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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2023, n. 27762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27762 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: JD AN nato il [...] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 27762 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 maggio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 dicembre 2004, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di DI RJ nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, altresì sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea per la durata di anni cinque. DI RJ era stato condannato in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere importato e trasportato kg. 5,200 di sostanza stupefacente del tipo eroina, con l'aggravante ex art. 73, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 di aver commesso il fatto in numero di tre o più persone. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. L'DI ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti reato oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Trieste in data 14 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 28 maggio 2018. Si tratterebbe, infatti, di delitti commessi nel medesimo arco temporale, con utilizzo di modalità analoghe e di uno stesso centro logistico, determinanti la lesione dell'identico bene giuridico e parimenti volti alla realizzazione del fine di lucro. A fronte di tali aspetti, sarebbero del tutto inadeguate ed erronee le considerazioni con cui la Corte di appello ha ritenuto insussistente un unitario disegno criminoso posto a base della perpetrazione degli indicati crimini, nell'accezione interpretativa espressa da parte della giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In tema di continuazione, infatti, trova applicazione il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Suprema Corte, per cui l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. in questi termini:: Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222-01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006-01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014-01). Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale di Milano ha esplicato, con motivazione logica e congrua, le specifiche ragioni per cui ha ritenuto di non ravvisare l'identità del disegno criminoso tra il fatto giudicato nel presente procedimento e quello già precedentemente vagliato dalla Corte di appello di Trieste. E' stato adeguatamente rappresentato, infatti, come nella fattispecie non possa essere individuato nessun indice rivelatore dell'identità del disegno criminoso, da ritenersi già presente nell'DI al momento dell'integrazione del primo reato, in particolar modo considerato che: nessun imputato ritenuto partecipe del reato associativo giudicato nel precedente processo è risultato autore del presente delitto, non potendo, quindi, essere qualificato quest'ultimo come un reato fine perpetrato dal sodalizio criminoso;
dalle intercettazioni svolte è risultato comprovato come la consumazione del crimine in questa sede ascritto al ricorrente sia stata solo la conseguenza di una decisione presa in maniera estemporanea, conseguente all'intervento arresto di un altro soggetto. In ragione della dedotta motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della esclusione dell'identità del disegno criminoso tra il fatto giudicato nel presente giudizio e quello già vagliato dalla Corte di appello di Trieste. Ne consegue che la censura dedotta dal ricorrente si appalesa come sostanzialmente finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa manifestamente infondata. 3 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 27762 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 maggio 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 dicembre 2004, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di DI RJ nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, altresì sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea per la durata di anni cinque. DI RJ era stato condannato in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere importato e trasportato kg. 5,200 di sostanza stupefacente del tipo eroina, con l'aggravante ex art. 73, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 di aver commesso il fatto in numero di tre o più persone. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. L'DI ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti reato oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Trieste in data 14 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 28 maggio 2018. Si tratterebbe, infatti, di delitti commessi nel medesimo arco temporale, con utilizzo di modalità analoghe e di uno stesso centro logistico, determinanti la lesione dell'identico bene giuridico e parimenti volti alla realizzazione del fine di lucro. A fronte di tali aspetti, sarebbero del tutto inadeguate ed erronee le considerazioni con cui la Corte di appello ha ritenuto insussistente un unitario disegno criminoso posto a base della perpetrazione degli indicati crimini, nell'accezione interpretativa espressa da parte della giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In tema di continuazione, infatti, trova applicazione il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Suprema Corte, per cui l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. in questi termini:: Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222-01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006-01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014-01). Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale di Milano ha esplicato, con motivazione logica e congrua, le specifiche ragioni per cui ha ritenuto di non ravvisare l'identità del disegno criminoso tra il fatto giudicato nel presente procedimento e quello già precedentemente vagliato dalla Corte di appello di Trieste. E' stato adeguatamente rappresentato, infatti, come nella fattispecie non possa essere individuato nessun indice rivelatore dell'identità del disegno criminoso, da ritenersi già presente nell'DI al momento dell'integrazione del primo reato, in particolar modo considerato che: nessun imputato ritenuto partecipe del reato associativo giudicato nel precedente processo è risultato autore del presente delitto, non potendo, quindi, essere qualificato quest'ultimo come un reato fine perpetrato dal sodalizio criminoso;
dalle intercettazioni svolte è risultato comprovato come la consumazione del crimine in questa sede ascritto al ricorrente sia stata solo la conseguenza di una decisione presa in maniera estemporanea, conseguente all'intervento arresto di un altro soggetto. In ragione della dedotta motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della esclusione dell'identità del disegno criminoso tra il fatto giudicato nel presente giudizio e quello già vagliato dalla Corte di appello di Trieste. Ne consegue che la censura dedotta dal ricorrente si appalesa come sostanzialmente finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa manifestamente infondata. 3 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente