fatto limitata dalla necessità di dover conciliare gli orari di lavoro con i suoi gravosi impegni familiari.
La più svantaggiata situazione economica della appellata e la difficoltà, per la stessa, di dedicarsi a occupazioni maggiormente stabili e più remunerative giustifica, pertanto, pienamente il riconoscimento del contributo paterno in favore del figlio nella misura di € 700,00 al mese, Per_3 come stabilita dal primo giudice. Tale importo non risulta affatto incongruo rispetto a quanto complessivamente stabilito in sede presidenziale a carico del padre per i tre figli (€ 900,00), essendo stata la malattia di diagnosticata successivamente alla emissione dei provvedimenti Per_3
provvisori e urgenti di cui all'ordinanza del 29 gennaio 2021, modificata dal G.I. proprio in relazione all'importo del contributo in questione (provvedimento del 27 marzo 2023), che è stato elevato a €
750,00 in seguito alla insorgenza della patologia diagnosticata a . Per_3
Ugualmente congruo, rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali della , risulta essere CP_1
anche il contributo posto a carico di quest'ultima per il mantenimento dei figli conviventi con il padre, R.G. 3455/2024
relativamente al cui importo, peraltro, l'appellante con le conclusioni finali ha sostanzialmente rinunciato alla domanda di aumento.
Non risulta affatto dimostrato che la figlia abbia attualmente intrapreso un'attività lavorativa Per_2
idonea ad assicurarle la piena indipendenza economica, e in ogni caso tale circostanza è stata allegata dalla solo nelle note sostitutive dell'udienza del 25 settembre 2025, al di fuori del CP_1 contraddittorio con l'appellante.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni che precedono, va escluso che il contributo stabilito dal primo giudice a carico del er il mantenimento di possa essere in questa sede ridotto. Pt_1 Per_3
L'appello deve essere quindi rigettato, e la sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, integralmente confermata.
Infine, non può essere accolta la domanda formulata dalla , di condanna dell'appellante ai CP_1 sensi dell'articolo 96 c.p.c..
Tale eccezione si fonda sul fatto che il ha impugnato la pronuncia sull'affidamento e sul Pt_1
collocamento della prole ancora minorenne in prossimità del compimento del diciottesimo anno di età dei ragazzi.
Ritiene questa Corte che la domanda di risarcimento non possa trovare accoglimento, in quanto l'atto di gravame è stato depositato il 27 giugno 2024, cioè ben sette mesi prima del raggiungimento della maggiore età da parte dei due figli ancora minorenni all'epoca della pubblicazione della sentenza, sicché, indipendentemente dai tempi occorrenti per la decisione, del tutto estranei alla volontà della parte, deve ritenersi che al momento del deposito del ricorso introduttivo sussisteva l'interesse dell'appellante a ottenere la decisione anche relativamente alle domande per le quali vi è poi stata rinuncia, considerato, al riguardo, che l'affidamento dei minori al Servizio Sociale coinvolgeva interessi particolarmente rilevanti e perciò comunque meritevoli di tutela.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto consegue il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da on ricorso depositato il 27 giugno 2024, avverso la sentenza Parte_1
n. 183/2024 emessa il 30 gennaio 2024 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento di separazione personale tra e critto al n. R.G. 3567/2020, così dispone: Controparte_1 Parte_1 R.G. 3455/2024
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 3455/2024, avverso la sentenza n. 183/2024 emessa dal
Tribunale di Tivoli nella causa civile di separazione personale iscritta al n. 3567/2020 del Ruolo
Generale
tra ato a Torino (TO) il 25 novembre 1968 (c.f. ), residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
TO (RM), in via della Costituzione n. 1 int. 10, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem che allegata all'atto di appello, dall'avv. Gian Ettore GASSANI del Foro di Roma (c.f. CodiceFiscale_2
I), presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, via Ezio n. 12
[...]
APPELLANTE
e
, nata a [...] il [...] (c.f. , residente in Controparte_1 C.F._3
Fonte Nuova (RM) alla Via Palombarese n. 641 int 5, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Tipaldi (c.f.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Piazza Euclide n. 2 C.F._4
APPELLATA
nonché R.G. 3455/2024
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
1) Addebitare la separazione alla sig.ra , con ogni conseguenza di legge;
CP_1
2) Porre a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli ( e ) Per_1 Per_2
nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuno), da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio nella Per_3
misura di € 500 mensili, da versarsi alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Porre le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50%;
5) Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art.
183 VI c.p.c. di parte nonché, nelle istanze depositate in corso di causa. Pt_1
Per l'appellata:
Preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
Nel merito: - Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Rigettare delle domande in ordine all'affidamento ed il collocamento di e in quanto gli stessi sono Per_3 Per_1 maggiorenni e la domanda non è pertanto accoglibile;
- Rilevare che la domanda circa il collocamento di è comunque domanda nuova e come tale inammissibile;
- Rigettare la domanda di addebito Per_3
della separazione in quanto infondata e non provata;
- Rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare essendo domanda nuova e come tale inammissibile;
- Confermare l'assegnazione della casa familiare alla NO , ove vivrà con il figlio il quale non può per le patologie delle CP_1 Per_3
quali è affetto modificare le proprie abitudini e volendo lo stesso vivere con la madre;
- Confermare gli importi di mantenimento per i figli e , come da sentenza di separazione;
- Si chiede che Per_1 Per_3 venga disposto una revisione – cessazione ovvero diminuzione - del mantenimento previsto in favore della figlia impegnata in attività lavorativa;
-Si chiede di essere ammessi al deposito di rintraccio Per_2
di occupazione della figlia;
- Dichiarare cessato l'affidamento ai servizi sociali essendo i ragazzi Per_2
divenuti maggiorenni;
- Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte;
Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio. L'accanimento processuale nei confronti della NO dovrà essere stigmatizzato e per tale motivo si chiede la condanna ai sensi CP_1
dell'art. 96 c.p.c.. R.G. 3455/2024
FATTO
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 a proposto appello davanti a questa Corte, Parte_1
avverso la sentenza n. 183/2024 emessa il 30.01.2024 dal Tribunale di Tivoli all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi e ubricato al n. 3567/2020 R.G., Controparte_1 Parte_1 con la quale era stato così testualmente disposto:
- a) Stabilisce l'affidamento del figlio , nato a [...] il [...], ai Servizi Sociali di Persona_4
TO;
b) Stabilisce l'affidamento del figlio , nato a [...] il [...], ai Servizi Sociali di Persona_5
Fonte Nuova, demandando contestualmente il compito di gestione dell'indennità di accompagnamento versata in favore di;
Per_3
c) I Servizi Sociali affidatari avranno facoltà di avvalersi dell'ausilio, tramite delega, del genitore collocatario, con obbligo di rendicontazione sulla gestione delle somme dei minori ai Servizi Sociali stessi;
d) Stabilisce che sia collocato presso il padre e che sia collocato presso la madre, con Per_1 Per_3
libere modalità di frequentazione dell'altro genitore;
e) Assegna la casa familiare alla ricorrente, genitore collocatario di;
Per_3
f) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio nella Per_3 misura di 700 euro mensili, da versarsi alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese;
g) Pone a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio e della Per_1
figlia nella misura di 150 euro mensili ciascuno, da versarsi al padre collocatario entro il giorno 5 Per_2
di ogni mese;
h) Pone le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
i) Invita i Servizi Sociali competenti a predisporre, in coordinamento tra loro, un percorso di sostegno in favore dei figli , e volto al ripristino del rapporto tra fratelli in assenza del Per_1 Per_3 Per_2 condizionamento genitoriale;
j) Dispone la presa in carico da parte del TSMREE territorialmente competente dei minori e Per_1
per una valutazione neuropsichiatrica e l'avvio di un eventuale sostegno psicologico, Per_3
onerando i Servizi Sociali di curare le necessarie attività per l'inizio del percorso;
k) Compensa le spese del giudizio;
R.G. 3455/2024
L'appellante ha premesso che:
Con ricorso del 29 settembre 2020 aveva convenuto innanzi al Tribunale di Tivoli il Controparte_1
proprio coniuge, per sentir pronunciare la separazione personale dallo stesso, con Parte_1
affidamento condiviso dei due figli ancora minori e collocamento degli stessi presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e obbligo del i versare alla ricorrente, quale Pt_1 contributo per il mantenimento dei tre figli, , nata il [...], e e , nati il 10 Per_2 Per_1 Per_3
gennaio 2007, l'importo mensile di € 1.200,00, oltre al pagamento del 75% delle spese straordinarie.
Il costituendosi in giudizio, aveva aderito alla domanda di separazione, chiedendo di dichiararne Pt_1
l'addebito alla , di disporre il collocamento dei tre figli presso il padre, l'assegnazione allo CP_1
stesso della casa familiare e di porre a carico della ricorrente l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%. In via subordinata, il resistente aveva chiesto di confermare il regime di alternanza settimanale dei figli con ciascun genitore nella casa coniugale, con obbligo per entrambi di concorrere nella misura del 50% alle spese per il condominio e per le utenze. In via ulteriormente subordinata, in caso di collocamento dei figli presso la madre nella casa coniugale, chiedeva di stabilire l'importo del contributo paterno in misura non superiore a € 600,00 al mese, oltre al 50% per le spese straordinarie.
Con ordinanza del 29 gennaio 2021 erano stati emessi i seguenti provvedimento provvisori e urgenti:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad Persona_4 Persona_5
esercitare in maniera congiunta la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti
i figli relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché́ delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- i minori avranno il loro domicilio e residenza prevalente presso la madre, nella ex casa familiare sita in
Fontenuova (RM), via Palombarese n. 641;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente con le esigenze scolastiche di questi ultimi, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 16.30 e fino alla domenica alle ore 21.30 (con cena inclusa), nonché due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola e fino alle ore 21.30 (con cena inclusa);
- durante le vacanze natalizie il padre potrà avere i figli con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 R.G. 3455/2024
gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il padre potrà avere i figli con sé per 15 giorni consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 15 maggio di ogni anno;
- il ontribuirà al mantenimento dei minori e della figlia maggiorenne corrispondendo alla madre, Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 900,00 (euro 300,00 per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie
(sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative) effettuate nell'interesse dei figli, concordate con l'altro coniuge e ritualmente documentate;
- i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento”.
All'udienza dell'8 aprile 2021 veva dichiarato che la figlia , maggiorenne, era in Parte_1 Per_2
procinto di trasferirsi presso di lui.
Successivamente, in data 27 maggio 2021, lo stesso veva riferito che il figlio aveva subito Pt_1 Per_1
un'aggressione fisica e verbale ad opera della madre, il che aveva reso necessario l'intervento dei
Carabinieri.
Con sentenza non definitiva n. 955/2022 pubblicata il 14 giugno 2022 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza emessa in pari data era stata disposta una consulenza tecnica di ufficio per la valutazione della capacità genitoriale delle parti.
Con ordinanza del 27 marzo 2023 il G.I., su istanza del aveva ammonito la ricorrente, ai sensi Pt_1
dell'articolo 709 ter c.p.c., ordinandole di astenersi dal divulgare immagini e notizie sulle condizioni di salute dei figli e di rimuovere i relativi messaggi su whatsapp e social.
Con successiva ordinanza del 14 settembre 2022 il Giudice, preso atto dell'avvenuto trasferimento di presso la casa del padre, aveva disposto il collocamento del minore presso il ponendo a Per_1 Pt_1
carico della madre un contributo per il mantenimento ordinario del ragazzo nella misura di € 150,00 al mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e a carico del un contributo per le Pt_1
spese ordinarie di , rimasto presso la madre, nella misura di € 750,00 al mese, oltre al 50% Per_3
delle spese straordinarie.
Infine, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale aveva deciso come sopra.
Tanto premesso, a sostegno del proposto gravame il a formulato i seguenti motivi: Pt_1
I) OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADDEBITO NEI CONFRONTI DELLA Controparte_2 R.G. 3455/2024
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale ordinario di Tivoli aveva completamente omesso di menzionare la domanda di addebito formulata dal ha evidenziato che: Pt_1
- come dedotto dall'odierno appellante sin dall'inizio della procedura di separazione e come provato nel corso del giudizio, la era venuta meno agli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e CP_1 materiale nei confronti del coniuge, avendo intrattenuto, nel 2019, una relazione extraconiugale con il sig. suo attuale compagno di vita;
CP_3
- prima di tale relazione, i coniugi avevano vissuto nell'unità e nella comunanza di intenti, e avevano partecipato attivamente ad un movimento cattolico per sostenere coppie in crisi;
- non era vero e non era stato provato che all'epoca della relazione extraconiugale vi fosse in atto una crisi matrimoniale;
- il primo giudice avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie del e ammettere la prova per Pt_1 interpello, nonché, la prova testimoniale articolata dal nella memoria ex articolo memoria 183 Pt_1
comma 6 n. 2) c.p.c., con i relativi capitoli di prova []“1) Vero che il Sig. e la Sig.ra Pt_1 CP_1
dall'anno 1999/2000 e fino al 2019 hanno frequentato il movimento cattolico “Famiglia Piccola Chiesa”?
2) Vero che la coppia era attiva nel suddetto movimento per la preparazione dei nubendi e il sostegno alle coppie sposate? 3) Vero che la stessa coppia è stata coadiuvata dai collaboratori del movimento per affrontare i problemi legati agli eccessi di ira della Sig.ra ? 4) Vero che la Sig.ra CP_1 CP_1 ha conosciuto l'attuale compagno Sig. nell'anno 2018 presso la scuola di ballo frequentata CP_3 dapprima dai coniugi e successivamente solo dalla ricorrente con la figlia ? 5) Vero è che a seguito Per_2
dell'instaurazione della relazione extraconiugale gli episodi di aggressività della ricorrente nei confronti del marito e dei figli sono aumentati per intensità̀ e frequenza?”, e con i testi ivi indicati Testimone_1
(Roma), TO-RM), (San Giorgio a Cremano-NA); Testimone_2 Testimone_3
- il Tribunale di Tivoli non aveva tenuto conto del fatto che la figlia in sede di CTU aveva raccontato Per_2
che la madre aveva allacciato la relazione extraconiugale proprio durante il matrimonio;
II) MANCATA SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DELLA MADRE
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che:
- nel corso della procedura di primo grado era emersa chiaramente l'incapacità genitoriale della sig.ra
, confermata dalla CTU del Tribunale, dalla CTU della Procura della Repubblica, dalla CTP del CP_1
sig. e rilevata dallo stesso Collegio in sentenza, in relazione a fatti gravissimi, mai contestati, Pt_1
commessi dalla in danno dei minori;
CP_1 R.G. 3455/2024
- il consulente tecnico di ufficio del Tribunale e il Consulente nominato dalla Procura di Tivoli (Prof.ssa avevano concluso per la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della Per_6
; CP_1
III) ERRATO AFFIDAMENTO DEI MINORI AL SERVIZIO SOCIALE
Sul punto, l'appellante ha dedotto che erroneamente il primo giudice non aveva accolto la domanda del di affidamento esclusivo dei figli minori a sé, non essendo emerse situazioni pregiudizievoli Pt_1
rispetto al padre, il quale era risultato adeguato nella propria funzione educativa e di cura dei minori;
IV) ERRATA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI FIGLI
Al riguardo, l'appellante ha lamentato che il ragionamento fatto dal primo giudice ai fini della quantificazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della prole era del tutto lacunoso, non essendosi, a tal fine, tenuto conto del fatto che, secondo quanto stabilito in sede presidenziale, ciascun figlio aveva diritto a un importo di € 300,00 al mese, sicché non si comprendeva perché in base alla sentenza definitiva il ovesse contribuire al mantenimento di con un importo pari a Pt_1 Per_3
oltre il doppio di quanto originariamente stabilito per ciascun figlio, nonostante fosse l'unico genitore a farsi carico del mutuo della casa familiare per l'intera rata, nonché́ del 60% delle spese straordinarie per i figli.
