Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 450/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROBERTI GIULIO Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. GIANTINI FILIPPO e Controparte_1 P.IVA_1 avv. GIUGNI BENEDETTA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha lavorato alle dipendenze della con mansioni Parte_1 Controparte_1
d'impiegata, dal 12 settembre 2007 al 3 novembre 2021, con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30; parte ricorrente adduce che tale orario differiva in determinati periodi per particolari necessità di produzione – solitamente ricorrenti nel periodo da gennaio ad aprile – in cui la resistente imponeva ai dipendenti di lavorare fino alle ore 18,30 e il sabato mattina dalle 8,00 alle 12,00.
La ricorrente veniva assunta in data 11 settembre 2007 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica d'impiegata d'ordine e inquadramento nel livello 3° del CCNL Tessile
Abbigliamento delle Aziende Artigiane. Il 30 gennaio 2018, presso la sede della Controparte_1
[...
, alla ricorrente veniva fatto sottoscrivere un processo verbale di conciliazione in sede sindacale in cui i lavoratori rinunciavano a qualsiasi pretesa economica e accettavano l'applicazione del CCNL
Calzature Piccola e Media Industria con decorrenza 1° gennaio 2018. Parte ricorrente sostiene al riguardo che vi sia stato un demansionamento, con conseguenze economiche in proprio danno, poiché
1
in proprio e per conto terzi di calzature e di prodotti per calzature e l'esponente, inserita funzionalmente nell'organizzazione aziendale della resistente, ha sempre lavorato a tempo pieno svolgendo in modo eterodiretto le medesime mansioni impiegatizie di addetta alla segreteria e alla fatturazione, comprese le operazioni contabili: fatturazione della merce sia per l'import che per l'export, redazione documenti di trasporto per conto lavorazione e magazzino, emissione e registrazione delle fatture, redazione documenti necessari per le spedizioni della merce prodotta sia in
Italia sia all'estero (da terze ditte che producevano per conto della resistente), predisposizione della documentazione per i modelli Intrast per le dogane e per i corrieri nazionali e internazionali, rilevazione degli ordini ricevuti dai clienti ed effettuati dai fornitori, preparazione delle etichette per gli imballi (scatole e cartoni), espletamento delle incombenze e predisposizione dei documenti necessari per le spedizioni e i trasporti internazionali (rapporti con le banche estere e nazionali, lettere di credito, pagamenti anticipati per trasporti internazionali, emendamenti per ritardi, tracciamento spedizioni, eccetera), gestione della posta elettronica, relazioni con i clienti per le spedizioni della merce e relativi pagamenti, e altro), a partire dal 1 gennaio 2018, doveva essere inquadrata nel livello
3° del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie calzaturiere;
infatti, l'art. 23 del CCNL inquadra al livello 3° i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico e amministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che richiedono una adeguata preparazione professionale o una corrispondente esperienza fra cui gli addetti a mansioni di segreteria, addetti alla fatturazione, operatori contabili. Invece, nelle declaratorie dei livelli inferiori non vi è nessun riferimento alle mansioni di carattere amministrativo e, tanto meno, è possibile individuarvi profili in cui possono essere ricondotte le mansioni di addetta alla segreteria e alla fatturazione svolte dalla . Pt_1
Successivamente, il 3 novembre 2021, la licenziava per giustificato motivo Controparte_1 oggettivo la comparente adducendo le seguenti motivazioni: - l'apporto lavorativo dei soci si è di fatto dimezzato a causa del recesso di uno di essi, rendendo gravosa la gestione dell'impresa, nella struttura attuale, al socio superstite, per altro gravato da problemi personali;
- l'impresa intende (ed ha quindi deciso di) effettuare una ristrutturazione e/o riorganizzazione al suo interno, con la soppressione della tradizionale produzione in manovia, che sarà integralmente esternalizzata;
valutando contestualmente la possibilità di dedicarsi alla modelleria medio-alta, con produzione affidata all'esterno; - la possibilità di concentrarsi sui prodotti medio-alti risulta essere uno dei pochi sbocchi futuri per un'impresa calzaturiera;
e ciò non sarebbe realizzabile con la struttura attuale. La resistente
2 rinunciava al periodo di preavviso riconoscendo un'indennità di cinque giorni. Il licenziamento della comparente avveniva contestualmente alle dipendenti Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e tutte operaie addette alla manovia. Per_1 Parte_5
Parte ricorrente adduce, inoltre, che, nel corso del 2020, quando parte resistente si avvaleva dello strumento della Cassa Integrazione in ragione delle difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid 19, veniva assunta una nuova dipendente, la sig.ra a tempo parziale ma con le medesime Persona_2
mansioni della sig.ra costituendo tale sig.ra che, di fatto, avrebbe sostituito la sig.ra Pt_1 Persona_3 poi licenziata e ne avrebbe impedito quindi il riposizionamento all'interno dell'azienda. Pt_1
Parte ricorrente chiede, pertanto, di “- accertare e dichiarare che il licenziamento intimato dalla alla ricorrente è illegittimo e/o ingiustificato e/o infondato e/o inefficace Controparte_1
e per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento a favore di di un'indennità risarcitoria in misura pari a 6 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 2.131,16, o in subordine a € 2.011,57 nel caso si ritenga corretto l'inquadramento nel livello 2, o in quella maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla 7 rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo effettivo;
- previa declaratoria di svolgimento della mansione di impiegata con inquadramento nel livello 3° del CCNL Calzature Piccola e Media Industria, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di Euro 4.870,80, o quella maggiore o minore Parte_1
somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo effettivo, a titolo di differenze retributive per il lavoro effettivamente svolto;
- con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente si costituiva regolarmente e chiedeva “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia, per le ragioni tutte esposte nel presente atto, respingere integralmente le domande avanzate dalla sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi, Parte_1 oltre accessori di legge, e spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
All'esito dell'istruttoria testimoniale la causa è stata discussa previo scambio di note scritte e decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti della parte motiva.
°°°°°°°°°°°°°°
La questione da esaminare è la fondatezza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla sig.ra e il rispetto del relativo onere di repêchage da parte del datore di lavoro, così come Pt_1
3 l'eventuale errato inquadramento inferiore delle mansioni della ricorrente all'interno dei livelli del
CCNL piccola e media industria calzature.
Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l'onere di repêchage
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è previsto dall'ultimo periodo dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il quale recita “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oltre alla prova delle “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” poste a fondamento del licenziamento (la cui meritevolezza, fuor dei casi di pretestuosità, è sottratta al sindacato del giudice in ragione del rispetto dell'art. 41 Cost., come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione v. ex multis Cassazione, Sez. Lav., n. 7474 del 14/05/2012; Cassazione, Sez. Lav., n. 24235 del 30/11/2010), sussiste a carico del datore di lavoro un onere di repêchage, stante la natura del licenziamento quale extrema ratio rispetto ai rimedi esperibili nel rapporto di lavoro, ossia l'“impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L 'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24882/2017. La Corte poi, in Cass.
Sez. Lav. n. 13116/2015, specifica ulteriormente tale onere a carico del datore, per cui “b) giustificandosi il recesso solo come extrema ratio il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato),
l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva
(Cass. 20 maggio 2009, n. 11720);c) il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni
4 siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore
(Cass. 13 agosto 2008, n. 21579);d) il giudice, nell'indagine sulla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non può rivolgere la sua attenzione, con formalistica valutazione, alla sola situazione aziendale esistente alla data del licenziamento, ma, soprattutto nei casi caratterizzati da profili di dubbia trasparenza ed interpretazione, deve estendere l'accertamento ad un arco temporale idoneo a svelare ogni eventuale predeterminazione di circostanze di fatto finalizzate ad un licenziamento effettuato al di fuori delle ipotesi consentite in caso di ristrutturazione aziendale;
conseguentemente va dichiarata l'illegittimità del licenziamento, intimato adducendo quale giustificazione una crisi economica e la necessità di ristrutturare l'azienda, laddove dall'istruttoria sia emerso che un mese prima ed un mese dopo il licenziamento stesso siano stati assunti tre lavoratori – sia pure stipulando con uno di essi un contratto di associazione in partecipazione – affidando ad uno degli stessi mansioni riconducibili a quelle della lavoratrice licenziata (Cass. 24 febbraio 2003, n.
2810)”.
Nello stesso senso, la Corte di legittimità, nella successiva ordinanza n. 18904/2024 va oltre, in ossequio all'orientamento di progressivo irrigidimento degli spazi per recedere dal rapporto di lavoro per motivi organizzativi, ritenendo illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in assenza di un'offerta al lavoratore di mansioni inferiori o eventualmente alternative, finanche a tempo parziale o determinato, qualora il datore non provi che le competenze del lavoratore non fossero idonee per la posizione da ricoprirsi. La Corte afferma “6.4. Ed invero, in primo luogo, va ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, l'onere della prova in materia di repêchage
è a carico del datore di lavoro, mentre sul lavoratore non grava alcun onere, neppure di allegazione
(ordinanza n. 2739 del 30/01/2024).
6.5. In secondo luogo, l'onere della prova del datore è esteso anche alle mansioni inferiori, sicché egli è tenuto a provare che al momento del licenziamento non esista nessuna altra posizione lavorativa in cui possa utilmente ricollocarsi il licenziando, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento (Cass. 26 marzo 2010, n.
7381; Cass. 11 giugno 2014, n. 13112; Cass. 24 giugno 2015, n. 13116).
6.6. Va perciò escluso che possa rilevare il momento processuale in cui il ricorrente specifichi la sua doglianza in proposito
(circa la mancanza di un'offerta di ricollocazione anche inferiore), trattandosi di una mera difesa non soggetta a preclusioni di sorta.
6.7. In terzo luogo, va rilevato che nel presente giudizio era emerso dalle dichiarazioni del legale rappresentante che al momento del licenziamento esistevano collocazioni alternative in mansioni inferiori. Nell'atto di licenziamento era stato invece detto espressamente il contrario. 6.8.- A fronte dell'esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il
5 demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. da ultimo Cass.
Ordinanza n. 31561 del 13/11/2023, Cass. n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n.
4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019);
6.9. In mancanza di tali condizioni, per sottrarsi all'annullamento del licenziamento il datore deve allegare e provare, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore, che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento delle stesse mansioni (ordinanza n. 31561 del 13/11/2023,
Cass. n. 6497/2021, con la giurisprudenza ivi citata al punto 6). 6.10.- Nel caso di specie il datore non l'ha fatto, né ha allegato e provato perché non l'ha fatto.
6.11. Né può rilevare che si trattasse di mansioni operaie invece che impiegatizie siccome neppure risulta dagli atti di causa che il lavoratore
(anche in relazione all'ampiezza delle competenze rivestite) non potesse svolgere tali mansioni inferiori;
al riguardo la Corte di appello non ha effettuato una qualche verifica in proposito essendosi limitata, erroneamente, a rilevare il difetto di allegazione a monte da parte del lavoratore.
6.12. Non rileva, quindi, la disamina della Corte sul fatto che invece successivamente al licenziamento siano state fatte solo delle assunzioni a termine.
6.13. Quello che invece è determinante è che il lavoratore sia stato licenziato in violazione dell'articolo 3 legge 604/1966, pur essendovi all'atto del recesso delle posizioni di lavoro alternative ancorché in mansioni inferiori (anche a tempo determinato) e non sia stata effettuata alcuna offerta di lavoro (né a tempo indeterminato, né a tempo determinato) per la ricollocazione in queste mansioni.”(ord. Cass 10.7.24 n. 18904)
Nel caso di specie, è emerso come, seppur il licenziamento fosse motivato da ragioni inerenti l'organizzazione della produzione (e, più precisamente, dall'esternalizzazione del reparto di manovia rispetto alla linea economica di calzature, confermato anche dal licenziamento contestuale di altre cinque dipendenti, le sig.re e tutte Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
operaie addette alla manovia), la posizione della ricorrente assumeva rispetto a queste un carattere di specificità. La sig.ra difatti, come emerso chiaramente dall'istruttoria, svolgeva attività Pt_1
