Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi Candido Sciacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
dell’atto di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio/formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 22 aprile 2024 - codice pratica -OMISSIS- - notificato in data 30 settembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per la parte resistente l’Avvocato dello Stato Giorgio Martino, come specificato nel verbale;
Sentito l’Avvocato dello Stato ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha chiesto annullarsi, previa sospensiva, il provvedimento del 30 settembre 2024, con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio e formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato precedentemente rilasciatogli.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 379 del 19 dicembre 2024, questo Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura di Reggio Emilia una dettagliata relazione sui fatti di causa, disponendo medio tempore la sospensione del gravato provvedimento.
Con successiva ordinanza n. 29 del 13 febbraio 2025, questo Tribunale, ritenendo che « il ricorrente abbia prodotto in giudizio la documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo, documentazione già trasmessa all’Amministrazione via pec dopo l’adozione del provvedimento impugnato » e precisando che « nella materia de qua l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere, deve tenere in debito conto tutte le circostanze che, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, possono condurre ad un differente esito procedimentale », ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Prefettura di Reggio Emilia la reiterazione dell’istruttoria, con la formulazione di un nuovo giudizio fondato sulla valutazione di tutta la produzione documentale medio tempore acquisita e con il deposito di un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello impugnato.
Con ulteriore ordinanza n. 140 del 10 aprile 2025, questo Tribunale, preso atto dell’inerzia dell’Amministrazione, ha reiterato l’ordine di remand , disponendo, in caso di perdurante inerzia della Prefettura di Reggio Emilia, l’intervento del Prefetto di MA in qualità di Commissario ad acta .
Con deposito del 26 maggio 2025, parte resistente ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento con cui il Prefetto di Reggio Emilia, in data 23 maggio 2025, ha confermato la precedente revoca del nulla osta, motivato sulla circostanza che « il richiedente ha presentato documentazione relativa ad un alloggio diverso da quello di cui in istanza e che la struttura in argomento (…) indicata ad ospitare il lavoratore non può essere considerata idonea come soluzione alloggiativa permanente, dato che trattasi di struttura ricettiva per la quale, data la sua stessa natura di soluzione abitativa temporanea, non può essere rilasciato il certificato di idoneità alloggiativa richiesto, invece, dalla normativa vigente ».
Con memoria del 13 giugno 2025, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la natura di “conferma in senso proprio” del provvedimento emesso dall’Amministrazione ad esito del remand , che avrebbe quindi superato il provvedimento in questa sede impugnato, per essere il nuovo atto il frutto di un’ulteriore attività istruttoria che ha integrato quella precedente.
Alla camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025, dato avviso all’Avvocato dello Stato della possibile definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, il Collegio dà atto che la presente controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti; né, del resto, vi osta la mancata comparizione della parte ricorrente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 cod. proc. amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo.
Il Collegio ritiene che sia fondata, dirimente e assorbente di tutte le altre questioni l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa erariale, relativa all’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del fatto che il provvedimento impugnato è stato superato e sostituito dal nuovo provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Reggio Emilia ad esito del remand , peraltro non gravato dalla parte ricorrente, che si è limitata alla produzione in giudizio, in data 30 maggio 2025, di una semplice memoria difensiva.
Il provvedimento con cui il Prefetto di Reggio Emilia, ad esito del remand di questo Tribunale, ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio e formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ha natura di ‘conferma in senso proprio’, in quanto emesso a seguito di una nuova istruttoria e di una rivalutazione delle evidenze fattuali e giuridiche emerse dall’esame della documentazione acquisita.
La distinzione tra ‘atti di conferma in senso proprio’ e ‘atti meramente confermativi’ va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all'esito della quale viene adottato l'atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l'atto di conferma e l'atto confermato né la terminologia utilizzata (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985).
È quanto avvenuto nel caso di specie, ove l’Amministrazione resistente, in esecuzione dell’ordine di remand di questo Tribunale, ha rinnovato l’istruttoria, con una nuova valutazione complessiva della produzione documentale attorea, e ha formulato un nuovo giudizio ad esito del quale ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno del ricorrente.
Orbene, la natura di ‘conferma in senso proprio’ del nuovo provvedimento di revoca del nulla osta determina che lo stesso supera e si sostituisce al provvedimento impugnato con il presente ricorso, che deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, mentre l’atto sopraggiunto potrà eventualmente essere impugnato dall’interessato con autonomo ricorso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Visto il peculiare andamento complessivo della controversia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.