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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8180 /2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/04/1973, con il patrocinio dell'avv. MASTROLUCA ALESSIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/04/1974, con il patrocinio dell'avv. MASTROLUCA ALESSIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la CP_1
loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Pisoniano (RM) in data 05.07.2003, che dall'unione era nato il figlio Per_1
(13.06.2004) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_1 Controparte_1 vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
• Ordinare al Comune di Roma di annotare il provvedimento de quo a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi;
• Omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) La casa coniugale di Roma Via Gastinelli n.185 sarà assegnata alla IG.ra e, pertanto, nella stessa abitazione risiederanno Controparte_1
stabilmente la IG.ra e il figlio;
2) Le spese inerenti alla CP_1 Per_1
manutenzione ordinaria della casa coniugale saranno poste interamente a carico della IG.ra mentre le spese straordinarie saranno ripartite in base alla CP_1
quota di proprietà di ciascun coniuge;
3) Il IG. rinuncia al diritto di Pt_1
indennizzo economico per mancata occupazione della sua quota di proprietà pari
a 1/3; 4) Il IG. si obbliga in favore del figlio ad effettuare, sul c/c Pt_1 Per_1 intestato alla moglie, un bonifico di €.300,00 mensili oltre spese straordinarie al
100% da eseguirsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese a partire dal mese di maggio 2024 e fino al mese di maggio 2026; 5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
6) I ricorrenti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e del figlio maggiorenne, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
8180/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Pisoniano (RM) in data CP_1
05.07.2003; - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Pisoniano (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 1, parte II, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nel ricorso congiunto e integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi