Ordinanza collegiale 19 aprile 2024
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/12/2025, n. 22109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22109 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22109/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03177/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3177 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rete di Imprese Sky Union, quale Soggetto Proponente del Programma di Filiera “Orto Florovivaismo Innovativo E Sostenibile”, e EC Soc. Cons. a r.l., nella qualità di Beneficiario del predetto Programma di Filiera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A., Ente Pubblico Economico Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rete Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e C.D. Filiera S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Co.Ser Società Cooperativa Agricola a.r.l., Rete di Imprese Floraviva, Rete di Imprese Filiera Madeo, Monini S.p.A., Green Farmers Group Società Agricola Consortile a.r.l., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Orogel Società Cooperativa Agricola, O.P. Apol Industriale S.C.A., Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del Decreto n. 0633056/2023, pubblicato in data 12 gennaio 2024 sul sito web del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Forese, con il quale è stata resa nota la graduatoria definitiva dei Programmi ammessi a valutazione, presentati ai sensi dell'Avviso pubblico n. 0182458 del 22 aprile 2022;
- della graduatoria definitiva dei Programmi ammessi a valutazione, presentati ai sensi dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, allegata al Decreto di cui sopra, nella parte in cui - relativamente al Programma di Filiera “Orto Florovivaismo Innovativo E Sostenibile”, proposto dalla Rete di Imprese Sky Union - ha attribuito un punteggio complessivo di 86,60 in luogo di quello corretto di 86,63 e, soprattutto, ha ritenuto che il contributo massimo concedibile alla Rete fosse di € 15.527.326,00, in luogo di quello corretto di € 22.507.329,00, ritenendo non finanziabile l'importo di € 6.980.000,00 relativo al beneficiario EC;
- dell'istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni effettuata, con l'eventuale supporto del Gruppo di lavoro laddove istituito, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022 e i relativi allegati, recante la disciplina per l'accesso ai contratti di filiera per il settore agricolo e agroalimentare e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto prot. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, come modificato dall'Avviso prot. n. 324752 del 21 luglio 2022;
- la richiesta di chiarimenti prot. uscita n. 0217623 del 24 aprile 2023;
- del Decreto Ministeriale n. 621652 del 5 dicembre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione prevista all'articolo 9, comma 1 dell'Avviso pubblico;
- del verbale della Commissione di valutazione del 28 giugno 2023, acquisito con protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023, mai notificato né comunicato, recante la graduatoria dei Programmi presentati a valere sull'Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022;
- delle valutazioni e determinazioni all'esito delle quali si decideva di attribuire punti 0 nell'ambito di valutazione 2 e nell'ambito di valutazione 3, relativamente all'Allegato 3, in merito al progetto del soggetto beneficiario EC S.c.a.r.l., atti e/o provvedimenti mai notificati né comunicati e, segnatamente, delle valutazioni relative al soggetto Beneficiario EC S.c.a.r.l.;
- della nota del 30 giugno 2023, acquisita con protocollo n. 341697 del 30 giugno 2023, mai comunicata né notificata, con cui la Commissione di valutazione decideva che alcuni Programmi erano inammissibili, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 dell'Avviso, in conseguenza del mancato raggiungimento del punteggio minimo da parte di alcuni Soggetti beneficiari e, in particolare, nella parte in cui decideva della non ammissibilità del progetto e della relativa spesa della EC S.c.a.r.l., in considerazione del mancato raggiungimento del punteggio minimo negli ambiti di valutazione 2 e 3 dell'Allegato 3 alla domanda di partecipazione;
- del Decreto del Direttore Generale prot. n. 342515 del 30 giugno 2023, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria della procedura;
- della graduatoria provvisoria dei Programmi ammessi a valutazione, presentati ai sensi dell'Avviso n. 0182458 del 22.04.2022, allegata al decreto di cui al punto che precede, nella parte in cui - relativamente al Programma di Filiera “Orto Florovivaismo Innovativo E Sostenibile”, proposto dalla Rete di Imprese Sky Union, ha attribuito un punteggio complessivo di 86,60 in luogo di quello corretto di 86,63 e, soprattutto, ha ritenuto che il contributo massimo concedibile alla Rete fosse di € 15.527.326,00, in luogo di quello corretto di € 22.507.329, ritenendo illegittimamente non finanziabile l'importo di € 6.980.000,00 relativo al beneficiario EC;
- del provvedimento di estremi e contenuto ignoti, mai comunicata né notificata, con la quale il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, all'esito dell'istruttoria di tutte le domande pervenute, ha provveduto alla esclusione della EC e/o l'ammissibilità parziale della domanda di accesso al Soggetto proponente Sky Union;
- della nota M.A.S.A.F. - PQAI 03 - prot. uscita n .0412648 del 7 agosto 2023 con cui, in asserita violazione del disposto di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 9, comma 5, dell'Avviso, tardivamente rispetto alla p.e.c. recante istanza di accesso agli atti del 3 luglio 2023, acquisita al prot. n. 346020 del 3 luglio 2023 ed al successivo sollecito del 14 luglio 2023, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha provveduto alla trasmissione delle schede istruttorie e del Verbale della Commissione di valutazione dei contratti di filiera V bando nominata con D.M. n. 621652 del 5 dicembre 2022;
- del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e/o del provvedimento di rigetto, di estremi e contenuto ignoti, eventualmente adottato e mai comunicato, né notificato rispetto alla istanza di riesame in autotutela presentata dal Soggetto proponente Sky Union il giorno 11 agosto 2023, con cui veniva richiesta la riammissione dell'Ente di Ricerca EC Soc. Cons. a.r.l. come Soggetto beneficiario e l'attribuzione dei 27 punti complessivi dell'Ambito di valutazione 2, nonché del corretto punteggio relativo all'ambito di valutazione 3;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, se lesivi: i) l'art. 7 comma 2 lett. b) dell'Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall'Avviso prot. n. 324752 del 21 luglio 2022, laddove inteso come comportante l'obbligo per gli Enti o Centri di Ricerca di compilare la tabella 7.2 dell'allegato 3; ii) l'Allegato 3 all'Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022;
- del silenzio serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste relativamente all'atto di accesso a documenti, notificato a mezzo pec il 20 gennaio 2024 e tese ad ottenere l'accesso: a) alle informazioni specifiche sul procedimento, sulle motivazioni presupposte logico-sistematiche e quindi giuridiche, usate nel valutare l'attribuzione del punteggio definitivo assegnato al progetto de quo... al fine di avere cognizione piena degli elementi che consentano una valutazione da parte della scrivente, in merito a situazioni e circostanze pregiudizievoli in punto di fatto e di diritto eventualmente riscontrabili, che possono aver influito sul detto posizionamento in graduatoria... ”; b) al relativo fascicolo, onde poterlo visionare ed estrarre copia di tutti documenti accessibili, ivi compresi “... il verbale redatto dalla commissione di valutazione, di ogni atto e provvedimento prodromico, conseguente e successivo. ..”, necessari per la difesa dei diritti ed interessi della Rete Sky Union, del Soggetto Proponente e dei Beneficiari lesi (tra cui, soprattutto, la EC), in considerazione del silenzio serbato dal Ministero in relazione alla istanza motivata di riesame prodotta il giorno 11 agosto 2023;
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti di cui all'istanza di cui sopra;
e per la conseguente condanna
del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste all'esibizione e rilascio delle copie dei documenti amministrativi concernenti nella documentazione richiesta, allo scopo di consentire la verifica del corretto esercizio del potere amministrativo in ordine alla valutazione e relativa attribuzione di punteggio in favore della Rete Sky Union e dei soggetti beneficiari ad essa afferente, e segnatamente EC S.c.a.r.l., rispetto a quanto deciso ai danni dei ricorrenti; il tutto anche subordinato alla esigenza di notificare il presente ricorso ai controinteressati che non sono individuabili nell'atto impugnato, considerato altresì il silenzio illegittimamente serbato dalla Amministrazione in ordine alla istanza di visionare la documentazione relativa all'istruttoria compiuta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 27 novembre 2024 dalle parti ricorrenti:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto n. prot. n. 0569071 del 28 ottobre 2024 e del Decreto n. 0264374 del 12 giugno 2024, nella parte in cui non recano alcuna disposizione in ordine alla riammissione della EC al finanziamento e, quindi, ne confermano l'esclusione dalla graduatoria finale
- e di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
nonché per l’accertamento
del diritto delle parti ricorrenti all'accesso agli atti di cui all'istanza di cui sopra;
e per la conseguente condanna
del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste all'esibizione e rilascio delle copie dei documenti amministrativi concernenti nella documentazione richiesta di cui sopra.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 27 dicembre 2024 dalle parti ricorrenti:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota di I.S.M.E.A. - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, prot. 0042753 del giorno 11 dicembre 2024, secondo cui “ Facendo seguito alla comunicazione di invito indicata in oggetto, con la quale è stato trasmesso a Codesto Soggetto Proponente l’invito alla presentazione della proposta definitiva per la Misura PNRR M2C1-Investimento 3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ”, nel fare espresso riferimento alle graduatorie di cui ai Decreti Direttoriali M.A.S.A.F. del 30 giugno 2023 e 15 novembre 2023 e considerata la nota prot. I/0042576 dell’11 novembre 2024, con la quale il Ministero ha trasmesso ad I.S.M.E.A. la lista dei Soggetti beneficiari esclusi per il mancato raggiungimento, in sede di prima valutazione del punteggio minimo, si comunica che restano esclusi i seguenti Soggetti beneficiari: - EC Soc. Cons. a.r.,l. Pertanto, il/i Soggetto/i beneficiario/i indicati non potranno partecipare alla presentazione della proposta definitiva del Programma. Si rammenta, infine, che quanto già comunicato con la precedente nota in oggetto deve intendersi integralmente qui riportato, ivi compresi i termini nella stessa specificati .”;
- della Comunicazione di Invito a presentare le Proposte Definitive prot./U n. 0042085 del 6 dicembre 2024;
- dell'invito a presentare la manifestazione di interesse a seguito del Decreto del M.A.S.A.F. n. prot. n. 0569071 del 28 ottobre 2024;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento ad esse preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso e dei motivi aggiunti notificati il 27 novembre 2024;
nonché per l’accertamento
del diritto delle parti ricorrenti all'accesso agli atti di cui all'istanza di cui sopra;
e per la conseguente condanna
del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste all'esibizione e rilascio delle copie dei documenti amministrativi concernenti nella documentazione richiesta di cui sopra.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Società La Cesenate Conserve Alimentari, dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A., di Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Marco NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 12 marzo 2024, tempestivamente depositato, la Rete di Imprese Sky Union, in qualità di Soggetto Proponente del Programma di Filiera “Orto - Florovivaismo Innovativo E Sostenibile”, e la EC Soc. Cons. a.r.l., quale Soggetto Beneficiario del predetto Programma di Filiera, hanno esposto, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura di selezione indetta dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste con Avviso Pubblico n. 0182458 del 22 aprile 2022, successivamente modificato dall’Avviso Pubblico n. 324752 del 21 luglio 2022, recante le “ caratteristiche, le modalità e le forme di presentazione delle domande di accessi ai contratti di filiera e distretto di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 ”.
Al programma presentato dalla filiera ricorrente veniva attribuito un punteggio complessivo di 86,60, con un contributo ammesso di € 15.527.326,00, mentre veniva escluso il progetto della beneficiaria EC, assegnataria di 0 punti (che non aveva superato la soglia di sbarramento di 10 punti per l’Ambito di valutazione n. 2 e di 5 punti per l’Ambito di valutazione n. 3); la filiera veniva quindi collocata in 50esima posizione nella graduatoria provvisoria, in posizione non utile al conseguimento dei benefici di che trattasi per carenza dei fondi disponibili.
Esaminata l’attribuzione dei punteggi, la Rete di Imprese Sky Union riscontrava un presunto errore di attribuzione del punteggio complessivo, con riferimento alla posizione della beneficiaria EC, dal momento che alla filiera sarebbe spettato invece il (maggior) punteggio di 86,63 (in luogo di 86,60) ed il riconoscimento di un (maggior) contributo di € 22.507.329,00 (in luogo di € 15.527.326,00), in ragione della dedotta illegittima esclusione del progetto presentato dalla predetta EC; pertanto, in data 3 luglio 2023, presentava tempestiva istanza di accesso agli atti, rimasta tuttavia inevasa.
Con la graduatoria definitiva del 12 gennaio 2024, pur confermandosi il punteggio assegnato di punti 86,60 e la non ammissione della beneficiaria EC, la Rete di Imprese Sky Union veniva collocata al 57esimo posto, rimanendo definitivamente esclusa dall’ammissione ai benefici de quibus.
Tanto premesso, la Rete di Imprese Sky Unione, nella qualità suindicata, e la EC Soc. Cons. a.r. l., deducendo che la Commissione avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1 Con il primo motivo - proposto in via preliminare - le parti ricorrenti hanno prospettato la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4 c.p.a., in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non determinerebbe alcun cambiamento della posizione in graduatoria e, quindi, non sarebbero immediatamente individuabili gli eventuali controinteressati.
1.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'Avviso Pubblico n. 0182458 del 22 aprile 2022 e dei relativi allegati, come modificato dall’Avviso prot. n. 324752 del 21 luglio 2022 - violazione e falsa applicazione Decreto del M.A.S.A.F. n. 673777 del 22 dicembre 2021 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, dell’art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980, del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm. -violazione del Regolamento Europeo n. 2020/852 e del Regolamento Europeo n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 - violazione della lex specialis della procedura - eccesso di potere erronea e/o falsa determinazione dei presupposti in fatto ed in diritto - violazione del giusto procedimento - difetto assoluto di istruttoria carenza di motivazione - apoditticità - travisamento - contraddittorietà - illogicità - perplessità ingiustizia manifesta.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, l’Amministrazione avrebbe erroneamente attribuito al progetto della EC 0 punti per l’Ambito di valutazione 2 (invece che 26,18), a causa della mancata compilazione della Tabella 7.2 dell'Allegato 3, “ Scheda di progetto del soggetto beneficiario ”, non essendo essa tenuta in tal senso sulla base dell’assunto secondo cui quel modulo non dovesse essere compilato dagli Enti di Ricerca.
1.3. Con il terzo motivo, è stata censurata la violazione e falsa applicazione dell'Avviso Pubblico n. 0182458 del 22 aprile 2022 e dei relativi allegati, come modificato dall’avviso prot. n. 324752 del 21 luglio 2022 - violazione e falsa applicazione decreto del M.A.S.A.F. n. 673777 del 22 dicembre 2021, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, dell’art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980, del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione del Regolamento Europeo n. 2020/852 e del Regolamento Europeo n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 - violazione della lex specialis della procedura - eccesso di potere erronea e/o falsa determinazione dei presupposti in fatto ed in diritto - violazione del giusto procedimento - carenza di motivazione - apoditticità - travisamento - contraddittorietà - illogicità - perplessità - ingiustizia manifesta, in quanto, per l’ambito di valutazione n. 3, l’Amministrazione avrebbe erroneamente attribuito alla EC 0 punti, quando invece essa sarebbe pacificamente in possesso della necessaria certificazione ISO 9001:2015 per le attività di ricerca di propria competenza (con attribuzione di punti 5) ed il relativo progetto sarebbe coerente rispetto all’accordo di filiera (con attribuzione di punti 3).
1.4. Con il quarto motivo, è stata articolata un’istanza istruttoria con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati; nello specifico, è stata chiesta l’esibizione in giudizio del fascicolo relativo alla procedura in esame, compresi i criteri di valutazione del progetto EC e l’elenco dei controinteressati, e l’autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a. in considerazione della complessità dell’individuazione dei soggetti potenzialmente lesi.
1.5. Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, è stata poi dedotta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, in relazione alla istanza di accesso per violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione della lex specialis - illogicità̀, in quanto la Rete di Imprese Sky Union, con istanza del 20 gennaio 2024, avrebbe richiesto l’accesso agli atti ex art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., comprensivo delle motivazioni adottate per l’attribuzione del punteggio al progetto EC e del fascicolo completo del procedimento, senza alcun riscontro.
2. Per tali motivi, le Società ricorrenti hanno chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati nonché la condanna dell’Amministrazione, previo accertamento del relativo diritto, all’accesso della documentazione richiesta con l’apposita istanza di accesso agli atti.
3. In data 22 marzo 2024 si è costituita in giudizio, con memoria di stile, l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
4. Con ordinanza n. 7795/2024 della Quinta Sezione di questo Tribunale - illo tempore competente ratione materiae - pubblicata il 19 aprile 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 17 aprile 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalle ricorrenti, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti delle imprese controinteressate e fissata l’udienza pubblica del 9 ottobre 2024 per la trattazione nel merito.
5. In data 15 maggio 2024 si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, la Società La Cesenate Conserve Alimentari.
6. Con documentazione depositata il 31 maggio 2024, le parti ricorrenti hanno attestato l’avvenuta integrazione del contraddittorio.
7. La Società La Cesenate Conserve Alimentari, in data 6 settembre 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.
8. Con memoria depositata in data 29 settembre 2024, l’Avvocatura erariale ha precisato che, nell’ambito della rimodulazione del P.N.R.R. italiano contenuta nella Proposta di decisione COM (2023) 765 del 24 novembre 2023, già recepita positivamente dal Consiglio ECOFIN l’8 dicembre 2023, sono stati assegnati 2 miliardi di Euro al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la nuova misura M2C1 - Investimento 3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)”, a sostegno dei settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. L’Avvocatura erariale ha, quindi, rappresentato che tali risorse sarebbero state utilizzate nell’ambito della procedura di cui al V Bando dei contratti di filiera previsto dal Piano Nazionale Complementare, consentendo così il finanziamento di progetti già ammessi ma non ancora coperti per mancanza di fondi. Pertanto, dopo aver argomentato la infondatezza e la inammissibilità dei singoli motivi di ricorso, l’Avvocatura erariale ha concluso per il suo rigetto, previa richiesta di differimento dell’udienza di discussione della causa.
8. Alla udienza pubblica del 9 ottobre 2024, il Presidente della Quinta Sezione, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti circa la possibilità di uno scorrimento della graduatoria impugnata, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.
9. Con atto recante motivi aggiunti, notificato in data 27 novembre 2024 e tempestivamente depositato, contenente istanza cautelare sospensiva, le parti ricorrenti hanno impugnato il Decreto n. 0264374 del 12.06.2024 e il Decreto del MASAF prot. n. 0569071 del 28 ottobre 2024 di scorrimento della graduatoria definitiva nella parte in cui non recano alcuna disposizione in ordine alla riammissione della EC al finanziamento di che trattasi e, quindi, ne confermano l'esclusione dalla graduatoria finale, lamentando, in estrema sintesi, l’illegittimità derivata dei predetti atti sulla base dei motivi già articolati nel ricorso introduttivo; le ricorrenti hanno altresì insistito nella già formulata richiesta di accesso agli atti.
10. Con memoria depositata il 18 dicembre 2024, l’Avvocatura erariale ha chiesto il rinvio della trattazione del giudizio al fine di consentire a I.S.M.E.A. di concludere le verifiche per identificare i progetti ad oggi ammissibili a finanziamento a valere sul P.N.R.R..
11. Con (ulteriore) atto recante motivi aggiunti, notificato il 27 dicembre 2024, tempestivamente depositato, contenente istanza cautelare sospensiva, le ricorrenti hanno poi impugnato la nota di I.S.M.E.A. - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, prot. 0042753 del giorno 11 dicembre 2024, con la quale è stata confermata l’esclusione di EC, nonché la Comunicazione di Invito a presentare le Proposte Definitive prot./U n. 0042085 del 6 dicembre 2024 e l'invito a presentare la manifestazione di interesse a seguito del Decreto del M.A.S.A.F. n. prot. n. 0569071 del 28 ottobre 2024 e tutti gli atti già in precedenza impugnati, lamentando, in estrema sintesi, l’illegittimità derivata dei predetti atti sulla base dei motivi già articolati nel ricorso introduttivo; le ricorrenti hanno altresì insistito nella già formulata richiesta di accesso agli atti.
12. In data 3 gennaio 2025 si è costituito in giudizio, con comparsa di stile, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - I.S.M.E.A..
13. Con memoria del 3 gennaio 2025, la difesa erariale ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare proposta dalle parti ricorrenti con atto recante motivi aggiunti.
14. Con ordinanza cautelare n. 48/2025, pubblicata il 9 gennaio 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione - ora competente ratione materiae - ha fissato l’udienza pubblica del 16 aprile 2025 per la trattazione nel merito del ricorso ex art. 55, comma 10 c.p.a., disponendo altresì l’integrazione del contraddittorio con pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della procedura selettiva in oggetto e fissata l’udienza pubblica del 20 maggio 2025 per la trattazione nel merito.
15. Con documentazione depositata il 5 febbraio 2025, le parti ricorrenti hanno attestato l’avvenuta integrazione del contraddittorio.
16. Con atto depositato il 25 marzo 2025, la Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano si è costituito in giudizio, in qualità di controinteressata, con comparsa di stile.
17. Con memoria depositata il 31 marzo 2025, la C.D. Filiera S.r.l. si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, con comparsa di stile.
19. Con memoria depositata il 10 aprile 2025, l’Avvocatura erariale, in via preliminare, ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto a seguito dell’approvazione della Misura M2 C1 I 3.4 denominata “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)” da parte del Consiglio ECOFIN, il M.A.S.A.F. ha adottato il D.M. 12 giugno 2024, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2024) 7425 final del 21 ottobre 2024, stanziando ulteriori 1,830 miliardi di euro per i contratti di filiera previsti dall’Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022, inizialmente non finanziati per esaurimento delle precedenti risorse nazionali stanziate; alla luce di ciò, nella fase esecutiva dei Contratti di Filiera e Distretto, si potrebbero produrre economie derivanti dall’ordinaria realizzazione degli interventi, le quali potrebbero consentire lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento del Programma della ricorrente; è stato inoltre chiesto il rinvio della trattazione del merito, attesa la non esclusa possibilità di finanziamento; l’Avvocatura ha, poi, concluso per il rigetto del ricorso.
20. In data 18 aprile 2025, le parti ricorrenti hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e dell’atto recante motivi aggiunti.
21. Con memoria depositata il 18 aprile 2025, l’I.S.M.E.A. ha concluso per la inammissibilità e, comunque, per la infondatezza del ricorso; nello specifico, è stato evidenziato che l’interesse dei ricorrenti sia meramente potenziale, dipendendo da future economie derivanti dall’esecuzione dei contratti.
21. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025, il difensore delle parti ricorrenti ha insistito per le istanze istruttorie articolate e, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
22. Con ordinanza n. 10424/2025, pubblicata il 29 maggio 2025, questa Sezione, ritenuta la causa non ancora matura per la decisione, ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione ed un riesame, avente natura non provvedimentale, circa l’attribuzione dei punteggi contestati e fissato per il prosieguo alla pubblica udienza del 26 novembre 2025.
23. In data 3 luglio 2025, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha depositato in giudizio la relazione istruttoria comprensiva del riesame (con esito confermativo) del punteggio disposto dalla Commissione.
24. Con memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, le parti hanno concluso per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; in particolare, il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha eccepito che sarebbe maturata la cessazione della materia del contendere per avere la filiera ricorrente sottoscritto con I.S.M.E.A. in data 17 luglio 2025 il contratto di filiera.
25. Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, all’esito di ampia discussione, la causa è stata infine introitata per la decisione; le ricorrenti hanno, in particolare, ribadito la persistenza del proprio interesse, costituendo la EC soggetto essenziale ai fini della realizzazione del programma di che trattasi; I.S.M.E.A. ha invece replicato, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto del comportamento processuale delle ricorrenti a riguardo della stipula del contratto di filiera; la difesa erariale si è riportata alle proprie difese.
26. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato nei sensi e nei termini di seguito indicati.
26.1. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter disattendere le richieste istruttorie avanzate dalle ricorrenti nelle proprie difese nel quarto e quinto motivo di ricorso, come poi reiterate in corso di causa, finalizzate alla verifica delle ragioni che hanno condotto all’esclusione della EC, dal momento che l’Amministrazione ha, comunque, esibito in giudizio gli atti endoprocedimentali relativi alla valutazione del progetto e non essendovi prova certa a riguardo di ulteriore documentazione non ostesa.
Peraltro, il Ministero resistente non ha in alcun modo contestato quanto dedotto, in punto di fatto, nel ricorso, per cui deve ritenersi come pacificamente ammessa l’assegnazione nei confronti della EC del punteggio 0 per gli Ambiti di valutazione n. 2 e 3 per le considerazioni ampiamente articolate dalle parti ricorrenti nelle proprie difese.
26.2. Ritiene, ancora in via preliminare, il Collegio di poter respingere le eccezioni in rito circa la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la stipula del contratto di filiera non ha esaurito l’interesse a ricorrere della filiera, tenuto conto del ruolo della (esclusa) EC nell’ambito del programma, quale ente di ricerca (e quindi del miglioramento del programma stesso), e del potenziale incremento economico delle risorse finanziabili per l’ammontare di ulteriori Euro 6.980.000,00.
26.3. Quanto poi, alla richiesta di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avanzata nel primo e nel quarto motivo di ricorso, osserva il Collegio come tale incombente sia stato disposto con l’ordinanza n. 7795/2024, quanto al ricorso introduttivo, nonché con l’ordinanza n. 48/2025, quanto ai motivi aggiunti notificati il 27 novembre 2024 e il 27 dicembre 2024; a fronte di tali incombenti, le ricorrenti hanno poi documentato di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio.
26.4. Nel merito, con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano che l’Amministrazione avrebbe errato ad escludere la EC dai soggetti della filiera finanziabili in ragione dell’attribuzione di 0 punti per l’Ambito di valutazione n. 2, per non avere essa compilato la Tabella 7.2 dell'Allegato 3 “Scheda di progetto del soggetto beneficiario”, essendo la predetta un Ente di Ricerca, partecipata da due Università pubbliche; infatti, la predetta Tabella 7.2. doveva essere compilata soltanto da soggetti aventi natura di imprese commerciali, in forza di quanto disposto dal Regolamento U.E. 2020/852, rivolta esplicitamente agli investimenti di attività economiche.
Secondo le ricorrenti, la natura di Ente di Ricerca della EC sarebbe desumibile dal suo accreditamento, da parte del Ministero della Ricerca, nell’Anagrafe dei Laboratori di ricerca, previsto dall’art. 64, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e ss.mm. con codice 000948_IMPR, per il Settore di ricerca FORD - Scienze ingegneristiche e tecnologiche - Scienze medico-sanitarie - Scienze veterinarie e agrarie; Settore di ricerca PNR: SALUTE - CLIMA, ENERGIA, MOBILITÀ 10 SOSTENIBILE - PRODOTTI ALIMENTARI, BIOECONOMIA.
Inoltre, la EC sarebbe stata riconosciuta dal Ministero della Ricerca, nell’Albo dei Laboratori previsto dall'art. 14, commi 8-15, del D.M. 8 agosto 2000 n. 593, come laboratorio di Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.
Peraltro, anche l’art. 5, comma 3, lett d ) del D.M. 673777/2021 ha disposto che rientrano tra i soggetti beneficiari gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca, mentre il comma 6 del predetto art. 5, ha previsto che gli interventi ammissibili alle agevolazioni di che trattasi comprendono progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
A favore dell’insussistenza di obbligo della compilazione del paragrafo 7.2. da parte degli Enti di Ricerca, militerebbe anche la FAQ n. 102, come meglio chiarita nella FAQ n. 164, secondo cui per i progetti di ricerca sarebbe sufficiente inserire gli importi nella tabella 4A, mentre questi ultimi potrebbero essere inseriti facoltativamente e senza alcun obbligo nella tabella 7.2 dell’Allegato 3, così come la medesima conclusione potrebbe ricavarsi dalla lettura di altre FAQ (tra le quali la n. 542 e la n. 570), secondo cui gli Allegati progettuali non sarebbero congeniali ad essere compilati dai Centri di Ricerca.
Ancora, la EC aveva compilato il riquadro contenente gli obiettivi ambientali nella Tabella 4A, l’unica effettivamente deputata in tal senso per gli enti di ricerca, avendo indicato ivi il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
In conseguenza di ciò, alla EC sarebbe spettato un diverso punteggio, tale da riconoscere al programma complessivamente per l'ambito 2 il punteggio di 26,18, sulla base della media ponderata dei punteggi attribuiti a tutti i beneficiari.
A fronte di tali deduzioni, la Commissione ha replicato, in sede di riesame istruttorio, che “ La Commissione, per quanto di competenza, in fase di valutazione dei progetti, in attuazione di quanto previsto dal bando, in tutti i casi in cui la Tabella 7.2 dell’Allegato 3 non fosse compilata, ha sempre attribuito 0 punti al relativo beneficiario, con conseguente non valutazione dell'Ambito n. 3 e quindi non ammissione al finanziamento. Evidenzia ancora la Commissione, in particolare, che tale approccio è stato seguito anche nei confronti di altri enti di ricerca e che, nella maggior parte dei casi, gli altri enti di ricerca hanno presentato la Tabella compilata. Non ha infatti rilevato la Commissione, né rileva in questa sede, alcun indizio nel bando e nei documenti correlati, per cui gli enti di ricerca si debbano considerare esonerati dalla compilazione della Tabella. Pur riconoscendo che la struttura degli allegati è modellata più sulle caratteristiche delle imprese, la Commissione non rileva in alcun modo l’esclusione degli enti di ricerca dalla necessità di compilare la citata Tabella 7.2, a pena di non conseguire punteggio nell’Ambito n. 2 (e nell’Ambito n. 3) e, in definitiva, di essere esclusi dal finanziamento .”.
