Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G.N. 5448/21
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi all'udienza del 27.03.25, innanzi alla dott.ssa Valeria Protano, sono comparsi:
- l'avv. Immacolata De Marco in sost. dell'avv. Vito Bardaro per la GRUPPO
CP_1
- l'avv. Rocco Contardo anche per l'avv. Francesco Contardo per IT DE;
- il Dott. Vito Contardo ai fini della pratica forense;
L'avv. De Marco si riporta ai propri scritti difensivi e alle memorie conclusionali già
depositate e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Contardo si riporta a tutte le proprie difese, dando atto di aver depositato telematicamente alla data di ieri la sentenza n. 2755/23 munita di attestazione di passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Giudice, all'esito della discussione, dato atto dell'allontanamento delle parti, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Benevento Sezione 1^ Civile
Il Tribunale ordinario di Benevento - I Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Valeria Protano, all'udienza del 27/02/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 5448 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021
tra
C.F./P.I. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Vito Bardaro, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata in Cassino, Via Santa Libero n. 7;
-opponente-
e
DE CO, C.F. , rappresentato e difeso – giusta C.F._1
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – dall'avv. CONTARDO ROCCO
LEONARDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Sossio Baronia, alla
Via Giardino 9;
-opposto-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 23.12.21, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1204/21 emesso dal Tribunale di Benevento (R.G.N. 4468/21) il
16.11.21 e munito di provvisoria esecutività, con il quale IT DE ingiungeva il pagamento di € 90.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione dovuti per le annualità 2016-2021 in virtù di contratto di locazione redatto per atto pubblico in data
07.10.2013, rep. n. 35134.
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In particolare, parte opponente lamentava: a) l'infondatezza ed inesistenza del credito ingiunto a titolo di canoni di locazione in quanto fondato su un contratto di locazione subordinato ad una condizione mai realizzatasi (ossia al buon esito della procedura espropriativa del fondo); b) la nullità del contratto di locazione azionato per omessa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
c) la responsabilità di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa del 4.04.22, si è costituito , il quale ha eccepito Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione spiegata, chiedendone il rigetto.
Orbene, nel corso del processo, è emerso che la ha Parte_1
proposto, sulla base degli stessi identici motivi, opposizione avverso il decreto ingiuntivo
R.G.N. 908/2015 emesso dal Tribunale di Benevento, con cui veniva ingiunto il pagamento di canoni pregressi in virtù del medesimo titolo contrattuale. Parte opposta ha infatti documentato che detta prima opposizione è stata definita con la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 433/19 del 5.03.19 (R.G.N. 4326/15), la quale ha accolto l'opposizione svolta. Detta sentenza è stata poi impugnata innanzi alla Corte di Appello
di Napoli che, con sentenza n. 2755/23 del 19.07.23 (R.G.N. 4476/19), ha rigettato l'appello.
Le parti nel corso dell'udienza hanno documentato l'intervenuta definitività della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello (cfr. sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato all.ta alla nota depositata il 26.03.25 da CO DE).
L'identità dei motivi di opposizione oggetto della presente causa rispetto a quelli proposti con l'opposizione svolta avverso il primo decreto ingiuntivo, definita con sentenza passata in giudicato, comporta che, nel presente giudizio, ci si debba limitare a dichiarare l'intervenuto giudicato con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'esame della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
proposta dalla opponente viene assorbito dalla espressa valutazione svolta nella citata sentenza in ordine alla infondatezza ed inammissibilità delle doglianze formulate.
Quanto alle spese di lite, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, le stesse devono essere imputate a parte opponente la quale è risultata soccombente nel precedente giudizio e vanno liquidate avuto riguardo ai parametri minimi del D.M. 147/22, al netto della fase istruttoria/di trattazione (scaglione da
52.001,00 a 260.000,00).
Per Questi Motivi
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
ei confronti di DE CO, così decide: Parte_1
- dichiara che in ordine alla domanda proposta dalla è Parte_1
intervenuto giudicato per effetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
2755/23 del 19.07.23 (R.G.N. 4476/19);
- condanna la rifondere in favore di DE CO Parte_1
le spese del presente giudizio che liquida in € 4.217,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Benevento, il 27/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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