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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/10/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1448/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1448/2023 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e ), rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._1
Avv.ti Giorgio Nicastro e Rosario Marangio, e elettivamente domiciliati in Vittoria
(RG), nella via Palestro n. 418, giusta procura in atti;
Opponenti
Nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Scicli (RG), nella via Bixio n. 64, presso lo studio dell'Avv. Rosario Avveduto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 17.04.2023, la e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 360/2023 (RG n.
589/2023), emesso dal Tribunale di Ragusa in data 06.03.2023, in cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_2
42.297,40, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria, quale credito vantato dall'opposta sulla base delle fatture e del contratto in atti. A sostegno della spiegata opposizione, le parti opponenti eccepivano anzitutto il difetto di legittimazione passiva di “in proprio”, in quanto contestavano Parte_2
l'autenticità della sottoscrizione presente nella ricognizione di debito allegata in atti.
Ulteriormente eccepivano le parti opponenti l'inadempimento della società opposta, in relazione alle obbligazioni assunte a seguito della sottoscrizione del contratto, e l'illegittimità delle richieste di pagamento avanzate dalla stessa. Per le superiori motivazioni la e chiedevano in via preliminare ritenersi e Parte_1 Parte_2
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di , e nel merito ritenersi e Parte_2
dichiararsi che l'opposta si era resa inadempiente riguardo alle obbligazioni assunte mediante il contratto sottoscritto in data 08.03.2022, e, per l'effetto, accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale chiedevano condannarsi l'opposta al pagamento in favore della del doppio Parte_1
della caparra dovuta, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta dell' 11.08.2023 si costituiva la CP_1
la quale contestava in fatto e in diritto quanto eccepito dalla parte opponente.
[...]
La società opposta, anzitutto, contestava il disconoscimento della sottoscrizione operato da , e il conseguente difetto di legittimazione passiva sollevato Parte_2
dalle parti opponenti. Ulteriormente la parte opposta contestava l'eccezione di inadempimento avanzata dalle controparti per mancanza di riscontro probatorio in atti, e di una formale contestazione dell'addebito, di conseguenza rilevava l'impossibilità di pretendere il versamento del doppio della caparra;
infine chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. Per i superiori motivi la chiedeva Controparte_2
ritenersi e dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione, confermando l'opposto decreto ingiuntivo, e condannarsi l'opponente al risarcimento ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta ed espletata CTU grafologica, al fine di accertare la riconducibilità o meno all'opponente, , della sottoscrizione apposta in calce all'atto di Parte_2
riconoscimento di debito, recante data 08.03.2022, prodotto in atti, utilizzando quali scritture di comparazione la firma dalla stessa apposta in calce alla procura alle liti rilasciata al difensore nel presente giudizio, nonché ogni altro documento prodotto all'interno del presente fascicolo, certamente riconducibile alla medesima, e, laddove ritenuto necessario, ogni altro atto depositato presso uffici pubblici.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni, all'udienza dell' 01.04.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche. Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, sulla qualificazione del contratto, secondo giurisprudenza di merito
“Nei “contratti misti” in cui si combinano elementi della vendita e dell'appalto, la scelta del regime giuridico applicabile dipende dal significato pratico dell'operazione negoziale, ossia dalla direzione funzionale che le parti hanno inteso dare al contratto: se alla prestazione di “dare”, tipica della vendita, si affianchi quella di “fare”, caratterizzante l'appalto, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la fornitura della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto(vendita) (Corte
d'Appello di Catania 1887/2022).
Ebbene, nel caso di specie, il contratto stipulato dalle parti, all'art. 2, prevede “È oggetto del contratto: la realizzazione di una struttura in legno realizzata in
[...]
presso VS terreno in Siracusa. La tipologia proposta Controparte_3
nel presente contratto è tipo rustico/grezzo, per uno sviluppo di mq 81 circa come da pianta planimetrica allegata, realizzata secondo i criteri della moderna bio-edilizia.
