Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 1
Lo svolgimento con il rito abbreviato del giudizio per l'imputazione di traffico illecito di sostanze stupefacenti impedisce di attendere l'esito delle indagini scaturite dalla collaborazione dell'imputato per stabilire l'entità del contributo e, quindi, la sussistenza delle speciali circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2009, n. 15202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15202 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/02/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 230
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 019319/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HAKIM SAID, N. IL 15/07/1979;
avverso SENTENZA del 06/12/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado nella parte in cui ha negato la diminuente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7;
che, ad avviso della Corte di merito, correttamente è stata esclusa l'attenuante de qua sul rilievo della genericità delle indicazioni fornite dall'imputato anche in relazione alla possibilità di rintracciare il correo, circostanze tra l'altro mancanti di riscontri e sulle quali erano ancora in corso indagini di polizia rispetto alle quali è stato opposto il segreto investigativo;
che, peraltro, l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato, in tal modo impedendo di attendere l'esito delle indagini per verificare la insussistenza degli elementi richiesti per la configurazione della diminuente de qua;
che, per il giudice d'appello, l'istruttoria richiesta era superflua poiché il tenore delle dichiarazioni dell'imputato rende evidente che eventuali utili risultati siano potuti emergere soltanto dall'attività di indagine della polizia giudiziaria, in base ad accertamenti autonomamente effettuati;
che il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, poiché la Corte ha ingiustificatamente rifiutato di rinnovare l'istruttoria dalla quale sarebbero potuti emergere elementi significativi e utili per l'applicazione della diminuente invocata:
che, per il ricorrente, è errata la conclusione cui è giunto il giudice d'appello circa l'assoluta genericità delle indicazioni fornite dall'imputato, poiché le circostanze rese sono state concrete e dense di particolari significativi, avendo egli fornito nomi, luoghi e numeri di telefono dai quali ricavare agevolmente i riferimenti utili per rintracciare i complici;
che la consistenza delle circostanze riferite emerge dall'esistenza di altro procedimento a carico di correi, documentalmente provata nella sentenza di primo grado e dall'istanza allegata nella quale si da atto del rifiuto di trasmettere copia degli atti da parte del procuratore delle Repubblica per esigenze correlate al segreto investigativo, in udienza confermato anche dall'ispettore di polizia;
che il giudice d'appello avrebbe dovuto esprimersi alla luce delle risultanze investigative e non in base al tenore delle dichiarazioni rese dall'imputato, peraltro specifiche e utili all'esito delle indagini;
che il rifiuto degli accertamenti richiesti e illogico e privo di legittima giustificazione poiché è stata fornita la prova della pendenza di altro procedimento a carico di correi originato dalle dichiarazioni rese dall'imputato;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso è manifestamente infondato ed è diretto a riproporre le medesime questioni già correttamente valutate dalla Corte d'appello;
che il giudice d'appello ha fornito corrette ed esaurienti risposte alle questioni poste dal ricorrente;
che, quanto all'attenuate prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 7, la Corte di merito si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui il contributo all'attività di indagine deve essere tale da apportare un concreto e oggettivo risultato all'attività investigativa e probatoria e non risolversi in mere chiamate in correità o indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato, ma debbono caratterizzarsi per concretezza ed efficacia ai fini delle indagini;
che, quando si procede con giudizio abbreviato per un reato concernente il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga invocata l'attenuante di cui al comma settimo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è da escludere che il giudice debba o possa attendere l'esito delle indagini per stabilire l'entità del contributo offerto dalla collaborazione dell'imputato: tale eventualità, infatti, si porrebbe in stridente contrasto con la volontà espressa dallo stesso imputato al momento della richiesta volta alla celebrazione del giudizio "allo stato degli atti", in palese violazione anche del principio di speditezza processuale che caratterizza tale tipo di procedimento (Sez. 6, 26 maggio 1998, dep. 06 luglio 1998, n. n. 7907);
che i giudici di merito si sono correttamente attenuti ai principi di diritto enunciati;
che il ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell'art. 616, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009