TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1040/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) entrambi con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
MAGRINI ELISABETTA, elettivamente domiciliati in VIA MARINI N. 7 –
CAGLIARI presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20.10.2007 in Torpè (NU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torpè, anno 2007, parte II, n. 8; • ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torpè di procedere all'annotazione della sentenza;
• dichiarare, visto l'accordo, compensate integralmente tra le parti le spese di lite;
• assegnare la casa coniugale, sita in Torpè, nella via G. Deledda n.5 alla Sig.ra che vi coabiterà con le figlie e;
Pt_1 Persona_1 Persona_2
• disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che ne
[...] cureranno l'istruzione e l'educazione e che, quali genitori affidatari, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione;
• considerata l'età dei minori, disporre che il padre possa vederle e tenerle con sé, con i seguenti tempi e modalità: a) compatibilmente con gli orari di lavoro nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori da concordare con la Sig.ra il Sig. potrà vedere e tenere con sé le minori tutti i giorni. In caso di Pt_1 Pt_2 pernottamento, il Sig. accompagnerà le minori a scuola all'orario di ingresso. Pt_2
Durante il periodo scolastico, a week end alternati, compatibilmente con gli orari di lavoro, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 19,30 o alle 21
( se effettuano la cena) riaccompagnandole presso il domicilio materno e preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
durante il periodo di interruzione dell'attività didattica coincidente con la pausa estiva, compatibilmente con gli orari di lavoro, a week end alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle 22,00 riaccompagnandole presso il domicilio materno;
b) le minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre, dalle ore 10.00 alle ore
10.00 del giorno successivo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il 05 gennaio e il 06 gennaio, la domenica di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo, il Ferragosto, compleanno cosi alternandosi di anno in anno.
Trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore dalla mattina, dalle ore 10.00 se festivo, o dall'uscita di scuola, se feriale, fino alla mattina successiva (se feriale il genitore non collocatario provvederà ad accompagnarlo a scuola all'orario d'ingresso). In occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, le minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi. Nel
Pag. 2 di 9 periodo di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive. Le parti si impegnano a garantire buoni rapporti fra le figlie minori e le rispettive famiglie di origine e a mantenere, in presenza delle figlie, un comportamento corretto e rispettoso dell'altro genitore, evitando sproloqui, offese e qualsivoglia atteggiamento che sia, anche solo verbalmente, aggressivo. Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e, a mezzo messaggio Whatsapp, l'eventuale spostamento delle minori in località diverse da quelle di residenza, nonché il luogo dell'eventuale pernottamento laddove diverso dall'abitazione del genitore, specificando, se del caso, il nome della struttura alberghiera, B&B e simili. Disporre, in ragione delle attuali condizioni economiche delle parti, che il Sig. versi in favore della Sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 complessiva di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie;
tale somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno così determinato sarà soggetto annualmente alla rivalutazione Istat. I
Sigg.ri e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in Pt_2 Pt_1 quanto economicamente indipendenti. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla
Sig.ra Pt_1
• disporre, inoltre, che il Sig. concorra a tutte le future spese straordinarie Pt_2
relative delle figlie minori, nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso:
a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione
Pag. 3 di 9 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: di) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: el) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze:
f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby-sitter;
g) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig. , a fronte di Pt_2
una richiesta scritta avanzata dalla Sig.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare Pt_1
un motivato dissenso, sempre per iscritto a mezzo Whatsapp, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra che si impegna ad esibire la documentazione Pt_1
comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni - dovrà essere effettuato dal Sig. entro i successivi 15 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti Pt_2
invertite, qualora per le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal Sig. ; Pt_2
• disporre che, con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'estero, le parti si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per le minori valida anche ai fini dell'espatrio. Ciascuna delle parti avrà facoltà di portare con sé le minori all'estero; tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 15 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio
(data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni
Pag. 4 di 9 caso avere durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. In virtù di quanto concordato, ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio, fornendo fin da ora dichiarazione di nulla osta.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 10.10.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in data 20.10.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torpé, anno 2007, parte II, n. 8; che dall'unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]); Persona_1 Persona_2
che con sentenza n. 54/2024 pubblicata il 31.01.2024 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso;
che dalla data di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi. Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 7 gennaio 2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti le figlie della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/70, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 5 di 9 Lette le condizioni indicate congiuntamente dalle parti nel ricorso, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse delle minori.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20.10.2007 in Torpè (NU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torpè, anno 2007, parte II, n. 8;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torpè di procedere all'annotazione della sentenza;
- assegna la casa coniugale, sita in Torpè, nella via G. Deledda n.5 alla Sig.ra che vi coabiterà con le figlie e;
Pt_1 Persona_1 Persona_2
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che ne
[...] cureranno l'istruzione e l'educazione e che, quali genitori affidatari, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori con i seguenti tempi e modalità:
a) compatibilmente con gli orari di lavoro nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori da concordare con la Sig.ra il Sig. potrà Pt_1 Pt_2
vedere e tenere con sé le minori tutti i giorni. In caso di pernottamento, il Sig. Pt_2 accompagnerà le minori a scuola all'orario di ingresso. Durante il periodo scolastico, a week end alternati, compatibilmente con gli orari di lavoro, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 19,30 o alle 21 ( se effettuano la cena) riaccompagnandole presso il domicilio materno e preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
durante il periodo di interruzione dell'attività didattica coincidente con la pausa estiva, compatibilmente con gli orari di lavoro, a week end alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle 22,00 riaccompagnandole presso il domicilio materno;
Pag. 6 di 9 b) le minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre, dalle ore
10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il 05 gennaio e il 06 gennaio, la domenica di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il Ferragosto, compleanno cosi alternandosi di anno in anno. Trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore dalla mattina, dalle ore 10.00 se festivo, o dall'uscita di scuola, se feriale, fino alla mattina successiva
(se feriale il genitore non collocatario provvederà ad accompagnarlo a scuola all'orario d'ingresso). In occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, le minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive;
- prende atto che le parti si impegnano a garantire buoni rapporti fra le figlie minori e le rispettive famiglie di origine e a mantenere, in presenza delle figlie, un comportamento corretto e rispettoso dell'altro genitore, evitando sproloqui, offese e qualsivoglia atteggiamento che sia, anche solo verbalmente, aggressivo, che ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e, a mezzo messaggio Whatsapp, l'eventuale spostamento delle minori in località diverse da quelle di residenza, nonché il luogo dell'eventuale pernottamento laddove diverso dall'abitazione del genitore, specificando, se del caso, il nome della struttura alberghiera, B&B e simili;
- dispone che il Sig. versi in favore della Sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 complessiva di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie;
tale somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno così determinato sarà soggetto annualmente alla rivalutazione Istat.
- prende atto che i Sigg.ri e rinunciano reciprocamente Pt_2 Pt_1 all'assegno di mantenimento in quanto economicamente indipendenti. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
- dispone che il Sig. concorra a tutte le future spese straordinarie relative Pt_2
delle figlie minori, nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso:
Pag. 7 di 9 a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: di) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: el) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze:
f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby-sitter;
g) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig. , a fronte di Pt_2
una richiesta scritta avanzata dalla Sig.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare Pt_1
Pag. 8 di 9 un motivato dissenso, sempre per iscritto a mezzo Whatsapp, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra che si impegna ad esibire la documentazione Pt_1
comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni - dovrà essere effettuato dal Sig. entro i successivi 15 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti Pt_2
invertite, qualora per le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal Sig. ; Pt_2
- prende atto che, con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'estero, le parti si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per le minori valida anche ai fini dell'espatrio. Ciascuna delle parti avrà facoltà di portare con sé le minori all'estero; tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 15 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio
(data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni caso avere durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. In virtù di quanto concordato, ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio, fornendo fin da ora dichiarazione di nulla osta.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1040/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) entrambi con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
MAGRINI ELISABETTA, elettivamente domiciliati in VIA MARINI N. 7 –
CAGLIARI presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20.10.2007 in Torpè (NU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torpè, anno 2007, parte II, n. 8; • ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torpè di procedere all'annotazione della sentenza;
• dichiarare, visto l'accordo, compensate integralmente tra le parti le spese di lite;
• assegnare la casa coniugale, sita in Torpè, nella via G. Deledda n.5 alla Sig.ra che vi coabiterà con le figlie e;
Pt_1 Persona_1 Persona_2
• disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che ne
[...] cureranno l'istruzione e l'educazione e che, quali genitori affidatari, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione;
• considerata l'età dei minori, disporre che il padre possa vederle e tenerle con sé, con i seguenti tempi e modalità: a) compatibilmente con gli orari di lavoro nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori da concordare con la Sig.ra il Sig. potrà vedere e tenere con sé le minori tutti i giorni. In caso di Pt_1 Pt_2 pernottamento, il Sig. accompagnerà le minori a scuola all'orario di ingresso. Pt_2
Durante il periodo scolastico, a week end alternati, compatibilmente con gli orari di lavoro, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 19,30 o alle 21
( se effettuano la cena) riaccompagnandole presso il domicilio materno e preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
durante il periodo di interruzione dell'attività didattica coincidente con la pausa estiva, compatibilmente con gli orari di lavoro, a week end alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle 22,00 riaccompagnandole presso il domicilio materno;
b) le minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre, dalle ore 10.00 alle ore
10.00 del giorno successivo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il 05 gennaio e il 06 gennaio, la domenica di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo, il Ferragosto, compleanno cosi alternandosi di anno in anno.
Trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore dalla mattina, dalle ore 10.00 se festivo, o dall'uscita di scuola, se feriale, fino alla mattina successiva (se feriale il genitore non collocatario provvederà ad accompagnarlo a scuola all'orario d'ingresso). In occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, le minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi. Nel
Pag. 2 di 9 periodo di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive. Le parti si impegnano a garantire buoni rapporti fra le figlie minori e le rispettive famiglie di origine e a mantenere, in presenza delle figlie, un comportamento corretto e rispettoso dell'altro genitore, evitando sproloqui, offese e qualsivoglia atteggiamento che sia, anche solo verbalmente, aggressivo. Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e, a mezzo messaggio Whatsapp, l'eventuale spostamento delle minori in località diverse da quelle di residenza, nonché il luogo dell'eventuale pernottamento laddove diverso dall'abitazione del genitore, specificando, se del caso, il nome della struttura alberghiera, B&B e simili. Disporre, in ragione delle attuali condizioni economiche delle parti, che il Sig. versi in favore della Sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 complessiva di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie;
tale somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno così determinato sarà soggetto annualmente alla rivalutazione Istat. I
Sigg.ri e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in Pt_2 Pt_1 quanto economicamente indipendenti. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla
Sig.ra Pt_1
• disporre, inoltre, che il Sig. concorra a tutte le future spese straordinarie Pt_2
relative delle figlie minori, nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso:
a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione
Pag. 3 di 9 richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: di) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: el) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze:
f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby-sitter;
g) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig. , a fronte di Pt_2
una richiesta scritta avanzata dalla Sig.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare Pt_1
un motivato dissenso, sempre per iscritto a mezzo Whatsapp, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra che si impegna ad esibire la documentazione Pt_1
comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni - dovrà essere effettuato dal Sig. entro i successivi 15 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti Pt_2
invertite, qualora per le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal Sig. ; Pt_2
• disporre che, con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'estero, le parti si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per le minori valida anche ai fini dell'espatrio. Ciascuna delle parti avrà facoltà di portare con sé le minori all'estero; tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 15 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio
(data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni
Pag. 4 di 9 caso avere durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. In virtù di quanto concordato, ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio, fornendo fin da ora dichiarazione di nulla osta.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 10.10.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in data 20.10.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torpé, anno 2007, parte II, n. 8; che dall'unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]); Persona_1 Persona_2
che con sentenza n. 54/2024 pubblicata il 31.01.2024 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso;
che dalla data di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi. Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 7 gennaio 2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti le figlie della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
898/70, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 5 di 9 Lette le condizioni indicate congiuntamente dalle parti nel ricorso, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse delle minori.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20.10.2007 in Torpè (NU), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torpè, anno 2007, parte II, n. 8;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Torpè di procedere all'annotazione della sentenza;
- assegna la casa coniugale, sita in Torpè, nella via G. Deledda n.5 alla Sig.ra che vi coabiterà con le figlie e;
Pt_1 Persona_1 Persona_2
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, che ne
[...] cureranno l'istruzione e l'educazione e che, quali genitori affidatari, continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori con i seguenti tempi e modalità:
a) compatibilmente con gli orari di lavoro nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori da concordare con la Sig.ra il Sig. potrà Pt_1 Pt_2
vedere e tenere con sé le minori tutti i giorni. In caso di pernottamento, il Sig. Pt_2 accompagnerà le minori a scuola all'orario di ingresso. Durante il periodo scolastico, a week end alternati, compatibilmente con gli orari di lavoro, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 19,30 o alle 21 ( se effettuano la cena) riaccompagnandole presso il domicilio materno e preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
durante il periodo di interruzione dell'attività didattica coincidente con la pausa estiva, compatibilmente con gli orari di lavoro, a week end alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 17 alla domenica alle 22,00 riaccompagnandole presso il domicilio materno;
Pag. 6 di 9 b) le minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre, dalle ore
10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il 05 gennaio e il 06 gennaio, la domenica di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il Ferragosto, compleanno cosi alternandosi di anno in anno. Trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore dalla mattina, dalle ore 10.00 se festivo, o dall'uscita di scuola, se feriale, fino alla mattina successiva
(se feriale il genitore non collocatario provvederà ad accompagnarlo a scuola all'orario d'ingresso). In occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, le minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive;
- prende atto che le parti si impegnano a garantire buoni rapporti fra le figlie minori e le rispettive famiglie di origine e a mantenere, in presenza delle figlie, un comportamento corretto e rispettoso dell'altro genitore, evitando sproloqui, offese e qualsivoglia atteggiamento che sia, anche solo verbalmente, aggressivo, che ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e, a mezzo messaggio Whatsapp, l'eventuale spostamento delle minori in località diverse da quelle di residenza, nonché il luogo dell'eventuale pernottamento laddove diverso dall'abitazione del genitore, specificando, se del caso, il nome della struttura alberghiera, B&B e simili;
- dispone che il Sig. versi in favore della Sig.ra la somma Pt_2 Pt_1 complessiva di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie;
tale somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno così determinato sarà soggetto annualmente alla rivalutazione Istat.
- prende atto che i Sigg.ri e rinunciano reciprocamente Pt_2 Pt_1 all'assegno di mantenimento in quanto economicamente indipendenti. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
- dispone che il Sig. concorra a tutte le future spese straordinarie relative Pt_2
delle figlie minori, nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso:
Pag. 7 di 9 a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
SSN; a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: di) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: el) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze:
f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby-sitter;
g) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig. , a fronte di Pt_2
una richiesta scritta avanzata dalla Sig.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare Pt_1
Pag. 8 di 9 un motivato dissenso, sempre per iscritto a mezzo Whatsapp, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra che si impegna ad esibire la documentazione Pt_1
comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni - dovrà essere effettuato dal Sig. entro i successivi 15 giorni. Stesse modalità di rimborso, a parti Pt_2
invertite, qualora per le spese straordinarie da concordare vi sia una richiesta scritta avanzata dal Sig. ; Pt_2
- prende atto che, con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'estero, le parti si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per le minori valida anche ai fini dell'espatrio. Ciascuna delle parti avrà facoltà di portare con sé le minori all'estero; tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 15 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio
(data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni caso avere durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. In virtù di quanto concordato, ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio, fornendo fin da ora dichiarazione di nulla osta.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 9 di 9