La realizzazione dell'opera, rispetterà fedelmente il progetto definito in comune accordo, e nel rispetto delle tipologie costruttive dell'azienda, inoltre rispetterà le lavorazioni come di seguito concordate: - Realizzazione di una villetta in Bioedilizia di mq 81 allo stato rustico/grezzo come da progetto allegato, - Tipo di realizzazione struttura a telaio, - Struttura portante a telaio realizzata in legno lamellare certificato GL24H avente dimensioni mm 80x120 come dettaglio costruttivo allegato,
- Struttura Solaio realizzato in legno lamellare certificato GL24H avente dimensioni mm 120x160 come dettaglio costruttivo allegato, - Struttura Piano di calpestio realizzato in legno lamellare certificato GL24H avente dimensioni mm 100x100 come dettaglio costruttivo allegato, - predisposizione impianto elettrico (corrugati e scatole), - predisposizione impianto idrico (tubi e raccordi), - predisposizione impianto di condizionamento (tubi e raccordi)”.
Sulla base di tale indicazione contenuta nel contratto, lo stesso deve qualificarsi quale appalto, per via della prevalenza della prestazione di fare consistente nella realizzazione della struttura in legno.
“L'elemento che consente di distinguere il contratto di appalto dal contratto di compravendita nel caso in cui alla prestazione di facere, che caratterizza l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, viene concordemente individuato dalla giurisprudenza, ai fini della identificazione della disciplina applicabile in concreto, nella prevalenza del lavoro sulla materia, tenendo conto della volontà dei contraenti che emerge dalle clausole contrattuali e del rapporto fra valore della materia
(prestazione di dare) e valore della prestazione d'opera (prestazione di facere). In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore è la realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, mentre la fornitura della materia è un elemento concorrente. Il suddetto contratto, invece, deve essere qualificato come contratto di compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto nel senso che l'attività per produrre il bene si inserisce nell'ordinario ciclo produttivo e la consegna della res costituisce oggetto dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore” (Trib. Potenza 858/2020).
In merito al lamentato difetto di legittimazione passiva di relativo alla Parte_2
ricognizione di debito, la cui sottoscrizione è stata oggetto di contestazione da parte degli opponenti, dalla disposta CTU grafologica si evince che “la firma apposta in calce alla dichiarazione di riconoscimento di debito dell'08.03.2022 è riconducibile a , ma non è stata vergata in originale dalla sua mano ma è un riquadro Parte_2
con la sua firma incollata in calce alla Dichiarazione di debito” (vedasi relazione di
CTU depositata il 25.10.24).
Alla luce di ciò deve affermarsi che la ricognizione di debito dell'08.03.2022 non è stata sottoscritta in originale da , di conseguenza deve dichiararsi il Parte_2
difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa.
Sull'asserito inadempimento eccepito dalla parte opponente a causa della mancata consegna dei lavori entro il termino previsto nel contratto è necessario precisare che, dall'esame delle allegazioni e delle produzioni documentali in atti, emerge che la parte opponente non ha espresso né provato l'invio di alcuna diffida ad adempiere nei confronti della società opposta.
Di contro vi è prova che la parte opposta, in data 04.07.2022, inviava alla società opponente diffida ad adempiere, intimandole il pagamento delle fatture dovute ai fini dell'avanzamento dei lavori, e successivamente inviava comunicazione di rescissione dal contratto in data 08.07.2022, così come previsto dagli artt. 21 e 22 del contratto sottoscritto dalle parti.
A tanto si aggiunga la mancata contestazione di tali circostanze da parte della società opponente.
Pertanto, non è possibile ritenere che l'inadempimento sia da imputare alla società opposta, dovendosi piuttosto attribuire all' opponente, la quale, mediante il ritardo nei pagamenti delle fatture, ha determinato il conseguente ritardo nella realizzazione dei lavori.
Infine, riguardo all'eccezione sollevata dalle parti opponenti sulla presunta responsabilità ex art. 96 c.p.c., si precisa che “La Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno, qualora risulti che questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.” (Cass. Ord. n. 21646/2024). “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”
(Trib. Catania Sent. n. 1374/2024).
Deve quindi essere rigettata l'eccezione di condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo nel caso di specie la società opposta posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione in esame va rigettata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo impugnato deve essere confermato.
Le spese della CTU grafologica andranno poste in via definitiva a carico della parte opposta, risultata soccombente sul punto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
1448/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
360/2023 (RG n. 589/2023), emesso in data 06.03.2023 da questo Tribunale, sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva della stessa, e per l'effetto revoca il decreto citato nei suoi confronti;
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
succitato, e, per l'effetto, conferma il decreto citato nei riguardi della predetta;
- pone in via definitiva le spese della CTU grafologica a carico di parte opposta;
- condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opponente , quantificandole in euro 3.000,00 a titolo di compensi Parte_2
professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 25.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo