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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Empoli (Fi), Via Raffaello Sanzio n. 164, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Paiano
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Empoli (FI), Via Ticino n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Ciari
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 4-9/01/2024)
Posta in decisione sull'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in PCT in data 09/05/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 02/01/2024, ha adìto questo Tribunale per ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio, stabilite dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 3810/2017 emessa in data 24- pagina 1 di 3 28/11/2017, come modificate dal decreto n. 1500/2022 del Tribunale di Firenze emesso in data
5/07/2022, con particolare riferimento alla collocazione e al mantenimento dei figli minori Per_1
(17/08/2011) e (12/06/2006), fermo restando il regime di affido condiviso ad entrambi i Per_2
genitori; con comparsa di costituzione e risposta del 15/03/2025 si è costituita in giudizio
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso;
la causa è proseguita CP_1
in istruttoria con il deposito delle relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali e dell'UFSMIA di riferimento, fino a quando, dopo l'espletamenti di un percorso di mediazione familiare, le Parti hanno depositato in data 9/05/2025 l'accordo conciliativo raggiunto in quella sede in data 28/04/2025, del quale hanno chiesto il recepimento;
il Giudice delegato ha, quindi, posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie conclusionali e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui all'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti in data
28/04/2025 e depositato in PCT in data 9/05/2025, siano meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
3. Quanto alle spese di lite, deve essere dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica della sentenza n. 3810/2017 emessa dal Tribunale di Firenze in data 24-28/11/2017 e del decreto n. 1500/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 5/07/2022, così dispone:
1) prende atto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti il 28/04/2025 e depositato in PCT in data
9/05/2025, disponendo in conformità;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice est. dott.ssa Monica Tarchi
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 2 di 3 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Empoli (Fi), Via Raffaello Sanzio n. 164, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Paiano
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Empoli (FI), Via Ticino n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Ciari
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 4-9/01/2024)
Posta in decisione sull'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in PCT in data 09/05/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 02/01/2024, ha adìto questo Tribunale per ottenere la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio, stabilite dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 3810/2017 emessa in data 24- pagina 1 di 3 28/11/2017, come modificate dal decreto n. 1500/2022 del Tribunale di Firenze emesso in data
5/07/2022, con particolare riferimento alla collocazione e al mantenimento dei figli minori Per_1
(17/08/2011) e (12/06/2006), fermo restando il regime di affido condiviso ad entrambi i Per_2
genitori; con comparsa di costituzione e risposta del 15/03/2025 si è costituita in giudizio
[...]
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso;
la causa è proseguita CP_1
in istruttoria con il deposito delle relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali e dell'UFSMIA di riferimento, fino a quando, dopo l'espletamenti di un percorso di mediazione familiare, le Parti hanno depositato in data 9/05/2025 l'accordo conciliativo raggiunto in quella sede in data 28/04/2025, del quale hanno chiesto il recepimento;
il Giudice delegato ha, quindi, posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie conclusionali e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui all'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti in data
28/04/2025 e depositato in PCT in data 9/05/2025, siano meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
3. Quanto alle spese di lite, deve essere dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, stante l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle questioni controverse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica della sentenza n. 3810/2017 emessa dal Tribunale di Firenze in data 24-28/11/2017 e del decreto n. 1500/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 5/07/2022, così dispone:
1) prende atto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti il 28/04/2025 e depositato in PCT in data
9/05/2025, disponendo in conformità;
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice est. dott.ssa Monica Tarchi
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
pagina 2 di 3 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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