L'appellante ha quindi così concluso:
1) Addebitare la separazione alla sig.ra , con ogni conseguenza di legge;
CP_1
2) Affidare i figli e al padre, in via esclusiva, con collocazione prevalente presso di lui, Per_1 Per_3
nella casa familiare;
3) Sospendere la responsabilità genitoriale della sig.ra ; CP_1
4) Assegnare la casa familiare all'appellante, sig. Pt_1
5) Disporre tempi e modalità di frequentazione della madre con i figli;
6) Porre a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario in favore dei tre figli ( , Per_1
e ) nella misura di € 200,00 mensili ciascuno, da versarsi al padre collocatario entro il Per_3 Per_2 giorno 5 di ogni mese;
7) Porre le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50%;
8) Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art.
183 VI comma n. 2 e 3 c.p.c. di parte nonché, nelle istanze depositate in corso di causa. Pt_1 R.G. 3455/2024
Con decreto del 16 luglio 2024 il Presidente di Sezione ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 19 giugno 2025, successivamente differita di ufficio al 25 settembre
2025, con termine all'appellata fino al 28 febbraio 2025 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 24 febbraio 2025 si è costituita in giudizio CP_1
, la quale preliminarmente ha eccepito la inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti
[...] previsti dall'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha impugnato e contestato punto per punto l'atto di gravame, rilevando che il secondo e il terzo motivo di gravame dovevano ritenersi superati in seguito all'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e , e, in ogni caso, che la domanda Per_1 Per_3
di collocamento dei figli minori presso il padre era inaccoglibile, stante la maggiore età dei ragazzi, e inoltre era in contrasto con le conclusioni formulate in sede di separazione, laddove la difesa del Pt_1
aveva chiesto il collocamento di presso la madre, mentre la domanda di assegnazione della Per_3 casa familiare al oveva qualificarsi come nuova e come tale inammissibile, ai sensi dell'art. 345 Pt_1
c.p.c., avendo in primo grado la difesa del precisato le proprie conclusioni chiedendo Pt_1
l'assegnazione della casa familiare alla . In ogni caso, le motivazioni dell'assegnazione della CP_1
casa familiare in capo a quest'ultima erano state correttamente fondate dal giudice della separazione sulla necessità per di mantenere una stabilità, elemento essenziale per la sua salute. Per_3
Quanto ai restanti motivi (I e IV), la ha dedotto che: CP_1
- i rapporti tra i coniugi erano tesi già da diversi anni, prima della domanda di separazione, a causa di problematiche personali del tanto che i coniugi, nel 2005/2006, si erano rivolti a un Pt_1
professionista per un percorso di terapia di coppia e successivamente si erano inseriti nel movimento cattolico “Famiglia Piccola Chiesa” per ricevere un ulteriore sostegno alle proprie problematiche;
- nel corso del rapporto coniugale la situazione di coppia era andata peggiorando, in quanto dal 2013 il aveva iniziato a non dormire più nel letto coniugale e dal 2015 aveva iniziato a uscire la sera per Pt_1
partite di calcetto o cene, e spesso era fuori per trasferte lavorative per intere settimane, sicché la nel 2020 aveva deciso di porre fine ad un rapporto matrimoniale ormai esaurito da tempo e CP_1 arenato in dinamiche di sottomissione;
- non corrispondeva al vero l'affermazione di controparte, secondo cui la avrebbe CP_1
manifestato la propria volontà di separarsi nel mese di giugno 2020, posto che i coniugi si erano recati presso lo studio dell'avv. Rosa Alba Grasso già dal febbraio 2020;
- la si era sempre occupata dei figli, li aveva cresciuti e li aveva educati da madre premurosa CP_1
e presente e si era sempre occupata della gestione della casa, reprimendo le proprie istanze individuali in ambito lavorativo per consentire al marito di avanzare nella propria carriera, mettendo sempre quale priorità il bene della propria famiglia;
R.G. 3455/2024
- gli “allontanamenti” della NO dall'abitazione familiare, ai quali il aceva riferimento nell'atto Pt_1
di appello, erano giustificati da motivi di lavoro, posto che la , nei mesi precedenti CP_1
l'allontanamento del dalla casa familiare, aveva iniziato a fare turni serali come magazziniera Pt_1
presso Amazon;
- la relazione investigativa più volte citata nel corso del giudizio di primo grado e nuovamente citata a pagina 12 dell'atto di appello non era mai stata prodotta dal Pt_1
la aveva trovato una occupazione a tempo determinato con orario part-time, inquadramento CP_1
operaria di livello C, con scadenza il 31/03/2025 e stipendio medio netto di circa euro 1.000,00 (paga base euro 738,00); la stessa aveva all'attivo due finanziamenti, di euro 60,28 ed euro 70.30, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; già in sede di separazione era stato rilevato che la doveva spesso accompagnare il figlio in ospedale per accertamenti e day hospital, il che non CP_1 le consentiva di svolgere attività lavorativa a tempo pieno;
- il contributo economico a carico di ciascun genitore era stato correttamente valutato dal giudice di prime cure, anche in funzione della “capacità lavorativa generica materna”, posto che al momento della pronuncia la NO non aveva lavoro, avendo rassegnato le dimissioni per seguire le cure del figlio. Il giudice aveva inoltre correttamente rilevato come l'indennità di accompagnamento non spieghi incidenza nella determinazione della misura del contributo di mantenimento.
La appellata ha concluso chiedendo preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.. Nel merito, ha chiesto di: rigettare l'appello, in quanto infondato;
rigettare le domande in ordine all'affidamento ed il collocamento di e essendo gli Per_3 Per_1
stessi diventati maggiorenni;
rilevare comunque la novità e quindi la inammissibilità della domanda circa il collocamento di;
rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto Per_3
infondata e non provata;
rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare, trattandosi di domanda nuova, come tale inammissibile;
- confermare l'assegnazione della casa familiare alla
; - confermare gli importi di mantenimento per i figli e , come da sentenza di CP_1 Per_1 Per_3 separazione.
La appellata ha poi chiesto una revisione del mantenimento previsto in favore della figlia , ormai Per_2
laureata da due anni e presumibilmente impegnata in attività lavorativa;
la dichiarazione di cessazione dell'affidamento di e ai servizi sociali, essendo i ragazzi divenuti maggiorenni;
il rigetto Per_1 Per_3
delle istanze istruttorie formulate da controparte, il tutto con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
In ragione dell'accanimento processuale del ei suoi confronti, ha infine invocato la condanna di Pt_1 quest'ultimo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. . R.G. 3455/2024
Con memoria depositata il 17 aprile 2025 l'appellante, preso atto delle contestazioni formulate dalla difesa dell'appellato, ha rinunciato al secondo e al terzo motivo di appello, insistendo nei rimanenti domande e modificando le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.
Con decreto del 21 luglio 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di brevi note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 10 settembre 2025 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con note sostitutive dell'udienza depositate il 24 settembre 2025 la ha evidenziato che la CP_1
figlia maggiorenne nelle more del giudizio di appello aveva iniziato una occupazione lavorativa Per_2
alle dipendenze della società “I Camaleonti S.r.l.s.”, con data fine rapporto al 07/2027 e retribuzione mensile lorda di € 700,00.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di trattazione scritta, con le quali ciascuna delle parti si è riportata alle conclusioni precedentemente formulate, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per inosservanza del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c., così come formulata dall'appellato nella memoria di costituzione depositata il 24 febbraio 2025.
Va sottolineato che l'articolo 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio 2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo della presente fase del giudizio ha dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, sia relativamente alla valutazione della documentazione prodotta, sia relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative applicabili. R.G. 3455/2024
È quindi evidente che, nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia, l'appellante abbia offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita dall'appellante.
L'eccezione si rivela, pertanto, priva di fondamento e non può quindi trovare accoglimento.
Nel merito, va in primo luogo rilevato che con la memoria di replica depositata il 17 aprile 2017
l'appellante, nel prendere atto della difesa della (la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva CP_1
evidenziato che le domande relative all'affidamento e al collocamento dei figli dovevano ritenersi superate in ragione dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età, da parte di e ), ha Per_1 Per_3
dichiarato di rinunciare alle suddette domande, nonché a quella di assegnazione della casa familiare, insistendo esclusivamente in quelle relative al primo e al quarto motivo di gravame, così come da lui definitivamente formulate.
Di conseguenza, l'esame di questa Corte non potrà che essere limitato alle conclusioni formulate dal nella suddetta memoria di replica, così come ribadite nelle note sostitutive dell'udienza del 25 Pt_1
settembre 2025 [ 1) Addebitare la separazione alla sig.ra , con ogni conseguenza di legge;
2) CP_1
Porre a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli ( e ) Per_1 Per_2
nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuno), da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese;
3) Porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio nella Per_3
misura di € 500,00 mensili, da versarsi alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Porre le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50%; 5) Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio].
