Sentenza 21 febbraio 2023
Commentari • 4
- 1. accordi a laterehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
- 2. Sentenza divorzio effetti accordi a latereRedazione · https://ildiritto.it/ · 25 marzo 2024
Quesito con risposta a cura di Sara Rosati e Silvia Todisco Non è possibile postulare una generalizzata impossibilità, per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio, così negando ogni valore all'autonomia privata, con violazione dell'art. 1322 c.c. – Cass. III, 21 febbraio 2023 n. 5353. La questione oggetto della pronuncia della Suprema Corte trae origine dal caso di una donna che, a seguito del divorzio, ha notificato all'ormai ex marito, un precetto con il quale ha invitato quest'ultimo a pagare una somma ritenuta dovuta in forza di un accordo stipulato tra le parti a latere della pronuncia di …
Leggi di più… - 3. Patti integrativi dell’accordo di separazione: sono validi anche dopo il divorzio?A&A Studio Legale · https://www.albeeassociati.it/en/news/ · 26 maggio 2023
Capita di frequente che, nell'ambito della separazione coniugale, i coniugi concludano accordi “paralleli” ed “integrativi” a quelli contenuti nel provvedimento sottoposto all'omologazione del Tribunale, comunemente noti anche come side letters. Si tratta di accordi stragiudiziali con cui i coniugi regolamentano tra loro alcuni rapporti personali e patrimoniali senza includerli nell'accordo formale di separazione: solo per fare qualche esempio, la previsione di un contributo al mantenimento superiore a quello indicato nel provvedimento di separazione, la suddivisione dei risparmi comuni, la ripartizione di beni in comproprietà utilizzati da entrambi durante il matrimonio. In …
Leggi di più… - 4. Qual è l'efficacia delle side letter nella regolamentazione dei rapporti familiariAccesso limitatoRiccardo Pesce · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro NA GI, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10, presso lo studio fiCaWAVenrAtn MA rt> RAPPNT rho rApprocenta o rlifontio;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3026/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2020; 1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 5353 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 21/02/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/2022 dal consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. FATTI "I rAlicit 1. LA IE ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3026/20, del 22 giugno 2020, della Corte di Appello di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 6526/16, del 31 marzo 2016, resa dal Tribunale di Roma - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione, proposta d C iorgio l\rnaldi, avverso i! precetto notificatogli dalla IE per l'importo di C 17.657,28. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver notificato all'AL il suddetto atto di precetto, in relazione ad un credito relativo all'assegno divorzíle dovutole, per sé e i figli conviventi, per il periodo da aprile a luglio 2014, come da nrriinmn-rm Ani Drncielenntez Ani Trihe urnmin di DrIrrim el cal mnriln 9111A %A I a I %A a I L 1.9 V L I a I S....7 I V L. a i LL. Li L. I I I I L/ LA a a V iL. 4 a a LLd i I I Li LI V I L— LA 1../ I a iL. L V . L'opposizione dell'AL era basata sul presupposto della non debenza della somma precettata, assumendo l'opponente di aver pagato integralmente guanto dovuto in forza della citata ordinanza presidenziale, nulla egli dovendo corrispondere, invece, in forza dì obbligazioni stragiudiziali. L'opposizione veniva accolta dal primo giudice, con decisione r•t-Irifelr-mmi-n in n nrtnlin ci il ril inwn intetrainna 11- I-I fra rili AVIA./ I 41.11.1‘...11V, ...)41$ I V V IL.. I 4 VVLA \J II I VVI V L...1141.V LI ex coniugi, "a latere" del procedimento di separazione consensuale dagli stessi incardinato (la c.d. "side letter" del 24 dicembre 2009) fosse stato superato dal divorzio giudiziale del 2 aprile 2014, avendo tale provvedimento rideterminato le condizioni economiche previste in sede di separazione, 2 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la IE, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 1322 cod. civ. Si evidenzia, innanzitutto, il contenuto della "side lettèr" intercorsa tra le parti. Tn nme-fir.nlnrn in hmen rl ncen "rifnrimcint-n n I rirnren nnr .L 1 I t...1 I LI L. LI 1 L.1 1 L.. 11 I Ld L.1 1 1 I 1 I 1 I 1 I S... I 1 L.L., Li 1 I IL.. %../1 separazione personale consensuale pendente dinanzi al Tribunale di Roma [...] ad integrazione delle condizioni di separazione nello stesso specificate", l'AL e la CA, con tale scrittura privata, "da ritenersi parte integrante del detto ricorso", convenivano che il primo, "ad integrazione della somma di C 2.000,00 corrisposta alla moglie per il mantenimento dei figli LA, AT e UI RE AL indicata nel ricorso per separazione, corrisponderà altresì alla medesima, sempre a titolo di mantenimento per i figli, la somma netta ulteriore di C 3.000,00". Del pari, la scrittura "de qua" stabiliva che l'AL "per il solo periodo compreso tra dal 1°.