26.4.1. Ritiene il Collegio che le doglianze articolate dalle ricorrenti siano condivisibili nei sensi e nei limiti che seguono.
In primo luogo, occorre chiarire se sussista un obbligo di compilazione della Tabella 7.2. Allegato 3 da parte degli Enti di Ricerca.
In caso di risposta positiva, si deve porre l’ulteriore questione se l’Amministrazione possa aver indotto (o meno) la ricorrente in errore riguardo all’obbligo dichiarativo in questione.
Quanto al primo aspetto, ritiene il Collegio come la lex specialis non offra una chiara soluzione alla problematica, tenuto altresì conto che la modulistica predisposta dall’Amministrazione può prestarsi a fraintendimenti.
In particolare, per un verso, nell’Avviso Pubblico non sono testualmente indicate esclusioni soggettive per gli Enti di Ricerca circa gli obblighi dichiarativi, e, per altro verso, - proprio con riferimento alla Tabella 7.2. dell’Allegato 3 - sono ivi indicati i riferimenti al Regolamento U.E. n. 852/2020, che risultano pacificamente rivolti alle imprese commerciali (e quindi non agli enti di ricerca).
Ed invero, l’art. 1 del predetto Regolamento (“Oggetto e ambito di applicazione”) evidenzia che esso si applica “ a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili; b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari; c) alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ”.
Inoltre, va dato atto come la situazione di obiettiva incertezza sia stata ingenerata dalla stessa Amministrazione, che sembra aver escluso l’obbligo di compilazione della citata Tabella 7.2. per quei soggetti non aventi natura di imprese commerciali.
In particolare, nella FAQ n. 164 è dato leggere che “ Quesito 164: L’importo inserito nella Tabella 4A relativo ai progetti di ricerca e sviluppo può essere inserito nella tabella 7.2 dell’Allegato 3, se collegato agli obiettivi ambientali stabiliti nel Reg. (UE) n. 852/2020? R: Non si ravvisano motivi ostativi. ”. Ancora in tal senso, si veda la FAQ n. 542: “ In quanto beneficiario diretto deve compilare la documentazione prescritta dall’Avviso e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione dedicata, secondo competenza e pertinenza laddove ci siano parti non applicabili all’organismo di ricerca .”, e la FAQ n. 570: “ L’Allegato 3 deve essere compilato per le sezioni di competenza e pertinenza di ciascun Soggetto beneficiario.”.
Tali risposte dell’Amministrazione, ancorché non vincolanti, sono obiettivamente idonee ad ingenerare confusione circa l’obbligo (o meno) della compilazione della già citata Tabella 7.2., per cui l’Amministrazione non poteva assegnare 0 punti per l’Ambito di valutazione n. 2 a fronte di tale carenza dichiarativa, ma chiedere eventualmente dei chiarimenti anche alla luce della compilazione della Tab. 4A, ove sono comunque indicati gli obiettivi ambientali.
Ciò posto, risposte positive in favore dell’obbligo dichiarativo de quo sono desumibili dalla finalità complessiva della procedura selettiva di che trattasi - ove vengono comunque in rilievo il raggiungimento di obiettivi ambientali - e da una valutazione complessiva (e non atomistica) della modulistica predisposta dall’Amministrazione.
In particolare, la Tabella 7.1. (“ piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento ”), indicante gli investimenti globali del progetto, risulta logicamente (e graficamente) collegata proprio alla successiva Tabella 7.2. (che ne costituisce una specificazione a riguardo degli investimenti per i soli obiettivi ambientali da raggiungere), così indicando la necessità della sua compilazione, a nulla valendo la menzione del Regolamento U.E. n. 852/2020. Tale indicazione doveva essere semplicemente letta nel senso che gli obiettivi ambientali dovevano essere indicati senza alcun rilievo circa l’applicazione soggettiva della predetta norma comunitaria.
Quanto, poi, alla lex specialis , l’effettiva ambiguità del dato letterale deve essere risolta nel senso della doverosa inclusione per gli Enti di Ricerca della citata Tabella 7.2. dell’obbligo dichiarativo, in ragione del rilievo per il quale le esclusioni soggettive costituiscono ipotesi eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione.
Ne consegue, in definitiva, che non sussisteva alcuna (formale) esclusione dalla compilazione del campo in questione.