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante lamenta la mancata pronuncia sulla domanda di addebito della separazione alla , da lui formulata sin dall'inizio del procedimento di separazione, CP_1 deducendo che la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti era riconducibile alla relazione extra-coniugale intrapresa nel 2019 dalla odierna appellata con un altro uomo, suo attuale compagno di vita. Rileva il he fino alla instaurazione di tale relazione, i coniugi avevano vissuto Pt_1
nell'unità e nella comunanza di intenti e di intimità, tanto da aver attivamente partecipato a un movimento cattolico per sostenere coppie in crisi. Deduce che non era stato provato in primo grado che il dormiva sul divano ormai da cinque anni ed era invece emerso che in occasione del 50° Pt_1
compleanno del (25 novembre 2018), la moglie gli aveva organizzato una grande festa con gli Pt_1
amici e i parenti e aveva realizzato un video che testimoniava il suo profondo sentimento nei confronti del coniuge, e tali fatti non erano mai stati contestati nel corso del giudizio di primo grado. Ha aggiunto che durante la pandemia la aveva confessato al coniuge di aver vissuto un momento di CP_1 R.G. 3455/2024
debolezza e di volere però interrompere la sua relazione e ricomporre la famiglia, ma conclusa la fase del lock-down la relazione era ripresa e la ricorrente si era definitivamente distaccata dal marito e dalla famiglia, cessando di manifestare qualsiasi interesse e vicinanza nei confronti del coniuge, verso il quale si mostrava sempre più insofferente. Lamenta, pertanto, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere le istanze istruttorie (prova per interpello e prova testimoniale) sul punto specificamente articolate dal resistente nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma VI n. 2) c.p.c., alle quali si riportava. In ogni caso, sottolinea che la figlia , sentita in sede di espletamento della Per_2
consulenza tecnica di ufficio, aveva riferito della relazione extraconiugale intrapresa dalla madre, ma tale circostanza non era stata presa in considerazione dal primo giudice.
Rileva questa Corte che sulla specifica questione in esame, il Tribunale nulla ha argomentato, ragion per cui la domanda di addebito dovrà essere per la prima volta esaminata in questa sede.
Giova a tal fine premettere che la Suprema Corte ha più volte ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass.
18 novembre 2013, n. 25843).
Ed, invero, sempre secondo l'orientamento della Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).
Secondo i principi generali sull'onere della prova, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691).
Quanto, più specificamente, alla violazione del dovere di fedeltà, va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione R.G. 3455/2024
particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618;
Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, dalla svolta istruttoria non sono emersi elementi probatori sufficienti a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà coniugale, da parte della odierna appellata, in costanza di matrimonio, né, tantomeno, l'esistenza del nesso di causalità tra la allegata infedeltà e la crisi coniugale.
Al riguardo, va sottolineato che l'odierno appellante, a sostegno della domanda in esame, ha dedotto che la vita coniugale era proseguita nell'unione e nella comunanza di intenti fino a quando la moglie non aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo, aggiungendo che nel mese di febbraio del 2020 la gli aveva confidato tale relazione ma aveva detto di avere intenzione di CP_1 rinunciarvi e di voler ricucire il matrimonio, mentre qualche mese dopo aveva cominciato a disinteressarsi del marito e ad allontanarsi da lui.
La appellata ha contestato tali circostanze, deducendo che sin dall'inizio del rapporto coniugale, il aveva manifestato problemi di dipendenza dal gioco, spendendo molti soldi alle slot machine e Pt_1
impegnandosi in giochi a sfondo pornografico, tanto che per risolvere le relative problematiche, i coniugi si erano inseriti nel movimento cattolico “Famiglia Piccola Chiesa”; che nel corso del rapporto coniugale la situazione di coppia era peggiorata, e dal 2013 il aveva iniziato a non dormire nel Pt_1 letto coniugale e dal 2015 aveva iniziato a uscire la sera per partite di calcetto o cene, e spesso rimaneva fuori casa per intere settimane per trasferte lavorative;
che quando era in casa il sminuiva Pt_1 R.G. 3455/2024
l'operato e la figura della moglie, umiliandola, criticandola e disprezzandola davanti ai figli, nel tentativo di renderla dipendente e succube;
che lo stesso n sede di CTU aveva dichiarato “Dopo la nascita Pt_1
di (2001) abbiamo avuto una crisi matrimoniale”. Per_2
Ritiene questa Corte che, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dall'appellata, nulla abbia dimostrato il che in tal senso era invece onerato, né in ordine alla preesistenza di una relazione Pt_1 extraconiugale della moglie con un altro uomo, rispetto alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado, né circa l'esistenza di un nesso di causalità tra una eventuale relazione e il venir meno dell'affectio coniugalis.
Al riguardo, le dichiarazioni rese al c.t.u. dalla figlia della coppia, , nulla assolutamente Per_2
dimostrano a sostegno della configurabilità di una relazione affettiva già in atto al momento della domanda di separazione, essendosi la ragazza limitata a dichiarare genericamente “Ho conosciuto
insieme a mamma, era sposato ed era il padre della nostra insegnante di ballo. All'inizio mi ha CP_3
dato fastidio perché́ tutti e due sposati. Io non ho nulla contro il compagno di mamma, semplicemente mi hanno dato fastidio i tempi” .