1.2010 al 31.12.2011 corrisponderà altresì alla moglie l'ulteriore somma di C 1.00G,00 a titolo di contributo per le spese extra della medesima". Ci r-nnee arn I'mffnrmn-7innn ent-nntin I L.A.-• I I LI 1 1...1 I li 1 1 L-A I 1 I LA L- I M 1 I I 1 Li 1 UN.. 1 1 1 I I 11-0 L.911 LA LUI, I Li LI cui tale "side letter" non avrebbe autonomia rispetto al provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non rinvenendosi - secondo la Corte territoriale - "nessun arresto giurisprudenziale che riconosca ad accordi intervenuti a latere della separazione una efficacia perdurante dopo la sen1:enza di divorzio". rncì nrnni ant-inneinci infmti-i il nis irIir, di' mnncIlln Inrncini-m In 11114...1LLI, 11 i I %.
4..A I %A ricorrente - non farebbe "null'altro che negare il principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 13.22 cod. civ.". 3 Rileva, aggiuntivamente, la IE come "l'eventuale scadenza" di accordi siffatti al momento del divorzio sia "questione che attiene all'interpretazione degli accordi stessi", non potendo "tout court affermarsi", se non appunto "in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ." che le obbligazioni contemplate da simili accordi "si estinguono automaticamente al momento del divorzio". 3.2. Il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. A prescindere dall'error iuris in cui sarebbe incorsa la sentenza erinni-m l nri rtrirtni-t-r. tini nrimn m rifii i,, ti i rie-rtrcril ci rilcitim r•nr-nci %À i I I i./ 1 l V I i i Li Li Y Li %A I 11VV1 I I I S. V LA i I i L. essa abbia finito con l'affermare che l'obbligo nascente dalla "side lette!' non potesse avere durata eccedente la sentenza di divorzio. Assume, per contro, la ricorrente che "alla luce dell'accordo", come sopra trascritto, "ed in applicazione dell'art. 1362 cod. chi.", lo stesso dovesse interpretarsi nel senso "che la durata dell'obbligazione era (ed è) stabilita per relationem, ossia in riferimento alla sussistenza dell'obbligo di mantenere i figli, a prescindere dal «divorzio»". Orbene, poiché non può dubitarsi della primazia del criterio dell'interpretazione letterale, dal momento che, nella specie, la "lettera dell'accordo" depone nel senso di collegare l'obbligo nascente dall'accordo al mantenimento della prole, esso era destinato a permanere, anche nella sua natura "integrativa" riencittn rit inni-n rtr-cs./ici-n rI rie-nrce, nrar ccinnrm-zinne2 e-rsnennci amici 1%..V V 1.21-V I 10,.....11 i IN...V I ULIVI I VS./i I i dei coniugi, solo al venir meno di tale obbligo, prescindendo così dalle vicende relative alla cessazione degli effetti del loro matrimonio. 4 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, l'AL, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un so Sostituto, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che sia accolto il primo motivo di ricorso. 6. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. A tale esito, tuttavia, occorre pervenire mediante "correzione. della motivazione" della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., giacché l'impiego di tale strumento è consentito anche quando ricorra l'ipotesi - qual è la presente - di "vizio di motivazione su questione di diritto" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 13 dicembre 2017, n. 29886, Rv. 646295-01). Corretto è, infatti, il rilievo espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, secondo cui la sentenza impugnata - in ciò negando ogni valore all'autonomia privata, con violazione dell'art. 1322 cod. civ. - postula una generalizzata impossibilità, per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio, essendosi la Corte capitolina, in tal modo, sottratta al doveré di esaminare il contenuto della pattuizione sottoposta al suo vaglio. Ci ',ne-1e-1Ln infni-fri rII enrit•nr-c-rn irrirte it-un n frInrinr-runn4-^ di li eluml.s, i 1\...11 ,..4 ..."