prevalente di ufficio e solo occasionalmente operava nel reparto di manovia (la teste Parte_2 afferma che “è anche capitato che se mancasse qualcuno in manovia la veniva a dare una Pt_1 mano a sostituire chi era assente”; nello stesso senso, la teste afferma che “mi è capitato in Parte_4 più occasioni entrando nell'ufficio di vedere la impegna a predisporre varia documentazione, Pt_1 lei è sempre stata in segreteria. La veniva in manovia all'occorrenza però veniva subito Pt_1 richiamata in ufficio per svolgere la sua attività; ancora, la teste ribadisce che “La Parte_3 ricorrente era addetta in ufficio e quando mancava qualcuno in manovia dava una mano”), svolgendo
6 prettamente mansioni amministrative e specialmente contabili, logistiche e con profili attinenti anche alla gestione personale (la teste afferma che “Confermo che dal 12 Parte_2 Parte_1
settembre 2007 al 3 novembre 2021 presso la ha sempre svolto le Controparte_1
medesime mansioni di addetta alla segreteria e alla fatturazione, comprese le operazioni contabili, fra cui: - fatturazione della merce sia per l'import che per l'export; - redazione documenti di trasporto per conto lavorazione e magazzino;
- emissione e registrazione delle fatture;
- redazione documenti necessari per le spedizioni della merce prodotta sia in Italia sia all'estero (da terze ditte che producevano per conto della resistente); - predisposizione della documentazione per i modelli Intrast per le dogane e per i corrieri nazionali e internazionali;
- rilevazione degli ordini ricevuti dai clienti ed effettuati dai fornitori;
- preparazione delle etichette per gli imballi (scatole e cartoni); - espletamento delle incombenze, e predisposizione dei documenti necessari, per le spedizioni e i trasporti internazionali (rapporti con le banche estere e nazionali, lettere di credito, pagamenti anticipati per trasporti internazionali, emendamenti per ritardi, tracciamento spedizioni eccetera); - gestione della posta elettronica;
- relazioni con i clienti per le spedizioni della merce e i relativi pagamenti Tanto posso dire perché la ricorrente era l'unica in ufficio che si occupava di queste attività e spesso vedevo corrieri, clienti ect che si recavano da lei. Durante la pausa vedevamo ciò che faceva la ricorrente;
la stessa si occupava di darci anche il cud, le buste paga ci venivano consegnate da un altro dipendente tale Se dovevamo inviare un certificato medico ci rapportavamo con la ricorrente, è anche CP_3
capitato che se mancasse qualcuno in manovia la veniva a dare una mano a sostituire chi era Pt_1 assente”; così come le medesime circostanze sono state confermate dalla teste per cui Parte_4
“Confermo che settembre 2007 al 3 novembre 2021 presso la Parte_1 Controparte_1
[... ha sempre svolto le medesime mansioni di addetta alla segreteria e alla fatturazione, comprese le operazioni contabili, fra cui: - fatturazione della merce sia per l'import che per l'export; - redazione documenti di trasporto per conto lavorazione e magazzino;
- emissione e registrazione delle fatture;
- redazione documenti necessari per le spedizioni della merce prodotta sia in Italia sia all'estero (da terze ditte che producevano per conto della resistente); - predisposizione della documentazione per i modelli Intrast per le dogane e per i corrieri nazionali e internazionali;
- rilevazione degli ordini ricevuti dai clienti ed effettuati dai fornitori;
- preparazione delle etichette per gli imballi (scatole e cartoni); - espletamento delle incombenze, e predisposizione dei documenti necessari, per le spedizioni e i trasporti internazionali (rapporti con le banche estere e nazionali, lettere di credito, pagamenti anticipati per trasporti internazionali, emendamenti per ritardi, tracciamento spedizioni eccetera); - gestione della posta elettronica;
- relazioni con i clienti per le spedizioni della merce e i relativi pagamenti Tanto posso dire perché la ricorrente era l'unica in ufficio che si occupava di queste
7 attività; adr del Giudice: non so dire se i soci si occupassero anche loro di tali attività io so solo che faceva tutto ”). Inoltre, è emerso come la sig.ra (che già in precedenza aveva Pt_1 Persona_2
lavorato nel reparto manovia dell'azienda per un breve lasso di tempo, come affermato dalla teste Pt_2
“Preciso che tale aveva già in precedenza lavorato per pochi mesi in manovia per la
[...] Per_2 società”), veniva assunta dopo un breve lasso di tempo intercorso dal licenziamento della sig.ra Pt_1
con mansioni in parte assimilabili a quelle che la sig.ra svolgeva (la teste afferma Pt_1 Parte_2