Né sullo specifico punto sarebbe rilevante la prova per interpello e la prova testimoniale articolata dal nella memoria istruttoria ex articolo 183 comma VI n. 2) c.p.c., non contenendo le relative Pt_1
circostanze, articolate in maniera del tutto generica, indicazioni specifiche in ordine alla effettiva esistenza e alla data di inizio della pretesa relazione [“1) Vero che il Sig. e la Sig.ra Pt_1 CP_1 dall'anno 1999/2000 e fino al 2019 hanno frequentato il movimento cattolico “Famiglia Piccola Chiesa”?
2) Vero che la coppia era attiva nel suddetto movimento per la preparazione dei nubendi e il sostegno alle coppie sposate? 3) Vero che la stessa coppia è stata coadiuvata dai collaboratori del movimento per affrontare i problemi legati agli eccessi di ira della Sig.ra ? 4) Vero che la Sig.ra CP_1 CP_1
ha conosciuto l'attuale compagno Sig. nell'anno 2018 presso la scuola di ballo frequentata CP_3
dapprima dai coniugi e successivamente solo dalla ricorrente con la figlia ? 5) Vero è che a seguito Per_2 dell'instaurazione della relazione extraconiugale gli episodi di aggressività della ricorrente nei confronti del marito e dei figli sono aumentati per intensità̀ e frequenza?]”.
Nessun altro elemento probatorio a sostegno dell'assunto dell'odierno appellante emerge dagli atti di causa.
Il primo motivo di appello si rivela, pertanto, del tutto infondato e non può essere accolto .
Con il quarto motivo, l'appellante deduce la erroneità della quantificazione del contributo economico stabilito dal primo giudice a carico di ciascun coniuge in favore dei figli.
A tal fine, l'appellante deduce che in sede presidenziale era stato posto a carico del n contributo Pt_1 mensile di € 900,00 per il mantenimento dei tre figli, mentre con la sentenza definitiva il Tribunale aveva R.G. 3455/2024
posto a carico del suddetto un contributo di € 700,00 al mese per il mantenimento del solo , Per_3
rimasto presso la madre, e a carico di quest'ultima un contributo di € 150,00 per il mantenimento di ciascuno degli altri due figli, e , i quali nelle more del procedimento di primo grado erano Per_2 Per_1
andati a vivere con il padre, stabilendo che le spese straordinarie gravassero nella percentuale del 60% sul padre e del 40% sulla madre. Lamenta l'appellante che tale assetto economico sarebbe del tutto lacunoso e fallace, non essendo possibile comprendere sulla base di quale ragionamento il Pt_1
dovrebbe contribuire al mantenimento del figlio mediante corresponsione di un importo di Per_3
gran lunga superiore rispetto a quello stabilito per ciascun figlio in sede presidenziale.
Il primo giudice ha stabilito gli importi in questione sulla base della disparità di reddito esistente tra i coniugi, essendo la , all'epoca, priva di reddito, in quanto licenziatasi per poter prestare CP_1
assistenza al figlio , affetto da grave patologia, ma comunque provvista di capacità lavorativa Per_3 generica, anche in considerazione dell'avvenuto miglioramento delle condizioni di salute del ragazzo, ed essendo il secondo quanto da lui stesso dichiarato, percettore di un reddito netto medio Pt_1
mensile di € 2.350,00, ricalcolato dal Tribunale in € 2.395,00.
Ritiene questa Corte che anche su tale punto la sentenza impugnata non sia meritevole di censura.
Va infatti rilevato che con l'ordinanza del 29 marzo 2023 il G.I. aveva già significativamente modificato l'importo del contributo paterno per il mantenimento di , aumentandolo a € 750,00 al mese, e Per_3
nel contempo aveva posto a carico della il contributo mensile di € 150,00 in favore del figlio CP_1
, trasferitosi presso il padre “considerato che la ricorrente è onerata dall'accudimento di Per_1
, decisamente più gravoso rispetto all'accudimento degli altri due figli in ragione del grave stato Per_3
di salute del ragazzo” e “… tenuto conto della precaria condizione lavorativa della ricorrente”.
Giova in proposito sottolineare che nel corso del giudizio di separazione a era stato Per_3
diagnosticato un tumore, e successivamente, in sede di risonanza cardiologica del 29.08.2023 presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, era stata rilevata la presenza di una cardiomiopatia ipertrofica importante. Il ragazzo è stato sottoposto, a sette cicli chemioterapici e ha subito quattro interventi e circa 60 “day hospital” ed è tutt'ora costantemente sotto cura e controllo medico.
Relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, osserva questa Corte che la nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 17 febbraio 2025 ha dichiarato di aver CP_1
percepito un reddito annuo netto di € 12.602,00 nel 2021, di € 3.288,00 nel 2022 e di € 2.249,00 nel
2023: la stessa è proprietaria per la quota di ½ della casa coniugale, per la quale paga il mutuo interamente il per la quota di 1/3 di alcuni immobili ubicati in Provincia di Rovigo, tutti in uso Pt_1
esclusivo alla madre, e per la quota di 1/6 di un terreno e di due immobili, sempre in Provincia di Rovigo, R.G. 3455/2024
dai quali ultimi due trae un reddito di € 71,00 e di € 66,00. Versa mensilmente le rate per due finanziamenti, di euro 60,28 e di euro 70.30.