..11 I- I-.111-4-3 III I1JL191114,-.11.L4 1-1 I \AIA' 119%,...1 della decisione di respingere il gravame della IE - che non "si riviene nessun arresto giurisprudenziale che riconosca ad 5 accordi intervenuti a latere della separazione una efficacia perdurante dopo la sentenza di divorzio". Affermazione che, come osserva il Procuratore Generale, si pone in contrasto con il nrint-inin cnr-nnrin r•I i-mni-n in e-men di 11 1-11 II t \..11.11S.I i i Si 5.. %À I 5.5.1115.51 ít i 5.1 .151 51 i separazione consensuale che di divorzio congiunto, "i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare" (Cass. Sez. 1, sent. 20 agosto 2014, n. 18066, Rv. 632256-01), affermandosi anche che, "in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i e-nnie eni i ibuyi ncar ... !a disciplina della modalità di corresponsione dell'assegnp di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore (Cass. Sez. 1, ord. 24 febbraio 2021, n. 5065, Rv. 660758-01). 7.2. Tale rilievo, tuttavia, non giova alla ricorrente, essendo i due motivi di ric,orso - da scrutinare congiuntamente, data !a !oro connessione - non fondati, per le ragioni meglio indicate di seguito. 7.2.1. Invero, ad escludere la possibilità che la c.d. "side letter' potesse integrare un titolo esecutivo giudiziale (qual è l'ordinanza presidenziale, adottata nell'ambito del giudizio •-I \ e •f-F; e- ; nrvi- I-s ...-o5ese-4--sl--s--ziose5•-% 4-4s es est- r- -s JLAI I I \A...A \A/lin:3, il V necessario, ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ. - non risulta rivestire la forma né di atto pubblico, né di scrittura privata autenticata, non essendo tale circostanza né addotta dalla ricorrente, né risultante dalla sentenza impugnata. D'altra parte, qualora si fosse preteso - circostanza, per vero, .-1; neppure irCvueaLa uoi i eLOrretiLc - atti wiiire LCIIG UOCUMIerlteJ 6 efficacia "integrativa" del suddetto titolo giudiziale, sarebbe occorso che tale circostanza risultasse dal titolo stesso. È noto, infatti, come questa Corte - nella sua massima sede no.mofilattica a.bbia afferrnato che i! titolo ese.cutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1), cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario :in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, da valutarsi, eventualmente, anche "ex officio", da parte del giudice dell'opposizione esecutiva (Cass, Sez. Un., sent. 2 luglio 2012, n. 11066, Rv. 622929-01), ma "a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito" (Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 10806, Rv. 658033-02), e sempre che "l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione" (Cass. Sez. Lav., ord. 25 febbraio ) 020, n. 5019, Rv. 656939-01), e^i^n rrciirdr in particolare, che "le relative questioni" - nella specie, la possibile persistenza dell'accordo, concluso "a latere" del ricorso per separazione, pur dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali adottati nel giudizio di separazione, "siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfin•J nel te.nore stesso del titolo" (Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2014, n. 23159, Rv. 633259-01). 8. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, ricorrendo "giusti motivi", ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. "e% m m i rieslin leirli-er's 10 nit enr-tr, "Mila l., %.,A.JI I II I IU 41%-.1111lJ 9R-4911./ L IJ il. 7 "ratione temporis" alla presente fattispecie, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con citazione notificata il 12 agosto 2014). nell'erronea Essi, infatti, vanno identificati ....i affermazione, compiuta dalla Corte capitolina (tanto da aver richiesto correzione della motivazione), nel postulare una generalizzata impossibilità, per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio. 9• In ragione del rigetto del ricorsot sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le partì le spese del presente giudizio di legittiimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,