Sentenza breve 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 28/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Luigi Rena, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Brioschi, n. 56;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e UTG – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di rigetto del 13 maggio 2024 della Prefettura di Milano in merito alla pratica di emersione di lavoro irregolare 2020 Prot. P-MI/L/N/2020/123166.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 22 luglio 2020 il Sig. -OMISSIS- presentava alla Prefettura di Milano, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare in favore della cittadina extracomunitaria -OMISSIS-.
Con provvedimento del 13 maggio 2024 la Prefettura di Milano ha rigettato l’istanza, in quanto “ Dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria risulta che il richiedente non possiede il requisito reddituale fissato dalla procedura di emersione 2020 ”, precisando che alla comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 del 2 maggio 2024 non erano seguite controdeduzioni da parte degli interessati.
La cittadina straniera ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il predetto provvedimento, chiedendone il rigetto, previa tutela cautelare, deducendo di non aver mai ricevuto né il preavviso di rigetto, cui avrebbero potuto far seguito controdeduzioni documentate, né il provvedimento medesimo, che sarebbe astato acquisito dal legale della ricorrente solo a seguito di richiesta di informazioni sullo stato della pratica su delega del 25 novembre 2024 da parte dell’interessata.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, resistendo al ricorso di cui hanno contestato la fondatezza con separata memoria.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2025 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha disposto l’archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare, affermando che alla comunicazione del preavviso di rigetto non avrebbero fatto seguito documentate controdeduzioni volte ad indicare, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, i nominativi e il codice fiscale dei familiari/coniugi che concorrevano al raggiungimento del requisito reddituale, come stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.L. 27 maggio 2020 n. 34. In assenza di tali informazioni la Prefettura ha ritenuto non dimostrato il requisito reddituale.
Tuttavia l’amministrazione, pur affermando di aver notificato sia il preavviso di rigetto sia il provvedimento, non ha dato prova della effettiva trasmissione al datore di lavoro e al lavoratore dei predetti atti né, tanto meno, della relativa ricezione da parte loro.
In particolare sulla base della stessa documentazione depositata in giudizio dell’Amministrazione resistente risulta che:
- la comunicazione di preavviso di rigetto è stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica non certificata, di cui resta dubbia l’effettiva riferibilità alle parti interessate, è stata accettata dal sistema telematico utilizzato dall’amministrazione e inoltrata all’indirizzo indicato, mentre non risulta dimostrata l’effettiva consegna all’indirizzo suddetto, anche considerando che l’amministrazione ha inoltrato una pec ad un indirizzo di posta non certificata;
- il provvedimento di rigetto è stato inviato con raccomandata che non è stata recapitata al destinatario datore di lavoro, risultato sconosciuto.
In tale contesto non può ritenersi che l’amministrazione abbia dimostrato che la comunicazione di preavviso di rigetto e il provvedimento conclusivo del procedimento siano pervenuti nella sfera di conoscenza degli interessati.
Ne consegue che il provvedimento impugnato non è supportato sul piano istruttorio quanto alla dimostrazione dell’effettiva trasmissione della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi, sicché la mancata presentazione di documentate controdeduzioni sullo stato reddituale del datore di lavoro non risulta imputabile al medesimo.
In conclusione il ricorso va accolto e va, per effetto, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Tenuto conto della vicenda complessiva, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.