Ciononostante, le obiettive condizioni di incertezza sopra rappresentate, unitamente alla condotta illogica e contraddittoria dell’Amministrazione che ha reso, su tale specifico punto, delle FAQ ambigue, quanto meno nel senso di indicare come “facoltativa” la compilazione della Tabella 7.2. dell’Allegato 3, costituiscono una causa esimente per la EC che si è, per così dire, affidata alle indicazioni sopra riportate.
Peraltro, la EC aveva comunque indicato la sussistenza di obiettivi ambientali all’interno della Tab. 4A, come peraltro ambiguamente indicato nelle succitate FAQ.
L’attribuzione, dunque, del punteggio 0 per l’Ambito di valutazione 2 per il solo fatto di non avere la EC non compilato il predetto modulo ed in assenza di una formale richiesta di chiarimenti, risulta quindi sproporzionata e, comunque, contraria a buona fede, anche alla luce dei principi desumibili dall’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti), che impone alle parti del contratto pubblico di proteggere, per quanto possibile, l’altrui affidamento e di non ingenerare l’altrui errore.
26.4.2. Per tali ragioni, ritiene il Collegio che la determinazione dell’Amministrazione circa l’attribuzione di 0 punti per l’Ambito di valutazione in parola debba essere, sul punto, rivalutata dalla Commissione, tenuto conto del contenuto complessivo del programma, allo stato degli atti, e senza (ovviamente) alcuna integrazione ex post dell’offerta, non potendo questo Giudice sostituirsi all’Amministrazione, sussistendo (ancora) ampi margini di discrezionalità.
26.5. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano che l’Amministrazione avrebbe errato nell’attribuire 0 punti per l’Ambito di valutazione n. 3.
In particolare, alla EC avrebbero dovuto essere assegnati 8 punti, di cui punti 3 per la Sezione “ Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dall’Accordo di filiera ” e punti 5 per la Sezione “ Adesione da parte del Soggetto Beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto: • Certificazione biologica • Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI) • Etichettatura volontaria (Indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del Reg. (UE) 17 1924/2006) • Per gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, il possesso da parte del Soggetto di una delle certificazioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del d.lgs 50/2016 ”.
Tanto premesso, si osserva che nell’Allegato 3 al punto 6.3 Certificazioni per gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, la EC ha dedotto nelle proprie difese di aver indicato che essa “ è certificata ISO 9001 dal 30/04/2004. L'applicazione delle procedure di Qualità ISO 9001:2015 per l’erogazione dei servizi di formazione professionale e aziendale; sicurezza sul lavoro; ricerca scientifica socioeconomica per lo sviluppo del territorio e per la creazione, sviluppo e innovazione d'impresa; nonché organizzazione di convegni e seminari; migliora le prestazioni aziendali e permettono di tenere sotto controllo il rischio aziendale ”.
A fronte di tale specifica allegazione, l’Amministrazione non ha replicato in modo convincente, né la Commissione, chiamata a riesaminare il progetto in via istruttoria, ha chiarito le ragioni di tale esclusione, essendosi limitata a riesaminare l’Ambito di valutazione n. 2; ne consegue, quindi, che, pur risultando incontestata l’esistenza di tale certificazione, non è possibile comprendere le ragioni sottese alla valutazione tecnica dell’Amministrazione.
Tali considerazioni consentono quindi al Collegio di ritenere inattendibile anche il giudizio espresso dalla Commissione con riferimento al Sezione relativa alla “ Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dall’Accordo di filiera ”; ed invero, a fronte delle specifiche deduzioni contenute sul ricorso circa l’esperienza maturata dalla EC nel settore della ricerca nel settore agroalimentare, non risultano chiarite le valutazioni espresse dall’Amministrazione, non avendo la Commissione chiarito questo specifico punto.
26.5.1. Ne consegue, pertanto, che, anche sotto questo profilo, il programma de quo debba essere rivalutato dalla Commissione, sempre che, ovviamente, sia raggiunto il punteggio minimo per l’Ambito di valutazione n. 2.
26.6. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso determina l’accoglimento dei motivi aggiunti notificati il 27 novembre 2024 ed il 27 dicembre 2024, essendo ivi state articolate censure, relative all’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in via principale, e l’assorbimento del quinto motivo di ricorso proposto invece in via subordinata.
26.7. In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
26.8. Quanto alle conseguenze dell’accoglimento del presente gravame, questo Collegio dispone l’annullamento, in parte qua e nei soli limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati in relazione alla sola posizione della filiera ricorrente.
Per quanto riguarda gli effetti conformativi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, riconvocare la Commissione esaminatrice, la quale dovrà rivalutare la sola posizione della EC - quale soggetto facente parte della filiera indicata in epigrafe - con riferimento all’Ambito di valutazione n. 2 e 3, tenuto conto dei rilievi sollevati dal Collegio e senza alcuna integrazione ex post del progetto così come originariamente presentato, salvi ovviamente i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
27. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi e nei termini sopra indicati e, per l’effetto, annulla in parte qua e nei limiti dell’interesse, i provvedimenti impugnati.
Dispone il riesame della domanda presentata dalle ricorrenti, nei termini sopra indicati, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a..
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NE | AN Caminiti |
IL SEGRETARIO