“Ho conosciuto la dipendente assunta come addetta alla segreteria di nome non ricordo il Per_2 cognome, in particolare la stessa mi consegnò il cud”; ancora, nello stesso senso, la teste Parte_4 afferma “Dopo che è andata via la ricorrente come addetta alla segreteria è stata assunta Per_2 non ricordo il cognome, tanto posso dire perché in un'occasione dopo che ero stata licenziata fu la stessa a consegnarmi il cud nell'ufficio in cui operava . Tale la conosco perché è la Pt_1 Per_2 moglie del fratello del socio ”); per di più, non è stato dimostrato che la sig.ra avesse Parte_6 Per_2
alcuna specifica formazione o esperienza rispetto alla sig.ra per la mansione per la quale il Pt_1 datore di lavoro afferma fosse stata assunta (ossia, come affermato da parte resistente, “La sig.ra Per_2
è stata quindi assunta in rigorosa funzione della riorganizzazione e ristrutturazione aziendale: avendo concentrato la propria attività solo su un prodotto medio-alto, abbandonando la produzione del prodotto collocato nella fascia di prezzo più bassa, la Convenuta si è trovata nella necessità di investire su una nuova figura che fosse adibita esclusivamente all'attività di ricerca nell'ambito della modelleria, volta a rintracciare i prodotti più attuali per la futura stagione ed i materiali più innovativi, seguendo un criterio di miglior rapporto qualità/prezzo, seguendo i portali moda, riviste moda, fornendo informazioni al titolare e alla modelleria per la realizzazione di nuove linee di prodotto che potrebbero essere realizzate (campionature) per proporre un prodotto sempre attuale, non ripetitivo, alla clientela. La segue, inoltre, le eventuali richieste del cliente volte alla Per_2
modifica di prodotti già esistenti, al fine di rispondere alle sue esigenze con le modifiche richieste;
si occupa, altresì, dello sviluppo della pubblicità dell'azienda sui social media, occupandosi anche dell'organizzazione fieristica (pre fiera e assistenza durante le fiere) quali, ad esempio, Expo Riva
UH di Riva Del Garda (TN) alla quale la resistente partecipa due volte l'anno ed è un importante momento di incontro con potenziali nuovi acquirenti): come ribadito nell'orientamento sopra riportato della Suprema Corte, è onere del datore di lavoro provare che, in base alle proprie capacità e alle proprie esperienze, tenuto conto anche di eventuali postazioni a tempo determinato o parziale così come dell'eventuale assunzione successiva di personale dipendente (nuovamente, non importa se a tempo determinato o parziale), il lavoratore licenziato non fosse utilizzabile in nessun'altra posizione lavorativa (dovendo dimostrare, quantomeno, che fosse stata fatta un'offerta anche peggiorativa al
8 lavoratore, in ossequio al principio di extrema ratio del licenziamento). Nel caso di specie, manca l'assolvimento della prova dell'onere di repêchage di un'offerta di lavoro, anche per mansioni a tempo determinato o parziali quali quella svolta dalla sig.ra per le quali la ricorrente avrebbe potuto Per_2
(vista la propria esperienza e le mansioni svolte per anni all'interno dell'ufficio dell'azienda) svolgere parimenti rispetto all'assunta successiva sig.ra Per_2
Sulla tutela applicabile per violazione dell'onere di repêchage
Come ha statuito la Suprema Corte nella sentenza n. 13643/2021, secondo un orientamento consolidatosi a seguito della Riforma Fornero del 2012 rispetto allo Statuto dei Lavoratori e ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo “Il regime sanzionatorio introdotto dalla L. n. 92 del
2012, poi, prevede nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di regola, la corresponsione di una indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità. Il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di 12 mensilità,
è riservato a quelle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza (cfr. Cass. 25.7.2018 n. 19732;
Cass. 25.6.2018 n. 16702), specificando che “Tuttavia il concetto di "manifesta insussistenza" del fatto posto a base di un recesso per giustificato motivo oggettivo è stato oggetto di elaborazione e si è ritenuto che esso debba essere riferito "ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso" (Cass. 12/05/2018 n. 10435). In sostanza si deve trattare di una chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui non può essere equiparata una prova meramente insufficiente (cfr. Cass. 25/06/2018 n. 16702)”.