Il nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24 febbraio 2025 ha dichiarato di aver Pt_1
percepito un redito annuo netto di € 31.375,00 nel 2021, di € 31.336,00 nel 2022 e di € 36.236,00 nel
2023, pari ad € 2.748,00 netti medi mensili, il che trova corrispondenza nei relativi modelli 730 depositati in atti. Con la stessa dichiarazione il a affermato di essere attualmente gravato fino Pt_1
al 2032 dalla rata mensile di mutuo di € 300,00 per l'acquisto della casa familiare in comproprietà tra le parti, nonché dalla rata per finanziamento auto di € 493,00 al mese, fino al 2027, e da un canone di affitto di € 480,00 al mese. Il suddetto provvede al mantenimento diretto dei figli e , con Per_2 Per_1
lui conviventi, e contribuisce alle spese straordinarie per i figli nella misura del 60 %.
La è assegnataria della casa familiare, ove vive con il figlio , bisognoso di assistenza CP_1 Per_3
a causa delle continue cure e delle periodiche visite alle quali è ancora sottoposto .
Dalla delineata situazione emerge un indiscutibile squilibrio reddituale tra le parti, accentuato soprattutto dal fatto che la , a causa della precaria situazione di salute del figlio con CP_1 Per_3
lei convivente, non può dedicarsi a un'attività lavorativa continuativa e a tempo pieno, dovendo dedicare gran parte del suo tempo al ragazzo, il che rende il suo reddito da lavoro del tutto incerto e precario. La suddetta, nella propria memoria di costituzione aveva infatti dichiarato di aver trovato una occupazione a tempo determinato fino al 31 marzo 2025 come operaia di livello C, con orario part-time e stipendio medio netto di circa euro 1.000,00 (paga base euro 738,00), il che conferma che la sua astratta capacità reddituale è di fatto limitata dalla necessità di dover conciliare gli orari di lavoro con i suoi gravosi impegni familiari.
La più svantaggiata situazione economica della appellata e la difficoltà, per la stessa, di dedicarsi a occupazioni maggiormente stabili e più remunerative giustifica, pertanto, pienamente il riconoscimento del contributo paterno in favore del figlio nella misura di € 700,00 al mese, Per_3 come stabilita dal primo giudice. Tale importo non risulta affatto incongruo rispetto a quanto complessivamente stabilito in sede presidenziale a carico del padre per i tre figli (€ 900,00), essendo stata la malattia di diagnosticata successivamente alla emissione dei provvedimenti Per_3
provvisori e urgenti di cui all'ordinanza del 29 gennaio 2021, modificata dal G.I. proprio in relazione all'importo del contributo in questione (provvedimento del 27 marzo 2023), che è stato elevato a €
750,00 in seguito alla insorgenza della patologia diagnosticata a . Per_3
Ugualmente congruo, rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali della , risulta essere CP_1
anche il contributo posto a carico di quest'ultima per il mantenimento dei figli conviventi con il padre, R.G. 3455/2024
relativamente al cui importo, peraltro, l'appellante con le conclusioni finali ha sostanzialmente rinunciato alla domanda di aumento.
Non risulta affatto dimostrato che la figlia abbia attualmente intrapreso un'attività lavorativa Per_2
idonea ad assicurarle la piena indipendenza economica, e in ogni caso tale circostanza è stata allegata dalla solo nelle note sostitutive dell'udienza del 25 settembre 2025, al di fuori del CP_1 contraddittorio con l'appellante.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni che precedono, va escluso che il contributo stabilito dal primo giudice a carico del er il mantenimento di possa essere in questa sede ridotto. Pt_1 Per_3
L'appello deve essere quindi rigettato, e la sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, integralmente confermata.
Infine, non può essere accolta la domanda formulata dalla , di condanna dell'appellante ai CP_1 sensi dell'articolo 96 c.p.c..
Tale eccezione si fonda sul fatto che il ha impugnato la pronuncia sull'affidamento e sul Pt_1
collocamento della prole ancora minorenne in prossimità del compimento del diciottesimo anno di età dei ragazzi.
Ritiene questa Corte che la domanda di risarcimento non possa trovare accoglimento, in quanto l'atto di gravame è stato depositato il 27 giugno 2024, cioè ben sette mesi prima del raggiungimento della maggiore età da parte dei due figli ancora minorenni all'epoca della pubblicazione della sentenza, sicché, indipendentemente dai tempi occorrenti per la decisione, del tutto estranei alla volontà della parte, deve ritenersi che al momento del deposito del ricorso introduttivo sussisteva l'interesse dell'appellante a ottenere la decisione anche relativamente alle domande per le quali vi è poi stata rinuncia, considerato, al riguardo, che l'affidamento dei minori al Servizio Sociale coinvolgeva interessi particolarmente rilevanti e perciò comunque meritevoli di tutela.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto consegue il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da on ricorso depositato il 27 giugno 2024, avverso la sentenza Parte_1
n. 183/2024 emessa il 30 gennaio 2024 dal Tribunale di Tivoli nel procedimento di separazione personale tra e critto al n. R.G. 3567/2020, così dispone: Controparte_1 Parte_1 R.G. 3455/2024
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2025