Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 novembre 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 dicembre 2001 |
Commentario • 1
- 1. Interventi urgenti in agricolturaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 novembre 2005
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/01/2024, n. 114Provvedimento: N. R.G. 2208/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUBALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE Presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione quarta civile Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, così composto : dott. ssa IA RI Presidente dott.ssa Ada FF ZA Consigliere rel. estensore Ing. G. Fianchisti Esperto ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2208/2020 promossa da: Parte_1 P.IVA_1 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. BRUNI ALBERTO MARIA come da procura in atti ATTORE contro Controparte_1 (c.f. P.IVA_2 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti IACOVIELLO MONICA e MASSIMO BARONI come da procura in atti …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. ((E' istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo))
- Art. 2. (( 1. L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:
a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;
b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).
2. L'Ente puo' provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.)) - Art. 3.
L'Ente avra' la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge. (3) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 6 novembre 1991, n.352 convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 411 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all' articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , e' prorogato di dieci anni." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 22 ottobre 2001, n.381 convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , gia' prorogato dall' articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411 , e' prorogato di un anno."