Nel caso di specie, a seguito dell'istruttoria e dell'esame della quaestio facti, non risulta manifesto il motivo pretestuoso alla base del licenziamento, tenuto conto anche del carattere estremamente peggiorativo (tempo determinato e parziale) del posto di lavoro che sarebbe dovuto essere proposto alla ricorrente e dell'intercorso tempo, seppur breve, tra il licenziamento e l'assunzione della sig.ra Per_2 per di più, è risultato dall'istruttoria che la sig.ra ad oggi non lavori più presso l'azienda (per Per_2
quanto vi abbia comunque lavorato per un termine più lungo rispetto a quello di 4 mesi previsto nell'iniziale contratto;
all'udienza testimoniale del 06.12.2023, difatti, la stessa sig.ra ha Per_2 affermato che “Io sono stata assunta part-time e mi sono sempre occupata di questa attività di ricerca modelli, non lavoro più in azienda da circa un mese”, avendo dunque lavorato presso l'azienda per quasi due anni).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene congrua l'applicazione della tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5, St. Lav. con la condanna al pagamento di parte resistente di un'indennità risarcitoria
9 onnicomprensiva pari al minimo di 14 mensilità della retribuzione globale di fatto quantificata in euro
2.011,57 (non contestata da parte resistente) avendo riguardo alla previsione minima di legge prevista nel caso di specie, in considerazione dell'anzianità di servizio della ricorrente (rapporto di lavoro dal
2007 al 2021) e al numero di dipendenti come risultante dalla visura camerale.
Sulle mansioni superiori
In relazione alla richiesta di inquadramento superiore svolta da parte ricorrente, è opportuno riportare l'orientamento ormai prevalente di legittimità in ordine al procedimento logico-giuridico necessario al fine di valutare l'effettivo e prevalente svolgimento di mansioni superiori da parte di un lavoratore.
Il Giudice, difatti, non può prescindere da un accertamento di natura tri-fasica e, in particolare, dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (tra le molte Cass. ord. n. 9414/2018; Cass. n. 18943/2016; Cass. n. 8589/2015; Cass. n. 20272/2010).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il lavoratore che agisce in giudizio per far valere diritti attinenti allo svolgimento di mansioni superiori ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore invocata, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Cass.
n. 815/2020; Cass. n. 8025/2003). In particolare, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (Cass. ord. n. 5536/2021). Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale”(Cass. n. 8025/2003; Cass. n. 815/2020). Ed ancora
“Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in tre distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta
10 attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. 11925/03).
Nel caso di specie, seppur sia emerso dall'istruttoria come la ricorrente svolgesse anche mansioni di ufficio con caratteri riferibili al livello di inquadramento superiore, manca l'allegazione degli elementi relativi alla sussunzione delle mansioni prevalenti e continuative nell'inquadramento superiore, che avrebbero permesso al Giudice di operare il raffronto concreto dell'esame tri-fasico relativo alle mansioni che effettivamente la sig.ra svolgeva. Difatti, parte ricorrente si limita a richiamare in Pt_1 modo parziale esclusivamente la norma che prevede l'inquadramento superiore e a non sussumere adeguatamente come le mansioni prevalentemente svolte rientrassero in quel livello anziché in quello inferiore;
nello stesso senso, parte ricorrente non richiama la disposizione che si riferisce all'inquadramento inferiore, che lamenta esserle stato formalmente riconosciuto, non permettendo al presente Giudicante di operare il procedimento logico-giuridico necessario al fine di verificare e accertare la riconducibilità di mansioni prevalenti e in concreto svolte nell'alveo dell'inquadramento superiore piuttosto che di quello inferiore.
Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei limiti della parte motiva.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza parziale con compensazione parziale di 1/3, stante l'accoglimento della domanda principale relativa al licenziamento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso;
- dichiara illegittimo il licenziamento e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva corrispondente a 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di euro 2.011,57 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta ogni ulteriore richiesta;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario nella somma di euro 2539,33 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, i.v.a. e cpa
Lucca, 16 giugno 2025
11 Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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